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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2164 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nato a [...] il [...], residente in S. Caterina Albanese alla oc. Parte_1
Mancarelli,2, c.f.
,rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F. 1 dall' Avv. Giulio Tarsitano, con studio in Fagnano Castello alla P.tta E.Barone, 7, pec ove elegge domicilio, e dall'Avv. Francesca Ponticello, con studio in Email_1
GI GR alla via Firmato F. Turati, 15, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(codice fiscale : Controparte_1
P.IVA_1 ) – in persona - giusta gli artt. 16 e 17 D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A.
154/98 - del CP_2 Regionale per la Calabria, Dr.ssa CP_3 , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar Per_1 di Catanzaro in atti, dall'Avv. Ilario Antonio Sorace
e presso il medesimo (codice fiscale: C.F. 2 PEC
, Email_2
elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Marco (già via Isonzo) n. 48/a
Resistente Avente ad oggetto: infortunio in itinere
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Oggetto di causa è l'indennizzabilità dei postumi derivati dall'incidente stradale subito in data
27.06.2024 dal ricorrente che, premettendo di lavorare alle dipendenze della società UC AM con qualifica di operaio, esponeva di aver subito, il giorno 27.6.2024 intorno alle ore 17, un incidente alla guida della propria moto in località Serra della Giumenta al km 212+650 dell'Autostrada del
Mediterraneo in agro di Altomonte (CS), alla fine del turno di lavoro, mentre faceva rientro a casa;
che da tale infortunio era residuato un danno nella misura del 15 per cento, in considerazione delle limitazioni funzionali a carico delle caviglie e della spalla sx, per come da parere medico-legale del Dr
Persona_2 (doc.n.3 allegato al ricorso). Rappresentava, infine, che l' CP_1 con provvedimento dell'1.10.2024 1' CP_1 ha negato l'indennizzabilità del danno, quale conseguenza di infortunio in itinere perché l'incidente non sarebbe avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano e che analogo esito negativo ha avuto l'opposizione proposta.
Tanto premesso ed esposto, ritenuta la qualificabilità quale infortunio in itinere> dell'incidente in moto occorsogli in data 27.6.2024, dedotto di non aver violato alcuna norma regolante la circolazione stradale, rassegnava le seguenti conclusioni: dichiarare che l'incidente avvenuto alle ore 17,00 del
27.6.2024 ed in cui è rimasto coinvolto Parte_2 con la propria moto tg BK08683 al Km 212+650
dell'Autostrada del Mediterraneo in territorio di Altomonte al termine della giornata lavorativa alle dipendenze della Controparte_4 con sede legale in Castrovillari, è da qualificare infortunio di lavoro in itinere con conseguente sua indennizzabilità da parte dell' CP_1 per avere subito un danno pari al 15%, o nella misura di legge che si determinerà, e per l'effetto condannare la predetta CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del relativo indennizzo, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 instando per il rigetto del ricorso per infondatezza, contestando anzitutto che l'incidente sia avvenuto mentre il ricorrente faceva ritorno a casa dal lavoro;
in ogni caso, contestava la qualificabilità dell'episodio infortunistico quale infortunio in itinere difettandone i presupposti che sono in sintesi che l'infortunio si sia verificato nel normale percorso di andata dal luogo di abitazione a quello di lavoro, sia avvenuto in orari compatibili con l'inizio/fine del lavoro, che l'utilizzo del mezzo di trasporto privato fosse necessitato, trattandosi di circostanze né allegate né oggetto di richiesta di prova.
