Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
SEPAR. SENZA FIGLI/ FIGLI MAGG.AUTOM.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa VG 2800/2024 promossa con ricorso depositato il 13.11.2024, da
1) Parte_1
Nata a Arnesano (Lecce) il 28 giugno 1963, cittadina italiana, Cod. Fisc.: , residente C.F._1
in Como Via San Giacomo n. 57, domiciliata in Lugano (CH) – Figino Alle Brughette n. 12,
con l'Avv. Davide Calabrò
e
2) Parte_2
Nato a Veglie (Lecce) il 13 luglio 1961, cittadino italiano, Cod. Fisc.: , residente in C.F._2
Como Via San Giacomo n. 57, domiciliato in Cambarogno (CH) Cadepezzo 1 Quartino,
con l'Avv. Davide Calabrò
(Lecce), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arnesano, anno 1982, numero 14, Parte II, serie
A.
Regime patrimoniale: comunione dei beni
con i seguenti FIGLI economicamente AUTOSUFFICIENTI: CP_1
nata a [...] l'[...] Persona_1
nato a [...] il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.11.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco di mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione dei predetti coniugi;
3) dare atto che i coniugi sono rispettivamente economicamente autonomi ed autosufficienti
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
[...
[...]
che hanno contratto matrimonio in data 23 settembre 1982 con rito concordatario nel Comune di Arnesano,
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arnesano, anno 1982, numero 14, Parte II, serie A.
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arnesano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao