Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 44
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di adeguata motivazione dell'atto impugnato

    La motivazione per relationem alla relazione tecnica allegata all'avviso di accertamento è formalmente legittima, ma la relazione non riporta riferimenti agli immobili di comparazione né ai prontuari di settore utilizzati, impedendo al contribuente di verificare la correttezza della classificazione e della rendita attribuita. L'Ufficio non ha fornito elementi a supporto della correttezza del proprio operato né in primo grado né in appello.

  • Altro
    Mancanza di delega di firma

    L'appello incidentale concernente la carenza di delega in capo al funzionario è stato assorbito dalla decisione di accoglimento dell'appello principale per vizio di motivazione.

  • Rigettato
    Erroneità/Infondatezza della decisione della CTP sulla motivazione dell'atto catastale

    L'appello dell'Ufficio è infondato in quanto la motivazione dell'accertamento impugnato non raggiunge i requisiti minimi di sufficienza per consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di verifica. L'Ufficio, in sede contenziosa, non ha fornito elementi a supporto della correttezza del proprio operato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 44
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
    Numero : 44
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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