TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3908/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies c.p.c., 281 sexies c.p.c., e dell'art. 14 d. lgs. n. 150/2011, nella causa civile iscritta al n. r.g. 3908/2025 promossa da:
, CF Parte_1
con sede in Genova, in persona del legale rappresentante Avv. P.IVA_1
Marcello Campagna, e Avv. IPPOLITO ALBERTI, rappresentati e difesi in forza di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Marcello Campagna, dall'Avv.
PP TI (anche in proprio) e dall'Avv. Davide Giuseppe Tonnicchi, presso il quale sono domiciliati,
- parte attrice contro
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._1
8.5.1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Paolo Poggi e dall'Avv. Paola
Crucè, come da procura speciale allegata comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“1) Dichiarare tenuta e condannare la GN , come sopra CP_1 generalizzata, a corrispondere il complessivo importo di € 125.933,29, o quello maggiore o minore che il Giudice riterrà congruo, maggiorato del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. 55/14, oltre a CPA ed IVA (ove dovuta) allo Studio Legale ed all'Avv. PP TI, nella misura di 1/2 Pt_1 ciascuno. 2) Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge. Vista la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, ai sensi dell'art. 4 del d.M.
55/2014 c. 1 bis, si insta affinché il compenso determinato venga aumentato del 30%”.
Per parte resistente:
“- In Via Pregiudiziale e Preliminare nel merito, per tutte le motivazioni esposte in atto, accertare e dichiarare la violazione ed errata applicazione dei criteri di calcolo del compenso e redazione delle parcelle professionali richieste per ciascun procedimento indicato in atti e la non congruità degli stessi importi richiesti. Per l'effetto, Voglia il Giudice Ill.Mo, preso atto dei versamenti attuati da parte convenuta ante causam, - che ammontano a complessivi € 11.700,00 e sono stati corrisposti in relazione ai titoli ed alle pretese di cui al presente giudizio, come innanzi specificato e come da documentazione agli atti e quindi ad ogni modo da detrarsi da quanto eventualmente risultante e ritenuto dovuto, rideterminare i compensi professionali ex adverso richiesti per ciascun procedimento indicato in atti, sulla scorta delle difese svolte determinando l'importo complessivamente dovuto secondo giustizia ed equità ovvero nella miglior somma ritenuta, previa detrazione delle somme già corrisposte dalla sig.ra CP_1 come infra indicate. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA, accessori di legge ed IVA se dovuta”.
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Lo studio legale ha intimato in giudizio per il Pt_1 CP_1
pagamento di compensi professionali per € 125.933,29 oltre accessori.
Tali compensi derivano dall'adempimento del mandato in due giudizi di merito, un sub procedimento cautelare ed un procedimento cautelare ante causam:
- Giudizio rg 3094/2022, ove l'odierna resistente era convenuta da
, insieme a e , con Controparte_2 CP_3 CP_4
intervento adesivo di GR di per l'accertamento della nullità o CP_5
annullamento di contratti di cessione quote fra , e CP_4 CP_3
Con
con richiesta di condanna di e al risarcimento di CP_3 CP_1
€ 400.000,00, oltre danni subiti e subendi. A seguito di accordi in data
26.6.2023, il giudizio si estingueva.
Con riferimento a tale giudizio, è stato sottoscritto preventivo.
- Nell'ambito del giudizio rg 3094/2022, proponeva istanza CP_5 di sequestro. Anche tale giudizio si estingueva, successivamente all'instaurazione del contraddittorio e a 3 udienze.
Con riferimento al sub cautelare non è stato sottoscritto preventivo.
- Giudizio rg 7463/2022, ove l'odierna resistente (in quanto ex amministratrice di KISS SRL) è stata convenuta da per Parte_2
risarcimento danni da responsabilità quantificati in 250.000,00 €. Anche questo giudizio si estingueva.
Con riferimento a tale giudizio, è stato sottoscritto preventivo.
- Giudizio cautelare ante causam rg n. 5210/2023, ove l'odierna resistente è stata convenuta in giudizio da e con richiesta di CP_5 Parte_2
sospensione dell'assemblea di KISS SRL convocata per il 1.6.2023 e di pagina 3 di 14 sequestro conservativo sui beni di fino a 2 milioni di euro. CP_1
Concesso il sequestro inaudita altera parte (fino alla minor somma di
500.000,00 €) e sospesa l'assemblea, instaurato il contraddittorio, interveniva rinuncia agli atti dalle parti, ad eccezione che di GR;
con provvedimento
11.7.2023, il ricorso veniva respinto, venivano revocati i provvedimenti impartiti con il decreto del 30/5/23, era revocata la nomina del custode delle quote sequestrate, a spese compensate.
Con riferimento al sub procedimento cautelare non è stato sottoscritto preventivo.
***
2. costituitasi in questo giudizio, non ha contestato il CP_1 conferimento dell'incarico e l'avvenuto svolgimento dell'attività, ma solo la quantificazione dei compensi richiesti (che pacificamente non sono stati pagati per intero).
