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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 847/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1113/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T026353000 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T026352000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Si riporta al contenuto del "foglio di lume" depositato in data 04/02/2026; Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 06.11.2023, contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo -
U.T. Atti Pubblici, Successioni e MB IV - , Ricorrente_1 impugnava:
- l'avviso di liquidazione dell'Imposta e irrigazione Sanzione n. atto 2020 1T 026353 000, relativo alla revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termini finalizzate all'acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (mutuo agevolato);
- l'avviso di liquidazione dell'Imposta e irrigazione Sanzione n. atto 2020 1T 026352 000, relativo alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della tariffa parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
entrambi ricevuti in data 11/10/2023.
Parte ricorrente, nel ricorso premetteva:
- con atto di compravendita registrato presso l'Agenzia delle Entrate DPPA UT AA. PP. SS. RR. I. al n.26352 serie 1T del 20/10/2020, aveva acquistato, beneficiando, sia delle agevolazioni fiscali, sia le agevolazioni sulla concessione del mutuo agevolato prima casa, la piena proprietà con la propria moglie ciascuno per la quota di ½ (un mezzo), dell'unità immobiliare sita nel comune di Palermo (Pa), Indirizzo_1 rilevata al catasto fabbricati del comune di Palermo al Dati catastali_1 R. C. 315,56.
All'Agenzia delle Entrate risultava, tuttavia, che il contribuente fosse già titolare per la quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare sita in Palermo, Indirizzo_2 – rilevata al catasto fabbricati del comune di Palermo Dati catastali_2 acquistata con l'atto di compravendita registrato in data 27/09/2001 presso l'agenzia delle Entrate – Ufficio di Palermo 2 al n. 14348 serie 1V , beneficiando delle agevolazioni in parola.
Gli avvisi di liquidazione revocanti i benefici sopra descritti apparivano ingiusti e non rispettosi dell'indirizzo nomofilattico che la Corte di Cassazione invitava a seguire. Il ricorrente rappresentava di possedere soltanto un quarto dell'unità immobiliare sita in Palermo, Indirizzo_2 appartamento di modeste caratteristiche che lo stesso aveva abitato insieme ai propri genitori e fratelli per meglio assistere i genitori e in particolar modo il padre affetto da disturbo bipolare e la madre colpita da ischemia cerebrale.
Successivamente, parte ricorrente convolato a nozze, decideva che l'immobile di cui era originariamente proprietario per un quarto insieme alla famiglia di origine, non fosse un'abitazione idonea ad ospitare la nuova famiglia, per numero di camere, coabitazione con genitori in precarie condizioni di salute e fratelli e sorelle.
Premesso quanto sopra, in diritto rilevava:
1. la spettanza delle richieste agevolazioni ritenendo nello specifico che non fosse ostativa alla fruizione dell'agevolazione in oggetto la possidenza di un altro immobile agevolato stante l'inidoneità dell'appartamento pre-posseduto, di cui dichiarava essere proprietario con i propri familiari di origine per la quota di ¼ (un quarto), a soddisfare le esigenze abitative della sua famiglia.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte con il ricorso;
2. l'insussistenza dei requisiti previsti per la concessione della sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
Con ordinanza n.92/2025, pronunciata da questa Corte, in composizione monocratica, il 16.01.2025 e depositata il 20.01.2025, veniva disposto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, la compensazione delle spese di lite della fase cautelare ed il rinvio della trattazione della controversia nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il motivo dell'impugnativa e la giurisprudenza citata non colgono nel segno. Infatti l'atto impugnato contesta l'avere usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa dopo averne usufruito una precedente volta.
Quindi la questione posta nel ricorso e cioè che si ha diritto all'agevolazione per inidoneità attuale dell'abitazione (acquistata precedentemente con agevolazione prima casa) alle esigenze che oggi il ricorrente ha e che lo hanno indotto all'acquisto di una altra abitazione (godendo per la seconda volta dell'agevolazione della prima casa) è diversa da quella prospettata (e affrontata dalla giurisprudenza citata).
Infatti la Nota II bis) posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede l'applicazione agevolata dell'imposta di registro con aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse a condizione che:
a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
La questione che qui si tratta quindi non è quella prevista alla lettera b) per la quale anche la giurisprudenza ha adottato un distinguo sulla inidoneità dell'abitazione di cui si è già proprietario a essere utilmente abitata al momento dell'acquisto della abitazione con il godimento dell'agevolazione per la prima casa.
La questione posta dall'ente impositore è quella prevista alla lettera c) , e cioè che il legislatore consente di godere delle agevolazioni della prima casa una sola volta escludendo che si possa acquistare una seconda volta se ha già goduto in precedenza dell'agevolazione per l'acquisto (anche per quote) di una altra abitazione.
E' incontestato fra le parti,infatti, che per l'abitazione che ha acquistato nel 2001 il ricorrente ha usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa. E' parimenti contestato che anche per l'acquisto del 2020 il ricorrente ha usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa.
Il verificarsi delle situazioni come sopra descritte legittima l'operato dell'ente impositore.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dal DM n.55/2014 in considerazione della scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Sig. Ricorrente_1 al pagamento di euro 800,00 più il 15% di spese forfettarie in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1113/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T026353000 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T026352000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Si riporta al contenuto del "foglio di lume" depositato in data 04/02/2026; Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 06.11.2023, contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo -
U.T. Atti Pubblici, Successioni e MB IV - , Ricorrente_1 impugnava:
- l'avviso di liquidazione dell'Imposta e irrigazione Sanzione n. atto 2020 1T 026353 000, relativo alla revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termini finalizzate all'acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (mutuo agevolato);
- l'avviso di liquidazione dell'Imposta e irrigazione Sanzione n. atto 2020 1T 026352 000, relativo alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della tariffa parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
entrambi ricevuti in data 11/10/2023.
Parte ricorrente, nel ricorso premetteva:
- con atto di compravendita registrato presso l'Agenzia delle Entrate DPPA UT AA. PP. SS. RR. I. al n.26352 serie 1T del 20/10/2020, aveva acquistato, beneficiando, sia delle agevolazioni fiscali, sia le agevolazioni sulla concessione del mutuo agevolato prima casa, la piena proprietà con la propria moglie ciascuno per la quota di ½ (un mezzo), dell'unità immobiliare sita nel comune di Palermo (Pa), Indirizzo_1 rilevata al catasto fabbricati del comune di Palermo al Dati catastali_1 R. C. 315,56.
All'Agenzia delle Entrate risultava, tuttavia, che il contribuente fosse già titolare per la quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare sita in Palermo, Indirizzo_2 – rilevata al catasto fabbricati del comune di Palermo Dati catastali_2 acquistata con l'atto di compravendita registrato in data 27/09/2001 presso l'agenzia delle Entrate – Ufficio di Palermo 2 al n. 14348 serie 1V , beneficiando delle agevolazioni in parola.
Gli avvisi di liquidazione revocanti i benefici sopra descritti apparivano ingiusti e non rispettosi dell'indirizzo nomofilattico che la Corte di Cassazione invitava a seguire. Il ricorrente rappresentava di possedere soltanto un quarto dell'unità immobiliare sita in Palermo, Indirizzo_2 appartamento di modeste caratteristiche che lo stesso aveva abitato insieme ai propri genitori e fratelli per meglio assistere i genitori e in particolar modo il padre affetto da disturbo bipolare e la madre colpita da ischemia cerebrale.
Successivamente, parte ricorrente convolato a nozze, decideva che l'immobile di cui era originariamente proprietario per un quarto insieme alla famiglia di origine, non fosse un'abitazione idonea ad ospitare la nuova famiglia, per numero di camere, coabitazione con genitori in precarie condizioni di salute e fratelli e sorelle.
Premesso quanto sopra, in diritto rilevava:
1. la spettanza delle richieste agevolazioni ritenendo nello specifico che non fosse ostativa alla fruizione dell'agevolazione in oggetto la possidenza di un altro immobile agevolato stante l'inidoneità dell'appartamento pre-posseduto, di cui dichiarava essere proprietario con i propri familiari di origine per la quota di ¼ (un quarto), a soddisfare le esigenze abitative della sua famiglia.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte con il ricorso;
2. l'insussistenza dei requisiti previsti per la concessione della sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
Con ordinanza n.92/2025, pronunciata da questa Corte, in composizione monocratica, il 16.01.2025 e depositata il 20.01.2025, veniva disposto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, la compensazione delle spese di lite della fase cautelare ed il rinvio della trattazione della controversia nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il motivo dell'impugnativa e la giurisprudenza citata non colgono nel segno. Infatti l'atto impugnato contesta l'avere usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa dopo averne usufruito una precedente volta.
Quindi la questione posta nel ricorso e cioè che si ha diritto all'agevolazione per inidoneità attuale dell'abitazione (acquistata precedentemente con agevolazione prima casa) alle esigenze che oggi il ricorrente ha e che lo hanno indotto all'acquisto di una altra abitazione (godendo per la seconda volta dell'agevolazione della prima casa) è diversa da quella prospettata (e affrontata dalla giurisprudenza citata).
Infatti la Nota II bis) posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede l'applicazione agevolata dell'imposta di registro con aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse a condizione che:
a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
La questione che qui si tratta quindi non è quella prevista alla lettera b) per la quale anche la giurisprudenza ha adottato un distinguo sulla inidoneità dell'abitazione di cui si è già proprietario a essere utilmente abitata al momento dell'acquisto della abitazione con il godimento dell'agevolazione per la prima casa.
La questione posta dall'ente impositore è quella prevista alla lettera c) , e cioè che il legislatore consente di godere delle agevolazioni della prima casa una sola volta escludendo che si possa acquistare una seconda volta se ha già goduto in precedenza dell'agevolazione per l'acquisto (anche per quote) di una altra abitazione.
E' incontestato fra le parti,infatti, che per l'abitazione che ha acquistato nel 2001 il ricorrente ha usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa. E' parimenti contestato che anche per l'acquisto del 2020 il ricorrente ha usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa.
Il verificarsi delle situazioni come sopra descritte legittima l'operato dell'ente impositore.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dal DM n.55/2014 in considerazione della scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Sig. Ricorrente_1 al pagamento di euro 800,00 più il 15% di spese forfettarie in favore dell'Agenzia delle Entrate.