TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 2578
TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    Il Tribunale ritiene che l'amministrazione non abbia esercitato in modo esaurientemente motivato la propria discrezionalità. La lite con il vicino è rimasta confinata nello scambio di missive e prospettazioni di azioni giudiziali, senza documentazione di minacce o violenze. La precedente segnalazione del 2012 è risalente, occasionale e non ha spiegato efficacia ostativa, tanto è vero che nel 2017 è stata rilasciata una licenza di porto d'armi. L'istruttoria è stata parziale, basandosi su un fatto isolato e non attuale.

  • Accolto
    Violazione di legge (R.D. n. 773/1931, L. n. 241/1990)

    La violazione di legge è implicita nell'accoglimento dei motivi attinenti all'eccesso di potere, in quanto il difetto di istruttoria e motivazione inficia la corretta applicazione delle norme di cui al T.U.L.P.S. e della L. 241/1990.

  • Accolto
    Vizi propri dell'atto di avvio del procedimento

    L'annullamento dell'atto finale comporta l'annullamento degli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento, qualora viziata.

  • Accolto
    Vizi propri dell'atto di proposta

    L'annullamento dell'atto finale comporta l'annullamento degli atti presupposti, inclusa la proposta della Stazione Carabinieri, qualora viziata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 2578
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2578
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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