Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
Avverso il provvedimento di diniego di revoca del sequestro preventivo non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen..(Fattispecie in cui la S.C. ha qualificato come appello cautelare il ricorso per cassazione promosso contro l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, che aveva già confermato il vincolo originariamente disposto dal Gip, aveva rigettato una successiva richiesta di dissequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2016, n. 19995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19995 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
19995-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano та LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1940/2016 GIOVANNI AMOROSO - Presidente - REGISTRO GENERALE LUCA RAMACCI N.20745/2016 ELISABETTA ROSI ANGELO MATTEO SOCCI Rel. Consigliere - GIOVANNI LIBERATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA EG nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2016 del TRIB. LIBERTA' di RIMINI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG dott. Massimo Galli: "Qualificare il ricorso come appello con la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini". RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Rimini con ordinanza del 2 marzo 2016 rigettava l'istanza, presentata dalla difesa di GO GU, di dissequestro di vari immobili di proprietà formale della società Giulia s.a.s. di cui al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini del 12 marzo 2012 (confermato con modifiche dal Tribunale del riesame del Tribunale di Rimini del 18 luglio 2013).
2. Ricorre in Cassazione GO GU, tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, relativamente al principio di proporzionalità e adeguatezza della cautela. Il Tribunale non ha preso in considerazione la giurisprudenza costante della Cassazione relativamente al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale (Cass. n. 18603 del 2013, sez. 5). Inoltre non risulta nessuna motivazione relativamente alla possibilità di conseguire il medesimo risultato con misure meno invasive ed afflittive;
il ricorrente si è poi dichiarato disponibile a prestare idonea garanzia fideiussoria. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. La procura Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, ha chiesto di qualificare il ricorso come appello con la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 AN MA OR 4. Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per Cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis, cod. proc. pen. (vedi Sez. 6, n. 26232 del 11/06/2013 dep. 14/06/2013, P.O. in proc. Parnasso, Rv. 25681401; Sez. 6, n. 2337 del 07/01/2015 dep. 19/01/2015, P. C in proc. Ferrante e altri, Rv. 26187401). Il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. è proponibile contro le ordinanze emesse a norma degli art. 322 bis e 324 cod. proc. pen. La disposizione dell'art. 659 cod. proc. pen. (ricorso immediato per Cassazione), infatti, è relativa solo alle sentenze appellabili. 4. 1. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, del cod. proc. pen.: "L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente". In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Fattispecie in cui il Tribunale, adito con appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di pace, aveva riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità). (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013 - dep. 17/02/2014, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; vedi anche Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 - dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221). AN Metto forei 2 Conseguentemente il ricorso deve qualificarsi appello cautelare ex art. 322 bis, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Rimini. Così deciso il 21/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente ANo Matteo SOCCI Giovanni AMOROSO Диско ANMallas Sasa" мочеви DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 APR 2017 IL CANCELLERE Luana MAni, 3