Fallito il tentativo di conciliazione e scambiate le memorie, l'udienza di discussione è stata dapprima fissata alla data del 5.2.2026 e poi anticipata, a seguito di ricorso per sequestro conservativo depositato da parte ricorrente.
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, mentre vi è stata rinuncia alla richiesta di sequestro.
***
3. Il compenso per il giudizio di merito rg 3094/2022 deve essere calcolato in applicazione del preventivo sottoscritto, come prodotto sub doc. 4 da parte ricorrente.
Si legge nel preventivo, per come prodotto unitamente al ricorso:
“... In base alle tabelle di cui al DM 55/2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
pagina 4 di 14 professione forense” si applicherebbero per un giudizio di valore compreso fra 260 mila ed € 520 mila i seguenti valori medi, suddivisi per fasi:
1) Fase di studio della controversia € 3.375,00
2) Fase introduttiva del giudizio € 2.227,00
3) Fase istruttoria e/o trattazione € 9.915,00
4) Fase decisionale € 5.870,00
Totale € 24.595,05
5) (Eventuale) transazione o conciliazione giudiziale € 7.337,50
Il giudizio in oggetto presenta una complessità giuridica alta e richiede un approfondito studio della fitta attività giudiziale già intercorsa fra le parti in giudizio, nonché coinvolgente Kiss S.r.l., e . Le CP_5 Parte_2 prime due fasi del giudizio (studio ed introduttiva), richiederanno, quindi, attività consistenti.
Alla luce di quanto sopra, proponiamo di applicare una riduzione complessiva dei suddetti valori medi pari al 15%, ma ripartendo i compensi nelle singole fasi come di seguito:
1) Fase di studio della controversia € 4.611,57
2) Fase introduttiva del giudizio € 4.611,57
3) Fase istruttoria e/o trattazione € 4.611,57
4) Fase decisionale € 4.611,57
Totale € 18.446,28
Attesa la complessità di un'eventuale transazione che riguarderebbe sia i Con rapporti, sia gli atti gestori di e Kiss, non applicherei alcuna riduzione all'eventuale transazione o conciliazione giudiziale che, allo stato, preventivo in € 7.337,50.
pagina 5 di 14 In considerazione del fatto che nel giudizio appare essersi costituita anche la
Sig.ra con atto del quale ancora non ho avuto visibilità, CP_5 presumibilmente svolgendo intervento adesivo alle domande svolte dall'attrice, mi riservo di sottoporti eventuali modifiche in incremento del presente preventivo.
I compensi saranno dovuti, a fronte di proforma di parcella, in corrispondenza all'espletamento delle attività e solo per le fasi effettivamente svolte.
Sono fatti salvi eventuali maggiori importi liquidati dal Tribunale a carico delle controparti, che, ricorrendone i presupposti, potranno essere corrisposti
a titolo di success fee.
Agli importi suindicati dovranno aggiungersi: il rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15 %, CPA (4%) ed IVA.
Non sono comprese, in quanto direttamente a carico del cliente, le eventuali spese vive. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento”.
In realtà, nella prima memoria parte ricorrente ha precisato che il preventivo corretto è quello depositato da parte resistente sub 4, nel quale sono indicati i seguenti importi: 4.500,00 € per ogni fase, oltre 7.337,50 € per il caso di transazione.
Tenuto conto delle fasi processuali che si sono svolte in quel giudizio di merito (con esclusione quindi della fase decisoria), è dunque dovuto il compenso di € 20.837,50 (compreso l'aumento per transazione), oltre accessori.
Non può invece essere applicato (non essendo intervenuta alcuna modifica al preventivo medesimo, nonostante la riserva in esso contenuta) il richiesto aumento del 25% per l'intervento in giudizio di CP_5
pagina 6 di 14 ***
4. Analoghi criteri di quantificazione del compenso devono essere applicati anche al sub procedimento cautelare (pur in assenza di espressa estensione del preventivo medesimo, ma in applicazione dei principi di prevedibilità e di trasparenza che sorreggono l'art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012). In questa ottica, nessun aumento può essere applicato per il numero di parti (in quanto non previsto nel preventivo riferito al giudizio di merito nell'ambito del quale il sub procedimento cautelare è stato radicato), dovendosi comunque fare riferimento ai parametri medi di cui al DM 55/2014. Tuttavia, non viene fatta applicazione della scontistica applicata nei preventivi (peraltro in misura variabile) in quanto nemmeno oggetto di richiesta da parte della resistente (cfr. pagg. 8 ss. della comparsa di risposta).
Quanto allo scaglione di riferimento, parte ricorrente indica quello compreso fra € 1 milione e € 2 milioni, sul presupposto che nei confronti di CP_1 fossero state avanzate tre domande cautelari: sequestro giudiziario del
[...]
25% delle quote di;
sequestro conservativo fino Controparte_2 all'importo di 750.000,00 € e ricorso ex art. 700 c.p.c.
