Articolo 2076 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2076.

(Contratto collettivo annullabile).

Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La domanda di annullamento e' proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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