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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1153/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
AC DA, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4330/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - cf_difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15766/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 071762 024 00000 558 000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160033488138000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160033488138000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170099846752000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190076728635000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200066792170000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AM02899/2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante espone le proprie ragioni e si rimette agli atti.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha appellato la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli n. 15766/2024 depositata il 12.11.2024, che ha rigettato il ricorso proposto avverso avviso l'iscrizione ipotecaria n.
07176202400000558000 e le sottese cartelle di pagamento aventi n. 07120160033488138000, n.
07120170099846752000, n. 07120190076728635000 e n. 07120200066792170000 e l'avviso di accertamento n. TF501AM02899/2020. I primi giudici hanno ritenuto la rituale notifica degli atti presupposti e che al contribuente fossero state notificati altresì l'avviso di intimazione n. 07120229016122692000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002506000.
Con l'atto di impugnazione il contribuente ha dedotto che:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002506000, asseritamente notificata il 22/08/2022 a mani di una persona di famiglia, non era stata prodotta in giudizio, in quanto l'ufficio si era limitato a depositare una relata di notifica che non permetteva di evincerne il contenuto. In ogni caso, essendo stato consegnato ad una persona diversa dal destinatario, avrebbe dovuto seguire la notifica rafforzata disciplinata dall'art. 60, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600/73;
- l'atto d'intimazione n. 07120229016122692000 asseritamente notificato il 23/07/2022, non era stato prodotto in giudizio, essendosi l'Ufficio limitato a depositare una relata di notifica dalla quale non si evinceva il contenuto;
- la cartella n. 07120190076728635000 non era stata ritualmente notificata, non essendo stata prodotta la ricevuta di consegna della raccomandata informativa, come da pronunzia della Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 10012 del 15 aprile 2021;
- alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento n. TF501AM02899/2020 era stata data.
Pertanto, l'esecuzione avviata dal concessionario era illegittima, non soltanto per violazione dell'art. 50 del
D.P.R. n. 602/73, in quanto il concessionario, decorso il termine di un anno dalla notifica di ciascuna cartella prima di avviare l'esecuzione avrebbe dovuto notificare una nuova intimazione di pagamento, ma soprattutto per mancanza di prova della notifica di tutti gli atti sottesi alla iscrizione ipotecaria.
La sentenza avrebbe dovuto essere riformata o, in linea gradata, parzialmente riformata, con il favore delle spese di lite. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dello Ricorrente_1 alle spese di lite, essendo immune da censure l'impugnata sentenza ed avendo fornito la prova della notifica degli atti prodromici della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria- All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e in tali limiti merita accoglimento
Per ciò che concerne la notifica dell'atto d'intimazione n. 07120229016122692000 è in atti la relata di notifica eseguita in data 23.7.22 a mani del contribuente e che si tratti di detta intimazione si desume dall'indicazione sulla relata del numero del documento notificato e delle modalità di spedizione - Documento n.
07120229016122692000 Raccomandata n. 69516619705-8 - Spedita il 11/07/2022.
La cartella n. 07120190076728635000 è stata notificata dal messo notificatore a mani della figlia dello
Ricorrente_1 in data 23-10.2021 e successivamente è stata spedita la raccomandata n.57326821954 in data 11.11.2021. La notifica è valida, in quanto, nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario, nel caso di specie la figlia, è sufficiente la prova della spedizione della CAN, prevedendo la lettera b bis del comma
1 dell'art 60 del DPR n 600 del 1973 : “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La norma, pertanto, prevede la spedizione di lettera raccomandata senza avviso di ricevimento. Sul punto vedi Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14089 del
27 maggio 2025; Cass., 2 dicembre 2024, n. 30821; Cass., 20 settembre 2022, n. 27446; Cass., 27 gennaio
2022, n. 2377;Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868, per le quali “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna a familiari, addetti alla casa, portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine”. Osserva ancora il collegio che la massima a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021menzionata dalla difesa attiene alla notifica in tema di irreperibilità relativa, per la quale è necessaria la prova del ricevimento della raccomandata informativa (CAD) ai fini del perfezionamento della notifica, fattispecie che non si attaglia al caso in esame.
Con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002506000, va osservato che è stata notificata mediante ricorso diretto al servizio postale con consegna, in data 22.8.2022
a persona di famiglia e che non necessitava dell'invio della raccomandata informativa, trovando applicazione le norme sul regolamento postale.
Dell'avviso di accertamento n. TF501AM02899/2020 non c'è traccia in atti.
Pertanto, sia la cartella n. 07120190076728635000, che l'atto d'intimazione n. 07120229016122692000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002506000 sono state ritualmente notificate allo Ricorrente_1. È seguita la notifica dell'iscrizione ipotecaria n. 07176202400000558000. Per ciò che riguarda l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73, rileva la Corte che trattasi di eccezione nuova, non formulata in primo grado e quindi inammissibile. La stessa è comunque infondata, posto che non è decorso il termine annuale tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento e perché tale eccezione avrebbe dovuto essere formulata in sede di impugnazione dell'intimazione.
Dalle esposte considerazioni discende l'accoglimento dell'appello limitatamente all'avviso di accertamento, con conferma nel resto dell'iscrizione ipotecaria n. 07176202400000558000.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In accoglimento parziale dell'appello, conferma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con esclusione dell'importo relativo all'avviso di accertamento n. TF501AM02899/2020. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
AC DA, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4330/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - cf_difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15766/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 071762 024 00000 558 000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160033488138000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160033488138000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170099846752000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190076728635000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200066792170000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AM02899/2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante espone le proprie ragioni e si rimette agli atti.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha appellato la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli n. 15766/2024 depositata il 12.11.2024, che ha rigettato il ricorso proposto avverso avviso l'iscrizione ipotecaria n.
07176202400000558000 e le sottese cartelle di pagamento aventi n. 07120160033488138000, n.
07120170099846752000, n. 07120190076728635000 e n. 07120200066792170000 e l'avviso di accertamento n. TF501AM02899/2020. I primi giudici hanno ritenuto la rituale notifica degli atti presupposti e che al contribuente fossero state notificati altresì l'avviso di intimazione n. 07120229016122692000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002506000.
Con l'atto di impugnazione il contribuente ha dedotto che:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002506000, asseritamente notificata il 22/08/2022 a mani di una persona di famiglia, non era stata prodotta in giudizio, in quanto l'ufficio si era limitato a depositare una relata di notifica che non permetteva di evincerne il contenuto. In ogni caso, essendo stato consegnato ad una persona diversa dal destinatario, avrebbe dovuto seguire la notifica rafforzata disciplinata dall'art. 60, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600/73;
- l'atto d'intimazione n. 07120229016122692000 asseritamente notificato il 23/07/2022, non era stato prodotto in giudizio, essendosi l'Ufficio limitato a depositare una relata di notifica dalla quale non si evinceva il contenuto;
- la cartella n. 07120190076728635000 non era stata ritualmente notificata, non essendo stata prodotta la ricevuta di consegna della raccomandata informativa, come da pronunzia della Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 10012 del 15 aprile 2021;
- alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento n. TF501AM02899/2020 era stata data.
Pertanto, l'esecuzione avviata dal concessionario era illegittima, non soltanto per violazione dell'art. 50 del
D.P.R. n. 602/73, in quanto il concessionario, decorso il termine di un anno dalla notifica di ciascuna cartella prima di avviare l'esecuzione avrebbe dovuto notificare una nuova intimazione di pagamento, ma soprattutto per mancanza di prova della notifica di tutti gli atti sottesi alla iscrizione ipotecaria.
La sentenza avrebbe dovuto essere riformata o, in linea gradata, parzialmente riformata, con il favore delle spese di lite. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dello Ricorrente_1 alle spese di lite, essendo immune da censure l'impugnata sentenza ed avendo fornito la prova della notifica degli atti prodromici della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria- All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e in tali limiti merita accoglimento
Per ciò che concerne la notifica dell'atto d'intimazione n. 07120229016122692000 è in atti la relata di notifica eseguita in data 23.7.22 a mani del contribuente e che si tratti di detta intimazione si desume dall'indicazione sulla relata del numero del documento notificato e delle modalità di spedizione - Documento n.
07120229016122692000 Raccomandata n. 69516619705-8 - Spedita il 11/07/2022.
La cartella n. 07120190076728635000 è stata notificata dal messo notificatore a mani della figlia dello
Ricorrente_1 in data 23-10.2021 e successivamente è stata spedita la raccomandata n.57326821954 in data 11.11.2021. La notifica è valida, in quanto, nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario, nel caso di specie la figlia, è sufficiente la prova della spedizione della CAN, prevedendo la lettera b bis del comma
1 dell'art 60 del DPR n 600 del 1973 : “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La norma, pertanto, prevede la spedizione di lettera raccomandata senza avviso di ricevimento. Sul punto vedi Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14089 del
27 maggio 2025; Cass., 2 dicembre 2024, n. 30821; Cass., 20 settembre 2022, n. 27446; Cass., 27 gennaio
2022, n. 2377;Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868, per le quali “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna a familiari, addetti alla casa, portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine”. Osserva ancora il collegio che la massima a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021menzionata dalla difesa attiene alla notifica in tema di irreperibilità relativa, per la quale è necessaria la prova del ricevimento della raccomandata informativa (CAD) ai fini del perfezionamento della notifica, fattispecie che non si attaglia al caso in esame.
Con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002506000, va osservato che è stata notificata mediante ricorso diretto al servizio postale con consegna, in data 22.8.2022
a persona di famiglia e che non necessitava dell'invio della raccomandata informativa, trovando applicazione le norme sul regolamento postale.
Dell'avviso di accertamento n. TF501AM02899/2020 non c'è traccia in atti.
Pertanto, sia la cartella n. 07120190076728635000, che l'atto d'intimazione n. 07120229016122692000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002506000 sono state ritualmente notificate allo Ricorrente_1. È seguita la notifica dell'iscrizione ipotecaria n. 07176202400000558000. Per ciò che riguarda l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73, rileva la Corte che trattasi di eccezione nuova, non formulata in primo grado e quindi inammissibile. La stessa è comunque infondata, posto che non è decorso il termine annuale tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento e perché tale eccezione avrebbe dovuto essere formulata in sede di impugnazione dell'intimazione.
Dalle esposte considerazioni discende l'accoglimento dell'appello limitatamente all'avviso di accertamento, con conferma nel resto dell'iscrizione ipotecaria n. 07176202400000558000.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In accoglimento parziale dell'appello, conferma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con esclusione dell'importo relativo all'avviso di accertamento n. TF501AM02899/2020. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.