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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34839 - pubb. 16/06/2026 La Cassazione sul potere di derelizione del curatore anche in presenza di rifiuti Cassazione civile, sez. I, 13 Maggio 2026, n. 13993. Pres. Terrusi. Est. Crolla. Liquidazione giudiziale – Rifiuti – Potere di derelizione – Assenza di limiti derivanti dalla natura dei beni Il potere riconosciuto al curatore dall'art. 213, comma 2, CCII di non acquisire all'attivo o di rinunciare alla liquidazione dei beni è esercitabile anche quando i beni abbiano natura di rifiuti e non incontra limiti derivanti dalla natura o dalle caratteristiche dei beni interessati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Testo Integrale
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 13993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13993 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13985/2024 R.G. proposto da: PM RL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Cusinato, -ricorrente- contro Liquidazione Giudiziale ES RL in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato LL, Civile Sent. Sez. 1 Num. 13993 Anno 2026 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 13/05/2026 2 - controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 71/2024 depositato il 05/04/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla. Uditi il sostituto procuratore generale dr. Stanislao De Matteis , il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l’enunciazione del principio di diritto di cui alla requisitoria scritta e gli avvocati Andrea AZ , in sostituzione dell’avv. Daniele Fantini , per il ricorrente, e Renato LL per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1 Con decreto del 18/10/2023 il Giudice Delegato della procedura di liquidazione giudiziale ES RL in liquidazione, in sostituzione del comitato dei creditori ( art. 140, comma 4 CCII), richiamati gli artt. 142, comma 3, CCII e 213, comma 2, CCII, autorizzava il curatore alla non acquisizione all’attivo fallimentare del materiale, appartenente alla ES RL, inventariato dal curatore in quanto presente all’interno dell’immobile, di proprietà della società PM RL, che era stato sito operativo e produttivo della società stessa, stante la ritenuta “manifesta non convenienza”. Si trattava di composti qualificati come rifiuti con perizia resa in sede di incidente probatorio nell’ambito di un procedimento penale pendente dal 2019 dinanzi al Tribunale di Venezia. 2 Avverso detto provvedimento PM RL, creditrice ammessa al passivo della procedura di liquidazione, proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 124 CCII, che il Tribunale di Treviso rigettava con l’impugnato decreto. 3 2.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, riteneva che il potere di derelizione era stato esercitato correttamente e legittimamente, non incontrando limiti inerenti alla natura dei beni interessati, in quanto per l’esercizio dello stesso l’art. 213 c.2 CCII stabilisce quale unico presupposto la manifesta non convenienza dell’attività liquidatoria e nel caso di specie la relazione dello stimatore, ex art 195, comma 2 , CCII, aveva evidenziato che, a fronte di un valore di realizzo di € 52.900 in sede di liquidazione, il costo di smaltimento delle giacenze di magazzino ammontava ad € 280.000, cui doveva aggiungersi il costo di bonifica del sito ove erano stati collocati i beni inventariati. 2.2 Soggiungeva che l’invocata correlazione tra detenzione (conseguente alla redazione dell’inventario) e obbligo di smaltimento dei rifiuti non poteva comportare la disapplicazione dell’istituto della derelizione, in considerazione delle caratteristiche dei beni interessati. E ciò in quanto l’art. 213, comma 2, CCII, non contempla eccezioni del genere e il criterio cui si deve attenere il curatore nell’esercizio della sua autonomia è quello della manifesta non convenienza dell’attività liquidativa. 2.3 Evidenziava che l’effetto della derelizione del bene, tanto in caso di mancata acquisizione, quanto nell’ipotesi di rinuncia alla liquidazione di beni già inventariati e acquisiti all’attivo, è sempre il medesimo: i beni vengono rimessi nella disponibilità del debitore e i creditori, in deroga al principio del concorso sostanziale, possono esercitare autonomamente azioni esecutive o cautelari sugli stessi. 3 PM RL ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di un unico motivo;
la Liquidazione Giudiziale ES RL in liquidazione (di seguito per comodità espositiva “Liquidazione Giudiziale”) ha svolto difese. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380bis1. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 1 Il motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 117, comma 1, Cost., 191, par. 2 TFUE, considerando n. 2 e art. 2 par. 6 direttiva 35/2004, considerando n. 1, art. 3 par. 6, art. 14 direttiva 98/2008, tutti come recepiti dagli artt. 192, comma 3, e 253, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006, nonché dell’art. 213, comma 2, CCII, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’esclusione della sussistenza di obblighi ambientali gravanti sul curatore della procedura fallimentare. 1.1.La società ricorrente (proprietaria dell’immobile sui cui insistono i beni “abbandonati”) sostiene che il Tribunale abbia esonerato il curatore che si avvale del potere di cui all’art. 213 CCII dagli oneri/obblighi ambientali gravanti sullo stesso in aperta violazione ed errata applicazione del principio “chi inquina paga’”, con un’interpretazione (ritenuta incentrata sull’impossibilità di “elidere” l’istituto della derelizione di cui all’art. 213, comma 2 CC.II.) che sarebbe «esclusivamente settoriale» e non terrebbe conto «di una necessaria visione d’insieme della normativa dettata dal nuovo codice della crisi, anche alla luce della normativa ambientale, imposta dalla qualità di rifiuti e comunque dalla primazia delle norme sovranazionali dettate in materia»; con lesione dei diritti del “proprietario incolpevole” e delle prerogative della collettività. 1.2 Afferma che, allorquando la procedura di liquidazione giudiziale, abbia inventariato i beni, aventi natura di rifiuti, gli oneri di ripristino e di smaltimento degli stessi debbano inevitabilmente ricadere sulla curatela, con sopportazione dei relativi costi da parte della massa dei creditori dell’impresa; e ciò in quanto i creditori, alla tutela degli interessi dei quali è finalizzata la disposizione di cui all’art. 213, comma 2, CCII, avrebbero comunque, «… per così dire - in compensazione» un “contrappeso” laddove essi «beneficiano della ripartizione degli eventuali utili derivanti dalla liquidazione » (oltre al fatto che, in ogni caso, il costo “ambientale” 5 sostenuto dalla UR sarebbe «equamente ripartito tra loro […] atteso che la massa si riduce per tutti»). 1.3 Evidenzia che nel bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’ambiente e quella di tutela del ceto creditorio sarebbe dunque la prima a prevalere, in ogni caso, rilevandosi, segnatamente, che «sul piano dei rapporti tra fonti e dell’inevitabile primazia delle norme sovranazionali, solo la normativa ambientale è di derivazione comunitaria»; e che altrimenti il principio “chi inquina paga” “diverrebbe una ‘scatola vuota’, incapace di garantire la tutela che, invece, il legislatore interno, alla luce degli obblighi sovranazionali, deve assicurare. La decisione del Tribunale, inoltre, farebbe ricadere l’onere dello smaltimento sulla collettività o sull’incolpevole proprietario del sito (odierno ricorrente) e non sulla massa dei creditori del debitore (massa che non avrebbe tutela di pari grado in base alla preminente normativa comunitaria). 2 Il ricorso è inammissibile poiché proposto ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività 2.1 È noto che il ricorso straordinario avverso un provvedimento emesso in forma di ordinanza o di decreto presuppone la decisorietà e la definitività dei provvedimenti. Un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, decide (con efficacia stabile o di giudicato) su diritti soggettivi nel contraddittorio tra le parti;
solo il provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonché della definitività — in quanto non altrimenti modificabile — può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.; se invece il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perché non costituisce espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio diritto 6 soggettivo nei confronti dell'altra, allora non ha contenuto sostanziale di sentenza e non rileva ai fini della previsione costituzionale ( cfr. Cass. S.U 1914/2016, 27073/2016 e 22048/2023) 2.2 Questa Corte, in una vicenda processuale sovrapponibile a quella in esame, in quanto relativa ad un decreto emesso dal Tribunale ex art. 26 l.fall. di conferma dell’autorizzazione alla derelizione di un compendio aziendale, comprensivo di sito di discarica e connessi impianti, ha affermato il seguente principio «Il decreto con il quale il tribunale si pronuncia sul reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, di autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni dell'attivo fallimentare, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avendo esso natura ordinatoria e non decisoria, in quanto volto a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito della definitività, in quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile di modificazione, salva l'eventuale maturazione "medio tempore" di incompatibili diritti di terzi» ( cfr. Cass. 17835/2019 vedi anche Cass. 5447/2019 e 4346/2020). 2.3 Si è quindi in presenza di un provvedimento di indubbia portata ordinatoria , in quanto adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, non costituito per mancanza di creditori disponibili, non incidente su diritti soggettivi del “fallito”, visto che semplicemente sottrae, come detto, i beni derelitti all’esecuzione concorsuale. 2.4 Il decreto, peraltro, non ha nemmeno il carattere della definitività perché la scelta gestoria è sempre suscettibile di modificazione (almeno) fino a quando non sia terminata l’azione esecutiva eventualmente intrapresa dal curatore. 7 3 Sul presupposto della particolare rilevanza del thema decidendum che presenta «interferenza tra regole concorsualistiche (che tendono a massimizzare, ove possibile, il grado di soddisfacimento dei creditori concorrenti, elidendo costi non necessari) e principi e normativa, nazionale e unionale, di tutela ambientale, con i conseguenti obblighi di intervento prescritti in riferimento a fatti commessi (più spesso omessi) dall’imprenditore insolvente durante l’esercizio dell’impresa» il Pubblico Ministero ha, nella nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., chiesto di pronunciare il principio di diritto indicato nelle conclusioni della requisitoria scritta. 3.1 La questione di merito trattata e risolta dal Tribunale di Treviso, si focalizza esclusivamente sulla sussistenza o meno del potere del curatore di avvalersi della facoltà di abbandono dei beni ove gli stessi consistano in rifiuti che secondo la normativa comunitaria devono essere smaltiti. 3.2 Conformemente a quanto già stabilito dall’art 104 bis, comma 8, l.fall., l’art 213, comma 2 CCII, che nella versione aggiornata con il correttivo ter contiene un rimando all’art. 142 , comma 3, prevede due ipotesi di abbandono dei beni da parte del curatore: i) la non acquisizione dei beni al passivo, che impedisce l’effetto dello spossessamento derivante dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
b) la rinuncia alla liquidazione del bene acquisito all’attivo; in questo caso il bene entra a far parte del patrimonio ma non si procede alla sua liquidazione. 3.3 In entrambi i casi, la scelta della derelictio dei beni per i quali l’attività di liquidazione non risulta conveniente, risponde all’esigenza di non appesantire le operazioni di vendita con operazioni inutili, defatiganti e costose dirottando tempi e risorse per altre iniziative di maggior beneficio per i creditori. 3.4 Effetto specifico della derelictio è la restituzione del bene nella piena disponibilità del fallito e la conseguente possibilità di aggressione di esso mediante l’azione esecutiva (o cautelare) individuale dei creditori, in 8 deroga dell’art. 150 CCII ( art. 51 l.fall.), secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. 3.5 Giova precisare, in punto di fatto, che nel caso di specie risulta che il curatore ha provveduto alle operazioni di inventariazione del materiale costituito anche da rifiuti oggetto di sequestro preventivo penale e l’immobile all’interno del quale erano custoditi i residui da smaltire non è di proprietà della società fallita, che lo conduceva in locazione, ma dell’odierna ricorrente. 3.6 Orbene, dal chiaro ed inequivoco tenore della disposizione del codice della crisi sopra richiamata si evince, conformemente a quanto affermato dal Tribunale veneto, che l’unico parametro cui il curatore e il comitato dei creditori devono attenersi nella scelta di rinunciare alla liquidazione dei beni è quello della manifesta non convenienza. L’antieconomicità della liquidazione (individuabile nelle ipotesi in cui i costi della custodia o della messa in regola o gli oneri necessari per la vendita superano il valore di realizzo), con conseguente pregiudizio dell’interesse dei creditori, costituisce il solo dato valutativo che vale giustificare la dismissione dei beni. 3.7 L’istituto della derelictio dei beni mobili, quando questi sono catalogati come rifiuti ( nel caso di specie presenti in compendio immobiliare di proprietà di società terza – creditrice ammessa al passivo - già condotto in locazione dalla società in bonis, con contratto risolto ante fallimento), va raccordato con il plesso normativo, nazionale e unionale, che disciplina il generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti e i conseguenziali obblighi di rimozione , di avvio al recupero o smaltimento e di rispristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario , in solido a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essi imputabile a titolo di dolo o colpa, in applicazione del noto principio, di derivazione comunitaria, “chi inquina paga” che implica che i costi della 9 gestione dei rifiuti siano in ogni caso sostenuti dal produttore iniziale o dal detentore, anche quando sia cessata l’attività di impresa (cfr. direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, artt. 3 e 14). 