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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5589/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Srl Semplificata - P.iVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11241/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 12/09/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230191897447000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 742/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2023 01918974 47 000 (notificata a mezzo pec l'1/09/23), emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero della somma di euro 1.477,28 a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica - relativa al veicolo tg. Targa_1 per l'anno 2021 - deducendo che la pretesa impositiva era illegittima per intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione amministrativa di riscossione, avuto anche riguardo all'assenza di soggettività passiva di imposta per essere stato il veicolo alienato fin dal 23/12/2016 alla società "Resistente_1 s.r.l.s." (che, tuttavia, non aveva provveduto al perfezionamento del passaggio di proprietà).
L'Agenzia delle Entrate—Riscossione e la Regione Lazio si costituivano in giudizio e deducevano la fondatezza della pretesa tributaria e la mancata maturazione della prescrizione e/o della decadenza dell'attività di riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso.
Rappresenta il Collegio di primo grado con riferimento alla doglianza del contribuente che ha eccepito la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (in materia di riscossione a mezzo ruolo) e la conseguente decadenza dall'azione amministrativa di recupero del tributo per non essere stato notificato alcun avviso di accertamento o altro atto prodromico, che in materia di pagamento della tassa automobilistica, al fine di recuperare il proprio credito, la Regione può disporre la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, in ottemperanza all'art. 1, comma 85, della Legge regionale n. 12 del 2011, che prevede espressamente che "le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento".
Per la Regione Lazio, la normativa regionale prevede la diretta iscrizione a ruolo del tributo, sicché la cartella costituisce il primo ed unico atto di accertamento ("La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472").
Inoltre, secondo la previsione dell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio
1983, n. 53), "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse [...] per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, la pretesa tributaria riguarda il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021
e, conseguentemente, ai fini dell'interruzione della prescrizione deve ritenersi tempestiva la notifica avvenuta a mezzo pec il 01/09/2023.
Peraltro, in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in legge n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Sez. 5, Ordinanza n. 23261 del 23/10/2020, Rv.
659303), per cui la prescrizione per la tassa relativa all'anno 2021, iniziava a decorrere nel 2022.
Nemmeno è configurabile l'operatività della eccepita decadenza atteso che, ai fini del computo dei termini processuali, prescrizionali o decadenziali, è necessario tener conto della sospensione dell'attività di notifica di nuove cartelle e degli atti della riscossione, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2000 (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge
n. 106/2021 (31 agosto 2021) e successive modifiche, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da Covid-19.
Successivamente, l'art. 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione) ha stabilito che "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. [...] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, da ultimo citato, aggiunge che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: la norma citata ha prolungato di due anni il termine di decadenza o prescrizione dei provvedimenti in scadenza al 31 dicembre degli anni in cui è stata decisa la sospensione (2020 e 2021), per cui è evidente cha alcuna decadenza o prescrizione si è verificata.
Ad ogni buon fine, il ruolo n. 2023/6056, relativo all'annualità di tributo 2021, per l'autoveicolo tg. Targa_1, è stato reso esecutivo in data 16/06/2023, entro i termini di legge.
Non rileva nemmeno l'avvenuta alienazione del veicolo alla società "Resistente_1 s.r.l.s.", che non ha provveduto al perfezionamento del passaggio di proprietà e ad eseguire le necessarie annotazioni nel Pubblico Registro
Automobilistico.
La tassa automobilistica è una forma di imposizione che fa carico a colui che risulta essere proprietario del veicolo secondo l'annotazione emergente dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, con rivalsa nei confronti dell'acquirente in caso di mancata annotazione del passaggio di proprietà.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il presupposto dell'obbligo di pagamento della tassa di possesso degli autoveicoli è la proprietà del veicolo, indipendentemente dalle risultanze del Pubblico Registro
Automobilistico, alle quali l'art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in I. 28 febbraio
1983, n. 53 ricollega solo l'individuazione del debitore tributario, al fine di facilitare l'azione dell'Amministrazione finanziaria, per cui nel caso di vendita non seguita dall'annotazione nel P.R.A., l'effettivo proprietario è tenuto a rifondere al venditore tutte le somme da questi pagate a titolo di tassa di proprietà
(Sez. 2, Sentenza n. 19875 del 15/09/2009, Rv. 610219).
La Regione Lazio, con la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2014), art. 5, ha stabilito che ogni atto o fatto, che va a costituire, modificare, ovvero ad estinguere i presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, deve essere trascritto o annotato al Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e ai registri di immatricolazione, con riferimento ai restanti veicoli. Le registrazioni, da effettuarsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento che ha costituito, modificato o estinto i presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, eccetto la perdita del possesso del veicolo annotata nei registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e per la quale l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.
Dalla visura estratta tramite i sistemi informatizzati ACl/PRA risulta la perdita di possesso del veicolo Targa_1 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28/07/2022, iscritta al Pubblico Registro Automobilistico in pari data, con la conseguenza che soltanto dalla annualità successiva al 2022 la tassa automobilistica doveva essere versata dal nuovo acquirente e non dalla società ricorrente (in senso conforme, per diverse annualità, v. sentenze n. 11855/29/2023 e n. 8678/29/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma).
Appella la società ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Come rilevato dal giudice di primo grado, la cui statuizione è condivisa da questa Corte di Giustizia Tributaria, non sussiste la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (in materia di riscossione).
a mezzo ruolo) e la conseguente decadenza dall'azione amministrativa di recupero del tributo per non essere stato notificato alcun avviso di accertamento o altro atto prodromico, in quanto in materia di pagamento della tassa automobilistica, al fine di recuperare il proprio credito, la Regione può disporre la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, in ottemperanza all'art. 1, comma 85, della Legge regionale n. 12 del 2011, che prevede espressamente che "le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento".
Inoltre, con riferimento alla lamentata prescrizione dell'azione di recupero, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse [...] per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti, la pretesa tributaria riguarda il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021 e, conseguentemente, ai fini dell'interruzione della prescrizione deve ritenersi tempestiva la notifica avvenuta a mezzo pec il 01/09/2023, in quanto la prescrizione per la tassa relativa all'anno 2021, iniziava a decorrere nel 2022, senza tener conto delle proroghe dei termini operate in virtù della normativa COVID 19.
Come rilevato dal giudice di primo grado, non rileva nemmeno l'avvenuta alienazione del veicolo alla società "Resistente_1 s.r.l.s.", che non ha provveduto al perfezionamento del passaggio di proprietà e ad eseguire le necessarie annotazioni nel Pubblico Registro Automobilistico.
La tassa automobilistica è una forma di imposizione che è a carico di colui che risulta essere proprietario del veicolo secondo l'annotazione emergente dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, con rivalsa nei confronti dell'acquirente in caso di mancata annotazione del passaggio di proprietà.
Dalla visura estratta tramite i sistemi informatizzati ACl/PRA risulta la perdita di possesso del veicolo Targa_1 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28/07/2022, iscritta al Pubblico Registro Automobilistico in pari data, con la conseguenza che soltanto dalla annualità successiva al 2022 la tassa automobilistica doveva essere versata dal nuovo acquirente e non dalla società ricorrente.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello del ricorrente e l0 condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in € 2.000,00, ripartite in parti uguali tra le due, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5589/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Srl Semplificata - P.iVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11241/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 12/09/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230191897447000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 742/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2023 01918974 47 000 (notificata a mezzo pec l'1/09/23), emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero della somma di euro 1.477,28 a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica - relativa al veicolo tg. Targa_1 per l'anno 2021 - deducendo che la pretesa impositiva era illegittima per intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione amministrativa di riscossione, avuto anche riguardo all'assenza di soggettività passiva di imposta per essere stato il veicolo alienato fin dal 23/12/2016 alla società "Resistente_1 s.r.l.s." (che, tuttavia, non aveva provveduto al perfezionamento del passaggio di proprietà).
L'Agenzia delle Entrate—Riscossione e la Regione Lazio si costituivano in giudizio e deducevano la fondatezza della pretesa tributaria e la mancata maturazione della prescrizione e/o della decadenza dell'attività di riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso.
Rappresenta il Collegio di primo grado con riferimento alla doglianza del contribuente che ha eccepito la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (in materia di riscossione a mezzo ruolo) e la conseguente decadenza dall'azione amministrativa di recupero del tributo per non essere stato notificato alcun avviso di accertamento o altro atto prodromico, che in materia di pagamento della tassa automobilistica, al fine di recuperare il proprio credito, la Regione può disporre la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, in ottemperanza all'art. 1, comma 85, della Legge regionale n. 12 del 2011, che prevede espressamente che "le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento".
Per la Regione Lazio, la normativa regionale prevede la diretta iscrizione a ruolo del tributo, sicché la cartella costituisce il primo ed unico atto di accertamento ("La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472").
Inoltre, secondo la previsione dell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio
1983, n. 53), "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse [...] per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, la pretesa tributaria riguarda il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021
e, conseguentemente, ai fini dell'interruzione della prescrizione deve ritenersi tempestiva la notifica avvenuta a mezzo pec il 01/09/2023.
Peraltro, in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in legge n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Sez. 5, Ordinanza n. 23261 del 23/10/2020, Rv.
659303), per cui la prescrizione per la tassa relativa all'anno 2021, iniziava a decorrere nel 2022.
Nemmeno è configurabile l'operatività della eccepita decadenza atteso che, ai fini del computo dei termini processuali, prescrizionali o decadenziali, è necessario tener conto della sospensione dell'attività di notifica di nuove cartelle e degli atti della riscossione, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2000 (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge
n. 106/2021 (31 agosto 2021) e successive modifiche, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da Covid-19.
Successivamente, l'art. 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione) ha stabilito che "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. [...] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, da ultimo citato, aggiunge che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: la norma citata ha prolungato di due anni il termine di decadenza o prescrizione dei provvedimenti in scadenza al 31 dicembre degli anni in cui è stata decisa la sospensione (2020 e 2021), per cui è evidente cha alcuna decadenza o prescrizione si è verificata.
Ad ogni buon fine, il ruolo n. 2023/6056, relativo all'annualità di tributo 2021, per l'autoveicolo tg. Targa_1, è stato reso esecutivo in data 16/06/2023, entro i termini di legge.
Non rileva nemmeno l'avvenuta alienazione del veicolo alla società "Resistente_1 s.r.l.s.", che non ha provveduto al perfezionamento del passaggio di proprietà e ad eseguire le necessarie annotazioni nel Pubblico Registro
Automobilistico.
La tassa automobilistica è una forma di imposizione che fa carico a colui che risulta essere proprietario del veicolo secondo l'annotazione emergente dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, con rivalsa nei confronti dell'acquirente in caso di mancata annotazione del passaggio di proprietà.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il presupposto dell'obbligo di pagamento della tassa di possesso degli autoveicoli è la proprietà del veicolo, indipendentemente dalle risultanze del Pubblico Registro
Automobilistico, alle quali l'art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in I. 28 febbraio
1983, n. 53 ricollega solo l'individuazione del debitore tributario, al fine di facilitare l'azione dell'Amministrazione finanziaria, per cui nel caso di vendita non seguita dall'annotazione nel P.R.A., l'effettivo proprietario è tenuto a rifondere al venditore tutte le somme da questi pagate a titolo di tassa di proprietà
(Sez. 2, Sentenza n. 19875 del 15/09/2009, Rv. 610219).
La Regione Lazio, con la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2014), art. 5, ha stabilito che ogni atto o fatto, che va a costituire, modificare, ovvero ad estinguere i presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, deve essere trascritto o annotato al Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e ai registri di immatricolazione, con riferimento ai restanti veicoli. Le registrazioni, da effettuarsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento che ha costituito, modificato o estinto i presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, eccetto la perdita del possesso del veicolo annotata nei registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e per la quale l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.
Dalla visura estratta tramite i sistemi informatizzati ACl/PRA risulta la perdita di possesso del veicolo Targa_1 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28/07/2022, iscritta al Pubblico Registro Automobilistico in pari data, con la conseguenza che soltanto dalla annualità successiva al 2022 la tassa automobilistica doveva essere versata dal nuovo acquirente e non dalla società ricorrente (in senso conforme, per diverse annualità, v. sentenze n. 11855/29/2023 e n. 8678/29/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma).
Appella la società ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Come rilevato dal giudice di primo grado, la cui statuizione è condivisa da questa Corte di Giustizia Tributaria, non sussiste la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (in materia di riscossione).
a mezzo ruolo) e la conseguente decadenza dall'azione amministrativa di recupero del tributo per non essere stato notificato alcun avviso di accertamento o altro atto prodromico, in quanto in materia di pagamento della tassa automobilistica, al fine di recuperare il proprio credito, la Regione può disporre la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, in ottemperanza all'art. 1, comma 85, della Legge regionale n. 12 del 2011, che prevede espressamente che "le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento".
Inoltre, con riferimento alla lamentata prescrizione dell'azione di recupero, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse [...] per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti, la pretesa tributaria riguarda il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021 e, conseguentemente, ai fini dell'interruzione della prescrizione deve ritenersi tempestiva la notifica avvenuta a mezzo pec il 01/09/2023, in quanto la prescrizione per la tassa relativa all'anno 2021, iniziava a decorrere nel 2022, senza tener conto delle proroghe dei termini operate in virtù della normativa COVID 19.
Come rilevato dal giudice di primo grado, non rileva nemmeno l'avvenuta alienazione del veicolo alla società "Resistente_1 s.r.l.s.", che non ha provveduto al perfezionamento del passaggio di proprietà e ad eseguire le necessarie annotazioni nel Pubblico Registro Automobilistico.
La tassa automobilistica è una forma di imposizione che è a carico di colui che risulta essere proprietario del veicolo secondo l'annotazione emergente dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, con rivalsa nei confronti dell'acquirente in caso di mancata annotazione del passaggio di proprietà.
Dalla visura estratta tramite i sistemi informatizzati ACl/PRA risulta la perdita di possesso del veicolo Targa_1 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28/07/2022, iscritta al Pubblico Registro Automobilistico in pari data, con la conseguenza che soltanto dalla annualità successiva al 2022 la tassa automobilistica doveva essere versata dal nuovo acquirente e non dalla società ricorrente.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello del ricorrente e l0 condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in € 2.000,00, ripartite in parti uguali tra le due, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma l'11.2.2026