Versione
22 marzo 1913
22 marzo 1913
>
Versione
8 settembre 1990
8 settembre 1990
>
Versione
1 giugno 2007
1 giugno 2007
>
Versione
3 agosto 2010
3 agosto 2010
Art. 142. 1. E' punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ((o nell'articolo 52-bis, comma 2,)) ovvero che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.
(65)
--------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella parte in cui prevede che "e' destituito di diritto" il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, anziche' riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142". --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ((o nell'articolo 52-bis, comma 2,)) ovvero che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.
(65)
--------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella parte in cui prevede che "e' destituito di diritto" il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, anziche' riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142". --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Commentari • 6
- 1. NOTAIO: rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 147, secondo comma, della Legge n. 89/1913Avv. Alice Passacqua · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 gennaio 2018 · 4.390684
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/1987, n. 4034Provvedimento: A differenza della destituzione prevista dal primo comma dello art. 142 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che attribuisce al tribunale civile il potere di irrogare con il rito camerale ai notai, per le violazioni particolarmente gravi dei loro doveri professionali, la pena disciplinare della destituzione, quella contemplata nel successivo secondo comma, per il quale "è destituito di diritto il notaio che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5 n. 3", si configura come effetto accessorio della condanna penale ed è indipendente dall'entità della pena nonché dalla concessione o meno di circostanze attenuanti. […]Leggi di più...
- sanzioni per le contravvenzioni e violazioni·
- disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai·
- concessione di attenuanti·
- irrilevanza·
- di diritto·
- a seguito di condanna penale·
- destituzione·
- notariato