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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/07/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4647/2024 -N. RG 4647-1/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4647/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PARISE VICTORIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISE VICTORIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAUCERI MATTEO Controparte_1 C.F._2 e dell'avv. MORETTI CLAUDIA ( ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv. MAUCERI MATTEO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto notificato il 15.4.24 intimava a sfratto per finita Parte_1 Controparte_1 locazione ai sensi dell'art. 659 c.p.c. in relazione ad immobile- alloggio del casiere- facente parte di complesso immobiliare sito in Impruneta, Via Imprunetana per Tavarnuzze n. 95-97 , concesso in godimento al quale parziale corrispettivo in relazione a contratto di lavoro domestico che era CP_1 cessato.
Il si opponeva alla convalida. CP_1
Disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito speciale locatizio la causa è stata decisa all'udienza del 29.5.25 come da dispositivo.
L'art. 659 c.p.c. dispone che se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera , l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida , a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.
In data 10.6.20( doc. 1 att.) le parti concludevano contratto di lavoro in base al quale il veniva CP_1 assunto con decorrenza dal 12.6.20 per svolgere presso Villa Impruneta mansioni di custode a tempo indeterminato( ai sensi degli artt. 5 e 6 CCNL Lavoro domestico ) e in particolare di collaboratore polifunzionale afferente al livello B dell'inquadramento dell'art. 10 del CCNL. Era previsto in particolare che il provvedesse alla cura , custodia e mantenimento in ordine della proprietà, ivi CP_1 comprese le aree verdi.
Nel contratto era stabilito altresì che veniva messo a disposizione del alloggio indipendente CP_1 situato all'interno della proprietà, denominato come alloggio del casiere : alloggio che avrebbe dovuto essere rilasciato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Con lettera del 13.3.24 il comunicava al il licenziamento con effetto immediato e lo Pt_1 CP_1 invitava a rilasciare l'immobile concesso in uso entro dieci giorni( doc. 2 att.).
Il impugnava il licenziamento ai sensi dell'art. 6 L. 604/66 . CP_1
Senonché l'art. 6 comma 2 l. cit. stabilisce che l'impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di centottanta giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione: qualora la conciliazione sia rifiutata o non sia raggiunto l'accordo il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Orbene rileva il giudicante: che riguardo alla vicenda in questione non risulta essere stato proposto uno specifico tentativo di conciliazione da parte del che domanda di mediazione ( doc. 7 CP_1 conv.)risulta essere stata proposta dal unitamente a suoi familiari riguardo alla vicenda nel suo CP_1 complesso e che il procedimento si è concluso con verbale di mancato accordo del 9.7.24( doc. 3 att.); che comunque nessun ricorso giudiziale risulta proposto dal riguardo al licenziamento in CP_1 questione entro uno dei termini possibili.
Ne consegue che deve ritenersi incontestato che il rapporto di lavoro tra le parti fosse inquadrabile in quello domestico e che sia cessato in seguito alla lettera di licenziamento del 13.3.24( osserva il giudicante che essendo addetto il ad immobile abitato dal solo proprietario e suoi parenti deve CP_1 in ogni caso escludersi l'applicabilità al rapporto in oggetto del CCNL per dipendenti da proprietari di fabbricati – v. art. 1 comma 2 CCNL suddetto-: CCNL invocato da per il maggior termine di CP_1 preavviso e di permanenza nell'immobile- 12 mesi- che riconosce al lavoratore cui è assegnato alloggio).
Deve però essere osservato che l'atto di intimazione di sfratto è stato notificato il 15.4.24 e che il Da pagina 2 di 4 Cont avendo anzianità di lavoro superiore ad un anno e godendo con la sua famiglia di alloggio indipendente, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del CCNL aveva diritto ad un termine di preavviso di 60 giorni, solo alla scadenza del quale avrebbe avuto l'obbligo di rilasciare l'immobile.
Quindi alla data della notifica dell'intimazione il aveva comunque diritto di permanere CP_1 nell'immobile.
Si aggiunga che la procedura di cui all'art. 659 c.p.c. presuppone la cessazione del rapporto e in particolare che la stessa non sia controversa( Corte Cost. 238/75).
Nel caso in oggetto al momento dell'intimazione il licenziamento era stato oggetto di rituale impugnazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 L. n. 604/08.
E' certo peraltro, come già è stato evidenziato, che il non ha coltivato in sede giudiziale la CP_1 propria impugnazione e pertanto deve senz'altro essere dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti ed il conseguente obbligo di rilascio dell'alloggio del casiere da parte del CP_1
Facendo riferimento per analogia ai criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78 per il rilascio appare congrua la data del 31.7.25.
