Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04960/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4960 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli – Area I Staff OSP Polizia Amministrativa prot. n. -OMISSIS-del 20.07.2023 (Cat. 12B16/Area I Staff e OSP), notificato al ricorrente in data 22.7.2023, a mezzo del quale è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
- della nota del Dirigente Area I Staff 3 O.S.P. Polizia Amministrativa della Prefettura di Napoli prot. n. 0025122 del 24.1.2023, notificata al ricorrente in data 4.2.2023, avente ad oggetto “comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 relativa all'avvio del procedimento di adozione del divieto a detenere armi e munizioni ex art. 39 TULPS”;
- della missiva nr. 117/5-2022 del 5.12.2022, con la quale la Stazione Carabinieri di San Paolo Bel Sito ha proposto l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. CA Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
E’ impugnato il provvedimento in epigrafe, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990, con cui è stato adottato il divieto di detenere armi e munizioni, ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) nei confronti del ricorrente, ex maresciallo dell’aeronautica in congedo, già titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia.
La gravata azione amministrativa consegue ad una segnalazione della Stazione Carabinieri di San Paolo Bel Sito del 5.12.2022 con cui è stato rappresentato che l’istante non risponde ai rigorosi requisiti di affidabilità prescritti dalla vigente disciplina in materia di armi a causa di elevata conflittualità con il proprio vicino, degenerata nel corso degli anni e della tendenza del medesimo a reagire alle eventuali provocazioni in modo violento e sproporzionato.
E’ emerso, inoltre, che il ricorrente è stato già segnalato nel 2012 all’Autorità giudiziaria ordinaria per ipotesi di reato di cui agli artt. 582, 594 e 612 c.p. con cui era stato proposto analogo provvedimento interdittivo ex art. 39 citato.
Parte ricorrente affida il gravame ai seguenti motivi di diritto: violazione del R.D. n. 773 del 1931, della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, sviamento di potere.
In sintesi, svolge le seguenti argomentazioni censorie:
- il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria, il presunto diverbio con il vicino riguarderebbe presunti danni occorsi ad un immobile di proprietà del figlio del ricorrente, conseguenti alla realizzazione di opere edilizie per sbancamento di terreno del proprio confinante, la lite sarebbe consistita nello scambio di corrispondenza, anche con l’intervento di legali, nonché nella segnalazione all’Autorità per la crescita incontrollata di vegetazione ed arbusti con il conseguente rischio di inneschi, in ogni caso il ricorrente avrebbe sempre serbato un contegno pacato, mai aggressivo;
- la precedente segnalazione del 2012 riguarderebbe invece una vicenda risalente ed occasionale, allorquando il ricorrente veniva coinvolto in uno screzio con altro soggetto, a seguito del quale scaturivano querele reciproche, ma il relativo procedimento è stato definito con archiviazione su conforme richiesta della Procura della Repubblica per infondatezza della notizia di reato, quindi tale vicenda non potrebbe in alcun modo denotare la presunta inaffidabilità dell’istante;
- il ricorrente non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti in corso come emerge dalle certificazioni in atti;
- l’istante avrebbe sempre condotto una vita improntata alla piena osservanza delle norme poste a tutela della pubblica incolumità, nonché delle regole di civile convivenza, trattandosi peraltro di un ex maresciallo dell’Aeronautica militare in congedo, al quale è stato conferito un elogio nel 1999 ed una onorificenza nel 2002 (cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana);
- l’amministrazione non avrebbe valutato e motivato in ordine alle specifiche controdeduzioni rese dal ricorrente a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990.
Si è costituita la Prefettura depositando una relazione sui fatti di causa e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 14.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
Il ricorso è fondato.
L'art. 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) dispone, al secondo e terzo comma, che “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
L’art. 39 del medesimo Testo Unico dà poi facoltà al Prefetto di “vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
L'art. 43, infine, oltre alle previsioni di carattere generale contenute nell'art. 11, dispone che la licenza di portare armi non può essere concessa a chi abbia riportato una condanna per le fattispecie penali ivi previste (ad esempio, per estorsione o per delitti contro la personalità dello Stato o l’ordine pubblico) e, altresì, “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale (sentenze n. 440/1993 e n. 24/1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi “costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975"; “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".
Ciò comporta che - in disparte le disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. - rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.
Oltre alle disposizioni del T.U.L.P.S. che riguardano i requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti (in particolare, gli articoli 11, 39 e 43), rilevano quelle (in particolare, gli articoli 40 e 42) che attribuiscono in materia i più vasti poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico:
- per l'art. 40, "il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare", quindi il Prefetto può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento;
- per l'art. 42, "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65", il che significa che il Prefetto può verificare se nei casi concreti vi sia il "dimostrato bisogno" di un porto d'armi, in rapporto ai profili coinvolti dell'ordine pubblico.
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2162/2015 e n. 5398/2014) ha, inoltre, affermato che la valutazione al riguardo dell'Autorità di pubblica sicurezza persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che la valutazione ostativa è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2158/2015 e n. 5398/2014).
Nell'osservare come l'autorizzazione al possesso delle armi non integri un diritto, ma costituisca, piuttosto, il frutto di una valutazione discrezionale nel quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, deve ritenersi che la regola generale sia dunque rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che la autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della competente amministrazione prevenire.
La facoltà di vietare la detenzione delle armi nei confronti delle persone capaci di abusarne, riconosciuta al Prefetto dall'art. 39 T.U.L.P.S., è caratterizzata da ampia discrezionalità, e ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti dolosi, ma anche i sinistri involontari che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (T.A.R. Toscana, n. 1167/2019). Invero, una così lata discrezionalità è attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione; sicché, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (T.A.R Molise, n. 64/2021).
