Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 08/04/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ICNA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
OR SO
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 93/2026 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 70020 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 14 luglio 2025, proposto da P. G., nato a [...], cf IS C. F. nato a [...] cf IS A. C., nato a [...] cf IS L. M. A. nato a [...] cf IS G. S. nato a [...] cf IS C. G. nato a [...] cf IS A. S., nato a [...], cf IS B.C., nato a [...] cf IS M.F., nato a [...] cf IS P. G., nato a [...] cf IS B. C. nato a [...], cf IS L. F., nato ad [...] cf IS C. L. C., nato a [...], cf IS L.G. F., nato a [...] cf IS tutti rapp.ti e difesi dall’Avv. Luigi Savoca del Foro di Catania (cf:
[...]; pec: luigi.savoca@pec.ordineavvocaticatania.it;
fax 0956788895), giuste procure in atti, nel cui studio, sito in Catania, Corso delle Province n. 15, e domicilio digitale, sono elettivamente domiciliati;
- parte ricorrente -
contro PRESIDENZA DELLA REGIONE ICNA (C.F.: 80012000826), in persona del Presidente pro tempore, e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, (C.F.: 80027950825; PEC:
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domiciliano ex lege;
- parte resistente -
- FONDO EN IC (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati IA NI ([...]) e IT TE (
[...]) giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018 posta elettronica certificata: avv.b.lipani@pec.it e margheritasanfratello@pec.it.
- parte resistente -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 19 marzo 2026, per parte ricorrente l’avv. Luigi Savoca e, per le parti resistenti, l’avv. NI anche in sostituzione dell’avv.to TE; assente l’Avvocatura distrettuale dello Stato come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. Parte ricorrente, composta da appartenenti al Corpo Forestale della Regione Siciliana (d’ora innanzi CFRS) con qualifica di Ispettore Superiore forestale – Istruttore Direttivo (ad eccezione dei ricorrenti A.
S. e C. G. con qualifica di Commissario Superiore Forestale –
Funzionario direttivo), a seguito di pronuncia declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Agrigento – Sez. Lavoro, ha incardinato il presente giudizio in riassunzione, rivendicando il diritto ad usufruire del medesimo trattamento previdenziale, sia giuridico che economico, degli appartenenti ai corpi di polizia e, conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno ove il disconoscimento del suddetto diritto abbia comportato il superamento del requisito di anzianità per il collocamento a riposo.
Più in dettaglio, parte ricorrente, nel ricostruire il quadro normativo che regola la materia, ha evidenziato che il CFRS è stato istituito con L.R. n. 24 del 1972 ed equiparato al Corpo Forestale di Stato (d’ora innanzi CFS), nell'ambito delle attribuzioni stabilite dallo Statuto Speciale.
Parte ricorrente ha, inoltre, rimarcato che il CFRS, analogamente al CFS, viene definito come un “Corpo Tecnico con Funzioni di Polizia”
ed ai suoi componenti è stata attribuita la qualifica di “polizia giudiziaria” oltreché di “agenti di pubblica sicurezza” con Decreto Presidenziale Regionale del 05.07.1972.
Richiamata, poi, la Legge n. 36 del 2004 con la quale il CFS è stato inquadrato non più come “corpo tecnico con funzioni di polizia”, bensì come “corpo di polizia specializzata” facente parte, a pieno titolo, del Comparto Sicurezza, è stato evidenziato che il successivo scioglimento del CFS non ha fatto venir meno questa caratteristica di specialità, rispetto al settore civile, bensì l'ha accentuata in quanto, a seguito dell'emanazione della “Legge Madia”, il Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri.
A fronte dell'evoluzione storica del quadro legislativo sopra brevemente tratteggiata, secondo parte ricorrente, le argomentazioni addotte dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per disconoscere il diritto al collocamento in quiescenza al compimento del sessantesimo anno di età, espressamente riconosciuto dall'art. 13 c.1 della L.R. n. 24/1972, risulterebbero del tutto pretestuose e prive di fondamento. L'unica norma citata a sostegno della suddetta tesi, sarebbe, infatti, costituita dall'art. 20 comma 3 della L.R. n. 21/2003 che così recita “A decorrere dall'01.01.2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato” ritenuto sostanzialmente non applicabile al personale del CFRS in quanto l'appartenenza del Corpo Forestale della Regione Siciliana al Comparto Sicurezza, sulla cui sussistenza, per quanto sopra esposto, non è possibile nutrire alcun dubbio, impone che il trattamento di quiescenza abbia carattere di specialità rispetto a quello riconosciuto al settore civile, con norme più vantaggiose in conseguenza della particolare natura delle funzioni svolte.
Con l’atto introduttivo, si afferma altresì che la previsione contenuta nella legge della Legge del 1972 di pari-ordinazione agli altri dipendenti regionali sarebbe stata sostanzialmente superata approdando alla piena equiparazione del trattamento pensionistico dei dipendenti del Corpo di Guardia Forestale Siciliano con i colleghi appartenenti all’Arma dei Carabinieri, anche tenuto conto della nota prot. 28540 del 22.09.2022 del Direttore Generale del Fondo Pensioni della Regione Siciliana.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, in definitiva, gli stessi avrebbero diritto al collocamento in quiescenza al raggiungimento del sessantesimo anno di età e, da tanto, in caso di tardivo collocamento a riposo, conseguirebbe il diritto al risarcimento del danno pari all’importo della retribuzione annuale maturata al raggiungimento del sessantesimo anno di età, per ogni anno di servizio espletato oltre il compimento del sessantesimo anno di età.
Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo di: “- accertare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del medesimo trattamento previdenziale, giuridico ed economico dei componenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato oggi annesso all’Arma dei Carabinieri;
- statuire in ogni caso il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza al compimento del sessantesimo anno di età;
- conseguentemente condannare la Regione Siciliana e l’Assessorato convenuto, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti collocati in quiescenza successivamente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, ricorrendo il requisito contributivo minimo sopra illustrato, nella misura, per ciascun anno di ritardo, dell’importo della retribuzione annuale maturata alla data del suddetto sessantesimo anno di età”.
II. Con memoria depositata il 27 febbraio 2026 si è costituito in giudizio il Fondo Pensioni che, anzitutto, nell’osservare che solo i sigg.
A. S. e B. C. sono già pensionati, ha reso noto che gli altri ricorrenti risultano ancora in servizio.
Nel merito, il Fondo pensioni ha rilevato che per il personale del CFRS, la disciplina del collocamento a riposo d'ufficio segue regole specifiche che armonizzano la legge istitutiva del 1972 con le successive riforme regionali e nazionali. In particolare, è stato osservato che l'art. 13 della legge del 1972 - in forza del quale è prevista la soglia del 60 esimo anno d'età per il pensionamento - è ormai da considerarsi superato dall'art.
20 della L.R. n. 21 del 2003 e dalle successive riforme di armonizzazione, in particolare dalla L.R. n.9/2015 e dalle successive modifiche nazionali recepite dalla Regione Siciliana, che hanno esteso la permanenza in servizio fino a 67 anni. L'art. 20 della L.R. 21/2003 ha, infatti, stabilito che, dal 1° gennaio 2004, i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche del personale regionale sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato. Questo, secondo la prospettazione del Fondo resistente, ha comportato l'estensione del limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio per tutto il personale dipendente della Regione Siciliana, inclusi gli appartenenti al Corpo Forestale della Regione Sicilia, modificando i criteri di calcolo della liquidazione e del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Il Fondo ha richiamato, altresì, la L.R. n. 9 del 2015 che ha elevato il limite ordinamentale generale a 65 anni per i dipendenti regionali, con l'obiettivo di armonizzare il sistema siciliano a quello nazionale, e la Legge 207/2024 che ha elevato ulteriormente per la generalità del pubblico impiego, dal 1° gennaio 2025, il limite per il collocamento a riposo d'ufficio facendolo coincidere con il requisito per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).
Il suesposto mutato panorama normativo non lascerebbe, pertanto, alcun dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che anche al personale appartenete al Corpo Forestale della Regione Sicilia, nella specie con qualifica di ispettore o commissario, si applicano i limiti previsti per il "Comparto" e la "Dirigenza" regionale pur appartenendo a un corpo tecnico-operativo.
Nel merito, secondo l’Ente previdenziale, il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto non esiste alcuna equiparazione integrale e automatica del trattamento pensionistico tra il CFRS e l'Arma dei Carabinieri, non esistendo una legge statale, (trattandosi di competenza esclusiva dello Stato ex Art. 117 Costituzione), che preveda tale equiparazione.
