Sentenza 6 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2002, n. 6472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6472 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
06 472 /02 ee 68778 REPUBB OGGETTO IN NOME DE OPOLO ITALIANO I.LO.R.: esenzioni ed agevolazioni;
diniego; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE mancata impugnativa;
conseguenze SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA biposta dai Magistrati: R.G. N. 4385/2000 ☐ Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 18434 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Ud.
6.12.2001 Dott. Stefano MONACI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVIE sul ricorso iscritto al n. 4385 R.G. 2000, proposto N. 68778 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE da UFFICIO COPIE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, Richiesta copia ORE dal Sig. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, 155 per diritti € [8 MAG. 2002 domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; il IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
DI LV ON, RS ROMILDA;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 2 dicembre 1998, depositata col CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 UFFICIO COPIE 8 n. 146 il 17 febbraio 2000. Richiesta copla_studio 4 dal Sig.. Uditi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001: 7 per diritti € 8 MAG. 2002 IL CANCELLIERE1 il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio Imposte Dirette di Chieti rettificò la dichiarazione dei redditi di ON Di UL ed SI Romilda, recuperando a tassazione l'i.lo.r. per il 1989, che ritenne dovuta in conseguenza del diniego della esenzione - 'ex' art. 102 del d.P.R. 218/1978 e successive modifiche a suo tempo richiesta dai contribuenti. La loro impugnativa, fondata sulla illegittimità della rettifica, in presenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, fu accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale, che considerò idonea la dimostrazione offerta in sede contenziosa. L'appello dell'Ufficio è stato respinto, con la sentenza in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, col ritenere il riesame del merito del rapporto non precluso, per la natura del giudizio tributario quale impugnazione merito e non impugnazione - annullamento. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con unico motivo, mentre i contribuenti non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione Denunziando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 del d.P.R. 636/1972 e 102 del d.P.R. 218/1978, l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata, per non avere considerato, anche alla stregua di precedenti di legittimità, come la 2 mancata impugnativa del provvedimento di diniego dell'esenzione precludesse ai contribuenti la possibilità di vedersi riconosciuto il beneficio in sede giurisdizionale, attraverso l'impugnativa dell'avviso di accertamento. Il ricorso è fondato. Va in premessa osservato come, prescindendosi da ogni valutazione circa il merito dell'esenzione richiesta e, quindi, sulla natura di impugnazione - merito del giudizio tributario - sottolineata dal giudice 'a quo' -, unica questione sottoposta all'esame del collegio sia quella dell'incidenza negativa (preclusione) della mancata impugnativa del provvedimento di diniego dell'esenzione sulla impugnabilità del successivo avviso di accertamento, per il recupero a tassazione dell'i.lo.r., ritenuta dovuta dall'Amministrazione finanziaria. La soluzione si rivela negativa per i resistenti. Il sistema di tutela apprestato al contribuente (già contenzioso tributario e, col d.P.R. 546/1992, 'giurisdizione tributaria') richiede un atto impositivo - in senso lato, comprensivo, ad esempio, del diniego di rimborso, anche nella forma del silenzio - da impugnare, e, dunque, “un atto efficace nei confronti del soggetto passivo di imposta, conclusivo di un procedimento o di un subprocedimento di accertamento, comunque denominato;
di un procedimento cioè che accerta e dichiara la sussistenza, in tutto o in parte, dell'obbligazione tributaria o di un suo elemento" (Corte Cost. 313/1985; sulla interpretazione estensiva della nozione di 'atto di 3 accertamento', v. anche Cass., Sez.un., 661/1986). Simmetrico, rispetto al modo d'essere di una tutela siffatta, si pone l'onere di impugnativa del contribuente. Questi è tenuto a contestare, entro l'ambito temporale stabilito a pena di decadenza, qualunque provvedimento idoneo ad incidere sul rapporto tributario, comprensivo, quindi, del diniego della esenzione ovvero della agevolazione, come già affermato da Cass. 6647/1986, con riguardo all'art. 23 del r.d. 1516/1937, e da Cass. 9429/1991, relativamente all'art. 16 del d.P.R. 636/1972, ed, infine, espressamente 'codificato' nell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.P.R. 546/1992, che dichiara ricorribile "il diniego o la revoca di agevolazioni...". Nel contesto delineato, l'impugnata sentenza rivela la violazione del cit. art. 16 del d.P.R. 636/1972, là dove afferma: “ Né vale invocare, come fa l'Ufficio, la mancata impugnazione nei termini dell'atto di diniego, in quanto lo stesso non può considerarsi definitivo, poiché l'Amministrazione, emanato l'atto, non perde il potere di concedere l'esenzione ove si realizzino successivamente i presupposti richiesti dalla normativa agevolativa". Il giudice 'a quo', invero, non ha adeguatamente considerato che l'esenzione, ancorché di carattere oggettivo, non può prescindere dall'istanza dell'interessato, onde, una volta negata - indipendentemente dalla ragione del diniego, pure se intervenuto, quindi, per mancanza di documentazione - comporterà irretrattabilmente la perdita del relativo diritto, il quale continuerà a sussistere residualmente, per i periodi non ancora definiti (così Cass. 10992/1995, in motivazione). 4 - - - - - - ་ ་ ་ - ་ ་ ་ - - - La sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, che, attenendosi all'enunciato principio, procederà al nuovo esame del merito. Questo sarà preliminarmente inteso ad accertare, sulla base dell'efficacia preclusiva del provvedimento di diniego non impugnato, se, e con quale portata, sia configurabile una ulteriore richiesta dei anche mediante richiamo al proprio diritto nellacontribuenti dichiarazione dei redditi -, riferibile ad eventuali periodi d'imposta, successivi al diniego, non definiti. Il giudice del rescissorio provvederà, all'esito, anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001. Il Cons. estensore Il Presidente - Enrico Papa - -Michele Cantino - ماند IL CANCELLIERE C1 Innocence Pettista DEPOSITATO IN CANCELLERIA "6 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5