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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1606/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
TT ER, EL
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4732/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 870/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 17/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10837 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Messina per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.870/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n.10837 del 27/09/2021, relativo all'anno 2016 ed avente per oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 3.215,00, di cui € 2.444,00 a titolo di maggiore imposta, € 30,93
a titolo di interessi, € 733,20 a titolo di sanzioni ed € 6,80 a titolo di spese di notifica.
La ricorrente deduceva, anzitutto, in fatto che:
- con atto di donazione in Notar Nom._1 del 18.03.1982, ella aveva ricevuto da suo padre, Nominativo_2
, i seguenti beni: 1) un fabbricato in Indirizzo_1 di Messina, composto di n.4 vani ed accessori al p.t. con annesso terreno ai due lati… sub 1, Ind._1 – piano terreno, cat. A/4, classe 6, rendita catastale L. 372; 2) un terreno sito come sopra, esteso complessivamente mq.2161,00, consistente in colture individuato in catasto alla Dati_Catastali_1 seminativo di seconda, are 13,70, Dat._Cat._1, seminativo di seconda, are 0,06 Dat._Cat._2 uliveto di terza, are 7,45;
- a seguito frazionamento del 2009 le risultanze catastali della suddetta proprietà risultavano le seguenti: Da.Ca_3, part. 1196 di mq. 0,6; Dat._Cat._4 di mq. 745; Dat._Cat._5 di mq. 593,82; Dat._Cat._6 di mq. 692,97, per complessivi mq. 2.038,31;
- successivamente il suddetto compendio immobiliare venne diviso in due lotti: uno venne donato alla figlia Nominativo_3 ed alla nipote Nominativo_4 con atto dell'11.10.2011 in Notaio Nominativo_5; il secondo, costituito dal predetto fabbricato donatole dal padre e dall'area di cui alla Dat._Cat._7 era rimasto in sua proprietà fino alla donazione da lei effettuata in favore di sua figlia Nom._6 con atto del 30.12.2019 in Notar Nominativo_5.
Tanto premesso, Ricorrente_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Difetto di motivazione, poiché l'avviso di accertamento non esplicita le ragioni della rettifica dei valori dichiarati dalla contribuente ed omette di indicare i criteri utilizzati per la determinazione del valore dell'area assoggettata a tassazione;
2) Infondatezza della pretesa impositiva poiché l'area in contestazione costituisce da anni pertinenza del fabbricato ivi esistente e pertanto non è assoggettabile all'IMU;
3) Infondatezza della pretesa impositiva poiché l'area oggetto dell'avviso di accertamento ricade totalmente all'interno della ZPS e all'interno dell'area soggetta a vincolo paesaggistico e pertanto non è edificabile;
4) L'impugnato avviso di accertamento costituisce una riedizione di precedenti avvisi di accertamento emessi in relazione agli stessi immobili per gli anni dal 2006 al 2010, tutti impugnati dalla contribuente e ritenuti viziati con sentenze totalmente ignorate dal Comune di Messina.
Il Comune di Messina chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo che:
- in data 11/01/2022 il difensore di Ricorrente_1 trasmetteva al Comune di Messina, via email, una richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento;
- l'Ufficio IMU dell'Amministrazione Comunale, valutate le argomentazioni formulate nell'interesse della contribuente, annullava d'ufficio l'avviso di accertamento n.10837/2021 ed emetteva l'avviso di accertamento in rettifica n.17336/2021, trasmettendone copia all'indirizzo di posta elettronica indicato dal rappresentante della contribuente;
- ciò avveniva in data antecedente alla notifica del ricorso al Comune di Messina, effettuata il 14/01/2022;
- il ricorso è stato, quindi, proposto contro un provvedimento già annullato d'ufficio, per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, “considerato che il Comune di Messina ha comunicato che il ricorso de quo
è stato promosso avverso un provvedimento già annullato d'ufficio”.
Le spese del giudizio sono state compensate.
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- censurato la sentenza di primo grado per avere dichiarato cessata la materia del contendere;
- eccepito che con l'avviso di accertamento in rettifica il Comune di Messina ha operato una mera diminuzione dell'originaria pretesa tributaria, per cui la materia del contendere non può ritenersi cessata;
- precisato che l'avviso di accertamento in rettifica non è mai stato notificato personalmente alla contribuente;
- insistito per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
- riproposto i motivi d'impugnazione indicati nell'originario ricorso;
- invocato il giudicato esterno nascente dalla sentenza della C.T.P. di Messina n.312/2022, passata in giudicato, con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento IMU emesso nei suoi confronti per l'anno
2015 ed avente contenuto identico a quello qui in esame.
Il Comune di Messina ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo che l'avviso di accertamento in rettifica “è
l'esatto accoglimento di una richiesta della controparte” e non è mai stato contestato, né tanto meno impugnato, dalla stessa.
Ricorrente_1:
- in data 19/11/2025 ha depositato memoria illustrativa con la quale ha dedotto che con altre tre separate sentenze (n.1157/2024, n.3015/2024 e n.678/2025), tutte passate in giudicato, la stessa Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Messina ha annullato altrettanti avvisi di accertamento, di contenuto perfettamente sovrapponibile a quello qui in esame, emessi nei suoi confronti dal Comune di Messina in materia di IMU per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- in data 20/11/2025 ha depositato tali tre sentenze;
- in data 02/12/2025 ha depositato gli avvisi di accertamento IMU emessi nei suoi confronti per gli anni 2015,
2017, 2018 e 2019.
La controversia è stata trattata all'udienza del 16/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale
(Cass. n.11699/2016, n.22019/2024, n.937/2009).
Nel caso in esame, con l'avviso di accertamento n.17336 del 27/09/2021, di “rettifica prov. n.10837 del
27/09/2021”, il Comune di Messina ha proceduto alla diminuzione dell'importo originariamente richiesto con l'avviso di accertamento n.10837/2021, che, invero, non ha mai annullato.
Ciò ha comportato non già la sostituzione dell'atto originariamente impugnato dalla contribuente, bensì la sua mera riduzione quantitativa.
Pertanto, tale atto è rimasto del tutto vigente, sia pure per una minore pretesa creditoria, con la conseguente permanenza dell'interesse del Comune di Messina a vedere riconosciuto il proprio credito tributario e della contribuente a vedere riconosciuta l'insussistenza di tale pretesa.
In ragione di ciò è errata la decisione del giudice di primo grado di ritenere cessata la materia del contendere.
Questa Corte deve, pertanto, pronunciarsi - ponendosi in tal modo, pur sempre nell'ambito della tipica condizione di impugnazione/merito sui limiti di legittimità dell'atto impositivo opposto – sulla fondatezza della
(residua) pretesa impositiva (Cass. n.18625/2020).
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sez. Unite, n.26242/2014), debbono essere prioritariamente esaminate le doglianze afferenti all'infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
In relazione a tali doglianze l'appellante ha invocato l'applicazione del giudicato esterno nascente dalle quattro sentenze n.312/2022, n.1157/2024, n.3015/2024 e n.678/2025, con le quali la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Messina ha annullato gli avvisi di accertamento IMU emessi nei suoi confronti dal Comune di Messina per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2019 in relazione agli stessi immobili oggetto dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2016, qui in esame.
L'eccezione è fondata.
Invero, con tali quattro sentenze, tutte pronunciate tra le parti, sono stati integralmente annullati gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2015, 2017, 2018 e 2018.
In particolare con la più recente di tali quattro sentenze, la n.678/2025, relativa all'anno 2019, la C.G.T. di
Primo Grado di Messina ha osservato: “Si rileva, preliminarmente, che la produzione documentale di entrambe le parti, dimostra come la fattispecie in esame sia stata posta all'attenzione di questa CGT di I^ grado che, con le sue decisioni ha evidenziato le criticità che lo stato di fatto inerente gli immobili riconducibili alla proprietà della ricorrente esistono e che vanno pur considerate nella ottica deflattiva di un contenzioso che non avrebbe ragioni di essere, se vi fosse una ragionevole considerazione di tali criticità e della situazione di fatto denunciata dalla ricorrente che è indubbio afferisce alla obiettiva inesistenza di alcuna potenzialità edificatoria dei terreni interessati dall'avviso di accertamento impugnato.
La giurisprudenza di questa Corte di giustizia tributaria più volte ha rimarcato il principio che non è sufficiente affinché un'area sia edificabile in concreto la semplice destinazione di zona, essendo necessarie le opere di urbanizzazione primaria sufficienti per il carico urbanistico determinabile dalle nuove costruzioni e dai nuovi volumi Icfr. CTP Me sent. n.315/11/2012 del 08.05.2012; sent. n. 2093/7/2014). E tali valutazioni questo
Giudice condivide appieno anche con riferimento all'avviso impugnato da cui, non si evincono elementi
(criterio di valutazione) afferenti la specificità dell'area soggetta a tassazione (di cui il Comune resistente non può non essere a conoscenza sulla base degli atti a sua disposizione), nè il riferimento ad elementi di comparazione (atti di compravendita) di cui pur si deve tenere conto, nè i motivi per cui non si è tenuto conto dei vincoli evidenziati dalla ricorrente che sarebbe stato necessario evidenziare ai fini di una corretta e ragionata motivazione;
motivi, che rendono di fatto impossibile lo sfruttamento edilizio dell'area in esame e di cui il Comune è a conoscenza.
Per le ragioni suddette, dunque, il ricorso va accolto e l'avviso impugnato va annullato”.
Il passaggio in giudicato di tale sentenza è documentato dall'attestazione rilasciata il 20/11/2025 dalla
Segreteria della Sezione XIV^ della C.G.T. di Primo Grado di Messina e prodotta in giudizio dall'appellante.
Il passaggio in giudicato delle altre precedenti sentenze è documentato dalle attestazioni rispettivamente rilasciate dalla Segreteria della C.G.T. di Primo Grado di Messina e prodotta in giudizio dall'appellante.
Dagli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2015, 2017, 2018 e 2019 risulta, poi, che il loro contenuto
è identico a quello dell'avviso di accertamento qui in esame, nel senso che in ognuno di tali atti sono assoggettati a tassazione gli stessi sette immobili.
Siamo, quindi, in presenza di quattro sentenze, passate in giudicato, di annullamento di altrettanti avvisi di accertamento integralmente sovrapponibili a quello in esame, emessi per l'anno d'imposta (2015) immediatamente precedente a quello qui in esame (2016) e per i tre anni d'imposta immediatamente successivi.
Tanto premesso, va ricordato che la sentenza del giudice tributario con la quale si annulla un avviso di accertamento per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi alla stessa imposta dovuta per gli anni precedenti o successivi, ove pendenti tra le stesse parti, relativamente al contenuto ed all'entità degli obblighi del contribuente, solo per quanto attiene a quegli elementi, aventi il carattere della durevolezza, costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass., n.11400/2021; n.25516/2019; n.6953/2015; n.13079/2012).
Alla luce di tale condivisibile principio giurisprudenziale il giudicato formatosi fra le parti in relazione agli anni
2015, 2017, 2018 e 2019 si estende al giudizio in esame, non sussistendo alcun dubbio sull'integrale infondatezza della pretesa impositiva anche per l'anno 2016.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso di
Ricorrente_1 deve essere accolto.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 900,00, oltre accessori di legge, per il primo, ed in € 1.300,00, oltre accessori di legge, per il secondo, con distrazione in favore del
Dott. Difensore_1, difensore della contribuente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.870/2023, appellata da Ricorrente_1, accoglie l'originario ricorso della contribuente.
