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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'udienza del giorno 29/04/2025, avanti al sottoscritto dott. è comparso il solo procuratore della società convenuta CP_1
opposta avv. ALOISI GIULIA in sostituzione degli avv.ti ARNALDI
ANDREA DAVIDE e CAIMMI ANNA LUISA.
Nessuno compare per la società attrice opponente.
Il procuratore del convenuto opposto si richiama integralmente agli atti e precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice istruttore invita il procuratore presente a discutere la causa e,
dopo breve discussione, pronuncia sentenza come da fogli allegati al presente verbale, dei quali dà integrale lettura.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2751/2024 del R.G. in data 28
ottobre 2024, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data
18 ottobre 2024
d a
- in persona del legale Parte_1
rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato
BUGIOLACCHI LEONARDO del Foro di Roma per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e – o p p o n e n t e
c o n t r o
- in persona del legale rappresentante, con i Email_1
procuratori e domiciliatari avvocato ARNALDI ANDREA DAVIDE e avvocato CAIMMI ANNA LUISA del Foro di Milano, per procura speciale allegata telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo,
c o n v e n u t o – o p p o s t o
avente per oggetto: altri contratti d'opera – 1.42.999.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate in atti dal procuratore della società opponente e a verbale all'odierna udienza dal procuratore della società convenuta opposta e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
SENTENZA 30.4.2025 N° 2751/24 R.A.C.C. Pag. 1 La società ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della società
DB Informatic@ s.r.l. della somma di € 37.711,10, oltre interessi e spese,
richiesta in pagamento di quattro fatture.
La società opponente ha dedotto di avere commissionato a DB Informatic@
s.r.l. dei servizi di software da eseguire per il gestore Parte_2
di un centro commerciale in provincia di Salerno, servizi che non risultava fossero stati eseguiti o correttamente eseguiti, visto che il Consorzio
committente non aveva pagato neppure la stessa società opponente.
Contestata la valenza probatoria della corrispondenza intercorsa tra le parti e la certezza ed esigibilità del credito, ha chiesto Parte_1
che il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato nullo ed inefficace.
La società convenuta opposta ha dedotto che la controparte aveva riconosciuto il suo debito ed aveva promesso il pagamento del dovuto e non aveva mai contestato in precedenza le prestazioni ricevute ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto opposto nella udienza di prima comparizione delle parti, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la decisione senza che siano stati assunti mezzi di prova diversi dai documenti prodotti.
L'opposizione proposta da è palesemente Parte_1
pretestuosa, come dimostrato dalla mancata comparizione della parte opponente in udienza, dal mancato deposito delle memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. e dalla mancata formulazione di istanze istruttorie a contestazione degli assunti della società creditrice.
Quest'ultima, con il ricorso monitorio, ha prodotto le fatture emesse nei confronti della società opponente, l'estratto conto da cui risulta un parziale pagamento, la diffida di pagamento inviatale il 16.5.2024 e la corrispondenza intercorsa tra le parti prima della causa, contenente ripetuti
SENTENZA 30.4.2025 N° 2751/24 R.A.C.C. Pag. 2 solleciti di pagamento inviati tra il 26.10.2022 e il 3.4.2023, a fronte dei quali risulta avere risposto solamente con la Parte_1
mail del 27.10.2022 con la quale comunicava “che il pagamento è programmato per la settimana prossima”.
La società opponente non ha prodotto alcuna prova di avere contestato il credito di cui più volte ha sollecitato l'adempimento e Email_1
nel presente giudizio quest'ultima ha prodotto il contratto in esecuzione del quale ha reso le sue prestazioni e la prova del parziale pagamento del dovuto, effettuato il 7.12.2022.
E' vero che l'onere di provare di avere reso le prestazioni per le quali chiede di essere pagata grava sulla società convenuta opposta, ma la società
opponente non ha neppure contestato espressamente tali prestazioni,
limitandosi ad affermare che non aveva prova che il committente principale le avesse accettate (ma avrebbe, se mai, dovuto provare che l'opera eseguita per suo conto da DB Informatic@ s.r.l. era stata contestata dal gestore del centro commerciale).
Il silenzio mantenuto di fronte ai solleciti di pagamento e la mail del
27.10.2022 costituiscono prova sufficiente della sussistenza del credito portato dalle fatture emesse dalla società convenuta opposta;
inoltre, come rilevato da quest'ultima, non essendo il rapporto contrattuale tra le parti contestato nella sua esistenza, le fatture possono “costituire un valido
elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui
il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto”, come avvenuto nel caso di specie (Cass. sez.
III, 3 luglio 1998, n. 6502; Cass. sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23499; Cass.
sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651).
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
La società opponente va inoltre condannata a rifondere alla controparte le
SENTENZA 30.4.2025 N° 2751/24 R.A.C.C. Pag. 3 spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancata assunzione di prove costituende e delle modalità della fase decisoria.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Respinge l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 804/2024 emesso dal giudice designato di questo tribunale in data 6.9.2024 che, per l'effetto, integralmente conferma;
2) Condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante, a rifondere a , in persona del legale Email_1
rappresentante, le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.500,00 per la fase di studio, in € 1.000,00 per la fase introduttiva, in € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 1.500,00 per la fase decisionale e in € 750,00
per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 29/04/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 30.4.2025 N° 2751/24 R.A.C.C. Pag. 4