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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/4/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_1 C.F._1
LAZZINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massa (MS), viale Democrazia n. 21/b, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE CONOSCENTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via del Moro n. 10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e mutuo rispetto. Ciascuno dei coniugi sarà libero di prendere la residenza dove meglio crederà, previa comunicazione all'altro coniuge del cambio di residenza. 2) si obbliga, anche nei confronti della moglie, a proseguire il versamento Parte_1 all'Istituto di credito bancario della rata mensile del mutuo relativo all'acquisto della casa in comproprietà, fino alla sua integrale estinzione. Entrambi i coniugi si obbligano altresì a non chiedere la divisione del bene fino all'estinzione del mutuo e a non trasferire la propria quota del 50% dei diritti senza il consenso dell'altro. Contestualmente si impegna a rimborsare a ogni mese, Parte_2 Parte_1
1 non appena egli avrà inviato o consegnato alla moglie la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della rata, la metà dello stesso importo, fino all'integrale estinzione del mutuo. Nel caso di ingiustificato mancato rimborso da parte della moglie, protratto per almeno tre mensilità consecutive, sarà libero dalle obbligazioni assunte nel presente punto 2, con Parte_1 riferimento alle facoltà di richiedere la divisione del bene o di cedere la propria quota. 3) si obbliga a corrispondere a la somma mensile di € 200,00 Parte_1 Parte_2
(Euro duecento/00), a titolo di mantenimento, per 18 mesi a far data dalla firma del presente atto, somma da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
si Parte_1 obbliga inoltre a permettere l'esclusivo godimento della casa di Via Per Corte Puccinelli n. 69 in Lucca, in comproprietà, alla moglie affinché la utilizzi in via esclusiva come propria abitazione, con divieto di sublocazione, senza il consenso espresso per iscritto del coniuge;
in caso di consenso del sig. , metà del canone di sublocazione dovrà essere direttamente versato dall'inquilino a Parte_1 quest'ultimo; 4) presenterà all'Ente gestore denuncia di cessazione ai fini della tassa dei rifiuti Parte_1
e lo comunicherà alla moglie che si impegna, subito dopo, a presentare la denuncia relativa all'inizio dell'occupazione; si obbliga di conseguenza a pagare nella misura del 100% Parte_2 anche la tassa sui rifiuti urbani, , nonché tutte le altre spese di ordinaria amministrazione dello stesso immobile. Le spese straordinarie, invece, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) A far data dal diciannovesimo mese successivo alla firma del presente ricorso , il sig. Parte_1 non dovrà più versare nulla alla moglie a titolo di mantenimento;
le lascerà la possibilità di continuare ad abitare in via esclusiva nell'immobile di Lucca, del quale Parte_2 continuerà, finché vi risiederà, a sopportare per intero tutti i costi per utenze e gestione ordinaria, mentre ciascun coniuge contribuirà nella misura del 50% alle spese di straordinaria amministrazione del bene;
continuerà a rimborsare mensilmente il 50% della rata del mutuo Parte_2 relativo all'acquisto della casa di Lucca, dietro invio da parte di della ricevuta di Parte_1 avvenuto versamento della rata, fino alla data di estinzione del mutuo;
6) Qualora dovesse decidere di non vivere più nell'immobile di Lucca, salvo Parte_2 diverso successivo accordo, i coniugi divideranno equamente l'importo del canone derivante dalla eventuale locazione dell'immobile a terzi e continuerà a rimborsare a Parte_2
il 50% della rata del mutuo fino all'estinzione; Parte_1
7) Per quanto riguarda il mobilio presente nell'immobile di Lucca, i coniugi convengono che venga lasciato all'interno della casa ad utilizzo esclusivo di chi la abiterà;
8) In ragione del regime di separazione dei beni, ognuno dei coniugi rimarrà esclusivo proprietario dei beni mobili registrati a proprio nome acquistati in costanza di matrimonio e dei conti correnti a sé intestati e della totalità delle somme ivi depositate, e dei fondi di investimento e/o titoli a proprio nome.
9) I coniugi dichiarano, altresì, di nulla avere più a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a nessun titolo o ragione, avendo già risolto, e comunque regolato fra loro, ogni altra questione patrimoniale ed economica non espressamente sopra disciplinata;
10) Le spese legali per la presente separazione saranno compensate integralmente tra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massa (MS) il 25/9/2010, dal quale non sono nati figli - hanno
2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Massa (MS) in data 25/9/2010, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa (MS) all'Atto Numero 81, Parte I, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/4/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_1 C.F._1
LAZZINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massa (MS), viale Democrazia n. 21/b, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE CONOSCENTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via del Moro n. 10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e mutuo rispetto. Ciascuno dei coniugi sarà libero di prendere la residenza dove meglio crederà, previa comunicazione all'altro coniuge del cambio di residenza. 2) si obbliga, anche nei confronti della moglie, a proseguire il versamento Parte_1 all'Istituto di credito bancario della rata mensile del mutuo relativo all'acquisto della casa in comproprietà, fino alla sua integrale estinzione. Entrambi i coniugi si obbligano altresì a non chiedere la divisione del bene fino all'estinzione del mutuo e a non trasferire la propria quota del 50% dei diritti senza il consenso dell'altro. Contestualmente si impegna a rimborsare a ogni mese, Parte_2 Parte_1
1 non appena egli avrà inviato o consegnato alla moglie la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della rata, la metà dello stesso importo, fino all'integrale estinzione del mutuo. Nel caso di ingiustificato mancato rimborso da parte della moglie, protratto per almeno tre mensilità consecutive, sarà libero dalle obbligazioni assunte nel presente punto 2, con Parte_1 riferimento alle facoltà di richiedere la divisione del bene o di cedere la propria quota. 3) si obbliga a corrispondere a la somma mensile di € 200,00 Parte_1 Parte_2
(Euro duecento/00), a titolo di mantenimento, per 18 mesi a far data dalla firma del presente atto, somma da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
si Parte_1 obbliga inoltre a permettere l'esclusivo godimento della casa di Via Per Corte Puccinelli n. 69 in Lucca, in comproprietà, alla moglie affinché la utilizzi in via esclusiva come propria abitazione, con divieto di sublocazione, senza il consenso espresso per iscritto del coniuge;
in caso di consenso del sig. , metà del canone di sublocazione dovrà essere direttamente versato dall'inquilino a Parte_1 quest'ultimo; 4) presenterà all'Ente gestore denuncia di cessazione ai fini della tassa dei rifiuti Parte_1
e lo comunicherà alla moglie che si impegna, subito dopo, a presentare la denuncia relativa all'inizio dell'occupazione; si obbliga di conseguenza a pagare nella misura del 100% Parte_2 anche la tassa sui rifiuti urbani, , nonché tutte le altre spese di ordinaria amministrazione dello stesso immobile. Le spese straordinarie, invece, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) A far data dal diciannovesimo mese successivo alla firma del presente ricorso , il sig. Parte_1 non dovrà più versare nulla alla moglie a titolo di mantenimento;
le lascerà la possibilità di continuare ad abitare in via esclusiva nell'immobile di Lucca, del quale Parte_2 continuerà, finché vi risiederà, a sopportare per intero tutti i costi per utenze e gestione ordinaria, mentre ciascun coniuge contribuirà nella misura del 50% alle spese di straordinaria amministrazione del bene;
continuerà a rimborsare mensilmente il 50% della rata del mutuo Parte_2 relativo all'acquisto della casa di Lucca, dietro invio da parte di della ricevuta di Parte_1 avvenuto versamento della rata, fino alla data di estinzione del mutuo;
6) Qualora dovesse decidere di non vivere più nell'immobile di Lucca, salvo Parte_2 diverso successivo accordo, i coniugi divideranno equamente l'importo del canone derivante dalla eventuale locazione dell'immobile a terzi e continuerà a rimborsare a Parte_2
il 50% della rata del mutuo fino all'estinzione; Parte_1
7) Per quanto riguarda il mobilio presente nell'immobile di Lucca, i coniugi convengono che venga lasciato all'interno della casa ad utilizzo esclusivo di chi la abiterà;
8) In ragione del regime di separazione dei beni, ognuno dei coniugi rimarrà esclusivo proprietario dei beni mobili registrati a proprio nome acquistati in costanza di matrimonio e dei conti correnti a sé intestati e della totalità delle somme ivi depositate, e dei fondi di investimento e/o titoli a proprio nome.
9) I coniugi dichiarano, altresì, di nulla avere più a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a nessun titolo o ragione, avendo già risolto, e comunque regolato fra loro, ogni altra questione patrimoniale ed economica non espressamente sopra disciplinata;
10) Le spese legali per la presente separazione saranno compensate integralmente tra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massa (MS) il 25/9/2010, dal quale non sono nati figli - hanno
2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Massa (MS) in data 25/9/2010, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa (MS) all'Atto Numero 81, Parte I, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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