L'individuazione dello scaglione come effettuata da parte ricorrente non è condivisibile.
Dalla lettura del ricorso cautelare in corso di causa (sub doc. 11) risulta che i petita erano così formulati:
“... voglia disporre:
- Sequestro giudiziario della quota del 25% del capitale sociale di
[...] acquistato da con atto a rogito notaio Controparte_7 CP_3
di Genova in data 7.12.2020. Persona_1
pagina 7 di 14 - Sequestro conservativo sui beni di e nella CP_3 CP_1
misura che verrà ritenuta di giustizia.
- Nomina di custode per i predetti beni.
- In subordine, voglia emettere provvedimento che vieti a di CP_3 esercitare i diritti amministrativi e di voto relativi alla quota del 25%, che si ritiene essere stata invalidamente acquistata, nominando a tal fine apposito custode, e che impedisca a e di far valere verso la CP_3 CP_1 società i finanziamenti soci effettuati nel corso del 2022.
Agli effetti del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato e natura cautelare e che pertanto verrà versato un contributo di € 518”.
Nella causa petendi, viene espressamente fatto riferimento alle domande proposte in sede di merito: - declaratoria di nullità e/o annullamento dell'acquisto della quota del 25% del capitale sociale;
- nullità, annullamento e simulazione del contratto di cessione del 9% del capitale di KISS da a Pt_3
Con
- domanda di risarcimento della somma di euro 400.000,00 indebitamente corrisposta a così pag. 1 e pag. 2 del ricorso). Pt_3
Tenuto conto della formulazione dei petita e della causa petendi, valutato in particolare il fatto che le domande cautelari sono state proposte in corso di causa in stretta correlazione con le domande proposte nel giudizio di merito, lo scaglione di riferimento può essere individuato con riguardo al medesimo valore considerato per il merito ai fini dell'elaborazione del preventivo
(scaglione 260.000,00-520.000,00 €).
A fronte poi della specifica contestazione formulata da parte resistente, parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza di trattative nei mesi di dicembre 2022 e pagina 8 di 14 gennaio 2023 (doc. 15), cui seguiva la richiesta di estinzione del procedimento
(doc. 16).
In applicazione dei parametri nei valori medi, esclusa la fase decisoria ed operato l'aumento per intervenuta transazione ex art. 4 DM 55/2014, risultano quindi dovuti € 12.404,00, oltre accessori di legge.
***
5. Quanto al giudizio di merito rg. 7463/2022, tenuto conto del preventivo sub doc. 9, delle fasi processuali effettivamente svoltesi (con esclusione della fase decisoria) e dell'intervenuta transazione (fatto pacifico fra le parti), risulta dovuto l'importo di 8.957,00 €, oltre accessori.
***
6. Anche il giudizio cautelare ante causam RG 5210/2023 introdotto da
[...]
e “si ambienta in una vicenda familiare/societaria Pt_2 CP_5
caratterizzata da una lunga successione di irregolarità nella gestione di due società e KISS s.r.l.), parte delle quali è già stata Controparte_7
rilevata da questo Ecc.mo Tribunale nei numerosi giudizi che , Parte_2
e coop. TO si sono visti costretti ad avviare per reagire CP_5
alle numerose irregolarità commesse da e nella CP_3 CP_1
qualità di amministratori (talvolta solo di fatto) delle due predette società”
(così pag. 2 del ricorso, doc. 18).
Secondo lo Studio legale ricorrente, lo scaglione di riferimento per il calcolo dei compensi sarebbe quello compreso fra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00, derivante dalla sommatoria del valore del sequestro conservativo (pag. 16 del ricorso “... si chiede che questo ill.mo Tribunale voglia disporre il sequestro conservativo sui beni di e fino alla concorrenza di CP_3 CP_1
pagina 9 di 14 euro 2.000.000,00) e della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.
(indeterminabile, con complessità alta).
L'assunto non è condivisibile.
In quel giudizio cautelare, i petita erano così stati formulati in ricorso:
“Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., disporre inaudita altera parte entro il giorno 1.6.2023 alle ore 14,30, o, in subordine, con ordinanza, previa audizione delle parti, provvedimento cautelare con il quale sospenda la convocazione dell'assemblea dei soci di Kiss srl convocata per il giorno 1.6.2023 alle ore 14:30;
- Previa determinazione dei crediti della ricorrente quale socia della società
e di quest'ultima verso e Controparte_2 CP_3 CP_1 disporre inaudita altera parte a favore di e di CP_5 [...]
sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 cpc a valere sui CP_2 beni di e di per l'importo del quale ritenga CP_3 CP_1
sussistente il fumus.
Con vittoria di onorari e di spese.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, pertanto, elidendosi reciprocamente il raddoppio per l'attribuzione al Tribunale delle Imprese e il dimezzamento dovuto alla natura cautelare, è dovuto nella misura di euro 518,00”.
