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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 580/2022 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. NICCOLINI ROMANO;
C.F._1
parte convenuta: , codice fiscale Controparte_1
con l'avv. SMOLEI ALESSANDRO e con l'avv. C.F._2
PIRAZZOLI UMBERTO.
OGGETTO:
RISARCIMENTO PER RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE DA INCIDENTE SCIISTICO.
CONCLUSIONI
per parte attrice:
„Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e
domanda reietta: accertata la responsabilità del convenuto condannarlo
all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice in occasione dei fatti
occorsi in data 9 febbraio 2020 di cui in premessa e, conseguentemente,
condannarlo al pagamento della complessiva somma di euro 16.591,60
ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di
giustizia e ciò a seguito della espletanda istruttoria ed anche a seguito
dell'intervento equitativo del giudicante, con rivalutazione ed interessi in
misura legale ex art. 1284, 4° comma c.c. a decorrere dalla data della
domanda al saldo ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed
onorari”;
per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, così
giudicare:
- respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con
vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge”.
Pag. 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La parte attrice, la sig.ra , ha citato in giudizio Parte_1
la parte convenuta, il sig. , per vedersi corrisposto il Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (nella misura richiesta di euro 16.591,60) asseritamente causati da un incidente sciistico subito il 09/02/2020, verso le ore 10.00 circa, sulla pista “Comici 2” del comprensorio sciistico “Val Gardena”, situata nel Comune di Selva di Val
Gardena (BZ). Ritiene l'attrice, infatti, che il convenuto debba assumersi l'intera responsabilità dello sgradevole avvenimento, a seguito del quale avrebbe riportato lesioni personali (accertate poi tramite CTU1),
affermando che “veniva urtata dal convenuto il quale, Controparte_1
proveniente 'da monte' sul proprio snowboard, nel curvare verso sinistra
non riusciva ad evitarla, facendola quindi cadere” (atto di citazione, pag.
1).
2. La parte convenuta, il sig. , costituendosi in Controparte_1
giudizio, escludeva, invece, ogni sua responsabilità offrendo un'altra versione del fatto, sostenendo che l'attrice, “repentinamente e senza
Pag. 3 di 10 seguire l'andamento precedente, tagliava in diagonale verso destra ed il
Signor con una manovra da sciatore esperto, riusciva a non CP_1
urtarla nonostante l'improvviso cambio di direzione operato dalla stessa.
Quest'ultima, presumibilmente per le scarse capacità sciistiche proprie di
un principiante, cadeva, nonostante tra i due protagonisti non vi fosse stato
alcun contatto” (comparsa, pag. 2).
3. Si precisa che non si dispone di un rapporto d'incidente da parte di agenti di polizia in quanto non sono stati chiamati, anche perché l'attrice era stata in grado di proseguire la sua discesa sugli sci2, e quindi i testimoni oculari, a mente fresca, non sono stati sentiti a sommarie informazioni sul posto. Data la contrarietà nella ricostruzione della dinamica dell'incidente tra le parti processuali, si era cercato di approdare a una versione affidabile tramite le prove testimoniali offerte dalle parti e assunte alle udienze del
14/03/2023 e del 19/04/2023, purtroppo solamente più di tre anni dopo l'incidente.
Pag. 4 di 10 4. Dalle testimonianze assunte, però, non è possibile dedurre la prova convincente della versione offerta dall'attrice, alla quale, in quanto parte onerata dall'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., non può essere accordato il diritto risarcitorio richiesto, con la conseguenza che la stessa risulterà soccombente nei confronti del convenuto.
5. Infatti, la contraddittorietà con cui le due parti hanno ricostruito nei loro atti introduttivi la dinamica dell'incidente, lungi dall'essere risolta dalle testimonianze assunte, è stata riproposta, se non ancora accentuata, dai testimoni. Due dei quattro testimoni che si erano dichiarati testimoni oculari3 dei fatti hanno offerto la versione dell'attrice, gli altri due, invece,
hanno esposto i fatti così come ricostruiti dal convenuto, confermando gli uni e escludendo gli altri lo scontro fisico tra gli stessi.
