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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 3364/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 6 Marzo 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3364/202 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. CORATTI CARLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. MARCO PIZZUTELLI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con l'Avv. GIANNA FIORE, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 cpc Parte_1 ha convenuto in giudizio le società , e Controparte_1 ha chiesto di “Accertare e Dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa e per il lavoro di fatto svolto dalla in favore Pt_1 della IG.ra indipendentemente Controparte_1 dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma di €.62.755,06 di cui €.56.771,93 per le mensilità e la residua somma di €.5.983,13 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria per € 3.766,32 ed interessi maturati per € 3.353,09 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della predetta somma ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data di maturazione di ogni singola spettanza sino all'effettivo soddisfo. Accertare e Dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa il diritto della ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale per il periodo lavorato e non regolarizzato dalla convenuta dall'1.10.2012 al 31.12.2015 ovvero altro periodo che dovesse emergere nel corso del giudizio, con condanna della convenuta al relativo versamento – somma dovuta all'ente previdenziale competente . CP_2
Accertare e Dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa il diritto della ricorrente al risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la convenuta al dovuto risarcimento del danno da quantificarsi: (1) nel versamento di tutti gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo lavorato e non regolarizzato dall'1.10.2012 al 31.12.2015 o da altra data che dovesse risultare in corso di causa. Il tutto oltre accessori come per legge.
In ordine alle domande di regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale ed accredito degli oneri richiesti in favore della ricorrente si cita in giudizio l'ente previdenziale competente di Frosinone in persona del CP_2
Direttore Pro Tempore con sede in (03100) Frosinone (FR) Piazza A. Gramsci n.4 ai fini: - della quantificazione e/o determinazione delle somme che la società convenuta deve versare e/o è tenuta a versare all'ente previdenziale citato ai fini della costituzione, regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale della ricorrente con conseguente accredito (sempre in favore del ricorrente) di quanto determinato e/o calcolato. - Provvedere all'accredito delle somme richieste a titolo di regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale in favore del ricorrente nella misura che verranno determinati dall'emananda Sentenza”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver ha lavorato alle dipendenze di n.q. di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta dall'1.10.2012 al 31.12.2015;
-che il predetto rapporto di lavoro non è stato regolarizzato ai fini contributivi, previdenziali, fiscali ed assistenziali;
-che il predetto rapporto di lavoro dall'1.10.2012 al 31.12.2015, a tutti gli effetti di legge e di contratto, deve essere qualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per tutto il periodo sopra indicato;
-di aver lavorato per conto della IG.ra tutti i Controparte_1 giorni della settimana dal lunedì alla domenica, dalle ore 13.00 alle ore 24.00, svolgendo l'attività di commessa addetta alle vendite della tabaccheria e gestione delle slot machine della stessa resistente;
-che le predette mansioni sono riconducibili al V° Livello del CCNL Commercio;
-di aver preso ordini e direttive dalla titolare Sig.ra
[...]
e dal coadiutore IG. e di aver CP_1 Persona_1 utilizzato beni e strumenti di proprietà della convenuta ovvero alla stessa riconducibili quali, ad esempio, la cassa, le attrezzature della tabaccheria, il misuratore fiscale e le chiavi;
-di non aver percepito alcunché e di essere rimasta creditrice della resistente della complessiva somma di €.62.755,06 di cui
€.56.771,93 per le mensilità e la residua somma di €.5.983,13 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria per € 3.766,32 ed interessi maturati per € 3.353,09;
-che in particolare non ha mai ricevuto alcun compenso per l'attività disimpegnata, né beneficiato di ferie, permessi, nemmeno per assentarsi dal posto di lavoro;
-che infine dall'esame dell'Estratto Contributivo v'è prova che la convenuta non ha versato i contributi come per legge dovuti.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1.10.2012 al 31.12.2015 con un rapporto non regolarizzato che di fatto presenta tutte le caratteristiche di un rapporto subordinato, e di aver svolto mansioni di commessa addetta alle vendite per la rivendita/tabaccheria e gioco slot machines, riconducibili al V livello del CCNL Commercio dal lunedì alla domenica, dalle ore 13:00 alle ore 24:00, e ha dunque chiesto di accertarsi la natura subordinata del predetto rapporto di lavoro con il pagamento delle differenze retributive maturate. Ha inoltre dedotto il proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale in relazione al rapporto di lavoro di fatto svolto alle dipendenze della convenuta. CP_3
Si è costituita in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Parte_1
Parte convenuta ha evidenziato che nessun rapporto di lavoro subordinato è mai esistito tra e , Controparte_1 Parte_1 sottolineando che la ricorrente nel periodo in contestazione ha gestito il bar-gelateria corrente in Veroli, Via Ripiano snc, quale Amministratore Unico e socio lavoratore della Cooperativa Bar Clara, che era affittuaria dell'azienda, subconduttrice dei locali (condotti in locazione dalla nonché promissaria CP_1 acquirente dell'azienda predetta.
Parte convenuta ha in particolare allegato che la Cooperativa Bar
Clara nel periodo in contestazione, utilizzando anche altro personale assunto, gestiva il , emettendo gli scontrini Parte_2
a proprio nome ed acquistando le necessarie provviste dai fornitori.
Parte convenuta ha inoltre evidenziato che il personale della Cooperativa Bar Clara, compresa la effettuava al bisogno Pt_1 anche le vendite di tabacchi nell'ambito dell'attività di tabaccheria della IG.ra nonché le attività di sorveglianza e Controparte_1 controllo delle slot-machine e per questi servizi resi tramite il proprio personale, la Cooperativa Bar Clara addebitava ad con le fatture nn. 1/2014 e 3/2014 il Controparte_1 complessivo corrispettivo di € 28.060,00.
In ordine alla domanda di inquadramento nel V livello CCNL, la parte convenuta ha dedotto che difettano sia l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, quanto il raffronto tra il risultato della indagine sui compiti asseritamente svolti dal presunto lavoratore ed i testi della normativa contrattuale. L' si è costituita in giudizio e ha eccepito la carenza di CP_2 legittimazione con riguardo alla domanda relativa all'accertamento della natura subordinata del ricorso-
Espletata la prova testimoniale, concesso termine per note difensive, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza, e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Parte ricorrente, con il presente ricorso ha allegato che il rapporto intercorso con la IG.ra , nel periodo dal Controparte_1
1.10.2012 al 31.12.2015 ha i connotati tipici di un rapporto di lavoro subordinato, e ha dedotto di aver dal lunedì alla domenica dalle ore 13.00 alle ore 24.00 svolto, sotto le direttive della IG.ra o del suo coadiutore , le Controparte_1 Persona_1 mansioni di commessa addetta alle vendite per la rivendita / tabaccheria gioco slots machines, riconducibili al V livello CCNL Commercio e ha dunque chiesto le relative differenze retributive maturate.
Di contro, la parte convenuta ha negato la sussistenza di un rapporto di natura subordinata intercorso tra le parti, evidenziando che tra la IG.ra , n.q. di Ammininistratore Unico e Parte_1 socio lavoratore della Cooperativa Bar Clara, e la IG.ra vi erano rapporti commerciali e di collaborazione. CP_1
Parte convenuta ha inoltre evidenziato che il personale della Cooperativa Bar Clara, compresa la IG.ra che aveva Pt_1 preso in affitto il ramo dell'azienda relativa alla gestione del bar/gelateria all'interno dei medesimi locali, effettuava al bisogno anche le vendite di tabacchi nell'ambito dell'attività di tabaccheria della IG.ra nonché le attività di sorveglianza e Controparte_1 controllo delle slot-machine e per questi servizi resi tramite il proprio personale, la Cooperativa Bar Clara addebitava ad con le fatture nn. 1/2014 e 3/2014 il Controparte_1 complessivo corrispettivo di € 28.060,00.
La controversia verte pertanto sull'accertamento della pretesa natura subordinata del rapporto intercorso tra la ricorrente, che, in qualità di Amministratore Unico e socio lavoratore della Cooperativa Bar Clara, cessionaria del ramo d'azienda relativo al bar-gelateria e la IG.ra , per le attività rese per Controparte_1 il reparto di tabaccheria, gestito dalla parte convenuta, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al pagamento delle pretese differenze retributive e con conseguente regolarizzazione previdenziale.
Così inquadrati i fatti di causa, in ordine alla domanda di accertamento svolta dalla ricorrente della natura subordinata del rapporto intercorso con la IG.ra , nel periodo Controparte_1 dal 1.10.2012 al 31.12.2015, va in via preliminare osservato che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen juris utilizzato dalle parti, se costituisce elemento certamente rilevante, non esime tuttavia dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo il giudice "accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà” (Cass. 18.4.2007, n. 9264), attribuendo “prevalenza agli elementi di fatto” rispetto ai dati formali risultanti dal contratto (Cass.20.3.2007, n. 6622).
In particolare, la denominazione indicata dalle parti assume maggiore utilità “in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili” e nelle quali “la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, si da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi” (Cass. 18.4.2007, n. 9264).
Nell'accertamento sulla natura del rapporto lavorativo, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, il principale criterio discretivo fra lavoro subordinato e lavoro autonomo è - appunto – “la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali -lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen Juris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo" (Cass. Sez. L, 27.02.2007, n. 4500; nello stesso senso, v. ad es., Cass.
9.10.2006, n. 21646; Cass. 13.2.2004, n, 2842; sulle modalità di esercizio del potere di conformazione del datore di lavoro, v., da ultimo, Cass. 29.5.2008, n. 14371). Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato costituisce - quindi - “elemento essenziale la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato"(Cass. 28.5.2007, n. 12368).
Quanto all'eterodirezione, il Supremo collegio ha precisato che il lavoratore deve essere soggetto al potere direttivo - il quale “si esplica con ordini specifici, e non con semplici direttive di carattere generale” - organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 27.1.2005, n. 1682); nonché ad “un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative” (Cass. 19.5.2006, n. 11880).
II potere direttivo del datore di lavoro, inoltre, “non può esplicarsi in un semplice coordinamento (...) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale” (Cass. 7.10.2004, n. 20002; nello stesso senso, v. Cass. 21646/06, cit.).
Al criterio principale dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si affiancano ulteriori elementi, i quali hanno natura sussidiaria e non decisiva, quali la “la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione” (Cass. 6.8.2004, n. 15275) e la sussistenza del rischio di impresa esclusivamente in capo al datore di lavoro (Cass. 12.5.2004, n. 9060; Cass. 29.4.2003, n. 6673). Quanto all'orario di lavoro è stato, in particolare, affermato che “la previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto di lavoro) solo quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata per sua natura in tempi non modificabili, che anche il lavoratore autonomo, debitore del risultato, sia tenuto a rispettare"(Cass. 9.12.2002, n. 17534).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria testimoniale, il Tribunale ritiene che parte ricorrente non abbia, come era suo onere, provato in modo sufficientemente rigoroso la sussistenza dei requisiti della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza soprarichiamata.
In primo luogo, deve osservarsi che è pacifico, oltre che documentalmente provato, che vi erano rapporti contrattuali tra la IG.ra e la IG.ra quale Controparte_1 Parte_1
Amministratore Unico e socio lavoratore della Cooperativa Bar
Clara.
E' emerso in particolare che in data 28/6/2012 ed Parte_1 altri soci costituivano (con l'allegato atto per Notar la CP_4 [...]
e che ne veniva nominata Controparte_5 Parte_1
Amministratore unico, cui venivano conferiti i pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (si veda visura camerale All. memoria).
In data 6/8/2012 concedeva in affitto alla Controparte_1 [...]
(rappresentata da quale Controparte_5 Parte_1 socio- amministratore unico) l'azienda di sua proprietà, corrente in Veroli alla Via Ripiano snc, pertinente l'attività di bar-gelateria, escluse le attività di tabaccheria e sala slotmachine che continuavano ad essere gestite dalla all'interno dello CP_1 stesso locale e che l'affitto di ramo d'azienda aveva la durata di due anni fino alla data 5/8/2014, con un canone di affitto per l'intero biennio di € 28.800,00.
In data 8/8/2012 tra e la Cooperativa Bar Clara Controparte_1 veniva sottoscritto contratto preliminare di cessione dell'azienda bar-gelateria affittata, al prezzo di € 250.000,00, escluse le attività di tabaccheria e sala slot-machine, che restavano di proprietà della
CP_1
In data 29/9/2012 tra e la Cooperativa Bar Controparte_1
Clara veniva sottoscritto contratto di sublocazione dei locali al fine di esercitarvi le attività di bar-gelateria, con previsione di un canone annuale di € 28.800,00.
Risulta infine dagli atti di causa che nel biennio 8/8/2012-5/8/2014 la Cooperativa Bar Clara addebitava alla la somma CP_1 complessiva € 28.060,00 per ulteriori servizi, come da fatture nn. 1 e 3 del 2014 della Cooperativa stessa,
E' dunque pacifico ed emerso anche dalla prova testimoniale che la Cooperativa Bar Clara nel periodo in contestazione, per il tramite della IG.ra quale Amministratore Unico e Parte_1 socio lavoratore, ed altri dipendenti assunti, oltre ad agli altri soci lavoratori IG. e IG. , gestiva il Persona_2 Persona_1 bar-gelateria di cui la Cooperativa Bar Clara stessa era affittuaria. Per cui deve ritenersi che vi era una certa promiscuità di locali e di attività, in quanto all'interno dei medesimi locali, senza alcuna fisica separazione, la ditta di titolarità di Controparte_1 continuava ad esercitare l'attività di tabaccheria e di sala slot- machine, mentre la Cooperativa Bar Clara gestiva il bar-gelateria. In altri termini, i locali oggetto di causa erano condivisi promiscuamente tra le due attività, ovvero tra il bar-gelateria gestita in affitto dalla quale A.U. della Cooperativa Bar Pt_1
Clara e la tabaccheria e sala slot-machine di titolarità di
. Controparte_1
Tale promiscuità è stata confermata anche dai testimoni.Sul punto, il teste ha riferito “(…) Ho fumato nel periodo Testimone_1 oggetto di causa e mi è capitato di comprare le IGarette anche preso il locale e posso dire che me le vendeva chi era presente al Bar”.
La deposizione è stata integralmente confermata dal teste
, operaio nel campo edilizio, il quale ha Testimone_2 dichiarato che le IGarette si compravano direttamente al bar e che venivano vendute dal commesso presente al bar al momento della vendita. Inoltre, il teste ha confermato Testimone_2 che vi era presente una unica cassa per le due attività. Sul punto, osserva il Giudicante che le deposizioni rese da Tes_1
e sono maggiormente attendibili
[...] Testimone_2 rispetto alle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente e che hanno Parte_3 Testimone_3 dichiarato che vi erano due distinte casse, una per ciascuna attività. Deve osservarsi che i testimoni di parte ricorrente hanno dichiarato entrambi di non aver fatto diffide stragiudiziali nei confronti della IG.ra per rivendicazione economiche, circostanza CP_1 tuttavia smentita dalla documentazione in atti.
Orbene, in una siffatta situazione di promiscuità di locali e attività, ad avviso del Giudicante, l'onere della parte ricorrente, che assume di aver lavorato alle dipendenze della IG.ra CP_1
di provare la sottoposizione al potere direttivo,
[...] organizzativo e disciplinare esplicitato dal presunto datore di lavoro doveva essere assolto con maggiore rigore, anche alla luce della considerazione che nel caso di specie non può certamente essere utilizzato l'indice sussidiario dell'inserimento della ricorrente nell'unità produttiva, occupandosi quest'ultima, in qualità di Amministratore Unico e socio lavoratore della Cooperativa Bar Clara, proprio della gestione del Parte_4 giusto affitto del ramo d'azienda e quindi a tale titolo inserita nell'organizzazione dell'unità produttiva.
Tuttavia, nel caso di specie tale onere non può ritenersi soddisfatto.
Parte ricorrente ha allegato di aver di fatto lavorato alle dipendenze della IG.ra , la quale, anche tramite il suo Controparte_1 preposto , coniuge di quest'ultima, esercitava il Persona_1 potere direttivo e organizzativo proprio del datore di lavoro nei confronti della parte ricorrente con riguardo all'attività tabaccheria-slots machines. Parte ricorrente aveva dunque l'onere di provare in primo luogo di essere stata sottoposta al potere direttivo del IG. quale preposto o coadiuvatore della IG. R_
. CP_1
Tuttavia, è pacifico, in quanto non contestato che il IG.
[...]
, escusso anche come teste nel presente giudizio, era R_ socio lavoratore della medesima Cooperativa Bar Clara, che come detto, aveva in gestione il bar-gelateria.
Dalla prova testi, è effettivamente emerso che il IG.
[...]
si alternava con la ricorrente, nel senso che il R_ R_ era presente presso il locale di mattina mentre la ricorrente era presente dalle ore 13.00 fino a chiusura. Tuttavia, dalla mera presenza del IG. presso i locali oggetto di causa, data la R_ promiscuità sia dei locali che delle due attività ivi esercitate, non può desumersi alcunchè.
In altri termini, non è emerso dalla prova testi che il era R_ presente nei locali in Veroli proprio quale preposto della IG.ra
Sul punto, basti osservare che lo stesso teste di parte CP_1 ricorrente ha riferito che il IG. dava Testimone_3 R_ direttive alla ricorrente anche relative alla gestione del bar, oltre che della tabaccheria.
In particolare, il teste ha riferito che “Ho sentito in più Tes_3 occasioni dare direttive alla ricorrente, come Persona_1 sistemare le IGarette, pulire il bar, e le slot”.
Anche il teste di parte ricorrente ha riferito che Testimone_4
“Conosco il IG. , è il marito di l'ho Persona_3 CP_1 visto presente presso l'esercizio con frequenza giornaliera. Ho sentito qualche volta il dare ordini alla ricorrente. Per R_ esempio, ho sentito il dire di prendere ordinazioni al bar, R_ li ho visti insieme vicino al reparto tabaccheria”.
Non può dunque ragionevolmente sostenersi che il IG. R_ operasse come presso il bar/tabaccheria proprio quale preposto della IG.ra dato che a quest'ultima restava certamente CP_1 precluso la gestione del bar.
E' emerso peraltro dalla prova testi che la IG.ra non CP_1 era presente presso la tabaccheria, per cui deve ritenersi che quest'ultima certamente non abbia esercitato alcun potere direttivo nei confronti della ricorrente (cfr. testi;
Parte_3
. Nonostante i testi di parte ricorrente Testimone_3
e abbiano del tutto Parte_3 Testimone_3 genericamente riferito di aver sentito il IG. dare direttive R_ alla ricorrente, ciò non consentirebbe per ciò solo di desumerne la natura subordinata del rapporto, in assenza di prova della qualità di preposto in capo al IG. per conto della IG.ra R_
CP_1
Peraltro, è appena il caso di osservare che il teste di parte convenuta operaio nel campo edilizio, Testimone_2 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha chiaramente confermato che anche il IG. si occupava del bar la mattina, R_ che ulteriormente conferma la promiscuità delle attività commerciali esercitate e smentisce anche il ruolo del IG. R_ come preposto della IG.ra CP_1
In particolare, il teste ha riferito che “La mattina io vedevo presente il IG. con una ragazza al bar, erano Parte_5 due le commesse del bar e , sebbene ricordo. Tes_3 Pt_3
Quando la mattina compravo un pacchetto di IGarette mi rivolgevo ai banconisti, incluso il IG. . Preciso che il R_ reparto tabaccheria era attiguo al bar, nel senso che dietro il bancone del bar c'era lo scaffale delle IGarette. Il era Per_4 presente di pomeriggio”.
Allo stesso modo il teste di parte ricorrente ha Testimone_5 riferito che “Preciso che nel periodo 2012-2015 la gestione del bar e tabaccheria era unica, c'erano però due casse, questo lo ricordo perché se prendevo un caffè e prendevo un pacchetto di IGarette, io facevo cassa due volte in die casse differenti. Ho visto la ricorrente fare la chiusura dell'esercizio commerciale, a volte c'era il marito, altre volte lei, fino alle 23.30-24. La mattina vedevo presente e un'altra ragazza, Parte_5
si occupava di entrambe le casse che erano attigue”. Parte_5
Anche da queste dichiarazioni si evince la assoluta promiscuità delle due attività commerciali, aldilà della unicità o meno delle casse.
Peraltro, a tutto voler concedere, al fine del riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, come è noto, è necessaria la prova della sottoposizione al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro che inerisca alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Le direttive asseritamente impartite dal IG. , per come dichiarato dai R_ testi di parte ricorrente e , Tes_3 Parte_3 invece sembrano semplici indicazioni di risultato, proprie di un mero coordinamento e passaggio di consegne di due lavoratori che si alternano nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa, senza inerire alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione da parte della Pt_1
Orbene, in conclusione, è dirimente ad avviso del Giudicante che non vi è prova che il IG. abbia agito come preposto della R_ IG. operando al contrario come socio lavoratore della CP_1
Cooperativa Bar Clara. In secondo luogo, non può ritenersi provato la sottoposizione della ricorrente al presunto potere direttivo anche perchè le deposizioni sul punto sono apparse estremamente generiche, non avendo saputo i testi precisare di che tipo di direttive si trattava.
Ad ogni buon modo, le testimoni hanno dichiarato che il IG.
e la IG.ra erano soliti alternarsi, per cui il R_ Pt_1 R_ era presente di mattina, mentre la era presente il Pt_1 pomeriggio fino a chiusura. Per cui risulta quantomeno dubbia la possibilità di aver potuto esplicare un concreto potere direttivo e di controllo nei confronti della ricorrente.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio e non ha provato di essere stata sottoposta al potere direttivo del datore di lavoro e/o di qualche suo preposto.
Deve altresì ritenersi, alla luce della documentazione in atti e delle difese spiegate dalle parti, che sussistono indizi precisi e concordanti tali da far ritenere che l'affitto del ramo d'azienda, di fatto, si sia esteso, pur senza alcuna formalizzazione in tal senso, ricomprendendosi anche la fornitura da parte della Cooperativa Bar Clara, di ulteriori servizi.
In primo luogo, deve osservarsi che parte ricorrente non ha dedotto o allegato la natura fittizia del rapporto di affitto del ramo di azienda relativo alla gestione del bar-gelateria e non ha dunque messo in considerazione la genuità del predetto affitto.
Inoltre, parte convenuta non ha negato che la Cooperativa al bisogno si occupava anche delle vendite di tabacchi nell'ambito dell'attività di tabaccheria della IG.ra Controparte_1 esercitata nei medesimi locali, nonché le attività di sorveglianza e controllo delle slot-machine e ha prodotto a suffrago di tale argomentazione le fatture nn. 1/2014 e 3/2014 per il complessivo corrispettivo di € 28.060,00 che la Cooperativa Bar Clara ha addebitato ad . Controparte_1
Invero, aldilà della contestazione formale da parte della IG.ra delle due fatture depositate in atti, è rimasto del tutto Parte_1 incontestato che la IG.ra abbia effettuato il pagamento CP_1 della somma di euro 28.060,00 in favore della Cooperativa. Sul punto, nessuna spiegazione alternativa è stata fornita dalla parte ricorrente in ordine ai motivi per cui la Cooperativa cessionaria del ramo di azienda abbia incassato dalla cedente una cospicua somma di denaro, che dunque verosimilmente è stata incassata proprio per la fornitura di servizi ulteriori resi dalla stessa Cooperativa per conto della IG.ra CP_1
In altri termini, sussistono chiari elementi indiziari tali da far ritenere che il personale della Cooperativa Bar Clara, compresa la IG.ra effettuava al bisogno anche le vendite di tabacchi Pt_1 nell'ambito dell'attività di tabaccheria della IG.ra CP_1
esercitata nei medesimi locali, nonché le attività di
[...] sorveglianza e controllo delle slot-machine. Per tali servizi resi dalla Cooperativa Bar Clara, tramite il proprio personale, compreso la ricorrente, la Cooperativa risulta essere stata remunerata da . Controparte_1
Sulla base delle considerazioni illustrate, in assenza di elementi di natura contraria, deve escludersi la rivendicata subordinazione con conseguente rigetto della domanda.
Il ricorso va quindi respinto.
Va infine respinta la domanda di condanna formulata dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo la prova della mala fede o colpa grave della parte ricorrente.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e la IG.ra , Controparte_1 come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche oggetto di giudizio.
Le spese di lite, tra la ricorrente e l' , state la natura della CP_2 domanda di regolarizzazione contributiva, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
l' , in data 25.9.2023, nella causa iscritta al n. 3364/23, CP_2 disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Respinge il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della IG.ra , liquidate in euro 6699,00, Controparte_1 oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge;
c) Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' ; CP_2
Frosinone, 6 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 6 Marzo 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3364/202 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. CORATTI CARLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. MARCO PIZZUTELLI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con l'Avv. GIANNA FIORE, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 cpc Parte_1 ha convenuto in giudizio le società , e Controparte_1 ha chiesto di “Accertare e Dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa e per il lavoro di fatto svolto dalla in favore Pt_1 della IG.ra indipendentemente Controparte_1 dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma di €.62.755,06 di cui €.56.771,93 per le mensilità e la residua somma di €.5.983,13 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria per € 3.766,32 ed interessi maturati per € 3.353,09 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della predetta somma ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data di maturazione di ogni singola spettanza sino all'effettivo soddisfo. Accertare e Dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa il diritto della ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale per il periodo lavorato e non regolarizzato dalla convenuta dall'1.10.2012 al 31.12.2015 ovvero altro periodo che dovesse emergere nel corso del giudizio, con condanna della convenuta al relativo versamento – somma dovuta all'ente previdenziale competente . CP_2
Accertare e Dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa il diritto della ricorrente al risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la convenuta al dovuto risarcimento del danno da quantificarsi: (1) nel versamento di tutti gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo lavorato e non regolarizzato dall'1.10.2012 al 31.12.2015 o da altra data che dovesse risultare in corso di causa. Il tutto oltre accessori come per legge.
In ordine alle domande di regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale ed accredito degli oneri richiesti in favore della ricorrente si cita in giudizio l'ente previdenziale competente di Frosinone in persona del CP_2
Direttore Pro Tempore con sede in (03100) Frosinone (FR) Piazza A. Gramsci n.4 ai fini: - della quantificazione e/o determinazione delle somme che la società convenuta deve versare e/o è tenuta a versare all'ente previdenziale citato ai fini della costituzione, regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale della ricorrente con conseguente accredito (sempre in favore del ricorrente) di quanto determinato e/o calcolato. - Provvedere all'accredito delle somme richieste a titolo di regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale in favore del ricorrente nella misura che verranno determinati dall'emananda Sentenza”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver ha lavorato alle dipendenze di n.q. di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta dall'1.10.2012 al 31.12.2015;
-che il predetto rapporto di lavoro non è stato regolarizzato ai fini contributivi, previdenziali, fiscali ed assistenziali;
-che il predetto rapporto di lavoro dall'1.10.2012 al 31.12.2015, a tutti gli effetti di legge e di contratto, deve essere qualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per tutto il periodo sopra indicato;
-di aver lavorato per conto della IG.ra tutti i Controparte_1 giorni della settimana dal lunedì alla domenica, dalle ore 13.00 alle ore 24.00, svolgendo l'attività di commessa addetta alle vendite della tabaccheria e gestione delle slot machine della stessa resistente;
-che le predette mansioni sono riconducibili al V° Livello del CCNL Commercio;
-di aver preso ordini e direttive dalla titolare Sig.ra
[...]
e dal coadiutore IG. e di aver CP_1 Persona_1 utilizzato beni e strumenti di proprietà della convenuta ovvero alla stessa riconducibili quali, ad esempio, la cassa, le attrezzature della tabaccheria, il misuratore fiscale e le chiavi;
-di non aver percepito alcunché e di essere rimasta creditrice della resistente della complessiva somma di €.62.755,06 di cui
€.56.771,93 per le mensilità e la residua somma di €.5.983,13 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria per € 3.766,32 ed interessi maturati per € 3.353,09;
-che in particolare non ha mai ricevuto alcun compenso per l'attività disimpegnata, né beneficiato di ferie, permessi, nemmeno per assentarsi dal posto di lavoro;
-che infine dall'esame dell'Estratto Contributivo v'è prova che la convenuta non ha versato i contributi come per legge dovuti.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1.10.2012 al 31.12.2015 con un rapporto non regolarizzato che di fatto presenta tutte le caratteristiche di un rapporto subordinato, e di aver svolto mansioni di commessa addetta alle vendite per la rivendita/tabaccheria e gioco slot machines, riconducibili al V livello del CCNL Commercio dal lunedì alla domenica, dalle ore 13:00 alle ore 24:00, e ha dunque chiesto di accertarsi la natura subordinata del predetto rapporto di lavoro con il pagamento delle differenze retributive maturate. Ha inoltre dedotto il proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale in relazione al rapporto di lavoro di fatto svolto alle dipendenze della convenuta. CP_3
Si è costituita in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Parte_1
Parte convenuta ha evidenziato che nessun rapporto di lavoro subordinato è mai esistito tra e , Controparte_1 Parte_1 sottolineando che la ricorrente nel periodo in contestazione ha gestito il bar-gelateria corrente in Veroli, Via Ripiano snc, quale Amministratore Unico e socio lavoratore della Cooperativa Bar Clara, che era affittuaria dell'azienda, subconduttrice dei locali (condotti in locazione dalla nonché promissaria CP_1 acquirente dell'azienda predetta.
Parte convenuta ha in particolare allegato che la Cooperativa Bar
Clara nel periodo in contestazione, utilizzando anche altro personale assunto, gestiva il , emettendo gli scontrini Parte_2
a proprio nome ed acquistando le necessarie provviste dai fornitori.
Parte convenuta ha inoltre evidenziato che il personale della Cooperativa Bar Clara, compresa la effettuava al bisogno Pt_1 anche le vendite di tabacchi nell'ambito dell'attività di tabaccheria della IG.ra nonché le attività di sorveglianza e Controparte_1 controllo delle slot-machine e per questi servizi resi tramite il proprio personale, la Cooperativa Bar Clara addebitava ad con le fatture nn. 1/2014 e 3/2014 il Controparte_1 complessivo corrispettivo di € 28.060,00.
In ordine alla domanda di inquadramento nel V livello CCNL, la parte convenuta ha dedotto che difettano sia l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, quanto il raffronto tra il risultato della indagine sui compiti asseritamente svolti dal presunto lavoratore ed i testi della normativa contrattuale. L' si è costituita in giudizio e ha eccepito la carenza di CP_2 legittimazione con riguardo alla domanda relativa all'accertamento della natura subordinata del ricorso-
Espletata la prova testimoniale, concesso termine per note difensive, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza, e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Parte ricorrente, con il presente ricorso ha allegato che il rapporto intercorso con la IG.ra , nel periodo dal Controparte_1
1.10.2012 al 31.12.2015 ha i connotati tipici di un rapporto di lavoro subordinato, e ha dedotto di aver dal lunedì alla domenica dalle ore 13.00 alle ore 24.00 svolto, sotto le direttive della IG.ra o del suo coadiutore , le Controparte_1 Persona_1 mansioni di commessa addetta alle vendite per la rivendita / tabaccheria gioco slots machines, riconducibili al V livello CCNL Commercio e ha dunque chiesto le relative differenze retributive maturate.
Di contro, la parte convenuta ha negato la sussistenza di un rapporto di natura subordinata intercorso tra le parti, evidenziando che tra la IG.ra , n.q. di Ammininistratore Unico e Parte_1 socio lavoratore della Cooperativa Bar Clara, e la IG.ra vi erano rapporti commerciali e di collaborazione. CP_1
Parte convenuta ha inoltre evidenziato che il personale della Cooperativa Bar Clara, compresa la IG.ra che aveva Pt_1 preso in affitto il ramo dell'azienda relativa alla gestione del bar/gelateria all'interno dei medesimi locali, effettuava al bisogno anche le vendite di tabacchi nell'ambito dell'attività di tabaccheria della IG.ra nonché le attività di sorveglianza e Controparte_1 controllo delle slot-machine e per questi servizi resi tramite il proprio personale, la Cooperativa Bar Clara addebitava ad con le fatture nn. 1/2014 e 3/2014 il Controparte_1 complessivo corrispettivo di € 28.060,00.
La controversia verte pertanto sull'accertamento della pretesa natura subordinata del rapporto intercorso tra la ricorrente, che, in qualità di Amministratore Unico e socio lavoratore della Cooperativa Bar Clara, cessionaria del ramo d'azienda relativo al bar-gelateria e la IG.ra , per le attività rese per Controparte_1 il reparto di tabaccheria, gestito dalla parte convenuta, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al pagamento delle pretese differenze retributive e con conseguente regolarizzazione previdenziale.
Così inquadrati i fatti di causa, in ordine alla domanda di accertamento svolta dalla ricorrente della natura subordinata del rapporto intercorso con la IG.ra , nel periodo Controparte_1 dal 1.10.2012 al 31.12.2015, va in via preliminare osservato che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen juris utilizzato dalle parti, se costituisce elemento certamente rilevante, non esime tuttavia dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo il giudice "accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà” (Cass. 18.4.2007, n. 9264), attribuendo “prevalenza agli elementi di fatto” rispetto ai dati formali risultanti dal contratto (Cass.20.3.2007, n. 6622).
In particolare, la denominazione indicata dalle parti assume maggiore utilità “in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili” e nelle quali “la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, si da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi” (Cass. 18.4.2007, n. 9264).
Nell'accertamento sulla natura del rapporto lavorativo, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, il principale criterio discretivo fra lavoro subordinato e lavoro autonomo è - appunto – “la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali -lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen Juris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo" (Cass. Sez. L, 27.02.2007, n. 4500; nello stesso senso, v. ad es., Cass.
9.10.2006, n. 21646; Cass. 13.2.2004, n, 2842; sulle modalità di esercizio del potere di conformazione del datore di lavoro, v., da ultimo, Cass. 29.5.2008, n. 14371). Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato costituisce - quindi - “elemento essenziale la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato"(Cass. 28.5.2007, n. 12368).
Quanto all'eterodirezione, il Supremo collegio ha precisato che il lavoratore deve essere soggetto al potere direttivo - il quale “si esplica con ordini specifici, e non con semplici direttive di carattere generale” - organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 27.1.2005, n. 1682); nonché ad “un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative” (Cass. 19.5.2006, n. 11880).
II potere direttivo del datore di lavoro, inoltre, “non può esplicarsi in un semplice coordinamento (...) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale” (Cass. 7.10.2004, n. 20002; nello stesso senso, v. Cass. 21646/06, cit.).
Al criterio principale dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si affiancano ulteriori elementi, i quali hanno natura sussidiaria e non decisiva, quali la “la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione” (Cass. 6.8.2004, n. 15275) e la sussistenza del rischio di impresa esclusivamente in capo al datore di lavoro (Cass. 12.5.2004, n. 9060; Cass. 29.4.2003, n. 6673). Quanto all'orario di lavoro è stato, in particolare, affermato che “la previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto di lavoro) solo quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata per sua natura in tempi non modificabili, che anche il lavoratore autonomo, debitore del risultato, sia tenuto a rispettare"(Cass. 9.12.2002, n. 17534).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria testimoniale, il Tribunale ritiene che parte ricorrente non abbia, come era suo onere, provato in modo sufficientemente rigoroso la sussistenza dei requisiti della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza soprarichiamata.
In primo luogo, deve osservarsi che è pacifico, oltre che documentalmente provato, che vi erano rapporti contrattuali tra la IG.ra e la IG.ra quale Controparte_1 Parte_1
Amministratore Unico e socio lavoratore della Cooperativa Bar
Clara.
E' emerso in particolare che in data 28/6/2012 ed Parte_1 altri soci costituivano (con l'allegato atto per Notar la CP_4 [...]
e che ne veniva nominata Controparte_5 Parte_1
Amministratore unico, cui venivano conferiti i pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (si veda visura camerale All. memoria).
In data 6/8/2012 concedeva in affitto alla Controparte_1 [...]
(rappresentata da quale Controparte_5 Parte_1 socio- amministratore unico) l'azienda di sua proprietà, corrente in Veroli alla Via Ripiano snc, pertinente l'attività di bar-gelateria, escluse le attività di tabaccheria e sala slotmachine che continuavano ad essere gestite dalla all'interno dello CP_1 stesso locale e che l'affitto di ramo d'azienda aveva la durata di due anni fino alla data 5/8/2014, con un canone di affitto per l'intero biennio di € 28.800,00.
In data 8/8/2012 tra e la Cooperativa Bar Clara Controparte_1 veniva sottoscritto contratto preliminare di cessione dell'azienda bar-gelateria affittata, al prezzo di € 250.000,00, escluse le attività di tabaccheria e sala slot-machine, che restavano di proprietà della
CP_1
In data 29/9/2012 tra e la Cooperativa Bar Controparte_1
Clara veniva sottoscritto contratto di sublocazione dei locali al fine di esercitarvi le attività di bar-gelateria, con previsione di un canone annuale di € 28.800,00.
Risulta infine dagli atti di causa che nel biennio 8/8/2012-5/8/2014 la Cooperativa Bar Clara addebitava alla la somma CP_1 complessiva € 28.060,00 per ulteriori servizi, come da fatture nn. 1 e 3 del 2014 della Cooperativa stessa,
E' dunque pacifico ed emerso anche dalla prova testimoniale che la Cooperativa Bar Clara nel periodo in contestazione, per il tramite della IG.ra quale Amministratore Unico e Parte_1 socio lavoratore, ed altri dipendenti assunti, oltre ad agli altri soci lavoratori IG. e IG. , gestiva il Persona_2 Persona_1 bar-gelateria di cui la Cooperativa Bar Clara stessa era affittuaria. Per cui deve ritenersi che vi era una certa promiscuità di locali e di attività, in quanto all'interno dei medesimi locali, senza alcuna fisica separazione, la ditta di titolarità di Controparte_1 continuava ad esercitare l'attività di tabaccheria e di sala slot- machine, mentre la Cooperativa Bar Clara gestiva il bar-gelateria. In altri termini, i locali oggetto di causa erano condivisi promiscuamente tra le due attività, ovvero tra il bar-gelateria gestita in affitto dalla quale A.U. della Cooperativa Bar Pt_1
Clara e la tabaccheria e sala slot-machine di titolarità di
. Controparte_1
Tale promiscuità è stata confermata anche dai testimoni.Sul punto, il teste ha riferito “(…) Ho fumato nel periodo Testimone_1 oggetto di causa e mi è capitato di comprare le IGarette anche preso il locale e posso dire che me le vendeva chi era presente al Bar”.
La deposizione è stata integralmente confermata dal teste
, operaio nel campo edilizio, il quale ha Testimone_2 dichiarato che le IGarette si compravano direttamente al bar e che venivano vendute dal commesso presente al bar al momento della vendita. Inoltre, il teste ha confermato Testimone_2 che vi era presente una unica cassa per le due attività. Sul punto, osserva il Giudicante che le deposizioni rese da Tes_1
e sono maggiormente attendibili
[...] Testimone_2 rispetto alle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente e che hanno Parte_3 Testimone_3 dichiarato che vi erano due distinte casse, una per ciascuna attività. Deve osservarsi che i testimoni di parte ricorrente hanno dichiarato entrambi di non aver fatto diffide stragiudiziali nei confronti della IG.ra per rivendicazione economiche, circostanza CP_1 tuttavia smentita dalla documentazione in atti.
Orbene, in una siffatta situazione di promiscuità di locali e attività, ad avviso del Giudicante, l'onere della parte ricorrente, che assume di aver lavorato alle dipendenze della IG.ra CP_1
di provare la sottoposizione al potere direttivo,
[...] organizzativo e disciplinare esplicitato dal presunto datore di lavoro doveva essere assolto con maggiore rigore, anche alla luce della considerazione che nel caso di specie non può certamente essere utilizzato l'indice sussidiario dell'inserimento della ricorrente nell'unità produttiva, occupandosi quest'ultima, in qualità di Amministratore Unico e socio lavoratore della Cooperativa Bar Clara, proprio della gestione del Parte_4 giusto affitto del ramo d'azienda e quindi a tale titolo inserita nell'organizzazione dell'unità produttiva.
Tuttavia, nel caso di specie tale onere non può ritenersi soddisfatto.
Parte ricorrente ha allegato di aver di fatto lavorato alle dipendenze della IG.ra , la quale, anche tramite il suo Controparte_1 preposto , coniuge di quest'ultima, esercitava il Persona_1 potere direttivo e organizzativo proprio del datore di lavoro nei confronti della parte ricorrente con riguardo all'attività tabaccheria-slots machines. Parte ricorrente aveva dunque l'onere di provare in primo luogo di essere stata sottoposta al potere direttivo del IG. quale preposto o coadiuvatore della IG. R_
. CP_1
Tuttavia, è pacifico, in quanto non contestato che il IG.
[...]
, escusso anche come teste nel presente giudizio, era R_ socio lavoratore della medesima Cooperativa Bar Clara, che come detto, aveva in gestione il bar-gelateria.
Dalla prova testi, è effettivamente emerso che il IG.
[...]
si alternava con la ricorrente, nel senso che il R_ R_ era presente presso il locale di mattina mentre la ricorrente era presente dalle ore 13.00 fino a chiusura. Tuttavia, dalla mera presenza del IG. presso i locali oggetto di causa, data la R_ promiscuità sia dei locali che delle due attività ivi esercitate, non può desumersi alcunchè.
In altri termini, non è emerso dalla prova testi che il era R_ presente nei locali in Veroli proprio quale preposto della IG.ra
Sul punto, basti osservare che lo stesso teste di parte CP_1 ricorrente ha riferito che il IG. dava Testimone_3 R_ direttive alla ricorrente anche relative alla gestione del bar, oltre che della tabaccheria.
In particolare, il teste ha riferito che “Ho sentito in più Tes_3 occasioni dare direttive alla ricorrente, come Persona_1 sistemare le IGarette, pulire il bar, e le slot”.
Anche il teste di parte ricorrente ha riferito che Testimone_4
“Conosco il IG. , è il marito di l'ho Persona_3 CP_1 visto presente presso l'esercizio con frequenza giornaliera. Ho sentito qualche volta il dare ordini alla ricorrente. Per R_ esempio, ho sentito il dire di prendere ordinazioni al bar, R_ li ho visti insieme vicino al reparto tabaccheria”.
Non può dunque ragionevolmente sostenersi che il IG. R_ operasse come presso il bar/tabaccheria proprio quale preposto della IG.ra dato che a quest'ultima restava certamente CP_1 precluso la gestione del bar.
E' emerso peraltro dalla prova testi che la IG.ra non CP_1 era presente presso la tabaccheria, per cui deve ritenersi che quest'ultima certamente non abbia esercitato alcun potere direttivo nei confronti della ricorrente (cfr. testi;
Parte_3
. Nonostante i testi di parte ricorrente Testimone_3
e abbiano del tutto Parte_3 Testimone_3 genericamente riferito di aver sentito il IG. dare direttive R_ alla ricorrente, ciò non consentirebbe per ciò solo di desumerne la natura subordinata del rapporto, in assenza di prova della qualità di preposto in capo al IG. per conto della IG.ra R_
CP_1
Peraltro, è appena il caso di osservare che il teste di parte convenuta operaio nel campo edilizio, Testimone_2 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha chiaramente confermato che anche il IG. si occupava del bar la mattina, R_ che ulteriormente conferma la promiscuità delle attività commerciali esercitate e smentisce anche il ruolo del IG. R_ come preposto della IG.ra CP_1
In particolare, il teste ha riferito che “La mattina io vedevo presente il IG. con una ragazza al bar, erano Parte_5 due le commesse del bar e , sebbene ricordo. Tes_3 Pt_3
Quando la mattina compravo un pacchetto di IGarette mi rivolgevo ai banconisti, incluso il IG. . Preciso che il R_ reparto tabaccheria era attiguo al bar, nel senso che dietro il bancone del bar c'era lo scaffale delle IGarette. Il era Per_4 presente di pomeriggio”.
Allo stesso modo il teste di parte ricorrente ha Testimone_5 riferito che “Preciso che nel periodo 2012-2015 la gestione del bar e tabaccheria era unica, c'erano però due casse, questo lo ricordo perché se prendevo un caffè e prendevo un pacchetto di IGarette, io facevo cassa due volte in die casse differenti. Ho visto la ricorrente fare la chiusura dell'esercizio commerciale, a volte c'era il marito, altre volte lei, fino alle 23.30-24. La mattina vedevo presente e un'altra ragazza, Parte_5
si occupava di entrambe le casse che erano attigue”. Parte_5
Anche da queste dichiarazioni si evince la assoluta promiscuità delle due attività commerciali, aldilà della unicità o meno delle casse.
Peraltro, a tutto voler concedere, al fine del riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, come è noto, è necessaria la prova della sottoposizione al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro che inerisca alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Le direttive asseritamente impartite dal IG. , per come dichiarato dai R_ testi di parte ricorrente e , Tes_3 Parte_3 invece sembrano semplici indicazioni di risultato, proprie di un mero coordinamento e passaggio di consegne di due lavoratori che si alternano nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa, senza inerire alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione da parte della Pt_1
Orbene, in conclusione, è dirimente ad avviso del Giudicante che non vi è prova che il IG. abbia agito come preposto della R_ IG. operando al contrario come socio lavoratore della CP_1
Cooperativa Bar Clara. In secondo luogo, non può ritenersi provato la sottoposizione della ricorrente al presunto potere direttivo anche perchè le deposizioni sul punto sono apparse estremamente generiche, non avendo saputo i testi precisare di che tipo di direttive si trattava.
Ad ogni buon modo, le testimoni hanno dichiarato che il IG.
e la IG.ra erano soliti alternarsi, per cui il R_ Pt_1 R_ era presente di mattina, mentre la era presente il Pt_1 pomeriggio fino a chiusura. Per cui risulta quantomeno dubbia la possibilità di aver potuto esplicare un concreto potere direttivo e di controllo nei confronti della ricorrente.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio e non ha provato di essere stata sottoposta al potere direttivo del datore di lavoro e/o di qualche suo preposto.
Deve altresì ritenersi, alla luce della documentazione in atti e delle difese spiegate dalle parti, che sussistono indizi precisi e concordanti tali da far ritenere che l'affitto del ramo d'azienda, di fatto, si sia esteso, pur senza alcuna formalizzazione in tal senso, ricomprendendosi anche la fornitura da parte della Cooperativa Bar Clara, di ulteriori servizi.
In primo luogo, deve osservarsi che parte ricorrente non ha dedotto o allegato la natura fittizia del rapporto di affitto del ramo di azienda relativo alla gestione del bar-gelateria e non ha dunque messo in considerazione la genuità del predetto affitto.
Inoltre, parte convenuta non ha negato che la Cooperativa al bisogno si occupava anche delle vendite di tabacchi nell'ambito dell'attività di tabaccheria della IG.ra Controparte_1 esercitata nei medesimi locali, nonché le attività di sorveglianza e controllo delle slot-machine e ha prodotto a suffrago di tale argomentazione le fatture nn. 1/2014 e 3/2014 per il complessivo corrispettivo di € 28.060,00 che la Cooperativa Bar Clara ha addebitato ad . Controparte_1
Invero, aldilà della contestazione formale da parte della IG.ra delle due fatture depositate in atti, è rimasto del tutto Parte_1 incontestato che la IG.ra abbia effettuato il pagamento CP_1 della somma di euro 28.060,00 in favore della Cooperativa. Sul punto, nessuna spiegazione alternativa è stata fornita dalla parte ricorrente in ordine ai motivi per cui la Cooperativa cessionaria del ramo di azienda abbia incassato dalla cedente una cospicua somma di denaro, che dunque verosimilmente è stata incassata proprio per la fornitura di servizi ulteriori resi dalla stessa Cooperativa per conto della IG.ra CP_1
In altri termini, sussistono chiari elementi indiziari tali da far ritenere che il personale della Cooperativa Bar Clara, compresa la IG.ra effettuava al bisogno anche le vendite di tabacchi Pt_1 nell'ambito dell'attività di tabaccheria della IG.ra CP_1
esercitata nei medesimi locali, nonché le attività di
[...] sorveglianza e controllo delle slot-machine. Per tali servizi resi dalla Cooperativa Bar Clara, tramite il proprio personale, compreso la ricorrente, la Cooperativa risulta essere stata remunerata da . Controparte_1
Sulla base delle considerazioni illustrate, in assenza di elementi di natura contraria, deve escludersi la rivendicata subordinazione con conseguente rigetto della domanda.
Il ricorso va quindi respinto.
Va infine respinta la domanda di condanna formulata dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo la prova della mala fede o colpa grave della parte ricorrente.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e la IG.ra , Controparte_1 come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche oggetto di giudizio.
Le spese di lite, tra la ricorrente e l' , state la natura della CP_2 domanda di regolarizzazione contributiva, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
l' , in data 25.9.2023, nella causa iscritta al n. 3364/23, CP_2 disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Respinge il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della IG.ra , liquidate in euro 6699,00, Controparte_1 oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge;
c) Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' ; CP_2
Frosinone, 6 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore