Art. 46. Modalita' per l'indizione dei concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44
I concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze e sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 6, salvo quanto disposto dal primo comma degli articoli 41 e 42 e dall'art. 44.
I concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze e sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 6, salvo quanto disposto dal primo comma degli articoli 41 e 42 e dall'art. 44.