Infine, anche a voler ritenere provato sia il verificarsi dell'infortunio, sia la sussistenza degli ulteriori presupposti di cui all'art. 12 D. Lgs. 38/2000 per l'infortunio “in itinere", non per questo l'evento resterebbe indennizzabile siccome dal verbale della Polizia Stradale emerge l'esclusiva responsabilità del ricorrente nella causazione dell'incidente, avendo egli violato il codice della strada e, segnatamente,
l'art. 141 Cds, come da sanzione irrogatagli. Evidenziando che la violazione di norme fondamentali del codice della strada - per come accertato nel caso di specie integra il rischio elettivo che esclude il
-
nesso di causalità tra attività protetta ed evento;
sosteneva, quindi, che anche ove data prova della verificazione dell'evento e dell'occasione di lavoro (circostanze contestate) si tratta in ogni caso di evento infortunistico non indennizzabile.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Si premette che dagli atti di causa si evince che il ricorrente, in data 27.6.2024, alla guida della moto di sua proprietà, è rimasto vittima di un incidente stradale, con accesso al P.S. dell'Ospedale di Cosenza
intorno alle 18.20 di quel giorno.
Avuto riguardo all'oggetto di causa, si premette che il quadro normativo alla cui stregua la controversia deve essere decisa è costituito dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, comma 3, introdotto dal
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, che comprende nell'oggetto della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito della nozione di occasione di lavoro, anche l'infortunio in itinere, esclusi i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate;
nonché gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
infine in caso di guida senza patente.
In base al dettato normativo, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. (...) L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Orbene, valga anzitutto rilevare che parte ricorrente non offre alcuna documentazione a supporto della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società UC AM e, come da capitoli di prova formulati, non chiede di provare l'orario di lavoro osservato al fine di provare - per come suo onere - - la compatibilità dell'orario dell'incidente con la fine del turno di lavoro e, quindi, il fatto che l'infortunio si sia verificato durante il percorso di ritorno dal luogo di lavoro a quello di abitazione;
né è oggetto di richiesta di prova che si tratti del percorso normale né, ancora, che l'utilizzo della moto, quale mezzo privato, sia stato necessitato.
Invero, non vi è prova documentale (né richiesta di prova) che l'incidente sia avvenuto durante il normale percorso di ritorno dal luogo di lavoro al luogo di abitazione a fine turno lavorativo, nulla essendo allegato sugli orari di lavoro del ricorrente;
inoltre, non vi è alcuna allegazione e prova in ordine all'uso necessitato del mezzo di trasposto privato (moto).
Invero, secondo l'insegnamento consolidato della SC chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione della norma di cui all'art. 12 del d.lgs.38/2000 che prevede che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato", ha riconosciuto che secondo la disciplina in vigore in materia di infortunio in itinere anche l'uso del mezzo proprio (senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata) non è di ostacolo all'indennizzabilità, ma permane la condizione, già dettata dalla giurisprudenza, che l'uso sia " necessitato" ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione (in particolare attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada).
La Corte di legittimità ha anche precisato che chi domanda il riconoscimento dell'infortunio in itinere è tenuto a dare prova dell'uso necessitato (per un caso analogo, v. Cass. 28 novembre 2001, n. 15068 che ha escluso l'infortunio in itinere in una fattispecie in cui una lavoratrice in giovane età, che non aveva addotto particolari esigenze familiari, poteva coprire il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro agevolmente, sia all'andata che al ritorno, in parte mediante l'uso di un frequente mezzo pubblico ed in parte, per circa un km., a piedi). 7.- La stessa prova non può ritenersi assolta per intero attraverso l'uso di generiche presunzioni (ritenendo cioè, come pure si sostiene in ricorso, in re ipsa l'esigenza di poter dedicare il massimo di tempo libero ai più svariati bisogni della vita di ciascuno e di migliorare così "la qualità della vita"); né attraverso la sollecitazione dei poteri di ufficio in quanto si tratta di poteri discrezionali, che postulano l'esistenza di piste probatorie.- cfr. Cass. n. 16835/2017; conf. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22759 del 03/11/2011 (Rv. 619429 - 01) In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.
Difettando l'allegazione e prova dei presupposti di legge al fine di poter qualificare l'incidente quale infortunio in itinere>, per mera completezza motivazionale, si osserva che dal verbale della Polizia stradale si evince la responsabilità esclusiva del ricorrente nella verificazione dell'incidente.