Conviene ora applicare tali coordinate ermeneutiche alla presente controversia.
La discrezionalità che connota il potere valutativo dell'amministrazione in materia a tutela degli interessi primari della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente, e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi.
In tema di divieto di detenzione e porto d'armi, o di revoca dei titoli autorizzativi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione va esercitato quindi nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
Il pericolo di abuso delle armi deve essere comprovato e richiede un'adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente, aggressive o prive della normale capacità di autocontrollo (T.A.R. Campania, Salerno, n. 994/2017; T.A.R. Umbria, n. 97/2017; T.A.R. Basilicata, n. 261/2015).
In altri termini, "i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3150/2021 e giurisprudenza richiamata).
La valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che, per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato, vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare al rilascio della licenza di polizia.
Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l'amministrazione non abbia esercitato in modo esaurientemente motivato la propria discrezionalità.
Si è visto che la gravata azione amministrativa si fonda su due episodi costituiti, rispettivamente, da un diverbio con un confinante per presunti danni patiti dalla esecuzione di lavori edili e su una pregressa denuncia nel 2012 per ipotesi di reato di cui agli artt. 582, 594 e 612 c.p. con cui era stato proposto (ma non adottato) analogo provvedimento interdittivo ex art. 39 citato.
Ebbene, in riferimento alla prima questione, dall’esame degli atti non risulta che la controversia con il vicino sia andata oltre lo scambio di missive e la prospettazione di azioni giudiziali. L’unico riferimento astrattamente pertinente è contenuto nella nota del Comandante della Stazione CC di San Paolo Bel Sito del 5.12.2022 (allegato n. 3 alla documentazione prodotta dalla Prefettura in data 18.11.2023) ove è riportato che “La diatriba è sottesa a problematiche di vicinato … Tali conflittualità hanno portato in data 04.12.2022 ad un vero e proprio litigio, iniziato presso il suesposto indirizzo e protrattosi sin dentro questi Uffici ove, militare di servizio alla caserma, ha relazionato puntualmente l’accaduto”. Tuttavia, tale relazione non è stata prodotta, pertanto sulla base degli atti di causa deve ritenersi che la vicenda è rimasta rigorosamente confinata nell'alveo di una dialettica, seppur accesa, di natura stragiudiziale.
Il confronto si è sostanziato esclusivamente nello scambio di missive e nella legittima prospettazione di azioni giudiziali a tutela dei rispettivi diritti e, nonostante l'esistenza di un disaccordo, non risulta che siano state travalicate le modalità del vivere civile. Non è stata documentata alcuna forma di minaccia, violenza o atto intimidatorio ma la disputa ha riguardato meri interessi privatistici e non ha mai intaccato l'ordine o la sicurezza pubblica. Alla luce di quanto sopra, non è possibile evincere da tale condotta alcun indice, neppure sussidiario, di inaffidabilità o di un potenziale abuso nell'uso delle armi, visto che la mera pendenza di una contesa stragiudiziale (coerentemente con il rilievo costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) non può tradursi automaticamente in un giudizio di scarsa affidabilità, mancando segnali di intemperanza o perdita del controllo.
In assenza di ulteriori fattori, tale vicenda non solo non appare idonea a sorreggere il giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto, già militare dell’Aeronautica con riconoscimenti (elogio nel 1999 ed una onorificenza nel 2002), ma neppure consente, rilevata anche l’assenza di connessione con l'utilizzo delle armi e/o la loro detenzione, di ritenere che il titolare della licenza abbia perso il possesso dei requisiti soggettivi, non offrendo più garanzia nel non abuso delle armi.
Quanto alla precedente segnalazione del 2012 (peraltro riferita ad una condotta non adeguatamente chiarita), va evidenziata la occasionalità e risalenza dell’episodio e, pertanto, ad essa non può ex se attribuirsi rilievo ostativo. Tanto in applicazione dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’amministrazione, nel vagliare l’istanza del privato, deve svolgere un’istruttoria congrua ed adeguata, di cui deve dar conto in motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò in particolare laddove tali episodi, come nel caso ora in esame, siano risalenti nel tempo (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3199/2020; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 4442/2018).
Il diniego impugnato, invece, ha attribuito esclusivo rilievo a tale vicenda risalente, per la quale il P.M. ha richiesto anche l’archiviazione, come documentato dalla parte ricorrente.
A tale proposito, si rileva che, nonostante la pendenza di una querela risalente all’anno 2012, l’Amministrazione ha ritenuto di poter rilasciare al ricorrente, in data 2017, una licenza di porto di fucile, ciò che dimostra come la vicenda pregressa non abbia spiegato alcuna efficacia ostativa né preclusiva rispetto al successivo rilascio di un titolo di polizia. Al contrario, la valutazione discrezionale dell’affidabilità soggettiva e dell’idoneità del ricorrente all’uso delle armi, effettuata dall’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., ha avuto esito pienamente favorevole, attestando l’assenza di profili di pericolosità sociale rilevanti.
A fronte dell’effettivo sviluppo in sede penale, della sua occasionalità, oltre che della mancanza di ulteriori elementi sopravvenuti nel corso degli anni idonei a palesare una qualche reiterazione di comportamenti espressivi di inaffidabilità, risulta del tutto parziale l'istruttoria valorizzata dall'amministrazione, basandosi quest’ultima su un fatto isolato e collocato in un preciso e delimitato arco temporale, neppure fattualmente accertato in carenza di vaglio specifico in sede penale e di distinto vaglio in sede amministrativa, senza evidenziare profili di attualità cui ancorare la valutazione di inaffidabilità.
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, si impone l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La peculiare natura delle questioni esaminate e le specifiche ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
CA Di Vita, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CA Di Vita | NT LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.