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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ES IN, all'esito dell'udienza di discussione del
10.12.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 1911/2023, avente ad oggetto:
risarcimento danni da reato, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Parte_2
a Salerno il 05.09.1978, elett.te dom.ti in Salerno alla Via A. Balzico n. 9
presso lo Studio dell'Avv. Damiano Antonio Balestrieri, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Rita Catino, giusto mandato in calce alla citazione;
ATTORI
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa, dall'Avv. Raffaele Marciano con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Lucia n. 62;
CONVENUTO
1 NONCHE'
– cod. fisc: - in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rap.p.t., con sede legale in Boscoreale (NA) alla Via Matteotti n. 2;
CONVENUTA - CONTUMACE
***
Conclusioni: come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata e Parte_1 Parte_2
esponevano:
[...]
• che nell'anno 2001 la “ stava edificando Controparte_2
un complesso fabbricati per civili abitazioni in CP_1
, Località Pagliarone, in virtù di concessione edilizia n. 67
[...]
rilasciata, dal Comune di il 22.11.2000; Controparte_1
• che in data 05.09.2001 sottoscrivevano con la Controparte_2
“Contratto Preliminare di compravendita di immobile in corso
[...]
di costruzione” in , località Pagliarone, nel Controparte_1
costruendo Parco Aurora, lotto B, Piano 1 dopo il rialzo, interno 7,
vani 3+ accessori e box auto pertinenziale per L.180.000.000 pari ad € 92.962,20 + IVA;
• che, a fronte del prezzo convenuto di Lire 180.000.000 (pari ad euro 92.962,20) + Iva, gli esponenti versavano alla società
promittente venditrice la somma complessiva di euro 30.987,41
secondo le seguenti modalità: A. Lire 26.400.000 (pari ad euro €
13.634,46) di cui lire 6.400.000 (pari ad euro 3.305,32) versati in 2 data 17.07.2001 alla sottoscrizione della proposta di acquisto e lire
20.000.000 (pari ad euro € 10.329,14) alla firma del preliminare di compravendita;
B. Lire 33.600.000 (pari ad euro 17.352,95)
mediante n. 24 effetti cambiari da lire 1.400.000 cadauno (pari ad euro 723,04) con scadenza mensile, di cui la prima il 15.10.2001 e l'ultima il 15.09.2003 sottoscritte a favore della CP_2
e tutte onerate dagli obbligati;
C. Lire 20.000.000 CP_2
(pari ad € 10.329,14);
• che la data di consegna dell'immobile, proposto in vendita, veniva fissata dalle parti entro e non oltre il giorno 31.12.2002;
• che il contratto definitivo non veniva stipulato per impossibilità
sopravvenuta della prestazione, dovuta al sequestro preventivo dell'area dove doveva essere costruito il Parco Aurora.
1.1. Riferivano che l'impossibilità di stipula del definitivo era una conseguenza del processo penale, cui erano stati sottoposti gli amministratori della società convenuta e alcuni rappresentanti del che aveva portato alla confisca dei terreni lottizzati e delle opere CP_1
realizzate.
1.2. Deducevano che vi era responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
della società promittente venditrice “ ” poiché il Controparte_2
contratto preliminare era rimasto ineseguito per impossibilità della prestazione dovuta ad illeceità dell'oggetto del contrato per causa imputabile alla predetta società e responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c del per il fatto illecito Controparte_1
3 commesso dai propri dipendenti nell'esercizio dei compiti istituzionali loro affidati.
1.3. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
della “ – p.iva - e la Controparte_2 P.IVA_2
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del
[...]
– codice fiscale e partita Iva - per i Controparte_1 P.IVA_1
fatti esposti in premessa e, per l'effetto, condannarli, in persona dei
rispettivi legali rapp.ti p.t. in solido tra loro, al pagamento in favore degli
attori della somma di complessivi € 161.325,43, di cui € 121.325,43 a
titolo di danno patrimoniale ed € 40.000,00 a titolo di danno morale o,
altra somma maggiore o minore anche per i singoli titoli che si riterrà di
giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
data di maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo;
B) condannare
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di
giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il Controparte_1
che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del credito
[...]
vantato dall'attore.
2.1. Nel merito evidenziava l'infondatezza delle avverse pretese in quanto l'obbligo restitutorio ricadeva sull'altro contraente e non sul CP_1
Contestava comunque la sussistenza degli elementi costituitivi della domanda, tenuto conto che gli atti emessi nelle procedure contestate non erano espressione di una formazione di volontà libera e spontanea dell'amministrazione alla stessa non imputabili.
4 3. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la
[...]
restando contumace. CP_2
4. Istruito il processo mediante acquisizioni documentali, la causa, a seguito dell'udienza di discussione del 10.12.2025 era trattenuta in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della presente sentenza.
***
1. Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
1.1. Vale evidenziare che a fronte della data del 18 giugno 2023, indicata in citazione quale udienza di prima comparizione e trattazione, il termine ultimo per la tempestiva costituzione del convenuto scadeva il 29 maggio
2023; il risulta essersi costituito Controparte_1
soltanto in data 1 giugno 2023.
1.2. In ogni caso, sono agli atti le raccomandate A/R inoltrate dagli attori ed interruttive della prescrizione. Difatti, con la pronuncia della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile in data 4.4.13, come documentato da parte attrice, deve assumersi quale termine di prescrizione quello quinquennale decorrente dalla predetta data di irrevocabilità. Da ciò segue che il diritto al risarcimento del danno (quinquennale) si sarebbe prescritto alla data del 4.4.2018, laddove non fosse intervenuto in tale arco temporale alcun atto interruttivo della prescrizione. Nella specie, viceversa, gli attori hanno prodotto le raccomandate a/r del 30.10.2015 e del 27.05.2019,
interruttive della prescrizione, cui ha fatto seguito la notifica della citazione in data 23.02.2023 (cft. allegato n. 4 alla citazione).
5 2. Tanto premesso, gli attori hanno invocato la responsabilità risarcitoria della e del , già Controparte_2 Controparte_1
accertata in separata sede nei confronti delle parti civili, con svariate sentenze emesse all'esito di processi penali, in sostanza deducendo la lesione della propria integrità patrimoniale per colpa dell'amministratore della società promissaria venditrice e degli amministratori e/o dipendenti del . Controparte_1
2.1. Parte attrice prospetta dunque l'esistenza di fatti di reato (attraverso il rinvio alle sentenze penali), cui è seguita la confisca del compendio in corso di costruzione, oggetto di preliminare di compravendita per il quale avrebbe corrisposto il prezzo di euro 92.962,20 + Iva;
agisce quindi per il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
2.2. A fondamento della domanda richiama il processo penale, in primo grado definito con sentenza n. 1104/08 del Tribunale di Salerno 2° Sezione
Penale, cui è seguita la sentenza di appello (entrambe prodotte in atti), per una pluralità di imputazioni tra cui - quella che rileva, ai fini di tale giudizio - quella contenuta per concorso in corruzione per la pratica edilizia relativa alla lottizzazione abusiva Parco Aurora, in seguito oggetto di confisca. Dalla lettura della sentenza, si evince che veniva rilasciata una concessione edilizia illegittima, n. 67/00, dal responsabile dell'UTC del
Comune di , con parere favorevole della Controparte_1
Commissione edilizia comunale, in favore della Controparte_2
costruttrice della lottizzazione, previa dazione indebita di danaro o di altre utilità.
6 2.3. Tale vicenda giudiziaria si è conclusa con la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 531 c.p.p. nei confronti degli imputati, per estinzione del reato a causa della maturata prescrizione, pur essendo stato accertato l'illecito penale, con conseguente confisca del compendio immobiliare, così come è stata accertata la responsabilità del
[...]
, quale responsabile civile, in considerazione del Controparte_1
ruolo svolto dai suoi dipendenti nella vicenda per cui è causa, non essendovi stata alcuna interruzione del rapporto organico anzi essendo la spendita del ruolo pubblico dirimente ai fini della realizzazione degli illeciti.
2.4. Vi è da sottolineare che nel processo penale e Parte_1 [...]
non si sono costituiti parti civili. Parte_2
2.5. Così descritta la vicenda giudiziaria, tra le prove documentali liberamente apprezzabili nel presente giudizio, possono essere certamente vagliate anche le sentenze penali. Difatti, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (in tal senso Cass. civ. n. 22200/10).
7 2.6. Ciò posto va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione del che, secondo la sua prospettazione, Controparte_1
ritiene che non essendo parte del contratto preliminare non sia tenuto al risarcimento.
Tale eccezione non può essere accolta considerando che l'azione proposta ha natura extracontrattuale e che l'ente, come è dato rilevare dall'esame delle sentenze prodotte in atti, è stato condannato quale responsabile civile per i fatti di corruzione posti in essere anche dai suoi rappresentanti sia in primo grado che in appello.
In altri termini la sentenza penale, peraltro pacificamente passata in giudicato, ha accertato la sussistenza del fatto di corruzione, tanto che, in sede di appello, è stata conferma la responsabilità civile del CP_1
rigettandosi l'appello dall'ente proposto, affermandosi la sussistenza del rapporto organico, precisata nei termini dell'occasionalità necessaria con conseguente assunzione di responsabilità diretta della P.A.
Essa può dunque utilizzarsi nel presente processo, anche se gli odierni attori non si sono costituiti parte civile, quale prova atipica liberamente apprezzabile.
2.7. Passando all'esame nel merito della domanda risarcitoria, la vicenda per cui è causa deve essere ricostruita come segue, alla stregua delle sentenze penali in atti.
Risulta acclarato in sede penale che la eseguiva un Controparte_2
intervento edilizio che era stato autorizzato da concessione edilizia n.
67/00, da ciò desumendosi la legittimità dell'intervento edificatorio.
8 Tuttavia, la concessione in virtù della quale era stata autorizzata la lottizzazione risultava essere il frutto di accordi corruttivi che interessavano sia la società che rappresentanti dell'Istituzione comunale.
Ciò emerge dalla lettura delle sentenza emesse dal Tribunale di Salerno e dalla Corte di Appello, prodotte dagli attori, dall'esame delle quali risulta che il componente della Commissione edilizia, il responsabile dell'UTC,
e il legale rappresentante della venivano condannati, in primo CP_2
grado, alle pene meglio specificate in atti, per il delitto di corruzione in concorso proprio per il rilascio della concessione n. 67/00, perché il
Sindaco ed gli altri pubblici ufficiali, in cambio di promesse, somme di denaro ed utilità varie da parte del costruttore, compivano atti contrari ai doveri di ufficio con riferimento alla approvazione della pratica edilizia
“lottizzazione Aurora” di cui si dimostrava l'abusività sotto diversi profili.
2.8. Con particolare riguardo a tali aspetti, in entrambe le statuizioni si dà
atto che la trasformazione del territorio operata con la edificazione del
Parco Aurora non poteva in alcun modo assentita in sede amministrativa poiché il progetto iniziale – originariamente approvato dai competenti organi comunali - era stato completamente stravolto da un secondo progetto (non solo in termini di caratteristiche e morfologia dei fabbricati,
ma anche di cospicua riduzione degli oneri di urbanizzazione).
Solo grazie a tale attività corruttiva si giungeva al rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un compendio di importanti e notevoli dimensioni incidente sull'assetto urbanistico della zona, che integrava il reato di lottizzazione abusiva, con necessaria confisca in favore del CP_1
9 2.9. Proprio grazie a tale attività di reato si è consentita la stipula dei contratti preliminari (come risulta dalle sentenze) che sono rimasti privi di esecuzione, in quanto il bene promesso in vendita è stato confiscato, ciò
precludendo la possibilità di giungere alla conclusione del definitivo. Ma
gli stessi contratti oltre a non potere trovare adempimento sono anche viziati per illeceità dell'oggetto, trattandosi di beni oggetto di lottizzazione abusiva.
2.10. Può solo evidenziarsi, ai fini del riconoscimento della responsabilità
del Comune per la lesione dell'affidamento del privato, che:
1. risulta l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento;
2. risulta la delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, fondata sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo, alla responsabilità dell'Amministrazione.
2.11. Tali condotte hanno avuto un'incidenza diretta sui promittenti acquirenti, in quanto il per il tramite dei suoi dipendenti e dei CP_1
suoi rappresentanti, e la stessa società promissaria venditrice, ben consapevoli della situazione e di tutta la vicenda, in quanto artefici di essa,
per essere tutti protagonisti nella condotta illecita, hanno consentito e realizzato il programma criminoso, in cui si aveva anche la stipula del preliminare di vendita con la promessa di cedere l'immobile del complesso residenziale, garantendo la conformità alle norme urbanistiche ed alle concessione edilizie e, così, provocando notevoli danni ai promissari acquirenti.
10 2.12. E' emersa dall'istruttoria la prova che dalle altrui condotte è derivato il lamentato danno. Nella specie, è sufficiente la lettura del preliminare di vendita le cui pattuizioni corroborano pienamente anche l'affidamento nella correttezza dell'operato dell'ente territoriale e la consequenzialità del danno patrimoniale, consistente nella definitiva perdita degli acconti versati al promittente alienante, da quella condotta.
3. e hanno prodotto il preliminare Parte_1 Parte_2
stipulato in data 14.09.2001 concluso con la nelle cui premesse CP_2
si dà espressamente atto:
1. che la struttura in costruzione ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia n.67/00 prot. 8291/00 da parte del
Comune di;
2. che anche i lavori di costruzione Controparte_1
sono iniziati a seguito della comunicazione all'ente territoriale.
4. In ordine al quantum risarcitorio, va premesso che il danno non può
considerarsi “in re ipsa”, quale conseguenza automatica del reato, avendo la parte l'onere di allegare e provare i danni o, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.
Né è possibile invocare sic et simpliciter una sua valutazione equitativa.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa,
conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto
11 al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa",
ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre
(da ultimo Cass. civ. n. 20889/16).
4.1. Alla luce delle tracciate linee ermeneutiche, si ritiene integrata di certo la lesione di una situazione soggettiva di vantaggio meritevole di tutela risarcitoria: la libertà contrattuale degli acquirenti, odierni attori, indotti erroneamente al trasferimento dalla falsa rappresentazione della legittimità
della costruzione da realizzare e quindi dalla falsa informazione implicita nel rilascio del titolo abilitativo da parte dell'amministrazione. Inoltre
parte attrice, nell'assumere gli obblighi di natura personale nascenti dal preliminare, pur avendo acquisito il diritto al trasferimento dell'immobile,
ha visto pregiudicare il buon esito dell'operazione proprio per la condotta concorrente sia della società costruttrice sia dell'Amministrazione tramite i suoi preposti.
4.2. Sussiste, inoltre, il nesso di causalità tra l'illecito rilascio del permesso a costruire, la corruzione, la stipula del contratto e il mancato perfezionamento dell'acquisto: questi ultimi non si sarebbero concretizzati in assenza dei primi, che ne hanno quindi costituito un antefatto essenziale,
specificamente preso in considerazione dai contraenti e munito di piena efficienza eziologica sul piano materiale ed oggettivo.
4.3. Si tratta allora di quantificare gli stessi, in base alle prove acquisite.
Ebbene, certamente va riconosciuta la perdita derivante dal versamento dell'acconto sul prezzo finale della vendite, apprezzabile come conseguenza immediata e diretta dell'illecito imputabile ai convenuti e
12 risarcibile alla luce della disposizione generale ex art. 1223 c.c., il quale mira a contenere, per tutti i casi ipotizzabili, il risarcimento alla perdita subita ed al mancato guadagno, che conseguono tipicamente, in base all'id quod plerumque accidit, al fatto dannoso del tipo di quello verificatosi,
senza accollare al responsabile qualsiasi ripercussione patrimoniale.
In altri termini, l'ammontare del danno conseguenza va determinato in base al giudizio ipotetico di differenza tra la situazione dannosa così come riscontrata in giudizio e la situazione ideale, quale sarebbe stata nell'ipotesi in cui il fatto dannoso non si fosse verificato.
4.4. L'effettuazione del pagamento da parte dei promissari acquirenti rileva di per sé come conseguenza pregiudizievole a titolo di danno emergente, trattandosi di perdita della quale deve ammettersi il risarcimento verso uno qualunque dei soggetti che hanno preso parte alla consumazione delle condotte produttive del danno (cfr., in termini, ex multis, Cass. n. 4427 del 2\3\2005).
4.5. Nella fattispecie concreta, risulta provato per tabulas il pagamento come acconto di una somma pari ad euro 13.634,46 di cui euro 3.305,32
“già versati alla sottoscrizione della proposta di acquisto” ed euro
10.329,13 “pagati in contanti alla sottoscrizione della presente scrittura”,
con la sottolineatura che “la parte promittente venditrice controfirmando
la presente ne rilascia quietanza”.
4.6. Su punto, è noto che il rilascio della quietanza non richiede forme particolari potendo risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.
13 Nella specie è pacifico il riferimento al contratto e, del resto, non vi è
contestazione dell'esborso dell'acconto da parte dell'ente convenuto.
4.7. Può aggiungersi, che nel giudizio promosso nei confronti di un terzo,
la suddetta quietanza non ha certamente l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma conserva il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 38975 del
07/12/2021).
4.8. Oltre al tenore dell'atto, possono all'uopo valorizzarsi sia la proposta d'acquisto, prodotta in allegato n. 3 alla citazione, sottoscritta dall'agente immobiliare, sia la scheda di materiale impiegato, rilasciata agli attori dalla ditta IC LL, sia le numerose missive stragiudiziali – non riscontrate – in cui gli odierni attori fanno riferimento al contratto ed alle somme investite per l'acquisto poi non concretizzatosi.
4.9. Quale mero ulteriore indice a corredo del quadro probatorio indicato,
ferma l'estraneità all'accordo privato tra acquirenti e costruttore - si ribadisce che non vi è specifica contestazione sull'effettivo esborso delle somme a titolo di acconto.
4.10. E' provato, in definitiva che gli attori corrispondevano, per l'adempimento del contratto, la somma complessiva di € 13.634,46,
somma versata in acconto per un acquisto divenuto impossibile con la confisca del bene e mai restituita, di talchè i convenuti in solido vanno condannati al pagamento di tale somma che va rivalutata dalla data della confisca (pronuncia della sentenza in primo grado 18.7.08, prodotta da parte attrice con le memorie istruttorie) fino alla presente pronuncia,
14 trattandosi di debito di valore, per l'importo complessivo di € 17.956,58,
oltre interessi legali su tale somma dalla presente sentenza al soddisfo.
5. Oltre tale somma, nessuna altra voce di danno può essere risarcita.
5.1. In primo luogo, non vi è prova dell'effettivo esborso da parte degli attori delle ulteriori somme individuate in contratto preliminare come successive a quelle versate in acconto e quietanzate, di cui si è dato conto.
Nel contratto si fa riferimento ad assegni e cambiali;
in allegato alla citazione gli attori producono un assegno del quale si evince la sola facciata anteriore;
non è possibile neanche individuare chi sia il beneficiario o i beneficiari dell'assegno, in assenza di estratto conto, sicchè
non vi si può desumere che vi sia stato incasso ad opera della società
promissaria venditrice. Sempre con riferimento all'assegno, di cui si vede una sola facciata, non è apprezzabile l'effettivo esborso né il legame causale con la compravendita per cui è processo, di talchè per esso non vi
è neppure prova che sia riferibile all'operazione economica di cui sopra.
In definitiva, il versamento delle somme di danaro successive all'acconto non risulta provato.
5.2. Parimenti, quanto alle ulteriori richieste risarcitorie, le stesse vanno respinte evidenziandosi che l'acquirente non può ottenere un'ingiusta locupletazione, ma ha diritto al ristoro dei danni pari alla differenza tra la situazione dannosa così come riscontrata in giudizio e la situazione ideale,
quale sarebbe stata nell'ipotesi in cui il fatto dannoso non si fosse verificato.
Ne segue che non è possibile porre a carico dei convenuti tutti i costi sostenuti ed indicati in citazione, atteso che, se per ipotesi la situazione
15 ideale si fosse realizzata (l'acquisto del compendio), comunque, parte attrice avrebbe dovuto versare a titolo di corrispettivo la somma di €
92.962,20 + Iva oltre iva.
5.3. Parte attrice ha poi solo allegato la sussistenza del danno morale, ma non ha provato, anche solo indiziariamente, tale voce che non può essere presunta ex lege.
6. In conclusione va accolta in parte la domanda di condanna al risarcimento dei danni, limitatamente alla somma già rivalutata di €
17.956,58.
6.1. Dal momento della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Non resta che disciplinare le spese di lite applicando il criterio della soccombenza, tenuto conto del quantum di accoglimento della domanda,
delle attività espletate, dei valori tra minimi e medi (state la natura essenzialmente documentale del giudizio) in ragione delle tariffe vigenti.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari (cft. tenore della citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dr. ES IN, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
ogni istanza, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rap.p.t., ed il Controparte_2 CP_1
16 , in persona del Sindaco p.t., in solido tra loro, al Controparte_1
pagamento in favore degli attori ed a titolo di risarcimento dei danni della somma di € 17.956,58, già rivalutata ad oggi, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
2. condanna in persona del legale rap.p.t., ed il Controparte_2
, in persona del Sindaco p.t., in solido Controparte_1
tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli
Avv.ti Damiano Antonio Balestrieri e Rita Catino, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno il 23.12.2025
Il Giudice
ES IN
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ES IN, all'esito dell'udienza di discussione del
10.12.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 1911/2023, avente ad oggetto:
risarcimento danni da reato, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Parte_2
a Salerno il 05.09.1978, elett.te dom.ti in Salerno alla Via A. Balzico n. 9
presso lo Studio dell'Avv. Damiano Antonio Balestrieri, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Rita Catino, giusto mandato in calce alla citazione;
ATTORI
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa, dall'Avv. Raffaele Marciano con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Lucia n. 62;
CONVENUTO
1 NONCHE'
– cod. fisc: - in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rap.p.t., con sede legale in Boscoreale (NA) alla Via Matteotti n. 2;
CONVENUTA - CONTUMACE
***
Conclusioni: come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata e Parte_1 Parte_2
esponevano:
[...]
• che nell'anno 2001 la “ stava edificando Controparte_2
un complesso fabbricati per civili abitazioni in CP_1
, Località Pagliarone, in virtù di concessione edilizia n. 67
[...]
rilasciata, dal Comune di il 22.11.2000; Controparte_1
• che in data 05.09.2001 sottoscrivevano con la Controparte_2
“Contratto Preliminare di compravendita di immobile in corso
[...]
di costruzione” in , località Pagliarone, nel Controparte_1
costruendo Parco Aurora, lotto B, Piano 1 dopo il rialzo, interno 7,
vani 3+ accessori e box auto pertinenziale per L.180.000.000 pari ad € 92.962,20 + IVA;
• che, a fronte del prezzo convenuto di Lire 180.000.000 (pari ad euro 92.962,20) + Iva, gli esponenti versavano alla società
promittente venditrice la somma complessiva di euro 30.987,41
secondo le seguenti modalità: A. Lire 26.400.000 (pari ad euro €
13.634,46) di cui lire 6.400.000 (pari ad euro 3.305,32) versati in 2 data 17.07.2001 alla sottoscrizione della proposta di acquisto e lire
20.000.000 (pari ad euro € 10.329,14) alla firma del preliminare di compravendita;
B. Lire 33.600.000 (pari ad euro 17.352,95)
mediante n. 24 effetti cambiari da lire 1.400.000 cadauno (pari ad euro 723,04) con scadenza mensile, di cui la prima il 15.10.2001 e l'ultima il 15.09.2003 sottoscritte a favore della CP_2
e tutte onerate dagli obbligati;
C. Lire 20.000.000 CP_2
(pari ad € 10.329,14);
• che la data di consegna dell'immobile, proposto in vendita, veniva fissata dalle parti entro e non oltre il giorno 31.12.2002;
• che il contratto definitivo non veniva stipulato per impossibilità
sopravvenuta della prestazione, dovuta al sequestro preventivo dell'area dove doveva essere costruito il Parco Aurora.
1.1. Riferivano che l'impossibilità di stipula del definitivo era una conseguenza del processo penale, cui erano stati sottoposti gli amministratori della società convenuta e alcuni rappresentanti del che aveva portato alla confisca dei terreni lottizzati e delle opere CP_1
realizzate.
1.2. Deducevano che vi era responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
della società promittente venditrice “ ” poiché il Controparte_2
contratto preliminare era rimasto ineseguito per impossibilità della prestazione dovuta ad illeceità dell'oggetto del contrato per causa imputabile alla predetta società e responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c del per il fatto illecito Controparte_1
3 commesso dai propri dipendenti nell'esercizio dei compiti istituzionali loro affidati.
1.3. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
della “ – p.iva - e la Controparte_2 P.IVA_2
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del
[...]
– codice fiscale e partita Iva - per i Controparte_1 P.IVA_1
fatti esposti in premessa e, per l'effetto, condannarli, in persona dei
rispettivi legali rapp.ti p.t. in solido tra loro, al pagamento in favore degli
attori della somma di complessivi € 161.325,43, di cui € 121.325,43 a
titolo di danno patrimoniale ed € 40.000,00 a titolo di danno morale o,
altra somma maggiore o minore anche per i singoli titoli che si riterrà di
giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
data di maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo;
B) condannare
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di
giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il Controparte_1
che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del credito
[...]
vantato dall'attore.
2.1. Nel merito evidenziava l'infondatezza delle avverse pretese in quanto l'obbligo restitutorio ricadeva sull'altro contraente e non sul CP_1
Contestava comunque la sussistenza degli elementi costituitivi della domanda, tenuto conto che gli atti emessi nelle procedure contestate non erano espressione di una formazione di volontà libera e spontanea dell'amministrazione alla stessa non imputabili.
4 3. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la
[...]
restando contumace. CP_2
4. Istruito il processo mediante acquisizioni documentali, la causa, a seguito dell'udienza di discussione del 10.12.2025 era trattenuta in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della presente sentenza.
***
1. Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
1.1. Vale evidenziare che a fronte della data del 18 giugno 2023, indicata in citazione quale udienza di prima comparizione e trattazione, il termine ultimo per la tempestiva costituzione del convenuto scadeva il 29 maggio
2023; il risulta essersi costituito Controparte_1
soltanto in data 1 giugno 2023.
1.2. In ogni caso, sono agli atti le raccomandate A/R inoltrate dagli attori ed interruttive della prescrizione. Difatti, con la pronuncia della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile in data 4.4.13, come documentato da parte attrice, deve assumersi quale termine di prescrizione quello quinquennale decorrente dalla predetta data di irrevocabilità. Da ciò segue che il diritto al risarcimento del danno (quinquennale) si sarebbe prescritto alla data del 4.4.2018, laddove non fosse intervenuto in tale arco temporale alcun atto interruttivo della prescrizione. Nella specie, viceversa, gli attori hanno prodotto le raccomandate a/r del 30.10.2015 e del 27.05.2019,
interruttive della prescrizione, cui ha fatto seguito la notifica della citazione in data 23.02.2023 (cft. allegato n. 4 alla citazione).
5 2. Tanto premesso, gli attori hanno invocato la responsabilità risarcitoria della e del , già Controparte_2 Controparte_1
accertata in separata sede nei confronti delle parti civili, con svariate sentenze emesse all'esito di processi penali, in sostanza deducendo la lesione della propria integrità patrimoniale per colpa dell'amministratore della società promissaria venditrice e degli amministratori e/o dipendenti del . Controparte_1
2.1. Parte attrice prospetta dunque l'esistenza di fatti di reato (attraverso il rinvio alle sentenze penali), cui è seguita la confisca del compendio in corso di costruzione, oggetto di preliminare di compravendita per il quale avrebbe corrisposto il prezzo di euro 92.962,20 + Iva;
agisce quindi per il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
2.2. A fondamento della domanda richiama il processo penale, in primo grado definito con sentenza n. 1104/08 del Tribunale di Salerno 2° Sezione
Penale, cui è seguita la sentenza di appello (entrambe prodotte in atti), per una pluralità di imputazioni tra cui - quella che rileva, ai fini di tale giudizio - quella contenuta per concorso in corruzione per la pratica edilizia relativa alla lottizzazione abusiva Parco Aurora, in seguito oggetto di confisca. Dalla lettura della sentenza, si evince che veniva rilasciata una concessione edilizia illegittima, n. 67/00, dal responsabile dell'UTC del
Comune di , con parere favorevole della Controparte_1
Commissione edilizia comunale, in favore della Controparte_2
costruttrice della lottizzazione, previa dazione indebita di danaro o di altre utilità.
6 2.3. Tale vicenda giudiziaria si è conclusa con la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 531 c.p.p. nei confronti degli imputati, per estinzione del reato a causa della maturata prescrizione, pur essendo stato accertato l'illecito penale, con conseguente confisca del compendio immobiliare, così come è stata accertata la responsabilità del
[...]
, quale responsabile civile, in considerazione del Controparte_1
ruolo svolto dai suoi dipendenti nella vicenda per cui è causa, non essendovi stata alcuna interruzione del rapporto organico anzi essendo la spendita del ruolo pubblico dirimente ai fini della realizzazione degli illeciti.
2.4. Vi è da sottolineare che nel processo penale e Parte_1 [...]
non si sono costituiti parti civili. Parte_2
2.5. Così descritta la vicenda giudiziaria, tra le prove documentali liberamente apprezzabili nel presente giudizio, possono essere certamente vagliate anche le sentenze penali. Difatti, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (in tal senso Cass. civ. n. 22200/10).
7 2.6. Ciò posto va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione del che, secondo la sua prospettazione, Controparte_1
ritiene che non essendo parte del contratto preliminare non sia tenuto al risarcimento.
Tale eccezione non può essere accolta considerando che l'azione proposta ha natura extracontrattuale e che l'ente, come è dato rilevare dall'esame delle sentenze prodotte in atti, è stato condannato quale responsabile civile per i fatti di corruzione posti in essere anche dai suoi rappresentanti sia in primo grado che in appello.
In altri termini la sentenza penale, peraltro pacificamente passata in giudicato, ha accertato la sussistenza del fatto di corruzione, tanto che, in sede di appello, è stata conferma la responsabilità civile del CP_1
rigettandosi l'appello dall'ente proposto, affermandosi la sussistenza del rapporto organico, precisata nei termini dell'occasionalità necessaria con conseguente assunzione di responsabilità diretta della P.A.
Essa può dunque utilizzarsi nel presente processo, anche se gli odierni attori non si sono costituiti parte civile, quale prova atipica liberamente apprezzabile.
2.7. Passando all'esame nel merito della domanda risarcitoria, la vicenda per cui è causa deve essere ricostruita come segue, alla stregua delle sentenze penali in atti.
Risulta acclarato in sede penale che la eseguiva un Controparte_2
intervento edilizio che era stato autorizzato da concessione edilizia n.
67/00, da ciò desumendosi la legittimità dell'intervento edificatorio.
8 Tuttavia, la concessione in virtù della quale era stata autorizzata la lottizzazione risultava essere il frutto di accordi corruttivi che interessavano sia la società che rappresentanti dell'Istituzione comunale.
Ciò emerge dalla lettura delle sentenza emesse dal Tribunale di Salerno e dalla Corte di Appello, prodotte dagli attori, dall'esame delle quali risulta che il componente della Commissione edilizia, il responsabile dell'UTC,
e il legale rappresentante della venivano condannati, in primo CP_2
grado, alle pene meglio specificate in atti, per il delitto di corruzione in concorso proprio per il rilascio della concessione n. 67/00, perché il
Sindaco ed gli altri pubblici ufficiali, in cambio di promesse, somme di denaro ed utilità varie da parte del costruttore, compivano atti contrari ai doveri di ufficio con riferimento alla approvazione della pratica edilizia
“lottizzazione Aurora” di cui si dimostrava l'abusività sotto diversi profili.
2.8. Con particolare riguardo a tali aspetti, in entrambe le statuizioni si dà
atto che la trasformazione del territorio operata con la edificazione del
Parco Aurora non poteva in alcun modo assentita in sede amministrativa poiché il progetto iniziale – originariamente approvato dai competenti organi comunali - era stato completamente stravolto da un secondo progetto (non solo in termini di caratteristiche e morfologia dei fabbricati,
ma anche di cospicua riduzione degli oneri di urbanizzazione).
Solo grazie a tale attività corruttiva si giungeva al rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un compendio di importanti e notevoli dimensioni incidente sull'assetto urbanistico della zona, che integrava il reato di lottizzazione abusiva, con necessaria confisca in favore del CP_1
9 2.9. Proprio grazie a tale attività di reato si è consentita la stipula dei contratti preliminari (come risulta dalle sentenze) che sono rimasti privi di esecuzione, in quanto il bene promesso in vendita è stato confiscato, ciò
precludendo la possibilità di giungere alla conclusione del definitivo. Ma
gli stessi contratti oltre a non potere trovare adempimento sono anche viziati per illeceità dell'oggetto, trattandosi di beni oggetto di lottizzazione abusiva.
2.10. Può solo evidenziarsi, ai fini del riconoscimento della responsabilità
del Comune per la lesione dell'affidamento del privato, che:
1. risulta l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento;
2. risulta la delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, fondata sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo, alla responsabilità dell'Amministrazione.
2.11. Tali condotte hanno avuto un'incidenza diretta sui promittenti acquirenti, in quanto il per il tramite dei suoi dipendenti e dei CP_1
suoi rappresentanti, e la stessa società promissaria venditrice, ben consapevoli della situazione e di tutta la vicenda, in quanto artefici di essa,
per essere tutti protagonisti nella condotta illecita, hanno consentito e realizzato il programma criminoso, in cui si aveva anche la stipula del preliminare di vendita con la promessa di cedere l'immobile del complesso residenziale, garantendo la conformità alle norme urbanistiche ed alle concessione edilizie e, così, provocando notevoli danni ai promissari acquirenti.
10 2.12. E' emersa dall'istruttoria la prova che dalle altrui condotte è derivato il lamentato danno. Nella specie, è sufficiente la lettura del preliminare di vendita le cui pattuizioni corroborano pienamente anche l'affidamento nella correttezza dell'operato dell'ente territoriale e la consequenzialità del danno patrimoniale, consistente nella definitiva perdita degli acconti versati al promittente alienante, da quella condotta.
3. e hanno prodotto il preliminare Parte_1 Parte_2
stipulato in data 14.09.2001 concluso con la nelle cui premesse CP_2
si dà espressamente atto:
1. che la struttura in costruzione ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia n.67/00 prot. 8291/00 da parte del
Comune di;
2. che anche i lavori di costruzione Controparte_1
sono iniziati a seguito della comunicazione all'ente territoriale.
4. In ordine al quantum risarcitorio, va premesso che il danno non può
considerarsi “in re ipsa”, quale conseguenza automatica del reato, avendo la parte l'onere di allegare e provare i danni o, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.
Né è possibile invocare sic et simpliciter una sua valutazione equitativa.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa,
conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto
11 al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa",
ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre
(da ultimo Cass. civ. n. 20889/16).
4.1. Alla luce delle tracciate linee ermeneutiche, si ritiene integrata di certo la lesione di una situazione soggettiva di vantaggio meritevole di tutela risarcitoria: la libertà contrattuale degli acquirenti, odierni attori, indotti erroneamente al trasferimento dalla falsa rappresentazione della legittimità
della costruzione da realizzare e quindi dalla falsa informazione implicita nel rilascio del titolo abilitativo da parte dell'amministrazione. Inoltre
parte attrice, nell'assumere gli obblighi di natura personale nascenti dal preliminare, pur avendo acquisito il diritto al trasferimento dell'immobile,
ha visto pregiudicare il buon esito dell'operazione proprio per la condotta concorrente sia della società costruttrice sia dell'Amministrazione tramite i suoi preposti.
4.2. Sussiste, inoltre, il nesso di causalità tra l'illecito rilascio del permesso a costruire, la corruzione, la stipula del contratto e il mancato perfezionamento dell'acquisto: questi ultimi non si sarebbero concretizzati in assenza dei primi, che ne hanno quindi costituito un antefatto essenziale,
specificamente preso in considerazione dai contraenti e munito di piena efficienza eziologica sul piano materiale ed oggettivo.
4.3. Si tratta allora di quantificare gli stessi, in base alle prove acquisite.
Ebbene, certamente va riconosciuta la perdita derivante dal versamento dell'acconto sul prezzo finale della vendite, apprezzabile come conseguenza immediata e diretta dell'illecito imputabile ai convenuti e
12 risarcibile alla luce della disposizione generale ex art. 1223 c.c., il quale mira a contenere, per tutti i casi ipotizzabili, il risarcimento alla perdita subita ed al mancato guadagno, che conseguono tipicamente, in base all'id quod plerumque accidit, al fatto dannoso del tipo di quello verificatosi,
senza accollare al responsabile qualsiasi ripercussione patrimoniale.
In altri termini, l'ammontare del danno conseguenza va determinato in base al giudizio ipotetico di differenza tra la situazione dannosa così come riscontrata in giudizio e la situazione ideale, quale sarebbe stata nell'ipotesi in cui il fatto dannoso non si fosse verificato.
4.4. L'effettuazione del pagamento da parte dei promissari acquirenti rileva di per sé come conseguenza pregiudizievole a titolo di danno emergente, trattandosi di perdita della quale deve ammettersi il risarcimento verso uno qualunque dei soggetti che hanno preso parte alla consumazione delle condotte produttive del danno (cfr., in termini, ex multis, Cass. n. 4427 del 2\3\2005).
4.5. Nella fattispecie concreta, risulta provato per tabulas il pagamento come acconto di una somma pari ad euro 13.634,46 di cui euro 3.305,32
“già versati alla sottoscrizione della proposta di acquisto” ed euro
10.329,13 “pagati in contanti alla sottoscrizione della presente scrittura”,
con la sottolineatura che “la parte promittente venditrice controfirmando
la presente ne rilascia quietanza”.
4.6. Su punto, è noto che il rilascio della quietanza non richiede forme particolari potendo risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.
13 Nella specie è pacifico il riferimento al contratto e, del resto, non vi è
contestazione dell'esborso dell'acconto da parte dell'ente convenuto.
4.7. Può aggiungersi, che nel giudizio promosso nei confronti di un terzo,
la suddetta quietanza non ha certamente l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma conserva il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 38975 del
07/12/2021).
4.8. Oltre al tenore dell'atto, possono all'uopo valorizzarsi sia la proposta d'acquisto, prodotta in allegato n. 3 alla citazione, sottoscritta dall'agente immobiliare, sia la scheda di materiale impiegato, rilasciata agli attori dalla ditta IC LL, sia le numerose missive stragiudiziali – non riscontrate – in cui gli odierni attori fanno riferimento al contratto ed alle somme investite per l'acquisto poi non concretizzatosi.
4.9. Quale mero ulteriore indice a corredo del quadro probatorio indicato,
ferma l'estraneità all'accordo privato tra acquirenti e costruttore - si ribadisce che non vi è specifica contestazione sull'effettivo esborso delle somme a titolo di acconto.
4.10. E' provato, in definitiva che gli attori corrispondevano, per l'adempimento del contratto, la somma complessiva di € 13.634,46,
somma versata in acconto per un acquisto divenuto impossibile con la confisca del bene e mai restituita, di talchè i convenuti in solido vanno condannati al pagamento di tale somma che va rivalutata dalla data della confisca (pronuncia della sentenza in primo grado 18.7.08, prodotta da parte attrice con le memorie istruttorie) fino alla presente pronuncia,
14 trattandosi di debito di valore, per l'importo complessivo di € 17.956,58,
oltre interessi legali su tale somma dalla presente sentenza al soddisfo.
5. Oltre tale somma, nessuna altra voce di danno può essere risarcita.
5.1. In primo luogo, non vi è prova dell'effettivo esborso da parte degli attori delle ulteriori somme individuate in contratto preliminare come successive a quelle versate in acconto e quietanzate, di cui si è dato conto.
Nel contratto si fa riferimento ad assegni e cambiali;
in allegato alla citazione gli attori producono un assegno del quale si evince la sola facciata anteriore;
non è possibile neanche individuare chi sia il beneficiario o i beneficiari dell'assegno, in assenza di estratto conto, sicchè
non vi si può desumere che vi sia stato incasso ad opera della società
promissaria venditrice. Sempre con riferimento all'assegno, di cui si vede una sola facciata, non è apprezzabile l'effettivo esborso né il legame causale con la compravendita per cui è processo, di talchè per esso non vi
è neppure prova che sia riferibile all'operazione economica di cui sopra.
In definitiva, il versamento delle somme di danaro successive all'acconto non risulta provato.
5.2. Parimenti, quanto alle ulteriori richieste risarcitorie, le stesse vanno respinte evidenziandosi che l'acquirente non può ottenere un'ingiusta locupletazione, ma ha diritto al ristoro dei danni pari alla differenza tra la situazione dannosa così come riscontrata in giudizio e la situazione ideale,
quale sarebbe stata nell'ipotesi in cui il fatto dannoso non si fosse verificato.
Ne segue che non è possibile porre a carico dei convenuti tutti i costi sostenuti ed indicati in citazione, atteso che, se per ipotesi la situazione
15 ideale si fosse realizzata (l'acquisto del compendio), comunque, parte attrice avrebbe dovuto versare a titolo di corrispettivo la somma di €
92.962,20 + Iva oltre iva.
5.3. Parte attrice ha poi solo allegato la sussistenza del danno morale, ma non ha provato, anche solo indiziariamente, tale voce che non può essere presunta ex lege.
6. In conclusione va accolta in parte la domanda di condanna al risarcimento dei danni, limitatamente alla somma già rivalutata di €
17.956,58.
6.1. Dal momento della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Non resta che disciplinare le spese di lite applicando il criterio della soccombenza, tenuto conto del quantum di accoglimento della domanda,
delle attività espletate, dei valori tra minimi e medi (state la natura essenzialmente documentale del giudizio) in ragione delle tariffe vigenti.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari (cft. tenore della citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dr. ES IN, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
ogni istanza, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rap.p.t., ed il Controparte_2 CP_1
16 , in persona del Sindaco p.t., in solido tra loro, al Controparte_1
pagamento in favore degli attori ed a titolo di risarcimento dei danni della somma di € 17.956,58, già rivalutata ad oggi, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
2. condanna in persona del legale rap.p.t., ed il Controparte_2
, in persona del Sindaco p.t., in solido Controparte_1
tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli
Avv.ti Damiano Antonio Balestrieri e Rita Catino, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno il 23.12.2025
Il Giudice
ES IN
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