6. Per rendersi appieno conto del netto contrasto tra le due versioni dei testimoni è utile confrontare le dichiarazioni più importanti che, oltre allo scontro fisico (affermato - escluso), offrono versioni del tutto distinte della dinamica che spostano completamente il barometro della responsabilità (il convenuto si era spostato verso il centro dove sciava l'attrice - l'attrice andava verso il convenuto;
il convenuto ha colpito da dietro - ha schivato
Pag. 5 di 10 l'attrice scendendo parallelamente alla stessa;
il convenuto è caduto - non è
caduto):
Teste : Teste : Testimone_2 Testimone_3
“Io vidi arrivare uno snowboard sulla
“Io ho assistito all'incidente … CP_1
era nella parte destra, vicino al bordo mia destra e poi vidi che si scontrarono,
pista facendo serpentina. Io vidi le due cioè lo snowboard colpì Parte_1
persone scendere parallelamente … e Pt_1 sul fianco destro. La sig.ra
notai un cambio di direzione della andava sulla pista con andatura Pt_1
sciatrice che scendeva in parallelo con il moderata con delle curve strette a centro
andando verso di lui. Il pista. Lo snowboard secondo me si CP_1
quando si rese conto della spostò un pochino verso il centro e prese CP_1
vicinanza tra lui e la sciatrice, con una
sulla destra. L'attrice cadde e Parte_1
mossa veloce e brusca schivò la sciatrice. poi lo snowboardista, dopo qualche
Io non ho ritenuto che ci sia stato uno metro, procedendo verso la sinistra
scontro. Erano molto vicini a scontrarsi cadde. Non ricordo cosa stesse facendo ma il schivò la sciatrice, la lo snowboardista allorquando colpì la CP_1
quale, dal suo canto, pure cercò di signora, non so se stesse facendo una
evitarlo. Il non cadde. Invece la curva o altro, fu tutto veloce. Se mi viene CP_1
sciatrice cadde nel cercare di schivare … chiesto, preciso che lo snowboard superò
procedeva lungo la sua linea a prima me e poi colpì come detto CP_1
bordopista dove c'era la neve più
Pag. 6 di 10 l'attrice” morbida, mentre la signora scendeva più
al centro;
io escludo che il CP_1
(verbale d'udienza del 14/03/2023, stesse superando la signora da monte” pag. 1).
(verbale d'udienza del 14/03/2023,
pag. 3).
Teste : Teste Tes_4 Testimone_5
“A un certo punti notai il con
“ scendeva vicino al bordo della CP_1 CP_1
pista e poi c'era questa signora che uno snowboard, superare me, poi la
per poi investire l'attrice. Ci fu un parallelamente ad scendeva al Tes_2 CP_1
violento contatto tra l'attrice ed il centro della pista. Ad un certo punto – la
signora aveva un'andatura costante – ha convenuto. Il convenuto colpì da dietro e
da destra l'attrice, la quale sciava, direi curvato ed è andata dritta verso il bordo
della pista. Quando se n'è sulla destra con curve a medio raggio. Il CP_1
sig. scendeva ancora più a accorto ha fatto la curva stretta, CP_1
destra. Io notai solo la curva verso cambiando subito direzione e
sinistra prima dello scontro. Con lo schivandola. Quando è successo questo, i
scontro l'attrice cadde così come il sig. due erano più o meno sulla stessa linea.
il quale cadde qualche metro
non è caduto, la signora ha fatto CP_1 CP_1
più a valle. Quando arrivammo giù la curva e secondo me lei, per la paura,
l'attrice riscontrò la rottura del si è ingarbugliata, forse con un
Pag. 7 di 10 bastoncino, io non vidi però come si bastoncino, ed è caduta. Escludo che i
ruppe” due si siano toccati. non è caduto: CP_1
ha continuato a sciare e si è fermato (verbale d'udienza del 14/03/2023, allorquando si è accorto della caduta pag. 4) della signora”
(verbale d'udienza del 19/04/2023,
pag. 1s).
7. Sulla base delle prove testimoniali contraddittorie a disposizione del
Giudice non rimane che prendere atto dell'impossibilità di ricostruire in modo affidabile la dinamica del fatto, neppure basandosi sul criterio civilistico del “più probabile che non”. Il rischio processuale della prova non raggiunta dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa attorea
è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a carico dell'attrice.
8. Non è applicabile nel caso in questione la presunzione (semplice) di responsabilità di cui all'art. 19 della L. 24/12/2004, n. 363 (“Nel caso di
scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di
essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni” - legge in vigore fino al 2 aprile 2021) in quanto la detta presunzione presuppone almeno la prova della sussistenza di uno “scontro tra sciatori”, non raggiunto, come sopra illustrato, nel presente caso.
Pag. 8 di 10 9. Il sottoscritto è pure conscio della giurisprudenza di merito e di legittimità che ritiene che uno sciatore possa essere ritenuto responsabile di un incidente anche senza aver toccato direttamente l'infortunato. Ma un siffatto giudizio presuppone la prova che il comportamento imprudente o negligente dello sciatore incolpato avesse causato l'incidente, che,
considerate le dinamiche contrastanti (non pacifiche neppure sulla posizione a monte - a valle dei due coinvolti), non è stata raggiunta.
10. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91,
comma 1, c.p.c., per cui la parte attrice dovrà rifonderle alla parte convenuta. Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione da Euro
5.201 a Euro 26.000, per le quattro fasi del giudizio. L'attrice deve farsi carico anche delle spese della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2023/3019, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 9 di 10 1. Rigetta tutte le domande risarcitorie proposte dalla parte attrice nei cfr. della parte convenuta Parte_1 CP_1
.
[...]
2. Condanna la parte attrice a rifondere alla parte Parte_1
convenuta le spese del presente giudizio, liquidate Controparte_1
per compenso in euro 5.077,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CAP
sulle poste soggette, ed oltre spese successive occorrende;
le spese della
CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso a Bolzano, il 10/01/2025
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Si cita dalla CTU, pag. 11, della dott.ssa “Frattura stabile del bacino tipo A con Persona_1 interessamento delle branche ileo e ischio pubiche di destra associata a imbibizione edematosa delle inserzioni muscolari del muscolo otturatore esterno e dei muscoli adduttori … Contusione della spalla destra con rilievo alla RMN di imbibizione edematosa della spongiosa ossea del trochite omerale”. 2 Cfr. sulla compatibilità delle ferite con la prosecuzione dell'attività sciistica la CTU a pag. 12. “Quanto allo specifico quesito se 'le lesioni accertande consentissero o meno la prosecuzione, quantomeno nell'immediato, dell'attività sciistica', la risposta è affermativa: essendosi trattato, come rilevato successivamente alle indagini radiologiche del bacino, di fratture composte extra articolari, ossia non interessanti direttamente le articolazioni delle anche, era possibile potersi spostarsi temporaneamente sia
a piedi che con gli sci. Ciò non sarebbe stato possibile solo in caso di fratture più gravi di bacino come quelle esposte, scomposte o articolari. Va, inoltre sottolineato come nell'evenienza di fratture composte del bacino, il sintomo principale, ossia il dolore è di intensità variabile da soggetto a soggetto in relazione ad una soglia che non è identica per tutti gli individui”. 3 La terza teste di parte attrice, la sig.ra ha dichiarato “come siano caduti, io non l'ho Testimone_1 visto” (verbale d'udienza del 14/03/2023, pag. 6).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 580/2022 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. NICCOLINI ROMANO;
C.F._1
parte convenuta: , codice fiscale Controparte_1
con l'avv. SMOLEI ALESSANDRO e con l'avv. C.F._2
PIRAZZOLI UMBERTO.
OGGETTO:
RISARCIMENTO PER RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE DA INCIDENTE SCIISTICO.
CONCLUSIONI
per parte attrice:
„Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e
domanda reietta: accertata la responsabilità del convenuto condannarlo
all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice in occasione dei fatti
occorsi in data 9 febbraio 2020 di cui in premessa e, conseguentemente,
condannarlo al pagamento della complessiva somma di euro 16.591,60
ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di
giustizia e ciò a seguito della espletanda istruttoria ed anche a seguito
dell'intervento equitativo del giudicante, con rivalutazione ed interessi in
misura legale ex art. 1284, 4° comma c.c. a decorrere dalla data della
domanda al saldo ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed
onorari”;
per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, così
giudicare:
- respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con
vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge”.
Pag. 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La parte attrice, la sig.ra , ha citato in giudizio Parte_1
la parte convenuta, il sig. , per vedersi corrisposto il Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (nella misura richiesta di euro 16.591,60) asseritamente causati da un incidente sciistico subito il 09/02/2020, verso le ore 10.00 circa, sulla pista “Comici 2” del comprensorio sciistico “Val Gardena”, situata nel Comune di Selva di Val
Gardena (BZ). Ritiene l'attrice, infatti, che il convenuto debba assumersi l'intera responsabilità dello sgradevole avvenimento, a seguito del quale avrebbe riportato lesioni personali (accertate poi tramite CTU1),
affermando che “veniva urtata dal convenuto il quale, Controparte_1
proveniente 'da monte' sul proprio snowboard, nel curvare verso sinistra
non riusciva ad evitarla, facendola quindi cadere” (atto di citazione, pag.
1).
2. La parte convenuta, il sig. , costituendosi in Controparte_1
giudizio, escludeva, invece, ogni sua responsabilità offrendo un'altra versione del fatto, sostenendo che l'attrice, “repentinamente e senza
Pag. 3 di 10 seguire l'andamento precedente, tagliava in diagonale verso destra ed il
Signor con una manovra da sciatore esperto, riusciva a non CP_1
urtarla nonostante l'improvviso cambio di direzione operato dalla stessa.
Quest'ultima, presumibilmente per le scarse capacità sciistiche proprie di
un principiante, cadeva, nonostante tra i due protagonisti non vi fosse stato
alcun contatto” (comparsa, pag. 2).
3. Si precisa che non si dispone di un rapporto d'incidente da parte di agenti di polizia in quanto non sono stati chiamati, anche perché l'attrice era stata in grado di proseguire la sua discesa sugli sci2, e quindi i testimoni oculari, a mente fresca, non sono stati sentiti a sommarie informazioni sul posto. Data la contrarietà nella ricostruzione della dinamica dell'incidente tra le parti processuali, si era cercato di approdare a una versione affidabile tramite le prove testimoniali offerte dalle parti e assunte alle udienze del
14/03/2023 e del 19/04/2023, purtroppo solamente più di tre anni dopo l'incidente.
Pag. 4 di 10 4. Dalle testimonianze assunte, però, non è possibile dedurre la prova convincente della versione offerta dall'attrice, alla quale, in quanto parte onerata dall'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., non può essere accordato il diritto risarcitorio richiesto, con la conseguenza che la stessa risulterà soccombente nei confronti del convenuto.
5. Infatti, la contraddittorietà con cui le due parti hanno ricostruito nei loro atti introduttivi la dinamica dell'incidente, lungi dall'essere risolta dalle testimonianze assunte, è stata riproposta, se non ancora accentuata, dai testimoni. Due dei quattro testimoni che si erano dichiarati testimoni oculari3 dei fatti hanno offerto la versione dell'attrice, gli altri due, invece,
hanno esposto i fatti così come ricostruiti dal convenuto, confermando gli uni e escludendo gli altri lo scontro fisico tra gli stessi.
6. Per rendersi appieno conto del netto contrasto tra le due versioni dei testimoni è utile confrontare le dichiarazioni più importanti che, oltre allo scontro fisico (affermato - escluso), offrono versioni del tutto distinte della dinamica che spostano completamente il barometro della responsabilità (il convenuto si era spostato verso il centro dove sciava l'attrice - l'attrice andava verso il convenuto;
il convenuto ha colpito da dietro - ha schivato
Pag. 5 di 10 l'attrice scendendo parallelamente alla stessa;
il convenuto è caduto - non è
caduto):
Teste : Teste : Testimone_2 Testimone_3
“Io vidi arrivare uno snowboard sulla
“Io ho assistito all'incidente … CP_1
era nella parte destra, vicino al bordo mia destra e poi vidi che si scontrarono,
pista facendo serpentina. Io vidi le due cioè lo snowboard colpì Parte_1
persone scendere parallelamente … e Pt_1 sul fianco destro. La sig.ra
notai un cambio di direzione della andava sulla pista con andatura Pt_1
sciatrice che scendeva in parallelo con il moderata con delle curve strette a centro
andando verso di lui. Il pista. Lo snowboard secondo me si CP_1
quando si rese conto della spostò un pochino verso il centro e prese CP_1
vicinanza tra lui e la sciatrice, con una
sulla destra. L'attrice cadde e Parte_1
mossa veloce e brusca schivò la sciatrice. poi lo snowboardista, dopo qualche
Io non ho ritenuto che ci sia stato uno metro, procedendo verso la sinistra
scontro. Erano molto vicini a scontrarsi cadde. Non ricordo cosa stesse facendo ma il schivò la sciatrice, la lo snowboardista allorquando colpì la CP_1
quale, dal suo canto, pure cercò di signora, non so se stesse facendo una
evitarlo. Il non cadde. Invece la curva o altro, fu tutto veloce. Se mi viene CP_1
sciatrice cadde nel cercare di schivare … chiesto, preciso che lo snowboard superò
procedeva lungo la sua linea a prima me e poi colpì come detto CP_1
bordopista dove c'era la neve più
Pag. 6 di 10 l'attrice” morbida, mentre la signora scendeva più
al centro;
io escludo che il CP_1
(verbale d'udienza del 14/03/2023, stesse superando la signora da monte” pag. 1).
(verbale d'udienza del 14/03/2023,
pag. 3).
