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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1479/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO LV, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3644/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- ISCR. IPOTECARI n. 50 2022 ISCR.IPOTECARIA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 632/2024 depositato il
15/12/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 55/2024 depositata il 19/1/2024, la CGT di primo grado di NI, sezione I, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 50/22, notificata il 31.1.2022 ritenendo la illegittimità per violazione dell'art. 50 comma 2 DPR 602/73, in carenza di notifica della comunicazione preventiva e dell'intimazione di pagamento.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AdER ha proposto appello deducendo la legittimità dell'iscrizione ipotecaria per effetto della regolare notifica degli atti presupposti.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché la parte appellante ha documentato la regolarità e la tempestività della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non impugnata dalla parte contribuente, e l'insussistenza della prescrizione tributaria.
Pertanto, l'appello è accolto con la riforma integrale della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3.000 (tremila), di cui euro 1.000 (mille) per il primo grado ed euro 2.000 (duemila) per il grado d'appello, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 2.000,00 (duemila/00) per il grado d'appello, oltre acessori di legge, se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO LV, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3644/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- ISCR. IPOTECARI n. 50 2022 ISCR.IPOTECARIA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 632/2024 depositato il
15/12/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 55/2024 depositata il 19/1/2024, la CGT di primo grado di NI, sezione I, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 50/22, notificata il 31.1.2022 ritenendo la illegittimità per violazione dell'art. 50 comma 2 DPR 602/73, in carenza di notifica della comunicazione preventiva e dell'intimazione di pagamento.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AdER ha proposto appello deducendo la legittimità dell'iscrizione ipotecaria per effetto della regolare notifica degli atti presupposti.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché la parte appellante ha documentato la regolarità e la tempestività della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non impugnata dalla parte contribuente, e l'insussistenza della prescrizione tributaria.
Pertanto, l'appello è accolto con la riforma integrale della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3.000 (tremila), di cui euro 1.000 (mille) per il primo grado ed euro 2.000 (duemila) per il grado d'appello, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 2.000,00 (duemila/00) per il grado d'appello, oltre acessori di legge, se dovuti.