TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 19/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3256 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_3 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_4 C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_5
), , nata a Sackingen in [...] il C.F._5 Parte_6
24/07/1976 (C.F.: ), , nato a [...] in C.F._6 Parte_7
data 08/09/1956 (C.F.: ), , nata a [...] C.F._7 Parte_8
in data 08/11/1960 (C.F.: ), , nato a [...] il C.F._8 Parte_9
06/08/1973 (C.F.: ), , nata a [...] il C.F._9 Parte_10
20/07/1958 (C.F.: ), , nato a [...] il C.F._10 Parte_11
27/07/1975 (C.F.: ), , nata a [...] il C.F._11 Parte_12
1 14/11/1975 (C.F.: ), , nato ad ET (SA) in [...] C.F._12 Parte_13
11/06/1962 (C.F.: , tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandati in C.F._13
calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gaetano Galotto e dall'avv. Antonio Costabile,
elettivamente domiciliati in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco s.n.c., Parco
Belfiore, presso lo studio dei difensori;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrenti
E
(P.I.: ), in persona del Direttore Generale e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in , alla Via Nizza, n. 146; CP_1
Resistente - contumace
OGGETTO: Retribuzione (Indennità per lavoro festivo infrasettimanale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 17/06/2024, i ricorrenti agivano nei confronti dell' , dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del C.C.N.L. Integrativo del Comparto
Sanità del 07/04/1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali.
In punto di fatto rappresentavano:
- di essere dipendenti dell' , con il profilo professionale CPS – Infermiere, CP_1
Operatore Socio-Sanitario, nonché CPS – Tecnico Sanitario - ex categorie BS e D del
C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018, in servizio presso il Presidio
Ospedaliero “Maria SS. Addolorata” di EB;
- di essere stati assoggettati, nell'espletamento della propria attività, a turni di 24 ore, con
2 prestazioni lavorative cadenti sia nei giorni feriali che festivi;
- di aver prestato la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali per il seguente totale complessivo:
-- : € 1.143,00 (€ 17,53 x 26 ore in straordinario diurno;
€ 20,22 x 34 ore Parte_1
in straordinario notturno) a far data dall'01/12/2020 al 31/12/2022;
-- : € 2.870,00 (€ 20,55 x 82 ore in straordinario diurno;
€ 23,71 x Parte_2
50 ore in straordinario notturno) a far data dall'01/12/2019 al 31/12/2022;
-- : € 2.695,00 (€ 21,29 x 92 ore in straordinario diurno;
€ 24,56 x 30 ore Parte_3
in straordinario notturno) a far data dall'01/01/2020 al 31/12/2022;
-- : € 1.043,00 (€ 15,13 x 62 ore in straordinario diurno;
€ 17,45 x 6 ore in Parte_4
straordinario notturno) a far data dall'01/12/2020 al 31/12/2022;
-- : € 726,00 (€ 15,13 x 48 ore in straordinario diurno) a far data Parte_5
dall'01/06/2021 al 31/12/2022;
: € 2.004,00 (€ 19,33 x 76 ore in straordinario diurno;
€ 22,30 x 24 Parte_6
ore in straordinario notturno) a far data dall'01/08/2019 al 31/12/2022;
: € 1.364,00 (€ 18,75 x 22 ore in straordinario diurno;
€ 21,63 x 44 Parte_7
ore in straordinario notturno) a far data dall'01/08/2019 al 31/12/2022;
: € 1.180,00 (€ 15,13 x 78 ore in straordinario diurno) a far data Parte_8
dall'01/08/2019 al 31/12/2022;
-- : € 2.688,00 (€ 18,75 x 88 ore in straordinario diurno;
€ 21,63 x 48 ore in Parte_9
straordinario notturno) a far data dall'01/01/2020 al 31/12/2022;
-- : € 3.025 (€ 21,29 x 100 ore in straordinario diurno;
€ 24,56 x 34 Parte_14
ore in straordinario notturno) a far data dall'01/08/2019 al 31/12/2022;
-- : € 1.776,00 (€ 17,53 x 46 ore in straordinario diurno;
€ 20,22 x 48 Parte_11
ore in straordinario notturno) a far data dall'01/01/2020 al 31/12/2022;
-- € 3.141,00 (€ 18,75 x 96 ore in straordinario diurno;
€ 21,63 x 62 Parte_12
3 ore in straordinario notturno) a far data dall'01/08/2019 al 31/12/2022;
-- : € 1.257,00 (€ 21,29 x 36 ore in straordinario diurno;
€ 24,56 x 20 ore in Parte_13
straordinario notturno) a far data dall'01/12/2019 al 31/12/2022;
- che la normativa applicabile prevedeva espressamente, per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, il diritto del lavoratore “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20
del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- che non avevano ottenuto né il riposo compensativo, né il compenso per il lavoro straordinario previsto dalla suindicata normativa;
- che dal 2023 l resistente aveva iniziato a corrispondere regolarmente ai propri CP_2
dipendenti quanto dovuto a titolo di c.d. festivi infrasettimanali;
- che l'art. 34 comma 8 del richiamato C.C.N.L. Sanità del 21/05/2018 prevedeva una maggiorazione del 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno.
Sulla scorta di tali argomenti fattuali, richiamata la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali,
e la giurisprudenza prevalente, ritenevano di aver diritto, in ragione delle ore lavorative effettuate in giornate festive infrasettimanali, ad ottenere il relativo compenso aggiuntivo.
Concludevano, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<
1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle
maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999
e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per i periodi
per cui è causa, come sopra indicati, e per l'effetto:
2. condannare l , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1
4 favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: € 1.143,00; Parte_1 [...]
: € 2.870,00; : € 2.695,00; : € Parte_2 Parte_3 Parte_4
1.043,00; : € 726,00; : € 2.004,00; Parte_5 Parte_6 Parte_7
: € 1.364,00; : € 1.180,00; : € 2.688,00;
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_14
: € 3.025,00; : € 1.776,00; : € 3.141,00;
[...] Parte_11 Parte_12
: € 1.257,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori Parte_13
o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute
eque ex art. 432 c.p.c.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.
2. Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio l che, quindi, con CP_1
ordinanza del 19/05/2025 veniva dichiarata contumace.
3. Si perveniva all'udienza di discussione dell'11/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza riportandosi ai propri scritti difensivi.
Nulla depositava la parte resistente che, come detto, restava contumace.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. La questione giuridica sottesa alla pretesa dei ricorrenti risulta essere stata esaminata in molteplici arresti della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, e definitivamente chiarita, con decisioni alle cui condivisibili argomentazioni lo scrivente intende riportarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c., dalla Suprema Corte in sede di legittimità a partire dalla sentenza n. 1505/2021 (poi ribadita da altre conformi, tra cui da ultimo Cass. n. 20743/2023).
5 In particolare in dette decisioni di legittimità è stato affermato il principio di diritto secondo cui: «L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del
comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il
sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed
è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere
del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa
di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo».
Nei vari pronunciamenti di legittimità e di merito sul tema, tra cui va particolarmente menzionato il precedente della Corte d'Appello di Salerno n. 628/2023, pubbl. il 04/01/2024,
è stato anche esaminato funditus, con motivazione del tutto persuasiva, il problema del mancato esercizio da parte del lavoratore, nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 9 del
C.C.N.L. 20/09/2001, della facoltà di scelta tra la fruizione di riposo compensativo o la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
Sul punto la Suprema Corte ha premesso che “l'obbligazione alternativa, ai sensi dell'art.
1285 cod. civ., e segg., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in
posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere
adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una
delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte.
L'obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad
oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonchè, accanto a
questa, una prestazione facoltativa – della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore
optante abbia piena consapevolezza – dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora
venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi, l'oggetto di una sua specifica ed
univoca opzione, opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui
6 non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale” (Cass. 16 agosto 2000, n.
10853; Cass. 23 agosto 2011, n. 17512).
La Corte d'Appello di Salerno ha, poi, condivisibilmente osservato che “Spettava invero al
datore di lavoro verificare tempestivamente il rispetto del debito orario (per imporre al
dipendente il completamento dell'intero orario di lavoro) e controllare sollecitamente altresì
l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo
ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal lavoratore o
provvedendo alla loro programmazione) (…). Poiché il creditore/lavoratore non ha
manifestato la propria volontà e non ha chiesto il riposo compensativo, resta a questo punto
solo l'obbligazione inerente il compenso economico, che costituisce l'obbligo principale
posto a carico del datore. Ne consegue che, in mancanza di espressa previsione di
decadenza del lavoratore per difetto di opzione entro i 30 giorni di cui agli artt. 9 e 29 del
CCNL, e risultando non più possibile la fruizione del riposo compensativo, spetta
all'appellato il compenso oggetto di lite per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali”.
Alla luce di detta convincente ed ormai consolidata esegesi giurisprudenziale delle succitate disposizioni della contrattazione collettiva, dunque, anche lo scrivente ha operato una rivalutazione delle proprie pregresse determinazioni al riguardo, riconoscendo, re melius
perpensa, la correttezza dell'impostazione prospettata da parte ricorrente e della spettanza dell'indennità rivendicata in questa sede.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame può, pertanto, essere affermato che:
- i ricorrenti hanno sufficientemente dimostrato, mediante la produzione dei propri cartellini marcatempo, di aver lavorato in giorni festivi infrasettimanali per le ore e per i periodi indicati in ricorso;
- è dovuta, in correlazione con le prestazioni rese in giorni festivi, in base al succitato art. 9
del C.C.N.L., una maggiorazione pari a quella dovuta per il lavoro straordinario,
7 corrispondente, ai sensi dell'art. 34 comma 8 del CCNL, al 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e al 50% della paga oraria per lo straordinario festivo e notturno;
- dalle buste paga prodotte in atti non si evince l'avvenuta corresponsione ai ricorrenti della remunerazione dovuta a tale titolo;
- in ordine al quantum dovuto, i parametri di calcolo adottati dai dipendenti (percentuale applicabile ex art. 34 del C.C.N.L., numero di giorni festivi infrasettimanali lavorati negli anni oggetto di causa) non sono stati confutati specificamente dall' , la quale è CP_1
rimasta contumace, sicché va riconosciuta la spettanza ai ricorrenti delle somme richieste,
oltre agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
3. Le spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell' misura CP_1
determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, mod. dal D.M. n. 147/2022.
La liquidazione delle spese, inoltre, fatta nella misura determinata in dispositivo, attenendosi ai valori minimi del parametro di riferimento, tenuto conto della difesa di 13 parti con posizione processuale combaciante, va ridotta del 30%, ex art. 4, comma 4, del succitato
D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3256 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , e , nei Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
confronti dell' , in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: CP_1
8 1) condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, per le causali di cui in CP_1
ricorso dei seguenti importi: -- a : € 1.143,00; : Parte_1 Parte_2
€ 2.870,00; : € 2.695,00; : € 1.043,00; Parte_3 Parte_4 Parte_5
: € 726,00; : € 2.004,00; : € 1.364,00;
[...] Parte_6 Parte_7
: € 1.180,00; : € 2.688,00; -- : € Parte_8 Parte_9 Parte_14
3.025,00; -- : € 1.776,00; -- : € 3.141,00; -- Parte_11 Parte_12 Pt_13
: € 1.257,00; il tutto oltre agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di
[...]
maturazione delle singole spettanze al saldo;
2) condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, CP_1
che liquida in complessivi € 2.884,00 per compensi (€ 4.120,00, per la difesa di tredici parti,
ridotti del 30% ad € 2.884,00) ed € 118,50 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Salerno, 1.12.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
9