3.8 Al riguardo deve osservarsi che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, risolvendo un contrasto sorto tra i giudici amministrativi, ha, con la sentenza n. 3/2021, enunciato il principio secondo il quale ricade sulla UR, l’onere di ripristino e smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, sul presupposto che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi acquisita dalla UR al momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni della stessa, comportano la legittimazione passiva della UR stessa all’ordine di rimozione dei rifiuti, ritenendo detta lettura delle disposizioni rilevanti del Codice dell’Ambiente conforme al diritto unionale e, segnatamente, ai principi di prevenzione e responsabilità. L’inquinamento integrerebbe una diseconomia esterna prodotta dall’attività di impresa;
si giustificherebbe, pertanto, che i costi di tale esternalità negativa vadano a gravare sulla massa dei creditori, che beneficiano degli utili del fallimento e, più in generale, dei positivi effetti dell’ufficio della curatela fallimentare;
insieme al principio “chi inquina paga”, anche la «realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell’imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità» indurrebbero a escludere che i costi della bonifica abbiano a gravare sulla collettività incolpevole. 3.9 La vicenda trattata dal Consiglio di stato nella sentenza n. 3/2021 riguardava una ipotesi di apprensione da parte della curatela dell’immobile all’interno del quale giacevano i rifiuti. È a tale circostanza l’adunanza plenaria ha ricollegato il concetto di detenzione dei beni affermando che « Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione è 10 connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare 'beni negativi'), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti) ». 3.10 Il Consiglio di Stato, sempre nella sua massima articolazione giurisdizionale, è però recentemente tornato sulla questione, relativa ad una vicenda, simile a quella di cui alla presente causa, che vedeva la collocazione da parte della società fallita di rifiuti dalla stessa prodotti all’interno di una area di proprietà di terzi e non della società in bonis, affermando il seguente ulteriore principio « Ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in continuità con i principi enunciati da questa Adunanza plenaria con la sentenza 26 gennaio 2021, n. 3, la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, sia quando l’illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell’imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l’illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione. L’obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti i rifiuti abbandonati dall’imprenditore successivamente fallito, su aree appartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione, in forza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalle direttive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui per determinare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione, 11 occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito» (cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.1/2026). 3.11 Questa Corte naturalmente prende atto della giurisprudenza amministrativa. Ma osserva che il quadro normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato, che pone la questione dalla legislazione pubblicistica relativa alla legittimazione passiva del curatore e alla conseguente responsabilità personale dello stesso per la mancata esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino, a salvaguardia dei valori ambientali tutelati dalla Costituzione e dal diritto europeo, non interagisce con la controversia oggetto del presente ricorso che investe la valutazione della legittimità di un atto endofallimentare di gestione dell’attivo patrimoniale - la rinuncia alla liquidazione di un bene in quanto non conveniente per la massa dei creditori- e, quindi, opera sul distinto e separato piano privatistico. 3.12 Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico connesse detenzione dei rifiuti continuano a gravare sul curatore con la conseguenza che «eventuali atti di dismissione dei beni anche se legittimamente adottati in base all'art. 104-ter l.f., andranno considerati come atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico » ( cfr. Consiglio di Stato 4383/2021 e 1763/2022). 