Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2025, n. 32763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32763 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
32765-
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente-
In caso di diffusione de precante prevedimento omettare le penovaltà a gli atentificativi a nemme art. 52 dlos quanto.
Qarca di parte imposte dalls lence
Sent. n. sez. 2299/2025
Composta da
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- Relatore -
CC - 02/07/2025
R.G.N. 16372/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
BO AU nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica della difesa, Avv. L. Aquilano, pervenuta il 25 giugno 2025, con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo la continuazione tra reati giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, del 13 settembre 2022, con la quale è stata applicata a AU BO la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 6000 di multa, in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in data 26 aprile 2022 in Roseto Capo Spulico, nonché con la sentenza del 26 febbraio 2024 resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, con la quale è stata applicata la pena di anni tre mesi dieci di reclusione ed euro 14.000
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di multa in relazione ad una pluralità di reati di cui all'art. 73 TU Stup. e artt. 3 n. 4,8 e art. 4, n. 1, 7, 7-bis Legge n. 75 del 1958 commessi in Torremaggiore e altri luoghi, nei mesi di marzo e aprile 2022.
2. Ricorre il condannato, per il tramite della difesa, Avv. Lorenzo Aquilano, affidando il ricorso a quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., avendo il Giudice dell'esecuzione pretermesso l'accordo conseguito dal difensore con il pubblico ministero di udienza sulla rideterminazione della pena, nella parte in cui l'ordinanza reiettiva afferma che risulta, dal verbale del 9 dicembre 2024, il parere contrario del pubblico ministero. Invece, il ricorrente osserva che, dalla lettura del verbale, risulta che il pubblico ministero di udienza si era rimesso al Giudice. Questi, non ha considerato la nuova richiesta del condannato e non ha ritenuto questa accettata dalla parte pubblica, pur a fronte del comportamento processuale del pubblico ministero in udienza.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione rispetto al dato testuale del verbale di udienza del 9 dicembre 2024, avendo il Giudice dell'esecuzione, da un lato, dato atto che il pubblico ministero si era rimesso all'Autorità giudiziaria e, dall'altro, rilevando che questo avrebbe espresso parere contrario. In definitiva, la motivazione sarebbe manifestamente illogica perché contraddice il dato dell'inerzia del pubblico ministero di udienza, il quale non ha espresso parere contrario ma si è limitato a rimettersi al Giudice.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen. La sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia già riconosceva la continuazione esterna, in seguito al giudicato della sentenza di condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, mentre con l'unico capo di condanna della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, veniva decisa la condotta commessa nel mese di aprile del 2022, omogenea dal punto di vista del reato contestato ai sensi dell'art. 73 TU Stup. e, come ritenuto in sentenza, commessa nel medesimo arco
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temporale rispetto ai fatti per i quali era già stata riconosciuta la continuazione in sede di cognizione, segnalando altresì che era stata dedotta, con l'istanza, la condizione di tossicodipendenza del ricorrente. Quindi, il Giudice non avrebbe tenuto conto della contiguità temporale e spaziale del fatto deciso con la seconda sentenza rispetto a quelli già riuniti in continuazione in fase di cognizione. Dal testo dell'ordinanza impugnata, la decisione risulterebbe, dunque, in contrasto con gli accertamenti in fatto intervenuti in fase di cognizione. Inoltre, la motivazione è manifestamente illogica perché non avrebbe indicato le specifiche acquisizioni processuali da cui desumere la mera abitualità della condotta. Si contesta, inoltre, il vizio di motivazione con riferimento alla tossicodipendenza, condizione personale che già risulta dal testo dei documenti allegati all'istanza e che, comunque, è stata accertata in via definitiva nella fase della cognizione. Inoltre, si chiede l'annullamento della sentenza per essere stata esclusa la continuazione tra i due capi di condanna D ed E della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ritenuta l'eterogeneità dei reati, senza spiegare le ragioni della ritenuta eterogeneità dei due capi di condanna, in relazione ai reati di cui al TU Stup. e alla legge n. 75 del 1958. Si deduce che la mera eterogeneità degli illeciti, comunque, non è elemento sufficiente ad escludere l'unicità del disegno criminoso, purché questi siano unificati da un unitario elemento finalistico. Peraltro, il Giudice della cognizione aveva già ritenuto la continuazione recependo la proposta di patteggiamento.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen. per avere il Giudice dell'esecuzione omesso l'applicazione delle norme in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, relativa alla detenzione illecita di due panetti di eroina sequestrati nella notte del 26 aprile 2022. Si tratta di fatti unificati agli altri reati, commessi per la condizione di tossicodipendenza del ricorrente, unica causale di tutte le condotte giudicate.
