Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 31/03/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. VA MI EL AR Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. CO EN Consigliere - relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24040 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di NT ND (C.F. [...]), nato a [...]
il 23/1/1971, residente a [...],
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avv. Francesco Manisi, in Fano, via Caduti del Mare, n. 17, PEC: francescomanisi@pec.ordineavvocatipesaro.it, come da procura allegata alle deduzioni inviate nella fase preprocessuale;
visto l’atto di citazione ed esaminati gli altri atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2026, con l’assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.
CO EN e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; non costituito in giudizio SENTENZA - 84/2026
NT ND.
FATTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio ND NT, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche, accertata la sua responsabilità amministrativa per le causali sopra illustrate, condannare NT ND: al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 11.500,00, ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali; alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio” .
II. La Procura ha riferito che trattasi di una fattispecie di danno all’immagine del Ministero della Giustizia, che sarebbe stato causato dal NT, il quale, con sentenza del Tribunale di Pesaro n. 676/2024, divenuta irrevocabile il 25/3/2025, è stato condannato per il reato di cui agli artt. 61, n. 5, 81 cpv., 314 c.p. (peculato aggravato e continuato).
In particolare, è stato accertato che, in qualità di amministratore di sostegno del sig. NI AN e, quindi, di pubblico ufficiale
(nomina disposta con decreto del Giudice Tutelare del 22/8/2018 e revocata il 26/1/2021), il NT aveva effettuato, nell’arco temporale dall’1/1/2020 al 4/2/2021, numerosi prelievi in contanti dal conto corrente bancario del AN per almeno € 5.890,00, rivelatisi privi di valida giustificazione e, comunque, non eseguiti per far fronte alle necessità del medesimo assistito, tant’è vero che, tra l’altro, il NT non pagava né le rette mensili della struttura riabilitativa presso cui il AN era ricoverato né le spese farmaceutiche/assistenziali.
III. Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che sussistono nella fattispecie in esame i presupposti essenziali di ammissibilità dell’azione di responsabilità per il danno arrecato dal NT all’immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia, ossia:
uno specifico reato, quale il peculato, commesso da un pubblico ufficiale;
il passaggio in giudicato della relativa sentenza penale di condanna.
In proposito, il P.M. ha sottolineato il ruolo di pubblico ufficiale che era stato assunto dal NT per effetto del decreto di nomina quale amministratore di sostegno, venendosi così egli a configurare quale
“organo ausiliario” del Giudice Tutelare nello svolgimento di una funzione di pubblico interesse, con correlativo inserimento nell’apparato organizzativo del Ministero della Giustizia.
In tale contesto, compiendo il reato di peculato, il NT aveva accettato anche le conseguenze extra penali scaturenti dalle sue condotte illecite, ivi compresa la grave lesione all’immagine ed all’onorabilità della P.A., in favore della quale egli svolgeva una funzione di pubblico interesse, quale la tutela di un soggetto non in grado di provvedere autonomamente alla gestione dei propri affari.
IV. Relativamente alla quantificazione dell’onere risarcitorio, da porsi a carico del NT per il danno arrecato all’immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia, la Procura ha ritenuto di poter applicare il parametro del c.d. “doppio delle utilità percepite” mediante le condotte di peculato, considerato che i fatti di reato per i quali il convenuto è stato condannato in sede penale in via definitiva si collocano in epoca successiva al 28/11/2012 (data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, che ha introdotto nella L. n. 20/1994 l’art. 1sexies).
V. Conclusivamente, il P.M. ha chiesto la condanna del NT al pagamento in favore del Ministero della Giustizia di complessivi €
11.500,00.
VI. All’odierna udienza, il P.M., previa richiesta di declaratoria della contumacia del NT, s’è riportato all’atto di citazione, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
In risposta a domanda posta dal Presidente, il P.M. ha confermato che non sono stati reperiti articoli di stampa e/o informative on-line afferenti alla vicenda che ha visto protagonista il NT; ad avviso del P.M., tuttavia, il comportamento disdicevole del NT, che, tra l’altro, aveva contratto debiti con una pluralità di soggetti, tra cui la casa di riposo dove alloggiava il AN e la farmacia che gli forniva le medicine, avrebbe, comunque, generato un rilevante discredito nei confronti del soggetto amministrato e dello stesso amministratore di sostegno, con ciò conseguenzialmente determinando un danno anche all’immagine del Ministero della Giustizia, operando il NT quale pubblico ufficiale.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto NT ND, che non s’è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione.
2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce ad un’ipotesi di danno arrecato all’immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia da ND NT, che, in qualità di pubblico ufficiale, svolgendo le funzioni di amministratore di sostegno di un soggetto disabile e, quindi, di
“organo ausiliario” del Giudice Tutelare, ha commesso il reato di peculato aggravato e continuato, di cui all’art. 314 del c.p., per il quale è stato penalmente condannato con sentenza passata in giudicato.
Per tali ragioni la Procura ha chiesto la condanna del NT al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della complessiva somma di € 11.500,00, quantificata secondo i criteri sopra illustrati.
3. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla fattispecie in esame.
A tal proposito, risulta acclarato il rapporto funzionale di servizio intercorso tra il NT, in qualità di amministratore di sostegno di un soggetto disabile e, dunque, di “organo ausiliario” del Giudice Tutelare, ed il Ministero della Giustizia.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza ha evidenziato che:
“L’amministratore di sostegno, dal momento in cui assume le funzioni mediante il giuramento, diventa pubblico ufficiale.
Più specificamente, rivestendo l'amministratore di sostegno la qualifica di pubblico ufficiale, integra il delitto di peculato la condotta con cui il medesimo si appropri delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione (v. Corte di Cassazione, sent. n.
29117/2016).
In ragione della qualifica e delle funzioni tipiche dell’amministratore di sostegno, la Corte dei conti ha affermato che sussiste un rapporto di servizio tra questi e il Ministero della Giustizia, in quanto l’amministratore di sostegno svolge un ruolo ‘volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria’.
In quanto tale, egli è, dunque, ‘organo ausiliario del Giudice Tutelare’ che lo ha nominato, con conseguente sussistenza del ‘rapporto di servizio’ con l’Amministrazione della Giustizia.
Pertanto, ove lo stesso si appropri di somme di cui abbia la gestione in ragione del suo ufficio, si configura un reato compiuto in qualità di Pubblico Ufficiale
(v. Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 140/2019)” (cfr. Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 125/2024).
4. Sempre in via preliminare, deve rammentarsi che nell'art. 51, comma 7, del c.g.c. sono specificate le condizioni di ammissibilità dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine della P.A.
La prima condizione è l’avvenuta commissione, da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di servizio, di uno dei delitti previsti nel capo I, titolo II, libro II del codice penale.
La seconda condizione è costituita dall’avvenuto accertamento del reato mediante sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa dal Giudice penale nei confronti dell’autore del fatto illecito.
Orbene, entrambe tali condizioni ricorrono nella fattispecie in esame, in quanto il NT è stato definitivamente condannato, ad esito di dibattimento, con la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 676/2024, divenuta irrevocabile il 25/3/2025, per il reato di peculato aggravato e continuato, di cui agli artt. 81 cpv. e 314 del codice penale.
5. Tale danno, tuttavia, non appare concretamente ravvisabile nella fattispecie in esame, mancando un’adeguata prova specifica.
5.1 In proposito, va rammentato che, dopo un iniziale inquadramento del danno all’immagine nella categoria del “danno- evento”, che si concretizza in re ipsa con la lesione del bene giuridico protetto (tra cui il buon andamento della P.A, di cui all’art. 97 della Costituzione), la successiva giurisprudenza, a partire dalle cosiddette “sentenze gemelle” della Corte di Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 del c.c., facendo rientrare nell’ambito dei “casi determinati dalla legge” anche le lesioni di fondamentali beni/valori direttamente tutelati dalla Costituzione (cfr.,
da ultimo, per quanto riguarda la giurisprudenza contabile, I Sez.
centrale d’Appello, sentenza n. 10/2025).
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, statuito che il danno non patrimoniale “costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del soggetto danneggiato” (cfr., per giurisprudenza ormai unanime, Cassazione, SS.UU., sentenza n.
26972/2008), ribadendo che esso “dev’essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa”; in tal modo, è stata ricondotta la “categoria dell’illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.
nell’ambito dello schema strutturale delineato dalla norma generale sull’illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., [pervenendosi] all’applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione ‘condotta - evento lesivo - conseguenza dannosa’ (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno ‘patrimoniale’ e ‘non patrimoniale’ si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell’interesse che è stato leso” (cfr. Cass., sentenza n. 19551/2023).
5.2 Orbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio manca la prova “della diffusione della conoscenza (mediatica ma non solo) del fatto illecito”, dovendosi, peraltro, “dimostrare, anche, quanto meno, in via presuntiva, che concretamente quella conoscenza abbia determinato effetti lesivi dell’immagine dell’Ente in seno alla collettività” (cfr. Corte dei Conti, Sez. Piemonte, sentenza n. 23/2026, anche per una più ampia ricostruzione della giurisprudenza in materia).
In proposito, il Collegio giudicante rileva che, come confermato dal P.M. in udienza, non v’è stata alcuna concreta diffusione mediatica esterna - online e/o a mezzo stampa - della vicenda in cui è stato coinvolto il NT, così come non v’è stata una significativa propalazione della medesima vicenda all’interno dell’Amministrazione giudiziaria (cd. clamor ad extra et ad intra).
Peraltro, i riferimenti effettuati dal P.M. ai mancati pagamenti, da parte dell’amministratore di sostegno NT, delle rette della casa di riposo in cui era ospitato il AN e delle spese farmaceutiche/assistenziali di pertinenza del medesimo, dimostrano, di per sé, soltanto inadempimenti ad obbligazioni contratte per conto del soggetto disabile, circostanze che non appaiono, dunque, sufficienti a comprovare anche un’effettiva ed apprezzabile lesione dell’immagine del Ministero della Giustizia dinanzi alla collettività.
D’altro canto, sotto il profilo dell’eventuale pregiudizio ad intra, che, comunque, non è stato specificamente allegato dalla Procura, la giurisprudenza, che questa Corte condivide, ha sottolineato che: “La condotta illecita di un soggetto privato, estraneo al sistema pubblico e coinvolto
- in ragione di principi solidaristici, per esclusivi motivi di prossimità familiare e, sovente, per mancanza di alternative - nell’assunzione di un ruolo
‘pubblicistico’, non può, salva, beninteso, prova da parte del requirente (nella specie non offerta), incidere negativamente sull’operato degli altri dipendenti dell’Amministrazione interessata, ben consapevoli della chiarissima distinzione e separazione dei rispettivi ruoli […]. Non si vuole sostenere che il tutore o l’amministratore di sostegno non sia un pubblico ufficiale o che non sia legato alla P.A. da un rapporto di servizio, volendosi significare, invece, che tale legame è di carattere meramente organizzatorio, non potendosi, dunque, affermare che il privato sia da considerare, egli stesso, quale pubblico dipendente appartenente alla stessa P.A…”, la cui condotta illecita possa ingenerare “all’interno dell’Amministrazione un fenomeno di sfiducia nell’operatività dell’apparato, tale da compromettere, in qualche modo, l’ordinario e corretto funzionamento del sistema Giustizia” (cfr. Sez.
Piemonte, sentenza n. 23/2026).
5.3 Peraltro, come ha puntualizzato la giurisprudenza sopra richiamata, “Diversamente opinando, il risarcimento del danno all’immagine verrebbe a configurarsi quale mera sanzione amministrativa accessoria, ancillare ad una condotta illecita, peraltro, senza il supporto di una specifica previsione di legge, come esige il principio di stretta legalità, di cui all’art. 1 della L. n. 689/1981”.
6. Conclusivamente, sulla base di tali argomentazioni, la domanda proposta dalla Procura nei confronti del NT, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno asseritamente arrecato all’immagine del Ministero della Giustizia, non può essere accolta, mancando una specifica prova di esso sotto i profili sopra illustrati.
7. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando, rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti di NT ND.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CO EN VA MI EL AR
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 31.03.2026 Il Funzionario preposto Dott. Matteo Quattrini (f.to digitalmente)