Dalla causa petendi, si evince altresì (sotto il profilo del fumus boni iuris) che
“... In altre parole, i danni causati da e alla società CP_3 CP_1
con irregolarità già rilevate dal Tribunale in sede di Controparte_2
volontaria giurisdizione sfiorano i 2 milioni di euro, importo assai consistente al quale i due fratelli potranno fare fronte solo alienando le rispettive quote
pagina 10 di 14 della società KISS s.r.l.” (pagg. 13-14); e, sotto il profilo dell'azione di merito, che “... Il richiesto sequestro conservativo è evidentemente finalizzato
a garantire l'effettività dell'azione di risarcimento danni che i soci o
[...]
potranno esercitare nei confronti di e CP_2 CP_3 CP_1
Una di tali azioni (relativa al solo importo di 400.000,00 euro oggetto
[...]
del finanziamento a è già stata intrapresa dalla società (ma si CP_3
è preferito evitare di depositare il presente ricorso all'interno della stessa per scongiurare ogni questione relativa alla legittimazione della sig.ra CP_5
all'interno della stessa)” (così pagg. 16 e 17 del ricorso). Inoltre, quanto all'istanza di sospensione della delibera assembleare, si precisa che “...
l'istanza di sospensione della delibera viene presentata sia come strumento complementare al richiesto sequestro (e, in tale veste, l'azione di merito sarebbe la medesima cui tende il sequestro), sia come istanza autonoma e, in quest'ultimo caso tende a evitare l'adozione di una delibera irregolare (atteso che il procedimento di costituzione della volontà assembleare è inficiato da una convocazione promossa da soggetto non legittimato)” (pag. 21 del ricorso, doc. 18).
Valutate la causa petendi, l'esigenza di evitare duplicazioni e considerato comunque che inaudita altera parte il sequestro era stato autorizzato fino al minore importo di 500.000,00 € (per essere poi revocato), anche per tale procedimento cautelare risulta applicabile lo scaglione 260.000,00-520.000,00
€. L'applicazione di tale scaglione determina la liquidazione di un importo comunque superiore a quello altrimenti calcolabile applicandosi i parametri per il valore indeterminato- complessità alta (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
16/09/2025, n. 25275: “ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve
pagina 11 di 14 essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile solo laddove
l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato" (citando Cass. n.
4187/2017; 16318/2011; 22719/2022)”.
I relativi compensi possono essere dunque calcolati applicandosi, per tutte le fasi (compresa quella decisoria), i parametri di cui al DM 55/2014 – procedimenti cautelari - scaglione 260.000,00-520.000,00 € – nei valori medi ed escluso ogni ulteriore aumento (in applicazione dei medesimi criteri stabiliti con i preventivi pattuiti per i giudizi di merito, escluso lo sconto, non richiesto dalla Difesa della resistente nei propri atti).
Risulta così dovuto un compenso di € 11.766,00, oltre accessori.
***
7. Dall'importo complessivo dovuto per compensi, come sopra calcolato, devono essere detratti gli acconti corrisposti, per complessivi € 11.700,00.
Pur a fronte della formale imputazione di parte di tali acconti ad attività stragiudiziale, tale attività stragiudiziale -per come genericamente descritta nei pro forma di parcella sub. docc. 40-43 “acconto per varie attività stragiudiziali 2023-2024 posizione NI OM Riabilitazione srl-
La Benedetta srl”- risulta in realtà funzionale e strettamente correlata alla definizione transattiva dei giudizi, con riferimento ai quali già stato sostati operati gli aumenti per transazione. Come chiarito da Cass. civ., Sez. II,
20/12/2021, n. 40828, “I compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e
pagina 12 di 14 complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, come dispone l'art. 20 del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, una "autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all'avvocato compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liquidazione del quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale prestata, in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare. Spetta al giudice del merito l'accertamento della connessione o della complementarietà o, viceversa, dell'autonomia delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali, verificandone in concreto la corrispondenza con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale”.
Una autonoma rilevanza non è stata dimostrata nemmeno in giudizio, a seguito della specifica contestazione formulata da parte resistente. In memoria integrativa, infatti, parte ricorrente ha sostenuto di aver effettuato una significativa attività stragiudiziale in favore della resistente CP_1 richiamando il contenuto della transazione sub doc. 27, che però è proprio la transazione sottoscritta in data 26.6.2023, valorizzata al fine di applicare tutti gli aumenti per transazione ai compensi giudiziali sopra calcolati.
***
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e di discussione
(tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta), scaglione individuato con riferimento al decisum, aumento contenuto nel 10% ai sensi dell'art. 4c. 1 bis DM 55/2014.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011, condanna parte ricorrente a versare a parte resistente a titolo di compensi professionali l'importo di € 53.964,50, oltre accessori di legge, previa detrazione degli acconti corrisposti per complessivi € 11.700,00. condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in 5.787,00 € per compensi, 759,00 € per esborsi, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Genova, 26/11/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies c.p.c., 281 sexies c.p.c., e dell'art. 14 d. lgs. n. 150/2011, nella causa civile iscritta al n. r.g. 3908/2025 promossa da:
, CF Parte_1
con sede in Genova, in persona del legale rappresentante Avv. P.IVA_1
Marcello Campagna, e Avv. IPPOLITO ALBERTI, rappresentati e difesi in forza di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Marcello Campagna, dall'Avv.
PP TI (anche in proprio) e dall'Avv. Davide Giuseppe Tonnicchi, presso il quale sono domiciliati,
- parte attrice contro
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._1
8.5.1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Paolo Poggi e dall'Avv. Paola
Crucè, come da procura speciale allegata comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“1) Dichiarare tenuta e condannare la GN , come sopra CP_1 generalizzata, a corrispondere il complessivo importo di € 125.933,29, o quello maggiore o minore che il Giudice riterrà congruo, maggiorato del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. 55/14, oltre a CPA ed IVA (ove dovuta) allo Studio Legale ed all'Avv. PP TI, nella misura di 1/2 Pt_1 ciascuno. 2) Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge. Vista la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, ai sensi dell'art. 4 del d.M.
55/2014 c. 1 bis, si insta affinché il compenso determinato venga aumentato del 30%”.
Per parte resistente:
“- In Via Pregiudiziale e Preliminare nel merito, per tutte le motivazioni esposte in atto, accertare e dichiarare la violazione ed errata applicazione dei criteri di calcolo del compenso e redazione delle parcelle professionali richieste per ciascun procedimento indicato in atti e la non congruità degli stessi importi richiesti. Per l'effetto, Voglia il Giudice Ill.Mo, preso atto dei versamenti attuati da parte convenuta ante causam, - che ammontano a complessivi € 11.700,00 e sono stati corrisposti in relazione ai titoli ed alle pretese di cui al presente giudizio, come innanzi specificato e come da documentazione agli atti e quindi ad ogni modo da detrarsi da quanto eventualmente risultante e ritenuto dovuto, rideterminare i compensi professionali ex adverso richiesti per ciascun procedimento indicato in atti, sulla scorta delle difese svolte determinando l'importo complessivamente dovuto secondo giustizia ed equità ovvero nella miglior somma ritenuta, previa detrazione delle somme già corrisposte dalla sig.ra CP_1 come infra indicate. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA, accessori di legge ed IVA se dovuta”.
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Lo studio legale ha intimato in giudizio per il Pt_1 CP_1
pagamento di compensi professionali per € 125.933,29 oltre accessori.
Tali compensi derivano dall'adempimento del mandato in due giudizi di merito, un sub procedimento cautelare ed un procedimento cautelare ante causam:
- Giudizio rg 3094/2022, ove l'odierna resistente era convenuta da
, insieme a e , con Controparte_2 CP_3 CP_4
intervento adesivo di GR di per l'accertamento della nullità o CP_5
annullamento di contratti di cessione quote fra , e CP_4 CP_3
Con
con richiesta di condanna di e al risarcimento di CP_3 CP_1
€ 400.000,00, oltre danni subiti e subendi. A seguito di accordi in data
26.6.2023, il giudizio si estingueva.
Con riferimento a tale giudizio, è stato sottoscritto preventivo.
- Nell'ambito del giudizio rg 3094/2022, proponeva istanza CP_5 di sequestro. Anche tale giudizio si estingueva, successivamente all'instaurazione del contraddittorio e a 3 udienze.
Con riferimento al sub cautelare non è stato sottoscritto preventivo.
- Giudizio rg 7463/2022, ove l'odierna resistente (in quanto ex amministratrice di KISS SRL) è stata convenuta da per Parte_2
risarcimento danni da responsabilità quantificati in 250.000,00 €. Anche questo giudizio si estingueva.
Con riferimento a tale giudizio, è stato sottoscritto preventivo.
- Giudizio cautelare ante causam rg n. 5210/2023, ove l'odierna resistente è stata convenuta in giudizio da e con richiesta di CP_5 Parte_2
sospensione dell'assemblea di KISS SRL convocata per il 1.6.2023 e di pagina 3 di 14 sequestro conservativo sui beni di fino a 2 milioni di euro. CP_1
Concesso il sequestro inaudita altera parte (fino alla minor somma di
500.000,00 €) e sospesa l'assemblea, instaurato il contraddittorio, interveniva rinuncia agli atti dalle parti, ad eccezione che di GR;
con provvedimento
11.7.2023, il ricorso veniva respinto, venivano revocati i provvedimenti impartiti con il decreto del 30/5/23, era revocata la nomina del custode delle quote sequestrate, a spese compensate.
Con riferimento al sub procedimento cautelare non è stato sottoscritto preventivo.
***
2. costituitasi in questo giudizio, non ha contestato il CP_1 conferimento dell'incarico e l'avvenuto svolgimento dell'attività, ma solo la quantificazione dei compensi richiesti (che pacificamente non sono stati pagati per intero).
Fallito il tentativo di conciliazione e scambiate le memorie, l'udienza di discussione è stata dapprima fissata alla data del 5.2.2026 e poi anticipata, a seguito di ricorso per sequestro conservativo depositato da parte ricorrente.
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, mentre vi è stata rinuncia alla richiesta di sequestro.
***
3. Il compenso per il giudizio di merito rg 3094/2022 deve essere calcolato in applicazione del preventivo sottoscritto, come prodotto sub doc. 4 da parte ricorrente.
Si legge nel preventivo, per come prodotto unitamente al ricorso:
“... In base alle tabelle di cui al DM 55/2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
pagina 4 di 14 professione forense” si applicherebbero per un giudizio di valore compreso fra 260 mila ed € 520 mila i seguenti valori medi, suddivisi per fasi:
1) Fase di studio della controversia € 3.375,00
2) Fase introduttiva del giudizio € 2.227,00
3) Fase istruttoria e/o trattazione € 9.915,00
4) Fase decisionale € 5.870,00
Totale € 24.595,05
5) (Eventuale) transazione o conciliazione giudiziale € 7.337,50
Il giudizio in oggetto presenta una complessità giuridica alta e richiede un approfondito studio della fitta attività giudiziale già intercorsa fra le parti in giudizio, nonché coinvolgente Kiss S.r.l., e . Le CP_5 Parte_2 prime due fasi del giudizio (studio ed introduttiva), richiederanno, quindi, attività consistenti.
Alla luce di quanto sopra, proponiamo di applicare una riduzione complessiva dei suddetti valori medi pari al 15%, ma ripartendo i compensi nelle singole fasi come di seguito:
1) Fase di studio della controversia € 4.611,57
2) Fase introduttiva del giudizio € 4.611,57
3) Fase istruttoria e/o trattazione € 4.611,57
4) Fase decisionale € 4.611,57
Totale € 18.446,28
Attesa la complessità di un'eventuale transazione che riguarderebbe sia i Con rapporti, sia gli atti gestori di e Kiss, non applicherei alcuna riduzione all'eventuale transazione o conciliazione giudiziale che, allo stato, preventivo in € 7.337,50.
pagina 5 di 14 In considerazione del fatto che nel giudizio appare essersi costituita anche la
Sig.ra con atto del quale ancora non ho avuto visibilità, CP_5 presumibilmente svolgendo intervento adesivo alle domande svolte dall'attrice, mi riservo di sottoporti eventuali modifiche in incremento del presente preventivo.
I compensi saranno dovuti, a fronte di proforma di parcella, in corrispondenza all'espletamento delle attività e solo per le fasi effettivamente svolte.
Sono fatti salvi eventuali maggiori importi liquidati dal Tribunale a carico delle controparti, che, ricorrendone i presupposti, potranno essere corrisposti
a titolo di success fee.
Agli importi suindicati dovranno aggiungersi: il rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15 %, CPA (4%) ed IVA.
Non sono comprese, in quanto direttamente a carico del cliente, le eventuali spese vive. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento”.
In realtà, nella prima memoria parte ricorrente ha precisato che il preventivo corretto è quello depositato da parte resistente sub 4, nel quale sono indicati i seguenti importi: 4.500,00 € per ogni fase, oltre 7.337,50 € per il caso di transazione.
Tenuto conto delle fasi processuali che si sono svolte in quel giudizio di merito (con esclusione quindi della fase decisoria), è dunque dovuto il compenso di € 20.837,50 (compreso l'aumento per transazione), oltre accessori.
Non può invece essere applicato (non essendo intervenuta alcuna modifica al preventivo medesimo, nonostante la riserva in esso contenuta) il richiesto aumento del 25% per l'intervento in giudizio di CP_5
pagina 6 di 14 ***
4. Analoghi criteri di quantificazione del compenso devono essere applicati anche al sub procedimento cautelare (pur in assenza di espressa estensione del preventivo medesimo, ma in applicazione dei principi di prevedibilità e di trasparenza che sorreggono l'art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012). In questa ottica, nessun aumento può essere applicato per il numero di parti (in quanto non previsto nel preventivo riferito al giudizio di merito nell'ambito del quale il sub procedimento cautelare è stato radicato), dovendosi comunque fare riferimento ai parametri medi di cui al DM 55/2014. Tuttavia, non viene fatta applicazione della scontistica applicata nei preventivi (peraltro in misura variabile) in quanto nemmeno oggetto di richiesta da parte della resistente (cfr. pagg. 8 ss. della comparsa di risposta).
Quanto allo scaglione di riferimento, parte ricorrente indica quello compreso fra € 1 milione e € 2 milioni, sul presupposto che nei confronti di CP_1 fossero state avanzate tre domande cautelari: sequestro giudiziario del
[...]
25% delle quote di;
sequestro conservativo fino Controparte_2 all'importo di 750.000,00 € e ricorso ex art. 700 c.p.c.
