Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/06/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14327/2015 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Christian Vito Montanaro, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito
Francesco Mancini, giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2502/2015,
emesso dal Tribunale di Bari in data 26.05.2015, nel procedimento monitorio iscritto al n. 7078/2015 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 14.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta.
1
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 28.09.2015, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari
le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di € 48.828,51, oltre agli interessi ed alle
[...]
spese della fase monitoria.
pponente, dopo aver eccepito, per un verso, il grave CP_2
inadempimento della creditrice agli obblighi contrattuali e, per altro verso, che la controparte aveva agito in violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo de quo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 22.03.2016, si è costituita la Controparte_1
la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa
[...]
opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del provvedimento monitorio impugnato e con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Espletate le prove orali (interrogatorio formale, deferito al legale rappresentante dell'opposto e prove testimoniali),
all'udienza del 14.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori
costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta,
sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa
2 è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini
ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali che è pacifico in giurisprudenza, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”. (si veda ex multis Tribunale di Torino
n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, si osserva che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
3 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, rilevarsi che l'esistenza del rapporto contrattuale, avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di trasporto di merce, in virtù del quale l'opposta ha chiesto all'opponente il pagamento del corrispettivo contrattuale, non è in contestazione tra le parti.
4 II.
7-Al fine di neutralizzare l'avversa pretesa creditoria, la ha, invece, eccepito il grave inadempimento della Parte_1
controparte agli obblighi contrattuali, dolendosi, in particolare, come già contestato con raccomandata del 05.08.2024, che la
[...]
, in diverse occasioni, aveva consegnato la merce Controparte_1
in ritardo, provocandole notevole disagi e gravissimi danni.
II.
8-L'eccezione è parzialmente fondata.
II.
9-Deve, innanzitutto, evidenziarsi che nessuna specifica contestazione è stata effettuata dalla con Parte_1
riferimento al credito, dell'importo complessivo di € 8.558,01 di cui alle fatture n. 2433/2013, 2469/2013, 297/2014, 301/2014.
II.10-Si rileva, altresì, che risultano irrilevanti, ai fini della decisione, le contestazioni relative alla fattura n.
2569/2013, non rientrando tra quelle poste a base della domanda monitoria.
II.11-Per quanto riguarda, invece, le altre fatture monitorie l'opponente ha eccepito che:
1) nella fattura n. 3264/2013 del 30.10.2013, la creditrice aveva addebitato la somma di 1.930,00 per soste compagnia e di € 518,00 per soste terminal, sebbene la Parte_1
avesse pagato i diritti doganali in data 16.10.2013;
2) nella fattura n. 3558/2013 del 30.11.2013 la controparte aveva addebitato la somma di € 585,00 per soste compagnia, in relazione allo scarico effettuato il 15.11.2013 ed €
90,00 per soste allo scarico, nonostante la Parte_1
avesse pagato i diritti doganali in data 07.11.2013;
3) nella fattura n.172/2014 del 31.01.2014 dell'importo di €
1.950,00 era stata addebitato l'importo di € 1.950,00 per soste compagnia ed € 80,00, per soste terminal, in relazione allo scarico di merci, effettuato il 03.02.2014,
5 nonostante la avesse versato i diritti doganali Parte_1
in data 03.01.2014;
4) nella fattura n.352/2014 era stata illegittimamente addebitato l'importo di € 2.613,00 per soste di compagnia, in relazione allo scarico della merce effettuato il
18.02.2024, nonostante la avesse Parte_1
corrisposto i diritti doganali in data 30.01.2014;
5) nella fattura n.361/2014 del 25.02.2014 la controparte aveva addebitato la somma di € 560,00, per soste di compagnia, in relazione allo scarico della merce eseguito in data 24.02.2014, nonostante la avesse Parte_1
pagato i diritti doganali in data 24.02.2014;
6) nella fattura n. 603/2014 del 27.03.2014 l'opposta aveva addebitato la somma di € 1.766,00 per soste compagnia, nonostante la avesse versato i diritti doganali Parte_1
in data 24.02.2014;
7) nella fattura n. 625/2014 del 31.03.2014 la controparte aveva addebitato la somma di € 1.829,00 per soste compagnia, in relazione allo scarico effettuato il
24.03.2014, nonostante la avesse pagato i Parte_1
diritti doganali in data 24.02.2014;
8) nella fattura n. 819/2014 del 30.04.2014 la controparte aveva addebitato la somma di € 4.229,66 per soste compagnia, in relazione allo scarico effettuato il
11.04.2014, nonostante la avesse pagato i Parte_1
diritti doganali in data 28.03.2014;
9) nella fattura n. 879/2014 del 14.05.2014 la controparte aveva addebitato la somma di € 4.685,66 per soste compagnia, in relazione allo scarico effettuato il
05.05.2014, nonostante la avesse pagato i Parte_1
6 diritti doganali in data 08.04.2014.
II.12-Ciò posto, rilevato che la parte opponente ha sostanzialmente eccepito che alcune delle voci, indicate nelle suddette fatture, non sarebbero dovute in quanto la controparte avrebbe con ritardo scaricato la merce, deve, innanzitutto, evidenziarsi che la non ha eccepito il totale inadempimento Parte_1
della prestazione, avendo, invece, limitato la contestazione al ritardo con il quale la stessa è stata effettuata.
II.13-Tanto precisato, deve, innanzitutto, osservarsi che la parte opponente, per un verso, non ha nemmeno allegato la pattuizione di un termine essenziale nell'esecuzione del contratto e, per altro verso, che i notevoli danni che la avrebbe subito, Parte_1
per effetto del ritardo nell'adempimento addebitato alla controparte, oltre ad essere genericamente allegati, sono rimasti, del tutto, sguarniti di prova, con la conseguenza che, essendo pacifica l'esecuzione della prestazione principale, sarebbero, comunque, dovuti gli importi delle fatture non contestate.
II.14-A fronte dell'eccezione dell'opponente, la ha CP_3
replicato, deducendo che il ritardo nello scarico della merce è, in realtà, imputabile alla non avendo quest'ultima Parte_1
fornito alla le somme necessarie per pagare le spese CP_3
doganali.
II.15-L'opposta ha, in particolare, eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 22.03.2016 che:
1) in relazione alla fattura n. 352/2014, essendo la merce arrivata a Taranto il 03.12.2013, l'opponente le aveva inviato l'assegno per il pagamento dei diritti doganali in data 18.04.2014, con la conseguenza che la giacenza della merce, presso il porto di Taranto era dipesa dal ritardo in cui la era incorsa nel pagamento dei diritti Parte_1
7 doganali;
2) in relazione alla fattura n. 603/2014 del 27.03.2014, essendo la merce arrivata a Tarano il 05.02.2014, lo scarico della stessa effettuato in data 11.03.2014, era imputabile esclusivamente alla la quale le aveva Parte_1
inviato l'assegno per il pagamento dei diritti doganali, soltanto in data 20.06.2014;
3) in relazione alla fattura n. 625/2014, essendo la merce arrivata a Tarano il 26.02.2014, lo scarico della stessa effettuato in data 11.03.2014, era imputabile esclusivamente alla la quale le aveva inviato Parte_1
l'assegno per il pagamento dei diritti doganali, soltanto in data 30.04.2014;
4) con riferimento alla fattura n. 819/2014, essendo la merce arrivata a Taranto il 26.02.2014, lo scarica della stessa effettuato in data 11.04.2014, era imputabile esclusivamente alla la quale le aveva inviato Parte_1
l'assegno per il pagamento dei diritti doganali, soltanto in data 10.05.2014;
5) in relazione, infine, alla fattura n. 879/2014 del
14.05.2014, essendo la merce arrivata a Taranto il
07.03.2014, lo scarico della stessa, effettuato in data
05.05.2014, era imputabile esclusivamente alla Parte_1
la quale le aveva inviato l'assegno per il pagamento dei diritti doganali, soltanto in data 31.05.2014.
II.16-Sono, invece, inammissibili, essendo tardive, le deduzioni, effettuate dall'opposta in relazione alle fatture di cui ai numeri 172/2014 e 3264/2013, soltanto nella memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., depositata il 31.10.2016, allorquando, essendo scaduto il termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma
8 VI n. 1 c.p.c., la creditrice era definitivamente decaduta dalla facoltà di precisare o modificare le eccezioni già proposte.
II.17-Tanto precisato deve osservarsi che, in applicazione del principio generale di non contestazione, codificato dagli artt. 115, comma 2, e 167 c.p.c., ciascuna delle parti ha l'onere di contestare in maniera specifica e puntuale, i fatti allegati dalla controparte, con la conseguenza che, in caso contrario, gli stessi devono essere considerati pacifici ai fini della decisione.
II.18-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
II.19-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva
(con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto.
Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha
l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.20-Nel caso di specie, rilevato che, a fronte dell'eccezione di ritardo nell'adempimento della prestazione, formulata dall'opponente, la parte opposta ha specificamente replicato, esclusivamente in relazione alle fatture di cui ai numeri 352/2014,
9 603/2014, 625/2014, 819/2014 e 879/2014, devono, innanzitutto, ritenersi pacifiche le contestazioni, sollevate dall'opponente, con riferimento alle fatture di cui ai numeri 3264/2013, 3558/2013,
172/2014, 361/2014, con la conseguenza che gli importi contestati dalla , pari complessivamente ad € 5.713,00, devono Parte_1
ritenersi non dovuti.
II.21-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, sono, invece, integralmente dovuti gli importi, relativi alle fatture monitorie, contrassegnati dai numeri 352/2014, 603/2014, 625/2014, 819/2014 e
879/2014.
II.22-Rimarcato, in particolare, che la nella CP_3
comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del
22.03.2016, ha eccepito che in relazione a tali fatture il ritardo nello scarico della merce era imputabile esclusivamente alla la quale, a sua volta, aveva le aveva trasmesso in Parte_1
ritardo sia gli assegni, necessari per il pagamento dei diritti doganali sia la documentazione, occorrente per lo scarico della merce, deve evidenziarsi che la circostanza, eccepita dall'opposta, non è stata specificamente contestata dall'opponente né nella prima difesa utile, rappresentata dall'udienza del 22.03.2016 né nei successivi scritti difensivi.
II.23-In applicazione del principio di non contestazione è, infine, fondato il motivo di opposizione, con il quale la Parte_1
ha eccepito l'inesistenza del diritto di credito di cui alla fattura n. 1197/2014 dell'importo di € 2.708,54, essendo la stessa stata emessa allorquando i rapporti commerciali tra le due società si erano, ormai, definitivamente cessati.
II.24-Deve, in particolare, osservarsi che, a fronte di tale eccezione, la parte opposta nulla ha replicato né ha dimostrato che tale fattura ineriva a prestazioni richieste dalla controparte.
10 II.25-In parziale accoglimento dell'opposizione il credito della deve essere, pertanto, rideterminato nel Parte_1
minor importo di € 40.406,97, ottenuto sottraendo dal credito, oggetto della domanda monitoria, par ad € 48.828,51, l'importo della fattura n. 1197/2014 nonché quelli, contestati dalla Parte_1
in relazione alle fatture di cui ai numeri 3264/2013,
[...]
3558/2013, 172/2014, 361/2014.
III.1-È, infine, manifestamente infondato il motivo di opposizione, incentrato sull'abuso del diritto e sulla violazione dei generali doveri di correttezza e di buona fede, addebitato alla parte opposta per aver agito in via monitoria, nonostante la debitrice avesse contestato le fatture, poste a base della richiesta di ingiunzione.
III.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 16743/2021
“Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la
Relazione ministeriale al Codice Civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore, opera come un criterio di reciprocità e, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'articolo 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Deriva da quanto precede - pertanto - che la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti
11 di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, ma trova tuttavia il suo limite precipuo nella misura in cui detto comportamento non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico, una volta comparato con la gravosità imposta sull'altro contraente, solo in questo ristretto ambito potendosi fare riferimento all'istituto della Verwirkung”.
III.
3-Si veda, altresì, nella giurisprudenza di merito
Tribunale Napoli sez. VI, 27/02/2024, n.2348 “Nell'esecuzione dei contratti il principio della buona fede si sostanzia in un obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, indipendentemente sia da specifici obblighi contrattuali, sia trovando questo impegno solidaristico il suo limite principale nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici
o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico”.
III.
4-Tanto premesso, è evidente che l'obbligo, posto a carico di ciascuna delle parti contraenti, di comportarsi nell'esecuzione del rapporto secondo correttezza e buona fede, non può spingersi sino al punto di precludere al creditore di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto, a fronte anche di contestazioni stragiudiziali del debitore, sulla cui fondatezza il creditore può legittimamente dissentire.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare
12 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui- dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del decisum, pari ad € 40.406,97.
IV.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria espletata.
Scaglione: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_3
€ 919,00 // € 919,00
[...]
Introduttiva € 777,00 // € 777,00
Trattazione € 1.680,00 // € 1.680,00
Decisoria € 1.701,00 € 1.701,00
TOTALE € 5.077,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con atto di citazione Parte_1
notificato il 28.09.2015, nei confronti della Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza ed
[...]
13 eccezione così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione, per quanto di ragione;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2502/2015,
emesso dal Tribunale di Bari in data 26.05.2015, nel procedimento monitorio iscritto al n. 7078/2015 R.G.;
C. CONDANNA la al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di Controparte_1
€ 40.406,97., oltre agli interessi, al tasso legale, a decorrere dalla data di costituzione in mora, effettuata con missiva, inviata a mezzo fax in data 10.09.2014, sino all'effettivo soddisfo;
D. CONDANNA la al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese processuali che Controparte_1
liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 23.06.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
14