Art. 22.
Ai sensi dell' art. 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'art. 3 della regge 8 luglio 1903, n. 321, e' elevato, per l'esercizio 1961-62, a lire 249.735.950, in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
Ai sensi dell' art. 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'art. 3 della regge 8 luglio 1903, n. 321, e' elevato, per l'esercizio 1961-62, a lire 249.735.950, in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.