3.12 L’esercizio da parte degli organi fallimentari del potere di rinuncia alla liquidazione dei beni qualificati come rifiuti, che incontra come unico limite la non convenienza della liquidazione e, quindi, l’interesse dei creditori- non intercetta, in sé, la tematica, di natura pubblicistica, della responsabilità del curatore, connessa alla produzione e all’abbandono di rifiuti inventariati e agli obblighi di smaltimento degli stessi previsti dalle norme nazionali e comunitari. 12 3.13 La problematica se il curatore, pur a seguito della dismissione dei beni con conseguente ritorno degli stessi nella disponibilità del fallito, conservi o meno il ruolo di “detentore” e/o custode dei rifiuti sempre e comunque, con i conseguenti obblighi di ripristino ambientale e la traslazione dei costi sul ceto creditorio, troverà appropriata sede di discussione e trattazione, oltre che nel giudizio davanti all’autorità giudiziaria amministrativa, nel caso di impugnazione da parte della curatela dell’eventuale ordinanza sindacale, ex art 192 comma 3 dPR 152/2006, di rimozione e/o ripristino dell’ente pubblico preposto alla tutela ambientale, anche in sede fallimentare, nelle cause di insinuazione allo stato passivo promosse da un ente pubblico creditore nei confronti del fallimento nel caso di esecuzione in danno di un ordine di rimozione di rifiuti non ottemperato. 3.14 Ciò che va ribadito nella presente controversia è che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, le norme di cui all’art. 213 e 142 l.fall, che hanno la finalità di evitare attività inutili ed antieconomiche, inidonee ad apportare utilità ai creditori, non sono suscettibili di disapplicazione quando si è in presenza di beni qualificati come rifiuti. 4 Va quindi enunciato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge «il potere riconosciuto al curatore dall’art 213, comma 2 codice della crisi, di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati». Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 13 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio che liquida in € 7.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 marzo 2026. Il Consigliere Estensore Il Presidente Cosmo Crolla ES ER
la Liquidazione Giudiziale ES RL in liquidazione (di seguito per comodità espositiva “Liquidazione Giudiziale”) ha svolto difese. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380bis1. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 1 Il motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 117, comma 1, Cost., 191, par. 2 TFUE, considerando n. 2 e art. 2 par. 6 direttiva 35/2004, considerando n. 1, art. 3 par. 6, art. 14 direttiva 98/2008, tutti come recepiti dagli artt. 192, comma 3, e 253, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006, nonché dell’art. 213, comma 2, CCII, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’esclusione della sussistenza di obblighi ambientali gravanti sul curatore della procedura fallimentare. 1.1.La società ricorrente (proprietaria dell’immobile sui cui insistono i beni “abbandonati”) sostiene che il Tribunale abbia esonerato il curatore che si avvale del potere di cui all’art. 213 CCII dagli oneri/obblighi ambientali gravanti sullo stesso in aperta violazione ed errata applicazione del principio “chi inquina paga’”, con un’interpretazione (ritenuta incentrata sull’impossibilità di “elidere” l’istituto della derelizione di cui all’art. 213, comma 2 CC.II.) che sarebbe «esclusivamente settoriale» e non terrebbe conto «di una necessaria visione d’insieme della normativa dettata dal nuovo codice della crisi, anche alla luce della normativa ambientale, imposta dalla qualità di rifiuti e comunque dalla primazia delle norme sovranazionali dettate in materia»; con lesione dei diritti del “proprietario incolpevole” e delle prerogative della collettività. 1.2 Afferma che, allorquando la procedura di liquidazione giudiziale, abbia inventariato i beni, aventi natura di rifiuti, gli oneri di ripristino e di smaltimento degli stessi debbano inevitabilmente ricadere sulla curatela, con sopportazione dei relativi costi da parte della massa dei creditori dell’impresa; e ciò in quanto i creditori, alla tutela degli interessi dei quali è finalizzata la disposizione di cui all’art. 213, comma 2, CCII, avrebbero comunque, «… per così dire - in compensazione» un “contrappeso” laddove essi «beneficiano della ripartizione degli eventuali utili derivanti dalla liquidazione » (oltre al fatto che, in ogni caso, il costo “ambientale” 5 sostenuto dalla UR sarebbe «equamente ripartito tra loro […] atteso che la massa si riduce per tutti»). 