Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 12/02/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere - relatore dott. AN Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 6/A/2026 nel giudizio di ottemperanza al giudicato iscritto al n. 7017/P del registro di segreteria, proposto dal sig. Omissis, rappresentato e difeso dall’avv.
AN LA del foro di Messina, giusta procura in atti, contro
- il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Col. Giuseppe Egizi;
- L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, AN Gramuglia e
AN LA.
per l’esecuzione della sentenza n. 68/A/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, depositata il 24.05.2024, concernente il diritto alla corresponsione dell'indennità di imbarco pensionabile di cui all'art. 66, comma 2 del d.P.R. n. 254/99.
Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nell’odierna pubblica udienza del 29.01.2026 per il ricorrente l’avv.
ET AT La Via in sostituzione dell’avv. LA, giusta delega depositata agli atti; per l’INPS, l’avv. AN LA. Assente il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza n. 68/A/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, depositata il 24.05.2024, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla pensionabilità dell’indennità di imbarco di cui all’art. 66, comma 2 del d.P.R. .n. 254/99 e di cui al d.P.R. del 11.10.1988, calcolata a far data dal 01.01.1998”.
2.- Con ricorso in ottemperanza, depositato in data 07.05.2025 e notificato unitamente al dfu in data 08.05.2025, parte istante, richiamato l’iter giudiziario che ha portato alla sentenza d’appello della quale chiede l’esecuzione, ha depositato atti che dimostrerebbero “molteplici richieste di esecuzione della sentenza che, al netto di mere note interlocutorie, sono sempre rimaste sostanzialmente inevase”.
Per quanto precede ha quindi chiesto di:
1.- Accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Amministrazione intimata all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 68/A/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana.
2.- Ordinare all'Amministrazione intimata di provvedere, entro un termine congruo, alla corretta esecuzione della sentenza, mediante la rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente, con applicazione dell'indennità di imbarco pensionabile di cui all'art. 66, comma 2 del d.P.R. n. 254/99, e al pagamento delle somme arretrate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3.- Nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza.
4.- Condannare l'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
5.- Condannare l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio.
3.- Con atto del 16.06.2025 si è costituita la Guardia di Finanza che, con successiva memoria depositata in data 11.08.2025, ripercorso l’iter giudiziario che ha condotto alla sentenza ottemperanda, ha precisato che:
- in data 16.10.2024 il Reparto tecnico logistico amministrativo per la Sicilia, in ottemperanza alla sentenza n. 68/A/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, ha adottato il nuovo decreto di pensione ordinaria n. Omissis attribuendogli l’indennità di imbarco di cui all’art. 66, comma 2 del d.P.R. n. 254/99 e di cui al d.P.R.
del 11.10.1988, calcolata a far data dal 01.01.1998;
- in data 17.10.2024 ha trasmesso all’INPS ed al C.I.A.N. detto decreto di pensione;
- in data 28.10.2024 ha adottato il decreto di pensione privilegiata n.
Omissis, col quale la pensione di riposo n. Omissis del 16.10.2024 è stata aumentata di 1/10 per l’art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973;
- in data 29.10.2024 ha trasmesso all’INPS ed al C.I.A.N. detto decreto di pensione privilegiata.
Da quanto precede, la resistente Guardia di finanza conclude per la corretta ottemperanza, per quanto di competenza, della sentenza n.
68/A/2024, chiedendo di dichiarare infondato il ricorso spiegato nei suoi confronti.
4.- Con memoria del 15.09.2025 si è costituito l’INPS.
Dopo aver ripercorso l’iter giudiziario contabile che ha portato all’adozione della ottemperanda sentenza n. 68/A/24, l’Istituto ha sottolineato che “Inps è sempre stato terzo rispetto all’oggetto del giudizio e tale posizione processuale continua a mantenere anche in questa fase di ottemperanza:
infatti, il Sig. Omissis, in servizio dal 1977, è andato in pensione nel 2008 e cioè prima del trasferimento delle competenze della decretazione diretta in capo a Inps. Ciò significa che se anche gli elementi retributivi sono variati a seguito dell’applicazione della sentenza del TAR, non è l’Istituto Previdenziale che deve emettere il provvedimento di liquidazione.”.
Ciò, peraltro, sarebbe confermato dal fatto che il Centro Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza in data 7 aprile u.s. ha inviato una nota al reparto competente (tecnico-logistico-amministrativo di Palermo) per il periodo di cessazione dal servizio, riguardante l’odierno ricorrente in ottemperanza (unitamente ad altri due brigadieri per i quali pure pende causa) chiedendo la rideterminazione del trattamento. Tale Reparto, in quanto articolazione del CNA della GDF è stato chiamato nel presente giudizio.
L’Inps, quindi, ha chiesto di dichiarare che non grava al momento della notifica del ricorso di ottemperanza alcun obbligo di facere in capo a Inps.
5.- All’udienza del 25.09.2025, l’avv. Norrito per INPS riferisce di aver depositato in data 24.09.2025 una nota integrativa con cui viene comunicato che la riliquidazione della pensione è stata effettuata nella citata data e che, pertanto, l’importo pensionistico aggiornato e i relativi arretrati verranno corrisposti con la mensilità di dicembre 2025. Chiede, pertanto, un rinvio della data dell’udienza rimettendosi alla decisione del Collegio.
Il Presidente, udite le parti, che non si sono opposte al rinvio e sentito il Collegio, ha disposto il rinvio della causa all’udienza del 29 gennaio 2026.
6.- All’odierna pubblica udienza, l’avv. AT, preso atto del cedolino relativo al mese di dicembre 2025 depositato dall’INPS in ottemperanza alla sentenza, chiede volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite. L’avv. LA, per l’INPS, insiste per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è quindi passata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio, preso atto della congiunta richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del presente giudizio.
2.- Con riguardo alla regolazione delle spese, il Collegio ritiene di dover affermare, nei termini di cui in dispositivo, la soccombenza virtuale dell’INPS, la cui prolungata inerzia ha costretto il ricorrente ad adire nuovamente le vie legali per ottenere il concreto soddisfacimento del proprio diritto accertato giudizialmente in via definitiva.
Ritiene, invece, di poter compensare le spese nei confronti della Guardia di Finanza, di cui è documentata in atti la tempestiva attivazione e trasmissione degli atti all’Istituto previdenziale per i provvedimenti di pertinenza di quest’ultimo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00 oltre IVA e CPA in misura di legge se dovuti e spese generali 15%; compensa le spese nei confronti della Guardia di Finanza - Reparto tecnico logistico amministrativo della Sicilia.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29.01.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Marco Smiroldo Pres. Vincenzo Lo Presti Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge Palermo,12/02/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente