Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Torsi, Giuseppina Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone, Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale ordinario di Salerno, resa a definizione del procedimento contraddistinto con n.r.g. -OMISSIS-, munita di formula esecutiva in data -OMISSIS- e notificata al Comune di-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno-OMISSIS- la dott.ssa MO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza del Tribunale di Salerno n. -OMISSIS- pubblicata in data-OMISSIS-resa nell’ambito del procedimento n.r.g. -OMISSIS-, notificata al Comune di-OMISSIS- in data -OMISSIS- esecutiva in data -OMISSIS- con cui il giudice ordinario ha così statuito: “ accoglie la domanda di restituzione proposta dalla società attrice e, conseguentemente condanna il Comune di-OMISSIS- in persona del sindaco p.t. al pagamento in favore della -OMISSIS-della somma di € 46.384,49 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come specificato in premessa; - rigetta le altre domande proposte dalla società attrice; - condanna il Comune di-OMISSIS- al pagamento delle spese di lite ridotte al 50% e liquidate in favore della società attrice in € 3.000,00 oltre accessori di legge per compenso ed € 200,00 per spese. - pone definitivamente a carico del Comune convenuto le spese della disposta CTU ”.
Più in dettaglio la società ricorrente ha dedotto in fatto:
- che con la predetta sentenza il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento delle domande spiegate dall’attore, ricalcolava “ in base ai nuovi parametri il canone e l’addizionale regionale dovuta sulla base della reale area concessa di mq. 4819,12, così come accertato dal CTU, con decorrenza 2007, computando gli importi esuberanti il dovuto per canone, addizionale, imposta di registro e polizza fideiussoria corrisposta dalla società attrice indebitamente al Comune ”;
- che, per questa via, condannava l’Ente alla restituzione della “ differenza tra quanto corrisposto per canone (€ 275.999,48) addizionale (€ 46.286,08) a fronte di quanto realmente dovuto per gli stessi € 238.435,47 e € 4.972,9, cui vanno aggiunte – a titolo risarcitorio – le somme per l’imposta di registro pagata in esubero in € 1.150,00 e dell’importo versato per la polizza fideiussoria in € 2.697,58 per un ammontare complessivo di € 46.384,49 da restituire, oltre rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT e interessi computati sulle somme rivalutate annualmente ”;
- che il richiamato titolo del -OMISSIS-veniva munito di formula esecutiva in data -OMISSIS- e notificato all’Ente debitore;
- che, in esecuzione del medesimo, con atto di riconoscimento del debito e di significazione, sottoscritto in data -OMISSIS- dalla-OMISSIS- e dal Comune di-OMISSIS-, l’Ente provvedeva al ricalcolo ed allo scorporo degli importi versati e dovuti dalla-OMISSIS-, e pertanto, rideterminava il canone dovuto in € 238.435,47 e in € 41.313,08 l’addizionale regionale, scorporando la differenza da restituire, pari ad € 42.536,91;
- che, tuttavia, l’Ente ometteva di corrispondere alla ricorrente gli ulteriori importi riconosciuti dal titolo esecutivo, vale a dire:
€ 9.509,93 a titolo di interessi e rivalutazione maturati sulle differenze dovute (“... con una differenza da restituire di € 37.564,01 e € 4.972,90 ” … “ oltre rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT e interessi computati sulle somme rivalutate annualmente”-, tanto a far data dall’introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Salerno (01.12.2009) e fino all’eseguito scorporo (-OMISSIS-) );
€ 1.150,00 (imposta di registro versata in esubero) “ oltre rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT e interessi computati sulle somme rivalutate annualmente ”;
€ 2.697,58 (polizza fideiussoria versata in esubero) “ oltre rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT e interessi computati sulle somme rivalutate annualmente ”;
€ 1.896,32 (compenso CTU);
€ 3.200,00 (spese di lite liquidate) oltre accessori di legge, nella misura complessiva di € 3.788,00;
€ 1.897,50 (imposta di registro titolo esecutivo);
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, per un importo complessivo di € 20.939,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Deducendo che, nonostante i numerosi solleciti ed il considerevole lasso temporale trascorso, la civica amministrazione ebolitana non abbia esattamente ed integralmente ottemperato alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza n. -OMISSIS-, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenerne l’integrale esecuzione.
3. Si è costituita l'Amministrazione intimata controdeducendo, con memoria dell’-OMISSIS-, l’infondatezza del ricorso con conseguente richiesta di reiezione del gravame.
