Sentenza 15 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2019, n. 11589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11589 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA TR RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/05/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettehefttite le conclusioni del PG o ,
RITENUTO IN FATTO
1. Con l' ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia in parziale accoglimento dell'appello avverso il provvedimento con cui in data 21/03/2018 il Magistrato di sorveglianza di Brescia, accertata la pericolosità sociale di TR SC PA, lo sottoponeva alla misura di sicurezza della libertà vigilata già imposta dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, definitiva in data 04/06/2014, che lo riteneva colpevole del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha ridotto ad un anno il periodo di sottoposizione a detta misura. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rilevato che la condanna per 416 bis cod. pen., comportante ex art. 417 stesso codice la misura di sicurezza, le allarmanti informazioni provenienti dagli organi di polizia giudiziaria su PA, parente dei Mole, appartenenti all'omonima 'ndrina, nell'ambito della quale il suddetto ebbe a svolgere un ruolo criminale significativo come emergente dalla condanna emessa nei suoi confronti, nonché l'intervenuta recente sottoposizione dello stesso sino al 17.9.2018 alla misura di prevenzione personale, con provvedimento definitivo, anche considerata l'affinità tra le valutazioni inerenti all'applicazione della sorveglianza speciale e quelle inerenti all'applicazione della libertà vigilata, sono elementi sufficienti per sostenere il grado di attualità della pericolosità sociale del suddetto e per ritenere concreta la pericolosità presunta ai sensi dell'art. 417 cod. pen., da rivalutarsi comunque allo scadere della durata minima di un anno.
2. Avverso tale ordinanza TR SC PA ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge penale sul punto del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale e sul fatto che detta pericolosità sia stata desunta dall'applicazione della misura di prevenzione personale. Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso la verifica dell'attualità della pericolosità sociale, da farsi attraverso un'analisi della personalità del reo, tenendo conto delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., tra le quali non rientra l'assoggettamento del reo ad una misura di prevenzione, e considerando che l'art. 203 cod. pen. non lascia spazio ad alcuna presunzione. La difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Invero, a fronte di un'ampia e giuridicamente corretta motivazione sulla pericolosità sociale, come sopra riportata, la difesa invita ad una rivalutazione di elementi fattuali, nei termini sopra riportati, non consentita in questa sede, in relazione ai presupposti applicativi della misura di sicurezza in esame. Presupposti analiticamente vagliati dall'ordinanza impugnata, la quale non ha valutato soltanto l'assenza di indici di segno contrario, idonei a vincere la presunzione di pericolosità, ma anche tutte le informazioni aggiornate sul sorvegliando e soprattutto ha messo in.risalto la pericolosità sociale riconosciuta da altro giudice nel giudizio di prevenzione personale, dimostrando di non fare esclusivo affidamento sulla stessa laddove rinvia al termine di un anno (così come ridotto rispetto al provvedimento del Magistrato di sorveglianza) dal provvedimento la rivalutazione della pericolosità sociale e del pericolo di reiterazione. In modo del tutto aspecifico il ricorrente ripercorre le stesse considerazioni svolte in sede di appello e confutate dall'ordinanza impugnata con argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così