Art. 57.
Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario".
Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario".