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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6606 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5906/2021 r.g. vertente tra
, rappresentata da , difesa dall'avv. Vincenzo Manciocchi Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
e
(contumace) APPELLATO Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 10.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 agisce in giudizio nel 2019, con rito sommario, per l'accertamento che Parte_1
è erede puro e semplice di , coniuge deceduta in data Controparte_1 Persona_1
28.7.2014, ed ha, quindi, acquistato ai sensi dell'art. 476 c.c. “la proprietà, nelle quote e nei diritti già appartenenti alla de cuius, degli immobili in premessa descritti”.
non si costituisce in giudizio. CP_1
Il Tribunale di Latina ex actis con ordinanza in data 5.8.2021 respinge la domanda.
Argomenta al riguardo che: è impossibile collegare l'indirizzo di residenza anagrafica di
(in Sabaudia, Strada Diversivo Nocchia 800), con gli immobili di cui alla prodotta CP_1
dichiarazione di successione, identificati solo con i riferimenti catastali;
dallo stato di famiglia emerge altresì una diversa residenza, in Strada Diversivo Nocchia 2; l'atto transattivo tra il
Fallimento Ser.Com e , quale erede di , non risulta sottoscritto dal CP_1 Persona_1
presunto erede e, quindi, non è dimostrato il pagamento dei debiti ereditari;
non è parimenti riscontrata la dedotta prosecuzione dell'attività imprenditoriale esercita dalla de cuius nelle serre.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
Al riguardo deduce un unico articolato motivo: lo stato di famiglia attesta che era coniuge convivente con la de cuius; gli immobili di cui alla dichiarazione di CP_1
successione sono quelli “riportati nei contratti di mutuo” contratti da e, quindi, Per_1
emerge il collegamento tra l'indirizzo di residenza e l'immobile di proprietà della defunta moglie;
sono documentati gli atti di precetto e di pignoramento notificati ad , quale CP_1
erede della de cuius, e la successiva rinuncia del creditore (Fallimento Ser. Com.) alla relativa procedura esecutiva per intervenuto pagamento dei debiti ereditari da parte di;
la CP_1
prosecuzione dell'attività sulle serre di provenienza ereditaria si evince “dall'esame delle visure camerali” prodotte in primo grado.
non si costituisce in giudizio e resta contumace. CP_1
2 La Corte così ragiona.
In ordine al motivo formulato nell'atto introduttivo il generico ed apodittico riferimento alla documentazione prodotta in primo grado, sia quanto ai “contratti di mutuo” sia relativamente alle “visure camerali” , non è idoneo a confutare l'accertamento negativo del Tribunale sulla prova del possesso dei beni ereditari da parte del coniuge superstite, avuto riguardo al luogo sia di effettiva residenza di sia dell'esercizio di attività CP_1
imprenditoriale in immobili appartenenti alla cuius.
Le censure difettano, in tal senso, di specificità e compiutezza nelle stesse allegazioni;
tale vizio non può essere sanato dalle più analitiche allegazioni contenute nella comparsa conclusionale (Cass. 5 aprile 2022 n. 10930).
Il pagamento di debiti ereditari da parte di non è, inoltre, dirimente in CP_1
quanto, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, tale adempimento, se effettuato dal chiamato all'eredità con denaro proprio, integra un atto non già dispositivo bensì meramente conservativo che può essere compiuto anche in qualità di terzo ex art.1180 c.c.
(Cass. 30 settembre 2020 n. 20878).
Un atto dispositivo sarebbe, invece, l'allegata transazione tra ed il creditore CP_1
della de cuius (Cass. 27 agosto 2012 n. 14666), ma al riguardo l'appellante non censura specificamente l'accertamento del Tribunale in ordine all'assenza di sottoscrizione da parte di e, quindi, al difetto di prova del negozio. CP_1
La condizione di contumacia in primo grado esclude, infine, che possa configurarsi sulle allegazioni della originaria ricorrente una “non contestazione” ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c., vale a dire ai fini dell'esonero dall'onere della prova.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
3 - respinge l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
tribunale di Latina in data 5.8.2021 nel procedimento di primo grado n. 6270/2019 r.g.
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 11.11.2025
IL PRESIDENTE est.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5906/2021 r.g. vertente tra
, rappresentata da , difesa dall'avv. Vincenzo Manciocchi Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
e
(contumace) APPELLATO Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 10.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 agisce in giudizio nel 2019, con rito sommario, per l'accertamento che Parte_1
è erede puro e semplice di , coniuge deceduta in data Controparte_1 Persona_1
28.7.2014, ed ha, quindi, acquistato ai sensi dell'art. 476 c.c. “la proprietà, nelle quote e nei diritti già appartenenti alla de cuius, degli immobili in premessa descritti”.
non si costituisce in giudizio. CP_1
Il Tribunale di Latina ex actis con ordinanza in data 5.8.2021 respinge la domanda.
Argomenta al riguardo che: è impossibile collegare l'indirizzo di residenza anagrafica di
(in Sabaudia, Strada Diversivo Nocchia 800), con gli immobili di cui alla prodotta CP_1
dichiarazione di successione, identificati solo con i riferimenti catastali;
dallo stato di famiglia emerge altresì una diversa residenza, in Strada Diversivo Nocchia 2; l'atto transattivo tra il
Fallimento Ser.Com e , quale erede di , non risulta sottoscritto dal CP_1 Persona_1
presunto erede e, quindi, non è dimostrato il pagamento dei debiti ereditari;
non è parimenti riscontrata la dedotta prosecuzione dell'attività imprenditoriale esercita dalla de cuius nelle serre.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
Al riguardo deduce un unico articolato motivo: lo stato di famiglia attesta che era coniuge convivente con la de cuius; gli immobili di cui alla dichiarazione di CP_1
successione sono quelli “riportati nei contratti di mutuo” contratti da e, quindi, Per_1
emerge il collegamento tra l'indirizzo di residenza e l'immobile di proprietà della defunta moglie;
sono documentati gli atti di precetto e di pignoramento notificati ad , quale CP_1
erede della de cuius, e la successiva rinuncia del creditore (Fallimento Ser. Com.) alla relativa procedura esecutiva per intervenuto pagamento dei debiti ereditari da parte di;
la CP_1
prosecuzione dell'attività sulle serre di provenienza ereditaria si evince “dall'esame delle visure camerali” prodotte in primo grado.
non si costituisce in giudizio e resta contumace. CP_1
2 La Corte così ragiona.
In ordine al motivo formulato nell'atto introduttivo il generico ed apodittico riferimento alla documentazione prodotta in primo grado, sia quanto ai “contratti di mutuo” sia relativamente alle “visure camerali” , non è idoneo a confutare l'accertamento negativo del Tribunale sulla prova del possesso dei beni ereditari da parte del coniuge superstite, avuto riguardo al luogo sia di effettiva residenza di sia dell'esercizio di attività CP_1
imprenditoriale in immobili appartenenti alla cuius.
Le censure difettano, in tal senso, di specificità e compiutezza nelle stesse allegazioni;
tale vizio non può essere sanato dalle più analitiche allegazioni contenute nella comparsa conclusionale (Cass. 5 aprile 2022 n. 10930).
Il pagamento di debiti ereditari da parte di non è, inoltre, dirimente in CP_1
quanto, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, tale adempimento, se effettuato dal chiamato all'eredità con denaro proprio, integra un atto non già dispositivo bensì meramente conservativo che può essere compiuto anche in qualità di terzo ex art.1180 c.c.
(Cass. 30 settembre 2020 n. 20878).
Un atto dispositivo sarebbe, invece, l'allegata transazione tra ed il creditore CP_1
della de cuius (Cass. 27 agosto 2012 n. 14666), ma al riguardo l'appellante non censura specificamente l'accertamento del Tribunale in ordine all'assenza di sottoscrizione da parte di e, quindi, al difetto di prova del negozio. CP_1
La condizione di contumacia in primo grado esclude, infine, che possa configurarsi sulle allegazioni della originaria ricorrente una “non contestazione” ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c., vale a dire ai fini dell'esonero dall'onere della prova.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
3 - respinge l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
tribunale di Latina in data 5.8.2021 nel procedimento di primo grado n. 6270/2019 r.g.
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 11.11.2025
IL PRESIDENTE est.
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