Articolo 19 della Legge 8 agosto 1977, n. 546
Articolo 18Articolo 20
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6 settembre 1977
Art. 19.
Le disposizioni di cui all' articolo 7-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , sono applicabili a tutti i dipendenti regionali in servizio presso uffici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che siano compresi nei contingenti del personale il cui collocamento a riposo e' fissato al 1 luglio 1977 e al 1 gennaio 1978.
Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del predetto decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , debbono intendersi riferite anche al personale insegnante ed ausiliario dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 6 settembre 1977