Il ha chiesto altresì la condanna del al risarcimento dei danni causati per Pt_1 CP_1 l'occupazione dell'alloggio protrattasi oltre la cessazione del rapporto: ciò in relazione alle spese sostenute per attuare un sistema di sorveglianza tramite le prestazioni di impresa specializzata e l'installazione di telecamere( doc. 5 att.) e per l'impossibilità di godere dell'alloggio.
La domanda non è fondata.
Per quanto concerne le spese sostenute per le prestazioni di impresa specializzata e l'installazione di telecamere non risulta il nesso di causalità tra l'occupazione dell'immobile da parte del dopo la CP_1 cessazione del rapporto e le spese in questione dal momento che i costi risultano essere stati sostenuti fin dall'aprile del 2024 , quando ancora il aveva diritto comunque di permanere CP_1 nell'immobile.Evidentemente si è trattato di costi sostenuti in conseguenza della decisione del di adottare un diverso sistema di sorveglianza per il complesso immobiliare , anche in ragione Pt_1 della cessazione del rapporto col CP_1
Per quanto concerne invece il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'alloggio osserva il giudicante che non sussiste alcuna prova che l'occupazione dell'alloggio del casiere nel periodo in questione abbia impedito al di farne direttamente uso ( stante la disponibilità della Villa) o di Pt_1 darlo in locazione a terzi( considerata la destinazione dell'alloggio).
Con la memoria integrativa il ha altresì dedotto: la sussistenza di una società di fatto tra le parti CP_1 e padre dell'attore di cui ha chiesto la chiamata in causa) avente ad oggetto l'acquisto Persona_1 della Villa, la sua ristrutturazione e lo svolgimento di successive attività imprenditoriali;
il conferimento nella società di capitali da parte dei e di beni prestazioni d'opera e capitali da Pt_1 parte del l'estromissione del dalla società nel marzo del 2024. CP_1 CP_1
Il ha quindi proposto domanda riconvenzionale - da estendere anche nei confronti di CP_1 Per_1 di cui ha chiesto la chiamata in causa- per la condanna di controparte al pagamento in suo
[...] favore di somma di danaro a titolo di liquidazione di socio uscente di società di fatto , e/o a titolo di responsabilità contrattuale e/o a titolo di responsabilità precontrattuale , nonché di altra somma a titolo di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale nonché infine alla restituzione delle cose e delle somme di danaro conferite dal CP_1
Tali domande riconvenzionali sono ad avviso del giudicante inammissibili.
L'art. 36 c.pc.. stabilisce che il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già pagina 3 di 4 appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore.
La giurisprudenza afferma il principio che qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda , purchè sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio , da parte del giudice, della sua discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus(Cass. 533/20; Cass. 15271/06).
Nel caso in oggetto le domande riconvenzionali si fondano su un asserito rapporto di società di fatto o, eventualmente, contratto atipico che coinvolgerebbe anche soggetto terzo , che implicherebbe accertamento complesso e che richiederebbe l'espletamento di consistente attività istruttoria: ciò a fronte di domanda di parte attrice che concerne un rapporto tra le parti in causa fondato su un contratto scritto e già concluso per mancata impugnazione giudiziale del licenziamento.
Non appare quindi in alcun modo opportuno il simultaneus processus e le domande riconvenzionali proposte devono pertanto essere dichiarate inammissibili.
Parte convenuta ha chiesto che venga disposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione di talune espressioni contenute nella memoria difensiva di replica dell'attore del 28.2.25: tali espressioni sono specificate nelle note difensive finali.
Di tali espressioni però solo quella di “ delirante ricostruzione” riferita a tesi sostenuta dal convenuto appare effettivamente sconveniente e non necessaria ai fini dello svolgimento dell'argomentazione difensiva: si tratta peraltro di espressione che attiene all'oggetto della causa e pertanto ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c. non vi è luogo a risarcimento del danno.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione della parziale reciproca soccombenza e poiché la causa è stata intrapresa quando ancora il aveva diritto di abitare nell'immobile ed era CP_1 controversa la cessazione del rapporto di lavoro.
PQM
Il Tribunale dichiara cessato il rapporto di lavoro domestico tra e Parte_1 [...]
condanna al rilascio dell'alloggio di casiere censito al NCEU Impruneta al CP_1 Controparte_1 foglio 27 p.lla 96 sub 3 e p.lla 97 sub. 1; fissa pe ril rilascio il 31.7.25; respinge la domanda di risarcimento danni proposta da dichiara inammissibili le domande Parte_1 riconvenzionali proposte da compensa le spese. Controparte_1
Firenze, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4647/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PARISE VICTORIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISE VICTORIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAUCERI MATTEO Controparte_1 C.F._2 e dell'avv. MORETTI CLAUDIA ( ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv. MAUCERI MATTEO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto notificato il 15.4.24 intimava a sfratto per finita Parte_1 Controparte_1 locazione ai sensi dell'art. 659 c.p.c. in relazione ad immobile- alloggio del casiere- facente parte di complesso immobiliare sito in Impruneta, Via Imprunetana per Tavarnuzze n. 95-97 , concesso in godimento al quale parziale corrispettivo in relazione a contratto di lavoro domestico che era CP_1 cessato.
Il si opponeva alla convalida. CP_1
Disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito speciale locatizio la causa è stata decisa all'udienza del 29.5.25 come da dispositivo.
L'art. 659 c.p.c. dispone che se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera , l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida , a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.
In data 10.6.20( doc. 1 att.) le parti concludevano contratto di lavoro in base al quale il veniva CP_1 assunto con decorrenza dal 12.6.20 per svolgere presso Villa Impruneta mansioni di custode a tempo indeterminato( ai sensi degli artt. 5 e 6 CCNL Lavoro domestico ) e in particolare di collaboratore polifunzionale afferente al livello B dell'inquadramento dell'art. 10 del CCNL. Era previsto in particolare che il provvedesse alla cura , custodia e mantenimento in ordine della proprietà, ivi CP_1 comprese le aree verdi.
Nel contratto era stabilito altresì che veniva messo a disposizione del alloggio indipendente CP_1 situato all'interno della proprietà, denominato come alloggio del casiere : alloggio che avrebbe dovuto essere rilasciato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Con lettera del 13.3.24 il comunicava al il licenziamento con effetto immediato e lo Pt_1 CP_1 invitava a rilasciare l'immobile concesso in uso entro dieci giorni( doc. 2 att.).
Il impugnava il licenziamento ai sensi dell'art. 6 L. 604/66 . CP_1
Senonché l'art. 6 comma 2 l. cit. stabilisce che l'impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di centottanta giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione: qualora la conciliazione sia rifiutata o non sia raggiunto l'accordo il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Orbene rileva il giudicante: che riguardo alla vicenda in questione non risulta essere stato proposto uno specifico tentativo di conciliazione da parte del che domanda di mediazione ( doc. 7 CP_1 conv.)risulta essere stata proposta dal unitamente a suoi familiari riguardo alla vicenda nel suo CP_1 complesso e che il procedimento si è concluso con verbale di mancato accordo del 9.7.24( doc. 3 att.); che comunque nessun ricorso giudiziale risulta proposto dal riguardo al licenziamento in CP_1 questione entro uno dei termini possibili.
Ne consegue che deve ritenersi incontestato che il rapporto di lavoro tra le parti fosse inquadrabile in quello domestico e che sia cessato in seguito alla lettera di licenziamento del 13.3.24( osserva il giudicante che essendo addetto il ad immobile abitato dal solo proprietario e suoi parenti deve CP_1 in ogni caso escludersi l'applicabilità al rapporto in oggetto del CCNL per dipendenti da proprietari di fabbricati – v. art. 1 comma 2 CCNL suddetto-: CCNL invocato da per il maggior termine di CP_1 preavviso e di permanenza nell'immobile- 12 mesi- che riconosce al lavoratore cui è assegnato alloggio).
Deve però essere osservato che l'atto di intimazione di sfratto è stato notificato il 15.4.24 e che il Da pagina 2 di 4 Cont avendo anzianità di lavoro superiore ad un anno e godendo con la sua famiglia di alloggio indipendente, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del CCNL aveva diritto ad un termine di preavviso di 60 giorni, solo alla scadenza del quale avrebbe avuto l'obbligo di rilasciare l'immobile.
Quindi alla data della notifica dell'intimazione il aveva comunque diritto di permanere CP_1 nell'immobile.
Si aggiunga che la procedura di cui all'art. 659 c.p.c. presuppone la cessazione del rapporto e in particolare che la stessa non sia controversa( Corte Cost. 238/75).
Nel caso in oggetto al momento dell'intimazione il licenziamento era stato oggetto di rituale impugnazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 L. n. 604/08.
E' certo peraltro, come già è stato evidenziato, che il non ha coltivato in sede giudiziale la CP_1 propria impugnazione e pertanto deve senz'altro essere dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti ed il conseguente obbligo di rilascio dell'alloggio del casiere da parte del CP_1
Facendo riferimento per analogia ai criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78 per il rilascio appare congrua la data del 31.7.25.
Il ha chiesto altresì la condanna del al risarcimento dei danni causati per Pt_1 CP_1 l'occupazione dell'alloggio protrattasi oltre la cessazione del rapporto: ciò in relazione alle spese sostenute per attuare un sistema di sorveglianza tramite le prestazioni di impresa specializzata e l'installazione di telecamere( doc. 5 att.) e per l'impossibilità di godere dell'alloggio.
La domanda non è fondata.
Per quanto concerne le spese sostenute per le prestazioni di impresa specializzata e l'installazione di telecamere non risulta il nesso di causalità tra l'occupazione dell'immobile da parte del dopo la CP_1 cessazione del rapporto e le spese in questione dal momento che i costi risultano essere stati sostenuti fin dall'aprile del 2024 , quando ancora il aveva diritto comunque di permanere CP_1 nell'immobile.Evidentemente si è trattato di costi sostenuti in conseguenza della decisione del di adottare un diverso sistema di sorveglianza per il complesso immobiliare , anche in ragione Pt_1 della cessazione del rapporto col CP_1
Per quanto concerne invece il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'alloggio osserva il giudicante che non sussiste alcuna prova che l'occupazione dell'alloggio del casiere nel periodo in questione abbia impedito al di farne direttamente uso ( stante la disponibilità della Villa) o di Pt_1 darlo in locazione a terzi( considerata la destinazione dell'alloggio).
Con la memoria integrativa il ha altresì dedotto: la sussistenza di una società di fatto tra le parti CP_1 e padre dell'attore di cui ha chiesto la chiamata in causa) avente ad oggetto l'acquisto Persona_1 della Villa, la sua ristrutturazione e lo svolgimento di successive attività imprenditoriali;
il conferimento nella società di capitali da parte dei e di beni prestazioni d'opera e capitali da Pt_1 parte del l'estromissione del dalla società nel marzo del 2024. CP_1 CP_1
Il ha quindi proposto domanda riconvenzionale - da estendere anche nei confronti di CP_1 Per_1 di cui ha chiesto la chiamata in causa- per la condanna di controparte al pagamento in suo
[...] favore di somma di danaro a titolo di liquidazione di socio uscente di società di fatto , e/o a titolo di responsabilità contrattuale e/o a titolo di responsabilità precontrattuale , nonché di altra somma a titolo di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale nonché infine alla restituzione delle cose e delle somme di danaro conferite dal CP_1
Tali domande riconvenzionali sono ad avviso del giudicante inammissibili.
L'art. 36 c.pc.. stabilisce che il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già pagina 3 di 4 appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore.
La giurisprudenza afferma il principio che qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda , purchè sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio , da parte del giudice, della sua discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus(Cass. 533/20; Cass. 15271/06).
Nel caso in oggetto le domande riconvenzionali si fondano su un asserito rapporto di società di fatto o, eventualmente, contratto atipico che coinvolgerebbe anche soggetto terzo , che implicherebbe accertamento complesso e che richiederebbe l'espletamento di consistente attività istruttoria: ciò a fronte di domanda di parte attrice che concerne un rapporto tra le parti in causa fondato su un contratto scritto e già concluso per mancata impugnazione giudiziale del licenziamento.
Non appare quindi in alcun modo opportuno il simultaneus processus e le domande riconvenzionali proposte devono pertanto essere dichiarate inammissibili.
Parte convenuta ha chiesto che venga disposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione di talune espressioni contenute nella memoria difensiva di replica dell'attore del 28.2.25: tali espressioni sono specificate nelle note difensive finali.
Di tali espressioni però solo quella di “ delirante ricostruzione” riferita a tesi sostenuta dal convenuto appare effettivamente sconveniente e non necessaria ai fini dello svolgimento dell'argomentazione difensiva: si tratta peraltro di espressione che attiene all'oggetto della causa e pertanto ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c. non vi è luogo a risarcimento del danno.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione della parziale reciproca soccombenza e poiché la causa è stata intrapresa quando ancora il aveva diritto di abitare nell'immobile ed era CP_1 controversa la cessazione del rapporto di lavoro.
PQM
Il Tribunale dichiara cessato il rapporto di lavoro domestico tra e Parte_1 [...]
condanna al rilascio dell'alloggio di casiere censito al NCEU Impruneta al CP_1 Controparte_1 foglio 27 p.lla 96 sub 3 e p.lla 97 sub. 1; fissa pe ril rilascio il 31.7.25; respinge la domanda di risarcimento danni proposta da dichiara inammissibili le domande Parte_1 riconvenzionali proposte da compensa le spese. Controparte_1
Firenze, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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