Ordinanza cautelare 7 giugno 2024
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Sentenza breve 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 11/02/2026, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05552/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 5552 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco La Gattuta, elettivamente domiciliata in Roma, viale Anicio Gallo n. 194, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il decreto di esclusione n. 84 del 28.02.2024, notificato il 29.02.2024, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale, ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, n. 238 del 14.11.2018, a causa dell’insufficiente esecuzione dell’esercizio di cui all’allegato C) del Bando di concorso “ Modulo 1 – lett. D) ” ( effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete ); 2) il verbale della Commissione d’esame del 22.02.2024 e la scheda di valutazione relativa al ricorrente; 3) l’art. 8 del Bando di concorso (D.M. n. 238 del 14.11.2018), nella parte in cui richiama l’allegato “C” il quale stabilisce che “ la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ZI TI, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente presentava domanda per la partecipazione alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo-Dipartimento n. 238 del 14.11.2018. Veniva convocato per sostenere la prova di capacità operativa, secondo le modalità di cui all’art. 8, allegato C), del Bando di concorso, per il giorno 22.02.2024
Il concorrente, suo malgrado, non riusciva a portare a termine la trazione relativa all’esercizio di cui all’allegato C) del Bando, “ Modulo 1 – lett. D ” ( effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete ), a causa di un infortunio occorsogli durante l’esecuzione del suddetto esercizio (dolore articolare nella zona del braccio e petto destro). Il concorrente si affidava alle cure del personale sanitario presente in loco e, successivamente, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Cristo Re” di Roma, dove gli veniva diagnosticata una “ -OMISSIS- ”, con prognosi di giorni dieci, come da certificato medico. Sennonché, veniva notificato al ricorrente, in data 29.02.2024, il decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.
Il ricorrente inoltrava diffida all’Amministrazione a porre in essere i provvedimenti diretti a consentire la ripetizione della prova di capacità operativa e chiedeva copia autentica di tutti gli atti adottati dalla Commissione di esame, in riferimento alla prova di capacità operativa e in relazione alla sua posizione individuale. All’istanza di accesso agli atti seguiva la trasmissione, da parte dell’Amministrazione, del verbale della Commissione d’esame, con allegata la scheda di valutazione.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 15.04.2024 e depositato il 19.05.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia della lex specialis , nella parte in cui l’allegato C), richiamato dall’art. 8, stabilisce che l’infortunio occorso durante l’esecuzione della prova determina il non superamento della prova stessa nel suo complesso; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica Amministrazione; contraddittorietà tra disposizioni del medesimo Bando di concorso; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; 2) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia del provvedimento di esclusione; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della pubblica Amministrazione, ex art. 97 Cost.; violazione di legge per violazione del Bando di concorso; violazione di legge ex art. 3 legge n. 241/1990 per difetto di motivazione; causa di forza maggiore; 3) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia del provvedimento di esclusione; causa di forza maggiore.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con successive note di udienza, la ricorrente insiste per l’accoglimento del gravame.
Con ordinanza collegiale n. 2407 del 07.06.2024, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, al fine di consentire la reiterazione della prova fisica.
In adempimento all’incombente cautelare, l’Amministrazione riconvoca il ricorrente per la prova operativa alla data del 24.09.2024, nella quale, tuttavia, il ricorrente risulta assente.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, sono disposti incombenti istruttori.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, è rilevata d’ufficio una questione di improcedibilità del gravame, poiché il ricorrente non ha provato “ documentalmente la giustificazione della sua assenza alla prova operativa del 24.09.2024… in tal caso la decisione del gravame diverrebbe inutile, stante la sopravvenuta esclusione per assenza ingiustificata ”.
Con note di udienza del 02.10.2025, il ricorrente si riserva di impugnare gli atti sopravvenuti.
Con note di udienza del 06.02.2026, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026, tenutasi per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il dichiarato sopravvenire del difetto di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ZI TI, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.