Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 981
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione e/o decadenza dell'azione amministrativa di riscossione

    La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica della cartella di pagamento, avvenuta entro il termine triennale di prescrizione che decorre dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini di riscossione a causa della normativa emergenziale COVID-19, che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza. La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la Regione possa disporre la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi senza previa contestazione tramite avviso di accertamento, in conformità alla normativa regionale.

  • Rigettato
    Assenza di soggettività passiva per intervenuta alienazione del veicolo

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la tassa automobilistica sia a carico di colui che risulta proprietario del veicolo secondo le annotazioni nel Pubblico Registro Automobilistico. In caso di mancata annotazione del passaggio di proprietà, il venditore ha rivalsa sull'acquirente. La perdita di possesso del veicolo è stata annotata nel PRA in data 28/07/2022, pertanto l'obbligo di versamento della tassa è cessato a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 981
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 981
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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