Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90 miliardi nel triennio 1985-1987, di cui lire 88 miliardi nell'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 87 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)" e, quanto a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni fino al 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "INEA - Integrazione del contributo per lo svolgimento delle attivita' comunitarie".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.