3. Il Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa, Avv. L. Aquilano, ha fatto pervenire memoria di replica del 25 giugno 2025, con la quale ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. I primi due motivi di ricorso sono infondati. Va premesso che per giudicati ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondo la previsione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta, dell'interessato e del pubblico ministero, che l'eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal Giudice dell'esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limiti di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte del Giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Rv 194423; Sez. 1, n. 18233 del 2/04/2014, Rv. 259892). L'ordinamento, quindi, prevede, per la fase dell'esecuzione, un meccanismo pattizio, analogo a quello disciplinato dalla norma di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, caratterizzato dalla determinazione negoziale tra le parti della pena da applicare a titolo di concorso formale o continuazione, implicante l'adesione della parte pubblica e, per il Giudice, le facoltà alternative di recepire l'accordo delle parti, oppure di procedere egualmente alla unificazione dei reati nel termini indicati dall'interessato a fronte di un dissenso del Pubblico ministero, ritenuto ingiustificato, ovvero, se il dissenso venga considerato giustificato, di respingere la richiesta. Ciò posto, quanto al caso in valutazione, risulta dall'esame degli atti, necessitato per la qualità delle eccezioni sollevate dal ricorrente, che il Pubblico ministero aveva già espresso, in calce all'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, parere contrario. In udienza risulta, poi, che vi è stata la richiesta preliminare di rinvio della difesa e l'istanza di applicazione di pena, rispetto alla quale nulla si specifica da parte del Pubblico ministero, né risulta eventuale revoca espressa del già manifestato parere contrario. Inoltre, risulta, dal verbale dell'udienza del 9 dicembre 2024, che il Pubblico ministero si è rimesso al Giudice, conclusione che,
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evidentemente, si riferisce alla proposta istanza preliminare di rinvio per legittimo impedimento. Orbene, si deve concludere che, nella specie, non vi è stato consenso del Pubblico ministero che, anzi, aveva espresso parere contrario e che il Giudice dell'esecuzione non ha ritenuto, con espressa motivazione, il manifestato dissenso ingiustificato;
anzi, il Giudice dell'esecuzione si è espresso reputando non congrua la pena proposta.
1.2. I motivi terzo e quarto sono inammissibili. Va precisato, invero, che in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, anche quando le parti abbiano concordemente richiesto tale applicazione con riferimento a reati oggetto di distinte sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il Giudice dell'esecuzione conserva il potere di apprezzamento della ricorrenza dei requisiti previsti dal predetto art. 188 e dall'art. 81 cod. pen., inclusa l'identità del disegno criminoso preesistente la commissione delle singole violazioni, la cui assenza giustifica il rigetto della domanda. La giurisprudenza di questa Corte ha, però, già da tempo evidenziato come per l'applicazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non sia sufficiente allegare e dimostrare la sussistenza del solo presupposto della riconducibilità dei fatti criminosi ad un disegno criminoso unitario secondo la previsione generale dell'art. 671 cod. proc. pen., ma è preteso: a) che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di concorde richiesta dall'interessato e del Pubblico ministero;
b) che, in assenza del precedente requisito, il disaccordo del Pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal Giudice dell'esecuzione; c) che la pena complessiva stabilita non superi i limiti dell'art. 444 cod. proc. pen.; d) che la stessa riceva il riscontro di congruità da parte dal Giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/4/1993, Imprice, Rv. 194423; Sez. 1, n. 6208 dell'1/12/1995, Talevi, Rv. 203658). Si è, quindi, sottolineato il rapporto di "complementarietà logica" rintracciabile tra l'istituto previsto dall'art. 188 citato e la più generale disciplina dell'applicazione della pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen., implicante il vincolo del rispetto, per le parti, di limiti sanzionatori invalicabili, stabiliti dal legislatore, e, per il Giudice, del contenuto dell'accordo negoziato tra le parti stesse, da recepire e trasfondere in pronuncia giudiziale, oppure da respingere a fronte della necessità del
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proscioglimento dell'imputato, oppure della non condivisa qualificazione giuridica del fatto o comparazione tra circostanze, ovvero ancora del giudizio d'incongruità della pena. Non è, comunque, consentito un intervento di modifica in via ufficiosa del patto da parte del Giudice, né mediante applicazione di pena diversa da quella concordata, né mediante l'introduzione nel trattamento sanzionatorio applicato in concreto di elementi decisori ulteriori, quali l'unificazione per continuazione con altri reati, estranei alla prospettazione comune delle parti. Nella specie, mancando i presupposti dell'accordo tra le parti e/o dell'intervento del Giudice nel senso di ritenere ingiustificato il disaccordo espresso del Pubblico ministero, non vi è ragione di soffermarsi sul lamentato difetto di esame e sul vizio di motivazione circa la condizione personale di tossicodipendenza e la già riconosciuta continuazione in sede di cognizione, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia.
2. Va quindi pronunciato il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento dei dati sensibili, in caso di diffusione del presente provvedimento, in ragione delle condizioni personali dedotte che si commentano e di uno dei titoli di reato per i quali vi è stata condanna definitiva (sfruttamento della prostituzione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Barbara Calaselice Hois
Il Presidente Giuseppe Santalucia
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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03 GTT. 2025
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