L'individuazione dello scaglione come effettuata da parte ricorrente non è condivisibile.
Dalla lettura del ricorso cautelare in corso di causa (sub doc. 11) risulta che i petita erano così formulati:
“... voglia disporre:
- Sequestro giudiziario della quota del 25% del capitale sociale di
[...] acquistato da con atto a rogito notaio Controparte_7 CP_3
di Genova in data 7.12.2020. Persona_1
pagina 7 di 14 - Sequestro conservativo sui beni di e nella CP_3 CP_1
misura che verrà ritenuta di giustizia.
- Nomina di custode per i predetti beni.
- In subordine, voglia emettere provvedimento che vieti a di CP_3 esercitare i diritti amministrativi e di voto relativi alla quota del 25%, che si ritiene essere stata invalidamente acquistata, nominando a tal fine apposito custode, e che impedisca a e di far valere verso la CP_3 CP_1 società i finanziamenti soci effettuati nel corso del 2022.
Agli effetti del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato e natura cautelare e che pertanto verrà versato un contributo di € 518”.
Nella causa petendi, viene espressamente fatto riferimento alle domande proposte in sede di merito: - declaratoria di nullità e/o annullamento dell'acquisto della quota del 25% del capitale sociale;
- nullità, annullamento e simulazione del contratto di cessione del 9% del capitale di KISS da a Pt_3
Con
- domanda di risarcimento della somma di euro 400.000,00 indebitamente corrisposta a così pag. 1 e pag. 2 del ricorso). Pt_3
Tenuto conto della formulazione dei petita e della causa petendi, valutato in particolare il fatto che le domande cautelari sono state proposte in corso di causa in stretta correlazione con le domande proposte nel giudizio di merito, lo scaglione di riferimento può essere individuato con riguardo al medesimo valore considerato per il merito ai fini dell'elaborazione del preventivo
(scaglione 260.000,00-520.000,00 €).
A fronte poi della specifica contestazione formulata da parte resistente, parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza di trattative nei mesi di dicembre 2022 e pagina 8 di 14 gennaio 2023 (doc. 15), cui seguiva la richiesta di estinzione del procedimento
(doc. 16).
In applicazione dei parametri nei valori medi, esclusa la fase decisoria ed operato l'aumento per intervenuta transazione ex art. 4 DM 55/2014, risultano quindi dovuti € 12.404,00, oltre accessori di legge.
***
5. Quanto al giudizio di merito rg. 7463/2022, tenuto conto del preventivo sub doc. 9, delle fasi processuali effettivamente svoltesi (con esclusione della fase decisoria) e dell'intervenuta transazione (fatto pacifico fra le parti), risulta dovuto l'importo di 8.957,00 €, oltre accessori.
***
6. Anche il giudizio cautelare ante causam RG 5210/2023 introdotto da
[...]
e “si ambienta in una vicenda familiare/societaria Pt_2 CP_5
caratterizzata da una lunga successione di irregolarità nella gestione di due società e KISS s.r.l.), parte delle quali è già stata Controparte_7
rilevata da questo Ecc.mo Tribunale nei numerosi giudizi che , Parte_2
e coop. TO si sono visti costretti ad avviare per reagire CP_5
alle numerose irregolarità commesse da e nella CP_3 CP_1
qualità di amministratori (talvolta solo di fatto) delle due predette società”
(così pag. 2 del ricorso, doc. 18).
Secondo lo Studio legale ricorrente, lo scaglione di riferimento per il calcolo dei compensi sarebbe quello compreso fra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00, derivante dalla sommatoria del valore del sequestro conservativo (pag. 16 del ricorso “... si chiede che questo ill.mo Tribunale voglia disporre il sequestro conservativo sui beni di e fino alla concorrenza di CP_3 CP_1
pagina 9 di 14 euro 2.000.000,00) e della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.
(indeterminabile, con complessità alta).
L'assunto non è condivisibile.
In quel giudizio cautelare, i petita erano così stati formulati in ricorso:
“Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., disporre inaudita altera parte entro il giorno 1.6.2023 alle ore 14,30, o, in subordine, con ordinanza, previa audizione delle parti, provvedimento cautelare con il quale sospenda la convocazione dell'assemblea dei soci di Kiss srl convocata per il giorno 1.6.2023 alle ore 14:30;
- Previa determinazione dei crediti della ricorrente quale socia della società
e di quest'ultima verso e Controparte_2 CP_3 CP_1 disporre inaudita altera parte a favore di e di CP_5 [...]
sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 cpc a valere sui CP_2 beni di e di per l'importo del quale ritenga CP_3 CP_1
sussistente il fumus.
Con vittoria di onorari e di spese.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, pertanto, elidendosi reciprocamente il raddoppio per l'attribuzione al Tribunale delle Imprese e il dimezzamento dovuto alla natura cautelare, è dovuto nella misura di euro 518,00”.
Dalla causa petendi, si evince altresì (sotto il profilo del fumus boni iuris) che
“... In altre parole, i danni causati da e alla società CP_3 CP_1
con irregolarità già rilevate dal Tribunale in sede di Controparte_2
volontaria giurisdizione sfiorano i 2 milioni di euro, importo assai consistente al quale i due fratelli potranno fare fronte solo alienando le rispettive quote
pagina 10 di 14 della società KISS s.r.l.” (pagg. 13-14); e, sotto il profilo dell'azione di merito, che “... Il richiesto sequestro conservativo è evidentemente finalizzato
a garantire l'effettività dell'azione di risarcimento danni che i soci o
[...]
potranno esercitare nei confronti di e CP_2 CP_3 CP_1
Una di tali azioni (relativa al solo importo di 400.000,00 euro oggetto
[...]
del finanziamento a è già stata intrapresa dalla società (ma si CP_3
è preferito evitare di depositare il presente ricorso all'interno della stessa per scongiurare ogni questione relativa alla legittimazione della sig.ra CP_5
all'interno della stessa)” (così pagg. 16 e 17 del ricorso). Inoltre, quanto all'istanza di sospensione della delibera assembleare, si precisa che “...
l'istanza di sospensione della delibera viene presentata sia come strumento complementare al richiesto sequestro (e, in tale veste, l'azione di merito sarebbe la medesima cui tende il sequestro), sia come istanza autonoma e, in quest'ultimo caso tende a evitare l'adozione di una delibera irregolare (atteso che il procedimento di costituzione della volontà assembleare è inficiato da una convocazione promossa da soggetto non legittimato)” (pag. 21 del ricorso, doc. 18).
Valutate la causa petendi, l'esigenza di evitare duplicazioni e considerato comunque che inaudita altera parte il sequestro era stato autorizzato fino al minore importo di 500.000,00 € (per essere poi revocato), anche per tale procedimento cautelare risulta applicabile lo scaglione 260.000,00-520.000,00
€. L'applicazione di tale scaglione determina la liquidazione di un importo comunque superiore a quello altrimenti calcolabile applicandosi i parametri per il valore indeterminato- complessità alta (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
16/09/2025, n. 25275: “ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve
pagina 11 di 14 essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile solo laddove
l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato" (citando Cass. n.
4187/2017; 16318/2011; 22719/2022)”.
I relativi compensi possono essere dunque calcolati applicandosi, per tutte le fasi (compresa quella decisoria), i parametri di cui al DM 55/2014 – procedimenti cautelari - scaglione 260.000,00-520.000,00 € – nei valori medi ed escluso ogni ulteriore aumento (in applicazione dei medesimi criteri stabiliti con i preventivi pattuiti per i giudizi di merito, escluso lo sconto, non richiesto dalla Difesa della resistente nei propri atti).
Risulta così dovuto un compenso di € 11.766,00, oltre accessori.
***
7. Dall'importo complessivo dovuto per compensi, come sopra calcolato, devono essere detratti gli acconti corrisposti, per complessivi € 11.700,00.
Pur a fronte della formale imputazione di parte di tali acconti ad attività stragiudiziale, tale attività stragiudiziale -per come genericamente descritta nei pro forma di parcella sub. docc. 40-43 “acconto per varie attività stragiudiziali 2023-2024 posizione NI OM Riabilitazione srl-
La Benedetta srl”- risulta in realtà funzionale e strettamente correlata alla definizione transattiva dei giudizi, con riferimento ai quali già stato sostati operati gli aumenti per transazione. Come chiarito da Cass. civ., Sez. II,
20/12/2021, n. 40828, “I compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e
pagina 12 di 14 complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, come dispone l'art. 20 del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, una "autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all'avvocato compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liquidazione del quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale prestata, in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare. Spetta al giudice del merito l'accertamento della connessione o della complementarietà o, viceversa, dell'autonomia delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali, verificandone in concreto la corrispondenza con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale”.
Una autonoma rilevanza non è stata dimostrata nemmeno in giudizio, a seguito della specifica contestazione formulata da parte resistente. In memoria integrativa, infatti, parte ricorrente ha sostenuto di aver effettuato una significativa attività stragiudiziale in favore della resistente CP_1 richiamando il contenuto della transazione sub doc. 27, che però è proprio la transazione sottoscritta in data 26.6.2023, valorizzata al fine di applicare tutti gli aumenti per transazione ai compensi giudiziali sopra calcolati.
***
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e di discussione
(tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta), scaglione individuato con riferimento al decisum, aumento contenuto nel 10% ai sensi dell'art. 4c. 1 bis DM 55/2014.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011, condanna parte ricorrente a versare a parte resistente a titolo di compensi professionali l'importo di € 53.964,50, oltre accessori di legge, previa detrazione degli acconti corrisposti per complessivi € 11.700,00. condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in 5.787,00 € per compensi, 759,00 € per esborsi, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Genova, 26/11/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 14 di 14