Invero, al ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 141 c.d.s. avendo perso il controllo della moto senza essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione stradale al fine di evitare di collidere;
né sono emerse particolari condizioni della strada che, a dire del ricorrente, avrebbero cagionato l'incidente.
Risulta, invero, che il ricorrente è stato sanzionato con contravvenzione dalla Polizia Stradale per violazione dell'art. 141 co. 11 C.D.S..
Risulta, quindi, che l'incidente è avvenuto per esclusiva responsabilità del ricorrente che ha tenuto condotta violativa delle prescrizioni di sicurezza del codice della strada e, segnatamente, la regola di comportamento dettata dall'art. 141 del cod. della strada (D.lgs. n. 285/92) avendo la Polizia, individuato le cause del sinistro e delle lesioni che lo stesso ha procurato, esclusivamente nella condotta di guida del ricorrente stesso, in assenza di individuazione di cause esterne (condotta di guida di altri conducenti, condizioni del manto stradale, etc).
Tale condotta tenuta nella conduzione del veicolo (motocicletta) – attuata in violazione delle norme di sicurezza del codice della strada con conseguente responsabilità del sinistro da addebitarsi in via esclusiva al ricorrente – vale a configurare quel rischio elettivo idoneo ad escludere l'indennizzabilità.
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa (cfr. in proposito, Cass. n. 3292/15, nel medesimo senso, v. Cass. n. 27633/22). Nella specie, è comprovato che il ricorrente ha posto in essere condotta di guida in violazione delle norme di prudenza e diligenza fissate dal codice della, essendo al contempo stato escluso concorso di colpa di altri utenti della strada per cui la causa del sinistro è da ravvisarsi esclusivamente nella condotta violativa del ricorrente.
Pertanto, alla luce della ricostruzione della condotta sopra descritta, deve ravvisarsi la sussistenza del cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, e sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass. 12/02/2021 n. 3763) ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr. Cass. n. 5814 del 2022) che esclude la copertura assicurativa e l'indennizzabilità degli esiti del sinistro (cfr., da ultimo, Cass. n. 22923/2025).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, quale ordinario criterio di regolamentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2164 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nato a [...] il [...], residente in S. Caterina Albanese alla oc. Parte_1
Mancarelli,2, c.f.
,rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F. 1 dall' Avv. Giulio Tarsitano, con studio in Fagnano Castello alla P.tta E.Barone, 7, pec ove elegge domicilio, e dall'Avv. Francesca Ponticello, con studio in Email_1
GI GR alla via Firmato F. Turati, 15, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(codice fiscale : Controparte_1
P.IVA_1 ) – in persona - giusta gli artt. 16 e 17 D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A.
154/98 - del CP_2 Regionale per la Calabria, Dr.ssa CP_3 , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar Per_1 di Catanzaro in atti, dall'Avv. Ilario Antonio Sorace
e presso il medesimo (codice fiscale: C.F. 2 PEC
, Email_2
elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Marco (già via Isonzo) n. 48/a
Resistente Avente ad oggetto: infortunio in itinere
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Oggetto di causa è l'indennizzabilità dei postumi derivati dall'incidente stradale subito in data
27.06.2024 dal ricorrente che, premettendo di lavorare alle dipendenze della società UC AM con qualifica di operaio, esponeva di aver subito, il giorno 27.6.2024 intorno alle ore 17, un incidente alla guida della propria moto in località Serra della Giumenta al km 212+650 dell'Autostrada del
Mediterraneo in agro di Altomonte (CS), alla fine del turno di lavoro, mentre faceva rientro a casa;
che da tale infortunio era residuato un danno nella misura del 15 per cento, in considerazione delle limitazioni funzionali a carico delle caviglie e della spalla sx, per come da parere medico-legale del Dr
Persona_2 (doc.n.3 allegato al ricorso). Rappresentava, infine, che l' CP_1 con provvedimento dell'1.10.2024 1' CP_1 ha negato l'indennizzabilità del danno, quale conseguenza di infortunio in itinere perché l'incidente non sarebbe avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano e che analogo esito negativo ha avuto l'opposizione proposta.
Tanto premesso ed esposto, ritenuta la qualificabilità quale infortunio in itinere> dell'incidente in moto occorsogli in data 27.6.2024, dedotto di non aver violato alcuna norma regolante la circolazione stradale, rassegnava le seguenti conclusioni: dichiarare che l'incidente avvenuto alle ore 17,00 del
27.6.2024 ed in cui è rimasto coinvolto Parte_2 con la propria moto tg BK08683 al Km 212+650
dell'Autostrada del Mediterraneo in territorio di Altomonte al termine della giornata lavorativa alle dipendenze della Controparte_4 con sede legale in Castrovillari, è da qualificare infortunio di lavoro in itinere con conseguente sua indennizzabilità da parte dell' CP_1 per avere subito un danno pari al 15%, o nella misura di legge che si determinerà, e per l'effetto condannare la predetta CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del relativo indennizzo, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 instando per il rigetto del ricorso per infondatezza, contestando anzitutto che l'incidente sia avvenuto mentre il ricorrente faceva ritorno a casa dal lavoro;
in ogni caso, contestava la qualificabilità dell'episodio infortunistico quale infortunio in itinere difettandone i presupposti che sono in sintesi che l'infortunio si sia verificato nel normale percorso di andata dal luogo di abitazione a quello di lavoro, sia avvenuto in orari compatibili con l'inizio/fine del lavoro, che l'utilizzo del mezzo di trasporto privato fosse necessitato, trattandosi di circostanze né allegate né oggetto di richiesta di prova.
Infine, anche a voler ritenere provato sia il verificarsi dell'infortunio, sia la sussistenza degli ulteriori presupposti di cui all'art. 12 D. Lgs. 38/2000 per l'infortunio “in itinere", non per questo l'evento resterebbe indennizzabile siccome dal verbale della Polizia Stradale emerge l'esclusiva responsabilità del ricorrente nella causazione dell'incidente, avendo egli violato il codice della strada e, segnatamente,
l'art. 141 Cds, come da sanzione irrogatagli. Evidenziando che la violazione di norme fondamentali del codice della strada - per come accertato nel caso di specie integra il rischio elettivo che esclude il
-
nesso di causalità tra attività protetta ed evento;
sosteneva, quindi, che anche ove data prova della verificazione dell'evento e dell'occasione di lavoro (circostanze contestate) si tratta in ogni caso di evento infortunistico non indennizzabile.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Si premette che dagli atti di causa si evince che il ricorrente, in data 27.6.2024, alla guida della moto di sua proprietà, è rimasto vittima di un incidente stradale, con accesso al P.S. dell'Ospedale di Cosenza
intorno alle 18.20 di quel giorno.
Avuto riguardo all'oggetto di causa, si premette che il quadro normativo alla cui stregua la controversia deve essere decisa è costituito dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, comma 3, introdotto dal
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, che comprende nell'oggetto della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito della nozione di occasione di lavoro, anche l'infortunio in itinere, esclusi i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate;
nonché gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
infine in caso di guida senza patente.
In base al dettato normativo, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. (...) L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Orbene, valga anzitutto rilevare che parte ricorrente non offre alcuna documentazione a supporto della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società UC AM e, come da capitoli di prova formulati, non chiede di provare l'orario di lavoro osservato al fine di provare - per come suo onere - - la compatibilità dell'orario dell'incidente con la fine del turno di lavoro e, quindi, il fatto che l'infortunio si sia verificato durante il percorso di ritorno dal luogo di lavoro a quello di abitazione;
né è oggetto di richiesta di prova che si tratti del percorso normale né, ancora, che l'utilizzo della moto, quale mezzo privato, sia stato necessitato.
Invero, non vi è prova documentale (né richiesta di prova) che l'incidente sia avvenuto durante il normale percorso di ritorno dal luogo di lavoro al luogo di abitazione a fine turno lavorativo, nulla essendo allegato sugli orari di lavoro del ricorrente;
inoltre, non vi è alcuna allegazione e prova in ordine all'uso necessitato del mezzo di trasposto privato (moto).
Invero, secondo l'insegnamento consolidato della SC chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione della norma di cui all'art. 12 del d.lgs.38/2000 che prevede che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato", ha riconosciuto che secondo la disciplina in vigore in materia di infortunio in itinere anche l'uso del mezzo proprio (senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata) non è di ostacolo all'indennizzabilità, ma permane la condizione, già dettata dalla giurisprudenza, che l'uso sia " necessitato" ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione (in particolare attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada).
La Corte di legittimità ha anche precisato che chi domanda il riconoscimento dell'infortunio in itinere è tenuto a dare prova dell'uso necessitato (per un caso analogo, v. Cass. 28 novembre 2001, n. 15068 che ha escluso l'infortunio in itinere in una fattispecie in cui una lavoratrice in giovane età, che non aveva addotto particolari esigenze familiari, poteva coprire il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro agevolmente, sia all'andata che al ritorno, in parte mediante l'uso di un frequente mezzo pubblico ed in parte, per circa un km., a piedi). 7.- La stessa prova non può ritenersi assolta per intero attraverso l'uso di generiche presunzioni (ritenendo cioè, come pure si sostiene in ricorso, in re ipsa l'esigenza di poter dedicare il massimo di tempo libero ai più svariati bisogni della vita di ciascuno e di migliorare così "la qualità della vita"); né attraverso la sollecitazione dei poteri di ufficio in quanto si tratta di poteri discrezionali, che postulano l'esistenza di piste probatorie.- cfr. Cass. n. 16835/2017; conf. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22759 del 03/11/2011 (Rv. 619429 - 01) In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.
Difettando l'allegazione e prova dei presupposti di legge al fine di poter qualificare l'incidente quale infortunio in itinere>, per mera completezza motivazionale, si osserva che dal verbale della Polizia stradale si evince la responsabilità esclusiva del ricorrente nella verificazione dell'incidente.
Invero, al ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 141 c.d.s. avendo perso il controllo della moto senza essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione stradale al fine di evitare di collidere;
né sono emerse particolari condizioni della strada che, a dire del ricorrente, avrebbero cagionato l'incidente.
Risulta, invero, che il ricorrente è stato sanzionato con contravvenzione dalla Polizia Stradale per violazione dell'art. 141 co. 11 C.D.S..
Risulta, quindi, che l'incidente è avvenuto per esclusiva responsabilità del ricorrente che ha tenuto condotta violativa delle prescrizioni di sicurezza del codice della strada e, segnatamente, la regola di comportamento dettata dall'art. 141 del cod. della strada (D.lgs. n. 285/92) avendo la Polizia, individuato le cause del sinistro e delle lesioni che lo stesso ha procurato, esclusivamente nella condotta di guida del ricorrente stesso, in assenza di individuazione di cause esterne (condotta di guida di altri conducenti, condizioni del manto stradale, etc).
Tale condotta tenuta nella conduzione del veicolo (motocicletta) – attuata in violazione delle norme di sicurezza del codice della strada con conseguente responsabilità del sinistro da addebitarsi in via esclusiva al ricorrente – vale a configurare quel rischio elettivo idoneo ad escludere l'indennizzabilità.
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa (cfr. in proposito, Cass. n. 3292/15, nel medesimo senso, v. Cass. n. 27633/22). Nella specie, è comprovato che il ricorrente ha posto in essere condotta di guida in violazione delle norme di prudenza e diligenza fissate dal codice della, essendo al contempo stato escluso concorso di colpa di altri utenti della strada per cui la causa del sinistro è da ravvisarsi esclusivamente nella condotta violativa del ricorrente.
Pertanto, alla luce della ricostruzione della condotta sopra descritta, deve ravvisarsi la sussistenza del cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, e sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass. 12/02/2021 n. 3763) ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr. Cass. n. 5814 del 2022) che esclude la copertura assicurativa e l'indennizzabilità degli esiti del sinistro (cfr., da ultimo, Cass. n. 22923/2025).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, quale ordinario criterio di regolamentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti