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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
NE GI, RE
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10044/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065491319000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180105404106000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190057218054000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190215765262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200083138854000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200083138854000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210004393616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113095147000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113095147000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210192514218000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220061298877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8773/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e distrazione ex art. 91 c.p.
c.;
Resistente/Appellato: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Regione Lazio avverso l'intimazione n. 09720249065491319000 del 29/05/2024 ed atti propedeutici, per IVA, tasse automobilistiche,
IRPEF e contravvenzioni al codice della strada, per un importo complessivo di euro 33.442 circa, e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese.
Il ricorrente rileva in proposito decadenza dell'azione, prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, nonché assenza delle notificazioni degli atti propedeutici e di atti interruttivi, inesistenza dei ruoli, ed impugna l'atto per i seguenti motivi:
1) i ruoli esattoriali non sarebbero mai stati regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi;
2) inesistenza delle notificazioni degli atti ex art. 137 e ss. c.p.c.; l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, in assenza dei requisiti ex artt. 140, 143 e 160 c.p.c.;
3) prescrizione dei diritti ex art. 2948 c.c.; si eccepisce l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
4) pregressa istanza ex legge 228/2012: nessuna risposta è stata fornita dagli Enti Creditori alle deduzioni del contribuente.
Il ricorrente chiede che la Corte sospenda l'esecuzione, sussistendo i gravi motivi sopra esposti ed il periculum in mora, nonchè annulli l'atto impugnato con vittoria di spese e distrazione ex art. 91 c.p.c..
il Collegio in data 28 febbraio 2025 ha respinto l'istanza di sospensiva non essendo documentato il pericolo di danno grave e irreparabile.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione presentando controdeduzioni per evidenziare in via pregiudiziale la violazione del novellato art. 14 DLgs 546/92, a cui è stato aggiunto il comma 6 bis, in forza del quale, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Nel caso in esame, il ricorrente ha sollevato vizi di merito di competenza dell'Amministrazione finanziaria, a cui il ricorso non è stato notificato. Per tale motivo, con pec del 4/6/2024, si è proceduto ad invitare l'AF ad intervenire nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, L'Ufficio eccepisce poi il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in luogo del Giudice Ordinario, relativamente a n. 7 cartelle di pagamento contenenti ruoli per violazioni al CDS, tutte regolarmente notificate con pec e non opposte.
L'Ufficio della riscossione in conclusione:
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in luogo del Giudice Ordinario per i ruoli riferiti alle violazioni al CDS, come innanzi esposto;
2) nel merito, rigettare il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condannare il ricorrente alle spese di lite con distrazione a favore del difensore antistatario.
La Regione Lazio si è anch'essa costituita in giudizio per integrazione del contraddittorio e rappresenta che il concessionario della riscossione in data 02/11/2023 ha rifiutato l'istanza presentata dall'odierno ricorrente presentata in data 24/10/2023, in quanto “la motivazione “qualsiasi altra causa di inesigibilità” non è più prevista dalla legge”.
Nel trasmettere la documentazione richiesta il Concessionario della Riscossione ha comunicato che “La stessa, adducendo motivazioni non rientranti nell'ambito applicativo della L. 228/2012, è stata gestita con un rifiuto “ALTRA CAUSA PRETESTUOSA” notificato all'avvocato delegato in data 02/11/2023”. Nessuna censura ai sensi e per gli effetti della Legge 228/2012 può essere sollevata quindi circa il mancato rispetto del termine dei 220 giorni previsto dalla legge.
Tanto premesso, dai prospetti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che le Cartelle di pagamento: pertanto gli atti sono stati legittimamente notificati, oltre il termine di naturale prescrizione proprio in applicazione delle disposizioni emergenziali emanate dal legislatore per far fronte alla crisi pandemica da
Covid-19.
Tanto premesso, le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate, ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
La Regione chiede che venga dichiarata l'inammissibilità o, in mancanza, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese.
All'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025, il Collegio ha respinto l'istanza di sospensiva non essendo documentato il pericolo di danno grave e irreparabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il contraddittorio è stato validamente instaurato per effetto dell'intervento nel presente giudizio della Regione
Lazio. Quanto all'eccezione di irregolare formazione dei ruoli, la Corte osserva che il ruolo è incorporato nelle cartelle di pagamento, che nel caso di specie risultano tutte ritualmente notificate al sig. Ricorrente_1 a mezzo PEC, ad indirizzo non contestato specificamente dal ricorrente, come risulta dalla produzione documentale dell'Agenzia Riscossione. La notifica delle cartelle a mezzo PEC è specificamente prevista dall'art. 26 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 e nelle stesse è indicato il numero del ruolo, la data della sua esecutività ed ilnominativo del funzionario responsabile.
L'impugnabilità dell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione è ammessa qualora il contribuente non abbia avuto precedente conoscenza della cartella per un vizio di notifica. L'impugnabilità non è ammessa qualora a seguito di regolare notifica delle cartelle, queste non siano state impugnate nei termini di legge e le pretese tributarie siano divenute definitive. Ai fini della prova della notifica non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia della cartella esattoriale e delle relative notifiche, risultando sufficiente l'esibizione della matrice o della copia della cartella con le relative relazioni di notifica. L'estratto di ruolo, in quanto fedele riproduzione della parte di ruolo relativa alle pretese creditorie, è equipollente alla matrice della cartella e contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa debitoria. (cfr. sentenza del 06/06/2022 n. 2558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sezione/Collegio 3).
Deve però essere dichiarato il difetto parziale di giurisdizione relativamente alle 7 cartelle aventi ad oggetto debiti extratributari, e specificamente con riferimento alle sottoindicate cartelle:
1. Cartella 09720200045595259000 pec del 27.02.2020
2. Cartella 09720200213718134000 pec del 03/2/2022
3. Cartella 09720210104137833000 pec del 04.07.2022
4. Cartella 09720210192514218000 pec del 19.07.2022 (mista ruolo CDS 2021/11247)
5. Cartella 09720210247415350000 pec del 03.11.2022
6. Cartella 09720220131033315000 pec del 21.09.2022
7. Cartella 09720220115928289000 pec del 14.10.2022.
Le cartelle di pagamento di competenza del Giudice tributario, sottese all'atto impugnato, sono invece state regolarmente notificate a mezzo PEC e precisamente (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni):
1. cartella 09720180105404106000 pec 16.11.2018
2. cartella 09720190057218054000 pec 28.02.2019
3. cartella 09720190215765262000 pec 19.10.2019
4. cartella 09720200083138854000 pec 17.09.2021
5. cartella 09720210004393616000 pec 06.06.2022
6. cartella 09720210113095147000 pec 01.07.2022
7. cartella 09720210192514218000 pec 19.07.2022 mista ruolo CDS 2021/11247 8. cartella 09720220061298877000 pec 20.07.2022.
Il contribuente è stato inoltre destinatario di un precedente atto di intimazione che ha interrotto i termini di prescrizione, in quanto notificato anch'esso con pec del 13.2.2020 e non opposto (cfr. doc. 5 allegato alle controdeduzioni).
Ne consegue che non risulta essersi verificata alcuna decadenza o prescrizione del credito portato dalle cartelle sopra indicate (anche per effetto della normativa emergenziale relativa al contrasto al COVID) e che il credito si è cristallizzato, in quanto gli atti prodromici non sono stati impugnati nonostante la regolarità delle notifiche.
Destituita di fondamento è altresi' l'eccezione di violazione della legge 228/2012, in quanto il ricorrente non ha provato documentalmente l'invio della relativa istanza ed i suoi precisi termini, ma ne ha solo fatto menzione nel ricorso, e la Regione Lazio ha prodotto al contrario copia della risposta negativa a suo tempo inviata al richiedente..
Il ricorso deve essere quindi rigettato ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione collegiale 1) dichiara il parziale difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle relative a contravvenzioni al Codice della Strada, con termini di legge per la riassunzione del giudizio avanti al giudice ordinario;
2)rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna il ricorrente Ricorrente_1 a a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate rispettivamente: a) in favore della Regione Lazio nelle misura di euro
700,00 (settecento/00) per compensi oltre accessori di legge;
b) in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione (ADER) nella misura di euro 1.800,00 (milleottocento/00) per compensi oltre accessori di legge;
4) distrae le somme indicate sub 3b) in favore dell'Avv. Difensore_2 che si è dichiarata attributaria.
Roma 26 settembre 2025
Il Presidente Il RE
( dott. Corrado Maffei ) ( dott. Giovanni NE )
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
NE GI, RE
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10044/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065491319000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180105404106000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190057218054000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190215765262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200083138854000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200083138854000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210004393616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113095147000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113095147000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210192514218000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220061298877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8773/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e distrazione ex art. 91 c.p.
c.;
Resistente/Appellato: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Regione Lazio avverso l'intimazione n. 09720249065491319000 del 29/05/2024 ed atti propedeutici, per IVA, tasse automobilistiche,
IRPEF e contravvenzioni al codice della strada, per un importo complessivo di euro 33.442 circa, e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese.
Il ricorrente rileva in proposito decadenza dell'azione, prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, nonché assenza delle notificazioni degli atti propedeutici e di atti interruttivi, inesistenza dei ruoli, ed impugna l'atto per i seguenti motivi:
1) i ruoli esattoriali non sarebbero mai stati regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi;
2) inesistenza delle notificazioni degli atti ex art. 137 e ss. c.p.c.; l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, in assenza dei requisiti ex artt. 140, 143 e 160 c.p.c.;
3) prescrizione dei diritti ex art. 2948 c.c.; si eccepisce l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
4) pregressa istanza ex legge 228/2012: nessuna risposta è stata fornita dagli Enti Creditori alle deduzioni del contribuente.
Il ricorrente chiede che la Corte sospenda l'esecuzione, sussistendo i gravi motivi sopra esposti ed il periculum in mora, nonchè annulli l'atto impugnato con vittoria di spese e distrazione ex art. 91 c.p.c..
il Collegio in data 28 febbraio 2025 ha respinto l'istanza di sospensiva non essendo documentato il pericolo di danno grave e irreparabile.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione presentando controdeduzioni per evidenziare in via pregiudiziale la violazione del novellato art. 14 DLgs 546/92, a cui è stato aggiunto il comma 6 bis, in forza del quale, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Nel caso in esame, il ricorrente ha sollevato vizi di merito di competenza dell'Amministrazione finanziaria, a cui il ricorso non è stato notificato. Per tale motivo, con pec del 4/6/2024, si è proceduto ad invitare l'AF ad intervenire nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, L'Ufficio eccepisce poi il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in luogo del Giudice Ordinario, relativamente a n. 7 cartelle di pagamento contenenti ruoli per violazioni al CDS, tutte regolarmente notificate con pec e non opposte.
L'Ufficio della riscossione in conclusione:
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in luogo del Giudice Ordinario per i ruoli riferiti alle violazioni al CDS, come innanzi esposto;
2) nel merito, rigettare il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condannare il ricorrente alle spese di lite con distrazione a favore del difensore antistatario.
La Regione Lazio si è anch'essa costituita in giudizio per integrazione del contraddittorio e rappresenta che il concessionario della riscossione in data 02/11/2023 ha rifiutato l'istanza presentata dall'odierno ricorrente presentata in data 24/10/2023, in quanto “la motivazione “qualsiasi altra causa di inesigibilità” non è più prevista dalla legge”.
Nel trasmettere la documentazione richiesta il Concessionario della Riscossione ha comunicato che “La stessa, adducendo motivazioni non rientranti nell'ambito applicativo della L. 228/2012, è stata gestita con un rifiuto “ALTRA CAUSA PRETESTUOSA” notificato all'avvocato delegato in data 02/11/2023”. Nessuna censura ai sensi e per gli effetti della Legge 228/2012 può essere sollevata quindi circa il mancato rispetto del termine dei 220 giorni previsto dalla legge.
Tanto premesso, dai prospetti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che le Cartelle di pagamento: pertanto gli atti sono stati legittimamente notificati, oltre il termine di naturale prescrizione proprio in applicazione delle disposizioni emergenziali emanate dal legislatore per far fronte alla crisi pandemica da
Covid-19.
Tanto premesso, le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate, ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
La Regione chiede che venga dichiarata l'inammissibilità o, in mancanza, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese.
All'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025, il Collegio ha respinto l'istanza di sospensiva non essendo documentato il pericolo di danno grave e irreparabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il contraddittorio è stato validamente instaurato per effetto dell'intervento nel presente giudizio della Regione
Lazio. Quanto all'eccezione di irregolare formazione dei ruoli, la Corte osserva che il ruolo è incorporato nelle cartelle di pagamento, che nel caso di specie risultano tutte ritualmente notificate al sig. Ricorrente_1 a mezzo PEC, ad indirizzo non contestato specificamente dal ricorrente, come risulta dalla produzione documentale dell'Agenzia Riscossione. La notifica delle cartelle a mezzo PEC è specificamente prevista dall'art. 26 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 e nelle stesse è indicato il numero del ruolo, la data della sua esecutività ed ilnominativo del funzionario responsabile.
L'impugnabilità dell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione è ammessa qualora il contribuente non abbia avuto precedente conoscenza della cartella per un vizio di notifica. L'impugnabilità non è ammessa qualora a seguito di regolare notifica delle cartelle, queste non siano state impugnate nei termini di legge e le pretese tributarie siano divenute definitive. Ai fini della prova della notifica non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia della cartella esattoriale e delle relative notifiche, risultando sufficiente l'esibizione della matrice o della copia della cartella con le relative relazioni di notifica. L'estratto di ruolo, in quanto fedele riproduzione della parte di ruolo relativa alle pretese creditorie, è equipollente alla matrice della cartella e contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa debitoria. (cfr. sentenza del 06/06/2022 n. 2558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sezione/Collegio 3).
Deve però essere dichiarato il difetto parziale di giurisdizione relativamente alle 7 cartelle aventi ad oggetto debiti extratributari, e specificamente con riferimento alle sottoindicate cartelle:
1. Cartella 09720200045595259000 pec del 27.02.2020
2. Cartella 09720200213718134000 pec del 03/2/2022
3. Cartella 09720210104137833000 pec del 04.07.2022
4. Cartella 09720210192514218000 pec del 19.07.2022 (mista ruolo CDS 2021/11247)
5. Cartella 09720210247415350000 pec del 03.11.2022
6. Cartella 09720220131033315000 pec del 21.09.2022
7. Cartella 09720220115928289000 pec del 14.10.2022.
Le cartelle di pagamento di competenza del Giudice tributario, sottese all'atto impugnato, sono invece state regolarmente notificate a mezzo PEC e precisamente (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni):
1. cartella 09720180105404106000 pec 16.11.2018
2. cartella 09720190057218054000 pec 28.02.2019
3. cartella 09720190215765262000 pec 19.10.2019
4. cartella 09720200083138854000 pec 17.09.2021
5. cartella 09720210004393616000 pec 06.06.2022
6. cartella 09720210113095147000 pec 01.07.2022
7. cartella 09720210192514218000 pec 19.07.2022 mista ruolo CDS 2021/11247 8. cartella 09720220061298877000 pec 20.07.2022.
Il contribuente è stato inoltre destinatario di un precedente atto di intimazione che ha interrotto i termini di prescrizione, in quanto notificato anch'esso con pec del 13.2.2020 e non opposto (cfr. doc. 5 allegato alle controdeduzioni).
Ne consegue che non risulta essersi verificata alcuna decadenza o prescrizione del credito portato dalle cartelle sopra indicate (anche per effetto della normativa emergenziale relativa al contrasto al COVID) e che il credito si è cristallizzato, in quanto gli atti prodromici non sono stati impugnati nonostante la regolarità delle notifiche.
Destituita di fondamento è altresi' l'eccezione di violazione della legge 228/2012, in quanto il ricorrente non ha provato documentalmente l'invio della relativa istanza ed i suoi precisi termini, ma ne ha solo fatto menzione nel ricorso, e la Regione Lazio ha prodotto al contrario copia della risposta negativa a suo tempo inviata al richiedente..
Il ricorso deve essere quindi rigettato ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione collegiale 1) dichiara il parziale difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle relative a contravvenzioni al Codice della Strada, con termini di legge per la riassunzione del giudizio avanti al giudice ordinario;
2)rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna il ricorrente Ricorrente_1 a a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate rispettivamente: a) in favore della Regione Lazio nelle misura di euro
700,00 (settecento/00) per compensi oltre accessori di legge;
b) in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione (ADER) nella misura di euro 1.800,00 (milleottocento/00) per compensi oltre accessori di legge;
4) distrae le somme indicate sub 3b) in favore dell'Avv. Difensore_2 che si è dichiarata attributaria.
Roma 26 settembre 2025
Il Presidente Il RE
( dott. Corrado Maffei ) ( dott. Giovanni NE )