Teste : Teste Tes_4 Testimone_5
“A un certo punti notai il con
“ scendeva vicino al bordo della CP_1 CP_1
pista e poi c'era questa signora che uno snowboard, superare me, poi la
per poi investire l'attrice. Ci fu un parallelamente ad scendeva al Tes_2 CP_1
violento contatto tra l'attrice ed il centro della pista. Ad un certo punto – la
signora aveva un'andatura costante – ha convenuto. Il convenuto colpì da dietro e
da destra l'attrice, la quale sciava, direi curvato ed è andata dritta verso il bordo
della pista. Quando se n'è sulla destra con curve a medio raggio. Il CP_1
sig. scendeva ancora più a accorto ha fatto la curva stretta, CP_1
destra. Io notai solo la curva verso cambiando subito direzione e
sinistra prima dello scontro. Con lo schivandola. Quando è successo questo, i
scontro l'attrice cadde così come il sig. due erano più o meno sulla stessa linea.
il quale cadde qualche metro
non è caduto, la signora ha fatto CP_1 CP_1
più a valle. Quando arrivammo giù la curva e secondo me lei, per la paura,
l'attrice riscontrò la rottura del si è ingarbugliata, forse con un
Pag. 7 di 10 bastoncino, io non vidi però come si bastoncino, ed è caduta. Escludo che i
ruppe” due si siano toccati. non è caduto: CP_1
ha continuato a sciare e si è fermato (verbale d'udienza del 14/03/2023, allorquando si è accorto della caduta pag. 4) della signora”
(verbale d'udienza del 19/04/2023,
pag. 1s).
7. Sulla base delle prove testimoniali contraddittorie a disposizione del
Giudice non rimane che prendere atto dell'impossibilità di ricostruire in modo affidabile la dinamica del fatto, neppure basandosi sul criterio civilistico del “più probabile che non”. Il rischio processuale della prova non raggiunta dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa attorea
è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a carico dell'attrice.
8. Non è applicabile nel caso in questione la presunzione (semplice) di responsabilità di cui all'art. 19 della L. 24/12/2004, n. 363 (“Nel caso di
scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di
essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni” - legge in vigore fino al 2 aprile 2021) in quanto la detta presunzione presuppone almeno la prova della sussistenza di uno “scontro tra sciatori”, non raggiunto, come sopra illustrato, nel presente caso.
Pag. 8 di 10 9. Il sottoscritto è pure conscio della giurisprudenza di merito e di legittimità che ritiene che uno sciatore possa essere ritenuto responsabile di un incidente anche senza aver toccato direttamente l'infortunato. Ma un siffatto giudizio presuppone la prova che il comportamento imprudente o negligente dello sciatore incolpato avesse causato l'incidente, che,
considerate le dinamiche contrastanti (non pacifiche neppure sulla posizione a monte - a valle dei due coinvolti), non è stata raggiunta.
10. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91,
comma 1, c.p.c., per cui la parte attrice dovrà rifonderle alla parte convenuta. Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione da Euro
5.201 a Euro 26.000, per le quattro fasi del giudizio. L'attrice deve farsi carico anche delle spese della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2023/3019, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 9 di 10 1. Rigetta tutte le domande risarcitorie proposte dalla parte attrice nei cfr. della parte convenuta Parte_1 CP_1
.
[...]
2. Condanna la parte attrice a rifondere alla parte Parte_1
convenuta le spese del presente giudizio, liquidate Controparte_1
per compenso in euro 5.077,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CAP
sulle poste soggette, ed oltre spese successive occorrende;
le spese della
CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso a Bolzano, il 10/01/2025
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Si cita dalla CTU, pag. 11, della dott.ssa “Frattura stabile del bacino tipo A con Persona_1 interessamento delle branche ileo e ischio pubiche di destra associata a imbibizione edematosa delle inserzioni muscolari del muscolo otturatore esterno e dei muscoli adduttori … Contusione della spalla destra con rilievo alla RMN di imbibizione edematosa della spongiosa ossea del trochite omerale”. 2 Cfr. sulla compatibilità delle ferite con la prosecuzione dell'attività sciistica la CTU a pag. 12. “Quanto allo specifico quesito se 'le lesioni accertande consentissero o meno la prosecuzione, quantomeno nell'immediato, dell'attività sciistica', la risposta è affermativa: essendosi trattato, come rilevato successivamente alle indagini radiologiche del bacino, di fratture composte extra articolari, ossia non interessanti direttamente le articolazioni delle anche, era possibile potersi spostarsi temporaneamente sia
a piedi che con gli sci. Ciò non sarebbe stato possibile solo in caso di fratture più gravi di bacino come quelle esposte, scomposte o articolari. Va, inoltre sottolineato come nell'evenienza di fratture composte del bacino, il sintomo principale, ossia il dolore è di intensità variabile da soggetto a soggetto in relazione ad una soglia che non è identica per tutti gli individui”. 3 La terza teste di parte attrice, la sig.ra ha dichiarato “come siano caduti, io non l'ho Testimone_1 visto” (verbale d'udienza del 14/03/2023, pag. 6).