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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 23155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23155 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LE AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO, che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale;
rigetto nel resto. Udito l'avvocato JOSEPH CARLO DONEGANI, difensore di fiducia dell'imputato IN LE ES, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11 settembre 2024, la Corte d'appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Gela, ha ritenuto LE ES IN, nella sua qualità di amministratore e socio unico della "Eco Mediterraneo srl", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Gela in data 13.3.2014, responsabile dei reati di bancarotta per distrazione (capo Penale Sent. Sez. 5 Num. 23155 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 14/04/2025 A dell'imputazione) e bancarotta documentale (capo B), condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso tale pronuncia il IN ricorre per cassazione, deducendo tre motivi di censura che di seguito si riassumono nei limiti previsti dall'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva. La Corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado senza tener conto delle censure difensive con cui si evidenziava l'errata quantificazione del valore dei beni asseritamente distratti. In particolare, la difesa, anche sulla base della consulenza di parte, sostiene che a tal fine non si dovrebbe tener conto del costo storico dei beni, bensì del valore contabile residuo, pari complessivamente a euro 992,15, o, addirittura al valore di realizzo a stralcio al momento della dichiarazione di fallimento, pari a euro 297,64. Pur non contestando i rilievi difensivi svolti al riguardo, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la distrazione di beni di un tale valore fosse idonea a pregiudicare la garanzia dei creditori, senza tuttavia verificare l'idoneità della condotta a costituire un concreto pericolo per l'integrità del patrimonio sociale. La sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di accertare e motivare in ordine alle modalità della condotta distrattiva. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva. La sentenza impugnata non avrebbe indagato in ordine alla sussistenza di una consapevole volontà del ricorrente di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa, non avendo neppure accertato le modalità di estrinsecazione della condotta distrattiva. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale, oltre a non aver accertato se nella specie ricorresse l'ipotesi di sottrazione delle scritture ovvero quella della loro omessa tenuta, si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, senza a 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e il rigetto nel resto del ricorso. ,.. 4. Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure proposte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo e il secondo motivo, concernenti il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati. 2.1. Secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta fraudolenta ha natura di reato di pericolo concreto, sicché — benché sia esclusa la necessità di un nesso causale tra i fatti di bancarotta e il successivo fallimento - è tuttavia necessario che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio della stessa (SSUU Passarellii). In particolare, la concreta messa in pericolo della conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, che costituisce la garanzia per i creditori della medesima, funge da parametro dell'applicazione della norma incriminatrice, dovendo il giudice sempre dare conto dell'effettiva offesa alla massa dei creditori, quale portato del comportamento illecito. Si è perciò affermato che l'offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma si restringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108, in motivazione). Per tale ragione, l'offensività della condotta ricorre allorquando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporta uno squilibrio tra attività e passività e l'atto depauperativo idoneo a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale (da Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, 269562 - 01). In definitiva, la natura della bancarotta distrattiva quale reato di pericolo concreto e la necessaria valorizzazione del principio di offensività comporta che non è sufficiente la constatazione dell'esistenza in sé dell'atto distrattivo, ma determina la necessità di verificare l'attitudine del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori, alla luce della complessiva condizione in cui versa l'impresa; ad accertare, in altri termini, che il reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o interesse tutelato (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione;
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01). Ciò comporta che il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della .." 3 società, ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio" (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano i 2.2. La ricostruzione del reato di bancarotta fraudolenta come reato di pericolo concreto si riverbera anche sulla configurazione dell'elemento psicologico, il quale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). La condotta distrattiva deve pertanto essere assistita dalla consapevolezza che si stanno compiendo operazioni sul patrimonio sociale idonee a cagionare danno ai creditori. In sostanza, richiede la rappresentazione, da parte dell'agente, della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi «come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, cit. in motivazione). Entrambi gli elementi costitutivi del reato, quello oggettivo e quello soggettivo, costituiscono oggetto dell'onere motivazionale che grava sul giudice di merito, il quale deve dare conto della loro sussistenza sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta, attraverso l'individuazione di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, cit.). 2.3. Valutate alla luce di tali coordinate ermeneutiche, le censure prospettate dal ricorrente con riguardo alla bancarotta fraudolenta distrattiva risultano fondate. -, A fronte delle doglianze svolte avverso la sentenza di primo grado con cui si evidenziava lo scarso valore dei beni sottratti, la Corte territoriale, senza in alcun modo smentire tale dato, ed anzi espressamente prescindendo dallo stesso, ha affermato che la condotta distrattiva dei beni aziendali, posta in essere dall'imputato, aveva cagionato il depauperamento della società «indipendentemente dal loro valore reale», e pertanto integrava il reato contestato. In tal modo, tuttavia, pur richiamando i principi affermati da questa Corte, la sentenza impugnata ha omesso di darne applicazione, in particolare non avendo proceduto a verificare, rendendo sul punto specifica motivazione, se il fatto contestato costituiva o meno un pericolo concreto e se la sottrazione di beni aziendali di un tale valore potesse arrecare un pregiudizio alla integrità della garanzia dei creditori, determinando una effettiva diminuzione patrimoniale. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'elemento soggettivo, mancando nella motivazione della sentenza impugnata qualsiasi rilievo circa la sussistenza di "indici di fraudolenza", cioè elementi indicativi di una consapevole volontà, in capo all'imputato, di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti idonei a cagionare danno ai creditori. 3. Fondato è anche il terzo motivo, concernente il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 3.1. L'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). Questa Corte ha precisato che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 - 01). Tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, il quale può pertanto essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). È comunque necessaria la dimostrazione «effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del 5 movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale» (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). La necessità, ai fini dell'integrazione del reato, della sussistenza del fine specifico di recare pregiudizio ai creditori e, sul piano della prova, la affermata necessità della esistenza di concrete circostanze di fatto da cui emerga tale volontà, impongono al giudice di evitare rigidi automatismi probatori, e verificare la sussistenza in concreto di indici di fraudolenza da cui desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Tali sono stati ritenuti l'esistenza di un passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori, l'attività distrattiva dei beni aziendali, l'individuazione di una sede dell'impresa rivelatasi del tutto fittizia, la mancata collaborazione con la curatela e la finale condizione di irreperibilità (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01; Sez. 5, n. 23704 del 17/05/2021, non massimata;
Sez. 1, n. 22733 del 08/04/2021, non massimata). 3.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha disatteso tali principi. Invero, essa ha omesso di verificare la presenza di indici di fraudolenza significativi, che dessero conto della effettiva consapevolezza del ricorrente sia che il concreto stato delle scritture contabili fosse tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, sia della volontà del medesima di conseguire un ingiusto profitto ovvero di cagionare un danno ai creditori sociali, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente la «prolungata mancata tenuta per diversi anni delle scritture contabili», in mancanza della indicazione di specifici indici ulteriori. 4. Le evidenziate lacune determinano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così è deciso, 14/04/2025 < o EE }— cc Lu LU Q)
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO, che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale;
rigetto nel resto. Udito l'avvocato JOSEPH CARLO DONEGANI, difensore di fiducia dell'imputato IN LE ES, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11 settembre 2024, la Corte d'appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Gela, ha ritenuto LE ES IN, nella sua qualità di amministratore e socio unico della "Eco Mediterraneo srl", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Gela in data 13.3.2014, responsabile dei reati di bancarotta per distrazione (capo Penale Sent. Sez. 5 Num. 23155 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 14/04/2025 A dell'imputazione) e bancarotta documentale (capo B), condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso tale pronuncia il IN ricorre per cassazione, deducendo tre motivi di censura che di seguito si riassumono nei limiti previsti dall'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva. La Corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado senza tener conto delle censure difensive con cui si evidenziava l'errata quantificazione del valore dei beni asseritamente distratti. In particolare, la difesa, anche sulla base della consulenza di parte, sostiene che a tal fine non si dovrebbe tener conto del costo storico dei beni, bensì del valore contabile residuo, pari complessivamente a euro 992,15, o, addirittura al valore di realizzo a stralcio al momento della dichiarazione di fallimento, pari a euro 297,64. Pur non contestando i rilievi difensivi svolti al riguardo, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la distrazione di beni di un tale valore fosse idonea a pregiudicare la garanzia dei creditori, senza tuttavia verificare l'idoneità della condotta a costituire un concreto pericolo per l'integrità del patrimonio sociale. La sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di accertare e motivare in ordine alle modalità della condotta distrattiva. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva. La sentenza impugnata non avrebbe indagato in ordine alla sussistenza di una consapevole volontà del ricorrente di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa, non avendo neppure accertato le modalità di estrinsecazione della condotta distrattiva. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale, oltre a non aver accertato se nella specie ricorresse l'ipotesi di sottrazione delle scritture ovvero quella della loro omessa tenuta, si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, senza a 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e il rigetto nel resto del ricorso. ,.. 4. Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure proposte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo e il secondo motivo, concernenti il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati. 2.1. Secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta fraudolenta ha natura di reato di pericolo concreto, sicché — benché sia esclusa la necessità di un nesso causale tra i fatti di bancarotta e il successivo fallimento - è tuttavia necessario che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio della stessa (SSUU Passarellii). In particolare, la concreta messa in pericolo della conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, che costituisce la garanzia per i creditori della medesima, funge da parametro dell'applicazione della norma incriminatrice, dovendo il giudice sempre dare conto dell'effettiva offesa alla massa dei creditori, quale portato del comportamento illecito. Si è perciò affermato che l'offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma si restringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108, in motivazione). Per tale ragione, l'offensività della condotta ricorre allorquando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporta uno squilibrio tra attività e passività e l'atto depauperativo idoneo a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale (da Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, 269562 - 01). In definitiva, la natura della bancarotta distrattiva quale reato di pericolo concreto e la necessaria valorizzazione del principio di offensività comporta che non è sufficiente la constatazione dell'esistenza in sé dell'atto distrattivo, ma determina la necessità di verificare l'attitudine del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori, alla luce della complessiva condizione in cui versa l'impresa; ad accertare, in altri termini, che il reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o interesse tutelato (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione;
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01). Ciò comporta che il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della .." 3 società, ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio" (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano i 2.2. La ricostruzione del reato di bancarotta fraudolenta come reato di pericolo concreto si riverbera anche sulla configurazione dell'elemento psicologico, il quale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). La condotta distrattiva deve pertanto essere assistita dalla consapevolezza che si stanno compiendo operazioni sul patrimonio sociale idonee a cagionare danno ai creditori. In sostanza, richiede la rappresentazione, da parte dell'agente, della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi «come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, cit. in motivazione). Entrambi gli elementi costitutivi del reato, quello oggettivo e quello soggettivo, costituiscono oggetto dell'onere motivazionale che grava sul giudice di merito, il quale deve dare conto della loro sussistenza sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta, attraverso l'individuazione di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, cit.). 2.3. Valutate alla luce di tali coordinate ermeneutiche, le censure prospettate dal ricorrente con riguardo alla bancarotta fraudolenta distrattiva risultano fondate. -, A fronte delle doglianze svolte avverso la sentenza di primo grado con cui si evidenziava lo scarso valore dei beni sottratti, la Corte territoriale, senza in alcun modo smentire tale dato, ed anzi espressamente prescindendo dallo stesso, ha affermato che la condotta distrattiva dei beni aziendali, posta in essere dall'imputato, aveva cagionato il depauperamento della società «indipendentemente dal loro valore reale», e pertanto integrava il reato contestato. In tal modo, tuttavia, pur richiamando i principi affermati da questa Corte, la sentenza impugnata ha omesso di darne applicazione, in particolare non avendo proceduto a verificare, rendendo sul punto specifica motivazione, se il fatto contestato costituiva o meno un pericolo concreto e se la sottrazione di beni aziendali di un tale valore potesse arrecare un pregiudizio alla integrità della garanzia dei creditori, determinando una effettiva diminuzione patrimoniale. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'elemento soggettivo, mancando nella motivazione della sentenza impugnata qualsiasi rilievo circa la sussistenza di "indici di fraudolenza", cioè elementi indicativi di una consapevole volontà, in capo all'imputato, di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti idonei a cagionare danno ai creditori. 3. Fondato è anche il terzo motivo, concernente il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 3.1. L'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). Questa Corte ha precisato che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 - 01). Tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, il quale può pertanto essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). È comunque necessaria la dimostrazione «effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del 5 movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale» (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). La necessità, ai fini dell'integrazione del reato, della sussistenza del fine specifico di recare pregiudizio ai creditori e, sul piano della prova, la affermata necessità della esistenza di concrete circostanze di fatto da cui emerga tale volontà, impongono al giudice di evitare rigidi automatismi probatori, e verificare la sussistenza in concreto di indici di fraudolenza da cui desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Tali sono stati ritenuti l'esistenza di un passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori, l'attività distrattiva dei beni aziendali, l'individuazione di una sede dell'impresa rivelatasi del tutto fittizia, la mancata collaborazione con la curatela e la finale condizione di irreperibilità (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01; Sez. 5, n. 23704 del 17/05/2021, non massimata;
Sez. 1, n. 22733 del 08/04/2021, non massimata). 3.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha disatteso tali principi. Invero, essa ha omesso di verificare la presenza di indici di fraudolenza significativi, che dessero conto della effettiva consapevolezza del ricorrente sia che il concreto stato delle scritture contabili fosse tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, sia della volontà del medesima di conseguire un ingiusto profitto ovvero di cagionare un danno ai creditori sociali, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente la «prolungata mancata tenuta per diversi anni delle scritture contabili», in mancanza della indicazione di specifici indici ulteriori. 4. Le evidenziate lacune determinano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così è deciso, 14/04/2025 < o EE }— cc Lu LU Q)