1.3 Evidenzia che nel bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’ambiente e quella di tutela del ceto creditorio sarebbe dunque la prima a prevalere, in ogni caso, rilevandosi, segnatamente, che «sul piano dei rapporti tra fonti e dell’inevitabile primazia delle norme sovranazionali, solo la normativa ambientale è di derivazione comunitaria»; e che altrimenti il principio “chi inquina paga” “diverrebbe una ‘scatola vuota’, incapace di garantire la tutela che, invece, il legislatore interno, alla luce degli obblighi sovranazionali, deve assicurare. La decisione del Tribunale, inoltre, farebbe ricadere l’onere dello smaltimento sulla collettività o sull’incolpevole proprietario del sito (odierno ricorrente) e non sulla massa dei creditori del debitore (massa che non avrebbe tutela di pari grado in base alla preminente normativa comunitaria). 2 Il ricorso è inammissibile poiché proposto ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività 2.1 È noto che il ricorso straordinario avverso un provvedimento emesso in forma di ordinanza o di decreto presuppone la decisorietà e la definitività dei provvedimenti. Un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, decide (con efficacia stabile o di giudicato) su diritti soggettivi nel contraddittorio tra le parti;
solo il provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonché della definitività — in quanto non altrimenti modificabile — può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.; se invece il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perché non costituisce espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio diritto 6 soggettivo nei confronti dell'altra, allora non ha contenuto sostanziale di sentenza e non rileva ai fini della previsione costituzionale ( cfr. Cass. S.U 1914/2016, 27073/2016 e 22048/2023) 2.2 Questa Corte, in una vicenda processuale sovrapponibile a quella in esame, in quanto relativa ad un decreto emesso dal Tribunale ex art. 26 l.fall. di conferma dell’autorizzazione alla derelizione di un compendio aziendale, comprensivo di sito di discarica e connessi impianti, ha affermato il seguente principio «Il decreto con il quale il tribunale si pronuncia sul reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, di autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni dell'attivo fallimentare, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avendo esso natura ordinatoria e non decisoria, in quanto volto a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito della definitività, in quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile di modificazione, salva l'eventuale maturazione "medio tempore" di incompatibili diritti di terzi» ( cfr. Cass. 17835/2019 vedi anche Cass. 5447/2019 e 4346/2020). 2.3 Si è quindi in presenza di un provvedimento di indubbia portata ordinatoria , in quanto adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, non costituito per mancanza di creditori disponibili, non incidente su diritti soggettivi del “fallito”, visto che semplicemente sottrae, come detto, i beni derelitti all’esecuzione concorsuale. 2.4 Il decreto, peraltro, non ha nemmeno il carattere della definitività perché la scelta gestoria è sempre suscettibile di modificazione (almeno) fino a quando non sia terminata l’azione esecutiva eventualmente intrapresa dal curatore. 7 3 Sul presupposto della particolare rilevanza del thema decidendum che presenta «interferenza tra regole concorsualistiche (che tendono a massimizzare, ove possibile, il grado di soddisfacimento dei creditori concorrenti, elidendo costi non necessari) e principi e normativa, nazionale e unionale, di tutela ambientale, con i conseguenti obblighi di intervento prescritti in riferimento a fatti commessi (più spesso omessi) dall’imprenditore insolvente durante l’esercizio dell’impresa» il Pubblico Ministero ha, nella nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., chiesto di pronunciare il principio di diritto indicato nelle conclusioni della requisitoria scritta. 3.1 La questione di merito trattata e risolta dal Tribunale di Treviso, si focalizza esclusivamente sulla sussistenza o meno del potere del curatore di avvalersi della facoltà di abbandono dei beni ove gli stessi consistano in rifiuti che secondo la normativa comunitaria devono essere smaltiti. 3.2 Conformemente a quanto già stabilito dall’art 104 bis, comma 8, l.fall., l’art 213, comma 2 CCII, che nella versione aggiornata con il correttivo ter contiene un rimando all’art. 142 , comma 3, prevede due ipotesi di abbandono dei beni da parte del curatore: i) la non acquisizione dei beni al passivo, che impedisce l’effetto dello spossessamento derivante dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
b) la rinuncia alla liquidazione del bene acquisito all’attivo; in questo caso il bene entra a far parte del patrimonio ma non si procede alla sua liquidazione. 3.3 In entrambi i casi, la scelta della derelictio dei beni per i quali l’attività di liquidazione non risulta conveniente, risponde all’esigenza di non appesantire le operazioni di vendita con operazioni inutili, defatiganti e costose dirottando tempi e risorse per altre iniziative di maggior beneficio per i creditori. 3.4 Effetto specifico della derelictio è la restituzione del bene nella piena disponibilità del fallito e la conseguente possibilità di aggressione di esso mediante l’azione esecutiva (o cautelare) individuale dei creditori, in 8 deroga dell’art. 150 CCII ( art. 51 l.fall.), secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. 3.5 Giova precisare, in punto di fatto, che nel caso di specie risulta che il curatore ha provveduto alle operazioni di inventariazione del materiale costituito anche da rifiuti oggetto di sequestro preventivo penale e l’immobile all’interno del quale erano custoditi i residui da smaltire non è di proprietà della società fallita, che lo conduceva in locazione, ma dell’odierna ricorrente. 3.6 Orbene, dal chiaro ed inequivoco tenore della disposizione del codice della crisi sopra richiamata si evince, conformemente a quanto affermato dal Tribunale veneto, che l’unico parametro cui il curatore e il comitato dei creditori devono attenersi nella scelta di rinunciare alla liquidazione dei beni è quello della manifesta non convenienza. L’antieconomicità della liquidazione (individuabile nelle ipotesi in cui i costi della custodia o della messa in regola o gli oneri necessari per la vendita superano il valore di realizzo), con conseguente pregiudizio dell’interesse dei creditori, costituisce il solo dato valutativo che vale giustificare la dismissione dei beni. 3.7 L’istituto della derelictio dei beni mobili, quando questi sono catalogati come rifiuti ( nel caso di specie presenti in compendio immobiliare di proprietà di società terza – creditrice ammessa al passivo - già condotto in locazione dalla società in bonis, con contratto risolto ante fallimento), va raccordato con il plesso normativo, nazionale e unionale, che disciplina il generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti e i conseguenziali obblighi di rimozione , di avvio al recupero o smaltimento e di rispristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario , in solido a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essi imputabile a titolo di dolo o colpa, in applicazione del noto principio, di derivazione comunitaria, “chi inquina paga” che implica che i costi della 9 gestione dei rifiuti siano in ogni caso sostenuti dal produttore iniziale o dal detentore, anche quando sia cessata l’attività di impresa (cfr. direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, artt. 3 e 14). 3.8 Al riguardo deve osservarsi che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, risolvendo un contrasto sorto tra i giudici amministrativi, ha, con la sentenza n. 3/2021, enunciato il principio secondo il quale ricade sulla UR, l’onere di ripristino e smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, sul presupposto che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi acquisita dalla UR al momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni della stessa, comportano la legittimazione passiva della UR stessa all’ordine di rimozione dei rifiuti, ritenendo detta lettura delle disposizioni rilevanti del Codice dell’Ambiente conforme al diritto unionale e, segnatamente, ai principi di prevenzione e responsabilità. L’inquinamento integrerebbe una diseconomia esterna prodotta dall’attività di impresa;
si giustificherebbe, pertanto, che i costi di tale esternalità negativa vadano a gravare sulla massa dei creditori, che beneficiano degli utili del fallimento e, più in generale, dei positivi effetti dell’ufficio della curatela fallimentare;
insieme al principio “chi inquina paga”, anche la «realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell’imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità» indurrebbero a escludere che i costi della bonifica abbiano a gravare sulla collettività incolpevole. 3.9 La vicenda trattata dal Consiglio di stato nella sentenza n. 3/2021 riguardava una ipotesi di apprensione da parte della curatela dell’immobile all’interno del quale giacevano i rifiuti. È a tale circostanza l’adunanza plenaria ha ricollegato il concetto di detenzione dei beni affermando che « Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione è 10 connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare 'beni negativi'), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti) ». 3.10 Il Consiglio di Stato, sempre nella sua massima articolazione giurisdizionale, è però recentemente tornato sulla questione, relativa ad una vicenda, simile a quella di cui alla presente causa, che vedeva la collocazione da parte della società fallita di rifiuti dalla stessa prodotti all’interno di una area di proprietà di terzi e non della società in bonis, affermando il seguente ulteriore principio « Ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in continuità con i principi enunciati da questa Adunanza plenaria con la sentenza 26 gennaio 2021, n. 3, la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, sia quando l’illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell’imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l’illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione. L’obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti i rifiuti abbandonati dall’imprenditore successivamente fallito, su aree appartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione, in forza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalle direttive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui per determinare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione, 11 occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito» (cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.1/2026). 3.11 Questa Corte naturalmente prende atto della giurisprudenza amministrativa. Ma osserva che il quadro normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato, che pone la questione dalla legislazione pubblicistica relativa alla legittimazione passiva del curatore e alla conseguente responsabilità personale dello stesso per la mancata esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino, a salvaguardia dei valori ambientali tutelati dalla Costituzione e dal diritto europeo, non interagisce con la controversia oggetto del presente ricorso che investe la valutazione della legittimità di un atto endofallimentare di gestione dell’attivo patrimoniale - la rinuncia alla liquidazione di un bene in quanto non conveniente per la massa dei creditori- e, quindi, opera sul distinto e separato piano privatistico. 3.12 Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico connesse detenzione dei rifiuti continuano a gravare sul curatore con la conseguenza che «eventuali atti di dismissione dei beni anche se legittimamente adottati in base all'art. 104-ter l.f., andranno considerati come atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico » ( cfr. Consiglio di Stato 4383/2021 e 1763/2022). 3.12 L’esercizio da parte degli organi fallimentari del potere di rinuncia alla liquidazione dei beni qualificati come rifiuti, che incontra come unico limite la non convenienza della liquidazione e, quindi, l’interesse dei creditori- non intercetta, in sé, la tematica, di natura pubblicistica, della responsabilità del curatore, connessa alla produzione e all’abbandono di rifiuti inventariati e agli obblighi di smaltimento degli stessi previsti dalle norme nazionali e comunitari. 12 3.13 La problematica se il curatore, pur a seguito della dismissione dei beni con conseguente ritorno degli stessi nella disponibilità del fallito, conservi o meno il ruolo di “detentore” e/o custode dei rifiuti sempre e comunque, con i conseguenti obblighi di ripristino ambientale e la traslazione dei costi sul ceto creditorio, troverà appropriata sede di discussione e trattazione, oltre che nel giudizio davanti all’autorità giudiziaria amministrativa, nel caso di impugnazione da parte della curatela dell’eventuale ordinanza sindacale, ex art 192 comma 3 dPR 152/2006, di rimozione e/o ripristino dell’ente pubblico preposto alla tutela ambientale, anche in sede fallimentare, nelle cause di insinuazione allo stato passivo promosse da un ente pubblico creditore nei confronti del fallimento nel caso di esecuzione in danno di un ordine di rimozione di rifiuti non ottemperato. 3.14 Ciò che va ribadito nella presente controversia è che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, le norme di cui all’art. 213 e 142 l.fall, che hanno la finalità di evitare attività inutili ed antieconomiche, inidonee ad apportare utilità ai creditori, non sono suscettibili di disapplicazione quando si è in presenza di beni qualificati come rifiuti. 4 Va quindi enunciato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge «il potere riconosciuto al curatore dall’art 213, comma 2 codice della crisi, di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati». Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 13 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio che liquida in € 7.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 marzo 2026. Il Consigliere Estensore Il Presidente Cosmo Crolla ES ER