Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. IU Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3000 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata in Termini Imerese, VIA ANTONIO VIVALDI 7 BAGHE-
RIA, presso lo studio dell'Avv. LO FASO CHIARA, che la rappresenta e difen-
de per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Controparte_2
citato e non costituitosi nel presente giudizio.
[...]
Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal tenore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da Controparte_2
verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i co-
[...]
niugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assisten-
za, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separa-
zione.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rile-
varsi che dalla coppia sono nati due figli, nato a [...] Persona_1
il 25.06.2003 ormai maggiorenne e , nato a [...] il Persona_2
23.10.2007, prossimo alla maggiore età.
Quanto al figlio minore, l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possi-
bilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'af-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile fidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «di-
ritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal
D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità geni-
toriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un Pt_2
vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assisten-
za morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi-
so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affi-
damento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabi-
lizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comu-
ne dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as-
segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi-
so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu-
sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do-
vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontan-
dosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione co-
niugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co-
mune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, va osservato che tra qualche mese raggiun- Per_2
gerà la maggiore età e, pertanto, fino a tale data ed in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso, con previ-
sione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà
per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé il predetto libe-
ramente ma compatibilmente con le sue esigenze di vita e scolastiche.
Quanto alla casa coniugale, la domanda di assegnazione è stata di fatto ab-
bandonata dalla ricorrente avendo la stessa dichiarato che, a fronte della ri-
chiesta della suocera di rilasciare l'immobile, la medesima ed i figli hanno da
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile tempo lasciato l'abitazione per trasferirsi altrove.
Dunque, alla luce dell'avvenuto abbandono volontario dell'immobile nel quale il nucleo familiare viveva all'epoca della separazione e in considera-
zione dell'abbandono della domanda, nessun provvedimento di assegnazione verrà adottato dal Collegio.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad ottenere Parte_1
esclusivamente il contributo al mantenimento dei figli della coppia, non ri-
chiedendo il mantenimento in proprio favore.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di contri-
buzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a se-
guito della separazione per-sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un man-
tenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, impo-
nendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, so-
ciale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica,
idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il pa-
rametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dal-
le sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n.
3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi-
genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, risulta disoccupata e percet- Parte_1
trice di reddito di cittadinanza, mentre riguardo il resistente P_
, non vi sono elementi istruttori che consentano di ricostruire il
[...]
suo reddito né la ricorrente ha formulato richieste istruttorie sul punto. Sul
punto, la ricorrente durante l'udienza presidenziale, si è limitata a dichiara-
re: “Non so che lavoro faccia tuttora mio marito, era muratore e cameriere”.
Sempre la ricorrente ha allegato in atti che lo stesso abbia intrapreso una nuova convivenza e durante il giudizio si sia sottratto ai doveri economici nascenti dall'ordinanza presidenziale, non contribuendo al mantenimento
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile della famiglia nella misura stabilita (euro 370,00 mensili).
Dalle uniche certificazioni fiscali (nella specie ISEE) prodotte in atti e per altro relative solo agli anni 2018-19 e 2010, di fatti, è dato evincere la si-
tuazione economica afferente all'intero nucleo familiare, ovvero risultante dalla sommatoria dei redditi di ciascun componente, ma non anche quella di ogni singolo individuo, peraltro dalle colonne inerenti alla posizione reddi-
tuale dei soggetti appartenenti al predetto nucleo, risulterebbero entrambi percettori di prestazioni socio assistenziali.
Tanto chiarito, nel caso di specie, considerata l'unica documentazione fi-
scale prodotta dalla ricorrente, nonché, il fatto che parte resistente, non co-
stituendosi nel presente giudizio, non ha contestato la circostanza (come sa-
rebbe stato suo precipuo onere effettuare), che il figlio maggiorenne Per_3
[...
risulti privo di una occupazione lavorativa che lo renda economicamente autosufficienti ed in considerazione dell'età dello stesso (22 anni) si reputa equo onerare il resistente del versamento, a favore della ricorrente, di una somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne.
Va poi, ovviamente accolta la domanda di contributo al mantenimento del figlio minore . Per_2
In ordine al quantum, alla luce delle condizioni reddituali precedente-
mente indicate, delle esigenze di mantenimento del figlio, considerata la du-
rata del matrimonio e le esigenze di vita del figlio minore della coppia e delle sue documentate problematiche di salute, nonchè della fissazione del domi-
cilio prevalente di entrambi i figli presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal
[...]
in favore della in complessivi Parte_3 Parte_1
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data del 4 ot-
tobre 2022 (in sostituzione della minor somma prevista con i provvedimenti provvisori), avendo la ricorrente, nonostante il provvedimento interinale di assegnazione, abbandonato la casa coniugale poco tempo dopo la fase presi-
denziale per avere ricevuto diffide dalla proprietaria (ex suocera). Ciò dal momento che l'assegnazione della casa familiare, possiede inevitabili riflessi economici, particolarmente valorizzati anche dall'art. 6, comma 6, della leg-
ge n. 898 del 1970.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d.
straordinarie da sostenere per la prole.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della contumacia del resistente, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale com-
pensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...], e , nato a Controparte_1
PALERMO, in data 15/10/1979, i quali hanno contratto matrimonio in BA-
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile , in data 06/03/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Pt_4
medesimo Comune al n. 3, parte I dell'anno 2003;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia Per_2
ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre
[...]
e con regime di visita secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispon- Controparte_1
dere in favore di , la complessiva somma di euro Parte_1
400,00 mensili titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia
IU e (di cui euro 200,00 per ciascun figlio), da versare en- Per_2
tro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indi-
ci ISTAT F.O.I e da corrispondere a far data dal 04.10.2022;
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie da sostenere in favore dei figli;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 23/06/2025.
Il Presidente
IU Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile