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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4250 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 10.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. dagli avv.ti TORTORA LUCA e SARNELLI ADELE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 04/07/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertare il proprio status di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in una misura pari e/o compresa tra il 74% ed il 99% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa al fine delle prestazioni previste per legge;
instauratosi il CP_ contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
1 Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,23/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 10.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. dagli avv.ti TORTORA LUCA e SARNELLI ADELE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 04/07/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertare il proprio status di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in una misura pari e/o compresa tra il 74% ed il 99% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa al fine delle prestazioni previste per legge;
instauratosi il CP_ contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
1 Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,23/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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