Sul punto, è stata richiamata anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2021 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità delle norme della Regione Siciliana che tentavano di introdurre indennità o trattamenti tipici delle forze di polizia statali, ribadendo che la materia "previdenza sociale" è di competenza esclusiva dello Stato.
Da ultimo, nell’affermare la conseguente infondatezza della richiesta di risarcimento del danno, è stato evidenziato come le Sezioni Unite della Cassazione abbiano riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti soltanto per il risarcimento del danno riguardante l'inadempimento, da parte dell'ente previdenziale, delle obbligazioni derivanti dal rapporto pensionistico confermando, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto il danno anche non patrimoniale quando si fa valere il ritardo cui l’amministrazione ha provveduto o, in subordine, la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fondo pensioni ha quindi concluso chiedendo: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- rigettare ogni richiesta avversaria;
- in subordine, dire e dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine al richiesto risarcimento danni e/o che comunque che nulla è dovuto a tale titolo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
III. In data 5 marzo 2026, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, si sono costituiti in giudizio l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente e la Presidenza della Regione Siciliana. Quest’ultima, anzitutto, ha ribadito la nullità e/o inesistenza della vocatio in ius, nonché comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva, costituendosi al solo fine di far rilevare tale profilo di nullità.
A tale riguardo, è stato evidenziato che nel modello di funzionamento dell’Esecutivo Regionale, strutturato dallo speciale Statuto della Regione Siciliana, gli Assessori hanno autonoma competenza funzionale esterna, con responsabilità distinta da quella del Presidente della Regione, per quanto concerne l’esercizio delle funzioni relative alle materie rientranti nei singoli rami dell’Amministrazione ai quali,
«a norma del precedente articolo 9, sono preposti» (art. 20, comma 1).
Pertanto, la “Regione Siciliana” non possiederebbe una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli rami di amministrazione regionale, identificabili nei diversi Assessorati Regionali, ratione materiae, ovvero, in casi estremamente limitati, nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana. Quest’ultima, infatti, sarebbe legittimata a stare in giudizio unicamente con riferimento alle controversie attinenti alle sue incombenze istituzionali
(proprie, quindi, della Presidenza stessa) e per le materie e le competenze assegnate alla medesima dalla legge e dal regolamento oggi vigente. In conclusione, in ragione della estraneità della Presidenza ai fatti di causa, è stato chiesto che venga dichiarata la nullità della vocatio in ius della “Regione Siciliana” ed il difetto di legittimazione passiva della Presidenza.
Nel merito, l’Avvocatura, nell’interesse dell’Assessorato regionale, ha contestato l’infondatezza del ricorso siccome frutto di plurime ed erronee letture del dettato normativo.
In particolare, nel ricostruire l’evoluzione della disciplina del CFS, è stato osservato che, diversamente, il CFRS può essere definito un corpo tecnico con funzioni di polizia, istituito dal Presidente della Regione Siciliana nell’ambito delle competenze di cui all’art. 14 dello Statuto, e non anche da una norma nazionale. Il CFRS sarebbe potuto, infatti, divenire una Forza di Polizia soltanto qualora un’espressa norma statale l’avesse definito come tale, ma di una tale disposizione non vi sarebbe traccia nell’ordinamento.
Con riferimento, poi, alla contrattazione collettiva regionale, è stato precisato come al personale del CFRS si applichi un solo Contratto collettivo regionale, ossia quello del Personale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art.1 della l.r.
15 maggio 2000, n. 10. Il CFRS non avrebbe, quindi, mai costituito un’entità avulsa dagli organici della regione avente diritto ad un trattamento particolare rispetto al resto del personale, non potendo certamente rientrare nel c.d. “comparto sicurezza” di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183, in difetto di una previsione legislativa statale.
Ripercorsa, altresì, l’evoluzione della disciplina pensionistica dei dipendenti regionali, è stato sottolineato che dette riforme non eccettuano in alcun modo dal proprio ambito di applicazione specifiche categorie di personale regionale – quale è quello appartenente al Corpo Forestale. Inoltre, per altro verso, le stesse riforme risulterebbero imperniate sull’integrale e dinamico rinvio alle disposizioni statali in materia pensionistica e previdenziale.
Da ultimo, richiamata la decisione della Sez. Giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 68/2024 ed osservata la conseguente infondatezza della richiesta di risarcimento, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha concluso chiedendo: “- Voglia Codesta Ill.ma Corte rigettare integralmente le domande avversarie, siccome infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
IV. Nel corso della pubblica udienza del 19 marzo 2026, l’avv.
Savoca, nel ripercorrere le argomentazioni in ricorso, ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale ritenute di rilievo (nn. 226/2021 e 124/2024), nonché le previsioni in materia di accordi con le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo n.177/2016 insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A conferma ulteriore della propria prospettazione, parte ricorrente ha richiamato il decreto regionale di collocamento a riposo n. 195/2011, evidenziando come con lo stesso si sia provveduto al collocamento a riposo dell’interessato all’età di 60 anni e come detto provvedimento sia successivo alle disposizioni di riforma richiamate dalle parti resistenti.
Su richiesta, il difensore di parte ricorrente ha confermato che soltanto i sigg. A. e B. sono già stati collocati in quiescenza e, infine, nel contestare l’interpretazione fornita dalla parte resistente della sentenza n. 226/2021 della Corte costituzionale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
L’avv. NI si è riportato agli scritti difensivi chiedendo il rigetto del ricorso e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in Diritto
1. Il presente giudizio, per come introdotto in riassunzione da parte ricorrente, verte sull’accertamento del diritto degli appartenenti al Corpo Forestale della Regione Siciliana indicati in epigrafe ad usufruire del medesimo trattamento previdenziale, giuridico ed economico dei componenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato oggi annesso all’Arma dei Carabinieri ed al conseguente collocamento in quiescenza al compimento del sessantesimo anno di età oltreché al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti collocati in quiescenza successivamente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
2. In via del tutto preliminare, va rilevata la carenza di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, per i profili evidenziati dalla difesa. È, infatti, ormai consolidato l’orientamento, qui condiviso, che "la Regione Sicilia[na], per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna" (così, Cass. civ.
Sez. un. 23 febbraio 1995, n.2080; nonché, ex multis, T.A.R. Sicilia, Sez. II, 11 luglio 1989, n.473: "nell'ambito della Regione siciliana anche gli assessori regionali sono organi a rilevanza esterna ai sensi dell'art.20, 1° comma dello statuto" e T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 maggio 2002, n.1097), avendo proprie attribuzioni, la rappresentanza di un ramo dell'amministrazione e, conseguentemente, un'autonoma (rispetto al Presidente della regione)
legittimazione processuale e sostanziale (cfr. C.G.A., Sez. Giur. 28 gennaio 1993, n.20) (cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent.171/2021).
Deve, pertanto, disporsi l’estromissione della Presidenza della Regione Siciliana dal presente giudizio.
3. Sempre in via preliminare, deve affermarsi l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 comma 1, lett. b) c.g.c. con riguardo alla posizione di tutti i ricorrenti ad eccezione dei sig.ri A. e B. Sul punto deve, anzitutto, ricordarsi che l’art. 153 comma 1, lett. b) c.g.c. stabilisce che “I ricorsi sono inammissibili […] quando […] si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Detta disposizione deve, pertanto, ritenersi violata qualora, come nel caso in esame, non si riscontri una sostanziale sovrapponibilità, anche sul piano soggettivo, tra l’istanza/diffida amministrativa ed il petitum dell’atto introduttivo.
L’indirizzo giurisprudenziale prevalente ha, infatti, sempre negato che il giudice contabile, pur dovendosi pronunciare sul rapporto, possa sostituirsi all’amministrazione nell’espletamento delle funzioni alla medesima intestate dall’ordinamento, non potendo che essere successivo il controllo giudiziale sull’operato della medesima (cfr.
Corte dei conti Sez. 3^ app. n. 629/2016; 2^ app. nn. 519/2019 804/2016; 1^ app. n. 176/2016, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent.
747/2022).
Né può ritenersi, […], una voluntas del soggetto desumibile “aliunde”,
dovendo la richiesta del beneficio essere esplicitata nelle dovute forme, che sono funzionali e necessarie all’attivazione dell’iter procedimentale, regolamentato in via amministrativa, teso al riconoscimento del diritto. (cfr. Corte dei conti Sez. d’Appello per la Regione Siciliana sent. 13/A/2023).
Ebbene, come confermato dalla stessa difesa di parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica, soltanto i ricorrenti A. e B. sono già a riposo, risultando gli altri ancora in servizio. Agli atti, inoltre, si rinvengono soltanto le istanze ed i riscontri negativi di soggetti non inclusi tra i nominati in epigrafe e non vi è prova che i ricorrenti ancora in servizio abbiano avanzato istanza di collocamento in quiescenza.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile con riguardo a tutti i ricorrenti ad eccezione dei due citati sig.ri A. e B.
Il prosieguo della decisione deve, conseguentemente, intendersi riferita soltanto nei confronti dei due predetti ricorrenti.
4. Nel merito, il ricorso va respinto per i motivi di cui appresso.
In primo luogo, deve osservarsi che diversamente da quanto sostenuto nell’atto introduttivo, l’art. 14 della L.R. 24/72 rubricato
(Inquadramento nei ruoli del Corpo forestale) al comma 1 stabilisce che: “Nella prima applicazione della presente legge è inquadrato rispettivamente nei ruoli del Corpo forestale: a) il personale del ruolo tecnico delle foreste indicato dalla tabella «F» (quadro II) annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7; b) il personale già immesso nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali previsti dalla tabella «M» annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7; c) il personale appartenente ai ruoli tecnici (carriera direttiva e carriera di concetto) nonché al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di opzione prevista dall'art. 85 della richiamata L.R. 23 marzo 1971, n. 7”. Non si rinviene, dunque, la prospettata “equiparazione” al Corpo Forestale dello Stato quanto, piuttosto, la disciplina del primo inquadramento nei ruoli del CFRS al momento della sua istituzione.
Sul punto, inoltre, occorre rilevare che l’art. 13 della citata Legge regionale espressamente stabilisce che: “Il personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali viene collocato a riposo al compimento del 60°
anno di età.
Al personale del Corpo forestale della Regione si applicano le norme previste per i dipendenti regionali per quanto attiene al trattamento di quiescenza e previdenza”.
Sebbene il primo comma di detto articolo individui il compimento del sessantesimo anno di età per il collocamento a riposo, il secondo comma, attraverso un rinvio “dinamico” ha, da sempre, ricondotto la disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza degli appartenenti al CFRS non a quello del Corpo Forestale dello Stato bensì al trattamento dei dipendenti regionali e - si aggiunge - alle successive modifiche richiamate dal Fondo resistente, attraverso le quali è stato attuato il percorso di armonizzazione rispetto al personale civile dello Stato.
Detto rinvio alle norme previste per i dipendenti regionali smentisce altresì l’affermata – ma non provata - esclusione del personale del CFRS dal genus del personale civile.
D’altra parte, come osservato dalle Amministrazioni resistenti, la competenza esclusiva statale in materia (art. 117 comma 2 lett. d cost.)
non avrebbe consentito alla Regione Siciliana, ancorché a statuto speciale, di istituire una autonoma forza militare a carattere regionale.
Come rilevato dalle parti resistenti non si rinviene, poi, alcuna norma nazionale che equipari gli appartenenti del CFRS all’allora CFS o all’Arma dei Carabinieri anche in considerazione del fatto che, ai sensi, dello Statuto della Regione Siciliana (cfr. art. 14 comma 1, lettera q) lo
"stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" è materia di legislazione esclusiva della Regione. Pertanto, la normativa invocata dai ricorrenti non risulta in alcun modo applicabile agli appartenenti al CFRS.
Ne potrebbe in alcun modo mutare il convincimento di questo giudicante il richiamo effettuato in udienza al decreto regionale di collocamento a riposo n. 195/2011, non oggetto di questo giudizio.
In estrema sintesi, gli appartenenti al CFRS sono stati - sin dalla sua costituzione - dei dipendenti regionali civili ai quali, in ragione del progressivo processo di armonizzazione del trattamento dei dipendenti regionali a quelli statali, deve trovare applicazione il trattamento pensionistico previsto per i dipendenti civili dello Stato.
In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto restando assorbita ogni altra questione.
5. La novità delle questioni dibattute giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica definitivamente pronunciando, previa declaratoria di estromissione dal presente giudizio della Presidenza della Regione Siciliana:
• dichiara il ricorso inammissibile con riguardo a tutti i ricorrenti ad eccezione dei sig.ri IS
• respinge per il resto il ricorso.
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 19 marzo 2026.
Il Giudice
OR SO
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 7 aprile 2026 Pubblicata l’8 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)