3.1. In particolare, la parte resistente ha evidenziato che:
- la sentenza n. -OMISSIS- oggetto della richiesta di ottemperanza, accogliendo i rilievi del CTU dell’ottobre 2015, ha rideterminato i canoni della concessione n.2 del 2007 a fronte della riduzione di superficie del litorale dovuta all’erosione della costa;
- l’importo totale della differenza veniva quantificato in Euro 46.384,49;
- notificata la sentenza al Comune di-OMISSIS- in data-OMISSIS- l’Ente, in ottemperanza alla decisione, rideterminava tutte le somme di cui la società ricorrente era creditrice;
- evidenzia il Comune che a quella data la società risultava già gravemente morosa nei pagamenti dovuti per non aver versato i canoni concessori dovuti, motivo per cui rischiava la decadenza dalla concessione demaniale;
- a fronte di ciò, anziché procedere alla dichiarazione di decadenza dalla concessione demaniale, con atto sottoscritto in data -OMISSIS-, il Comune concedeva alla società -OMISSIS- una dilazione di pagamento per un totale di € 142.575,04 (in parte versati e in parte rateizzati) e tale somma veniva riconosciuta dalla società quale credito totale dovuto all’Ente;
- l’atto avrebbe avuto lo scopo e la funzione di precisare definitivamente la somma dovuta in virtù del preesistente rapporto giuridico, eliminando ogni incertezza anche in relazione agli eventuali interessi moratori, ritardi e spese dovute all’Ente per i ritardi accumulati dal concessionario -OMISSIS-, obbligazione pecuniaria direttamente derivante dalla legge;
- a riprova dell’atteggiamento conciliante serbato dal Comune nei confronti della società allo scopo di superare il grave inadempimento della concessionaria, la difesa comunale evidenzia che gli obblighi (di pagamento) della stessa sarebbero chiaramente enunciati nella Concessione n. 2/07 rilasciata alla -OMISSIS- mentre nell’atto di riconoscimento del debito del -OMISSIS-, risulterebbero calcolati i soli interessi legali sugli importi dovuti in funzione della dilazione di pagamento, non anche quelli per il capitale non versato e versato in ritardo e che, dunque, sembrerebbe non sia stata aggiunta né la mora né la rivalutazione monetaria;
- nonostante l’atteggiamento benevolo dell’Amministrazione verso la società, parte ricorrente chiede che il Comune venga condannato alla rivalutazione monetaria sulla differenza di 42.000 euro circa, che non avrebbe mai versato, risultando piuttosto debitrice verso l’erario (detratte tutte le voci in sentenza) di oltre 142 mila euro totali;
- la richiesta contenuta nel ricorso in ottemperanza si porrebbe in contraddizione rispetto ad ogni precedente comportamento.
3.2. In conclusione, insistendo sulla qualificazione dell’atto di riconoscimento sottoscritto in data -OMISSIS- quale negozio giuridico di accertamento ed esecutivo della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, in quanto tale preclusivo di ogni successiva contestazione, il Comune rappresenta che, a tutto voler concedere, qualora si volesse ritenere che il debito di Euro € 142.575,04 riconosciuto dalla ricorrente in data 15/6/2020 sia relativo alla sola concessione demaniale, con l’esclusione delle spese anticipate nel processo civile, la ricorrente potrebbe richiedere il solo versamento delle spese di CTU anticipate (€ 1.896,32) e il rimborso delle spese legali sostenute (€ 3.200,00 oltre accessori di legge), che però non ha mai chiesto in precedenza e per le quali non ha mai precedentemente prodotto le fatture quietanzate.
4. Alla camera di consiglio del-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
4.1. In via preliminare il Collegio precisa che l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512) e che detta verifica – da condursi nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) - comporta da parte del giudice dell'ottemperanza una attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum" (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).
Invero, in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459; Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5817).
E’ stato difatti spesso precisato che il giudice amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile deve svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza civile, né quella di effettuare accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione, dovendosi limitare all'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo od elusivo e all'attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato e trovando in esso un limite invalicabile.
Nel giudizio di ottemperanza di sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, il giudice dell'esecuzione deve, quindi, limitarsi ad usare i poteri sostitutivi di "stretta esecuzione", in quanto l'esercizio di poteri di attuazione che modificassero il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all'ambito della sua giurisdizione (Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2001, n. 1143).
5. Tanto precisato, osserva il Collegio che, ai fini del decidere, si tratta di verificare se la sopravvenienza oggetto di controdeduzioni del Comune, vale a dire l’aver le parti sottoscritto in data -OMISSIS- l’“atto di riconoscimento e significazione” (e rateizzazione) del debito gravante sulla società nei confronti del Comune resistente, possa valere a configurare una modalità estintiva diversa dal pagamento del debito a diverso titolo gravante sul Comune e derivante dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. -OMISSIS-.
Va prioritariamente evidenziato che l’atto stipulato nel 2020 non contiene termini come “compensazione” o “transazione”.
Tuttavia, compito dell’interprete è quello di ricercare la funzione concreta dell’atto ad onta del nomen iuris o dell’assenza di formule espresse (Cass. civ. n. 10490/2006).
Da ciò deriva che anche senza che le parti abbiano utilizzato espressamente nell’accordo negoziale la parola “compensazione”, occorre guardare al risultato economico, per eventualmente farne discendere l’effetto compensativo.
E’ stato difatti chiarito che “ la compensazione volontaria costituisce espressione dell’autonomia privata e può operare indipendentemente dai requisiti previsti per la compensazione legale ” (cfr. Cass. civ. n. 13949/2024) essendo consentito alle parti regolare convenzionalmente le modalità di attuazione del giudicato, purché non ne venga alterato il contenuto sostanziale.
5.1. La giurisprudenza tende a riconoscere effetti compensativi quando: a) l’atto risulta stipulato per dare esecuzione alla sentenza; b) contiene (o allega) prospetti di ricalcolo che mettono a confronto: credito del privato (nel caso di specie, derivante da sentenza), debito del privato verso la PA; c) il risultato è un debito residuo netto posto a carico del privato; d) su quel residuo viene concessa rateizzazione.
In questa configurazione, l’atto può essere qualificato come accordo esecutivo della sentenza con regolazione complessiva, oppure negozio atipico di accertamento, con effetto compensativo implicito.
La compensazione può essere frutto di autonomia privata, anche al di fuori dei presupposti dell’art. 1243 c.c. ed è noto che la volontà compensativa può desumersi anche per facta concludentia , allorché le parti abbiano proceduto ad una regolazione complessiva delle reciproche poste creditorie.
E’ stato riconosciuto che nei rapporti concessori possa ammettersi una definizione complessiva dei rapporti economici, anche tramite ricalcoli e compensazioni e che la compensazione sia ammissibile a condizione che non violi vincoli pubblicistici e sia accettata nell’ambito di un accordo.
Alla luce delle predette coordinate, può essere esaminato il caso portato all’esame di questo Tribunale Amministrativo.
5.2. La sentenza di cui la parte ricorrente chiede l’ottemperanza, statuisce su due domande: restitutoria e risarcitoria.
L’obbligazione restitutoria è debito di valuta per cui è soggetta ai soli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (9/12/2009) alla data riconoscimento del debito (15 giugno 2020).
Considerato che con l’atto di riconoscimento del debito è stato ricalcolato il canone 2007-2017 come indicato in sentenza, in tal modo dando esecuzione alla sentenza, si ricava che le parti, con la sottoscrizione dell’atto di riconoscimento del debito del 15 giugno 2020, abbiano inteso porre in essere una compensazione tra il debito dovuto dalla società ricorrente (per canoni insoluti) ed il debito restitutorio del Comune di-OMISSIS- scaturente dalla sentenza da ottemperare e che la compensazione abbia determinato l’estinzione dell’obbligazione ex art. 1252 cc.
Ai fini della suddetta qualificazione giuridica dell’atto rilevano i seguenti indici:
- dopo le premesse, all’art. 2 dell’atto, viene riportato, l’importo di Euro 142.575,04 quale somma oggetto di riconoscimento del debito gravante sul Sig. -OMISSIS- nei confronti dell’Agenzia del Demanio e della Regione Campania, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo delle aree demaniali di cui alle concessioni suddette;
- tale somma deriva da operazioni di ricalcolo aventi come base la somma di Euro 238.435,47 (riportata nell’allegato “ schema di riepilogo ricalcolato post sentenza ” prodotto in giudizio dalla stessa parte ricorrente) che è la stessa somma di cui alla sentenza (vd. pag. 4 della sentenza n. -OMISSIS-);
- al totale dell’importo dovuto a titolo di canoni non corrisposti, pari ad euro 119.317,96 è stato aggiunto l’importo dell’addizionale ricalcolata da versare pari ad euro 23.257,09 e la somma delle suddette voci dà, come risultato, 142.575,05 con una sostanziale corrispondenza alla somma indicata come debito riconosciuto.
5.3. Nel caso di specie, dunque, i prospetti di calcolo allegati evidenziano una compensazione sostanziale tra il credito restitutorio riconosciuto in sentenza (dovuto alla differenza tra quanto corrisposto per canone e addizionale a fronte di quanto effettivamente dovuto per gli stessi) e il maggior debito del concessionario, con determinazione di un saldo netto rateizzato.
Guardato alla luce della sua causa concreta, consistente nella regolazione unitaria dei rapporti di dare-avere tra le parti in esecuzione del giudicato, l’atto posto in essere ha dato luogo ad una compensazione volontaria, desumibile anche per facta concludentia , secondo un assetto negoziale complessivo conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
5.4. Si tratta di una compensazione costruita negozialmente, desumibile dai calcoli e dal risultato finale dove l’atto del 2020 assume una funzione “ibrida”: a) ricognitiva, atteso che riconosce il debito residuo; b) esecutiva, in quanto dà attuazione alla sentenza n. -OMISSIS- tramite ricalcolo; c) modificativa poiché introduce una rateizzazione a vantaggio della parte ricorrente.
In altri termini non si tratta di un atto unilaterale ma di un assetto concordato di rapporti dare-avere reciproci.
Dalla complessiva lettura della vicenda, inoltre, deve concludersi che l’effetto compensativo “concordato” abbia ricompreso, oltre agli importi dei canoni e dell’addizionale, anche gli interessi sulla restituzione.
6. Quanto all’obbligazione risarcitoria (A) imposta di registro pagata in esubero in euro 1.150,00 e B) importo in esubero versato per la polizza fideiussoria pari ad euro 2.697,58 (…) oltre rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT e interessi computati sulle somme rivalutate annualmente )., essa costituisce un debito di valore da calcolarsi dalla data della domanda giudiziale (1/12/2009) alla pubblicazione della sentenza (9/11/2018) sull’importo complessivo di euro € 3.847,58 (pari ad A) euro 1.150,00 + B) euro 2.697,58) per un totale di euro 4.663,12 (pari a 3.847,58+ interessi dall’1/12/2009 al 9/11/2018 (Su A+B): € 403,85 + rivalutazione dall’ 1/12/2009 al 9/11/2018 (Su A+B)
7. Pertanto, alla stregua delle motivazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto unicamente per la parte della domanda relativa a tale importo di euro 4.663,12 cui vanno aggiunte le spese liquidate in sentenza e rimaste fuori dall’accordo negoziale del -OMISSIS-.
7.1. Più in dettaglio, ragionevolmente qualificato l’atto come accordo volontario in esecuzione di sentenza con effetto compensativo implicito per la parte relativa all’obbligo restitutorio, la domanda di esecuzione della sentenza va accolta nella sola parte in cui chiede di condannare la p.a. al pagamento degli importi a titolo risarcitorio di:
Euro 1.150,00 imposta di registro pagata in esubero;
Euro 2.697,58 importo in esubero versato per la polizza fideiussoria;
su cui vanno calcolati interessi (pari ad Euro 403,85);
e rivalutazione monetaria (pari ad Euro 411,69);
per un totale di euro 4.663,12.
7.2. L’amministrazione comunale dovrà inoltre eseguire la sentenza del g.o. nella parte in cui la stessa condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di CTU anticipate (€ 1.896,32 come da fattura quietanzata in atti) e delle spese legali sostenute (€ 3.200,00 di cui 3.000 oltre accessori di legge per compenso ed euro 200 per spese) di cui non vi è traccia rinvenibile nell’accordo del 2020 né nel comportamento complessivamente tenuto dalle parti.
8. Conseguentemente, al Comune di-OMISSIS- deve ordinarsi di dare integrale esecuzione a quanto disposto con la sentenza sopra menzionata, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza al pagamento degli importi per come sopra stabiliti a favore della deducente.
9. Per l'ipotesi di ulteriore inadempimento provvederà nei trenta giorni successivi, in veste di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno o un funzionario da lui delegato.
10. Quanto alle spese di giudizio, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione della connotazione della vicenda contenziosa nonchè della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone quanto segue:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di-OMISSIS- di dare integrale esecuzione a quanto disposto con la sopra citata sentenza, nei termini indicati in motivazione;
b) nomina, per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza che dovrà essergli segnalata dalla parte ricorrente, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno perché provveda quale commissario ad acta, con facoltà di delega, agli adempimenti del caso nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza, trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull'attività svolta;
d) compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ditta ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
MO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO AR | LU SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.