Condanna il Comune di Messina al pagamento, in favore della controparte, delle spese dei due gradi del giudizio, liquidate in € 900,00, oltre accessori di legge, per il primo, ed in € 1.300,00, oltre accessori di legge, per il secondo, con distrazione in favore del Dott. Difensore_1, difensore antistatario della contribuente.
Palermo, 16/02/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER RE IO RA
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
TT ER, EL
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4732/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 870/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 17/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10837 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Messina per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.870/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n.10837 del 27/09/2021, relativo all'anno 2016 ed avente per oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 3.215,00, di cui € 2.444,00 a titolo di maggiore imposta, € 30,93
a titolo di interessi, € 733,20 a titolo di sanzioni ed € 6,80 a titolo di spese di notifica.
La ricorrente deduceva, anzitutto, in fatto che:
- con atto di donazione in Notar Nom._1 del 18.03.1982, ella aveva ricevuto da suo padre, Nominativo_2
, i seguenti beni: 1) un fabbricato in Indirizzo_1 di Messina, composto di n.4 vani ed accessori al p.t. con annesso terreno ai due lati… sub 1, Ind._1 – piano terreno, cat. A/4, classe 6, rendita catastale L. 372; 2) un terreno sito come sopra, esteso complessivamente mq.2161,00, consistente in colture individuato in catasto alla Dati_Catastali_1 seminativo di seconda, are 13,70, Dat._Cat._1, seminativo di seconda, are 0,06 Dat._Cat._2 uliveto di terza, are 7,45;
- a seguito frazionamento del 2009 le risultanze catastali della suddetta proprietà risultavano le seguenti: Da.Ca_3, part. 1196 di mq. 0,6; Dat._Cat._4 di mq. 745; Dat._Cat._5 di mq. 593,82; Dat._Cat._6 di mq. 692,97, per complessivi mq. 2.038,31;
- successivamente il suddetto compendio immobiliare venne diviso in due lotti: uno venne donato alla figlia Nominativo_3 ed alla nipote Nominativo_4 con atto dell'11.10.2011 in Notaio Nominativo_5; il secondo, costituito dal predetto fabbricato donatole dal padre e dall'area di cui alla Dat._Cat._7 era rimasto in sua proprietà fino alla donazione da lei effettuata in favore di sua figlia Nom._6 con atto del 30.12.2019 in Notar Nominativo_5.
Tanto premesso, Ricorrente_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Difetto di motivazione, poiché l'avviso di accertamento non esplicita le ragioni della rettifica dei valori dichiarati dalla contribuente ed omette di indicare i criteri utilizzati per la determinazione del valore dell'area assoggettata a tassazione;
2) Infondatezza della pretesa impositiva poiché l'area in contestazione costituisce da anni pertinenza del fabbricato ivi esistente e pertanto non è assoggettabile all'IMU;
3) Infondatezza della pretesa impositiva poiché l'area oggetto dell'avviso di accertamento ricade totalmente all'interno della ZPS e all'interno dell'area soggetta a vincolo paesaggistico e pertanto non è edificabile;
4) L'impugnato avviso di accertamento costituisce una riedizione di precedenti avvisi di accertamento emessi in relazione agli stessi immobili per gli anni dal 2006 al 2010, tutti impugnati dalla contribuente e ritenuti viziati con sentenze totalmente ignorate dal Comune di Messina.
Il Comune di Messina chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo che:
- in data 11/01/2022 il difensore di Ricorrente_1 trasmetteva al Comune di Messina, via email, una richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento;
- l'Ufficio IMU dell'Amministrazione Comunale, valutate le argomentazioni formulate nell'interesse della contribuente, annullava d'ufficio l'avviso di accertamento n.10837/2021 ed emetteva l'avviso di accertamento in rettifica n.17336/2021, trasmettendone copia all'indirizzo di posta elettronica indicato dal rappresentante della contribuente;
- ciò avveniva in data antecedente alla notifica del ricorso al Comune di Messina, effettuata il 14/01/2022;
- il ricorso è stato, quindi, proposto contro un provvedimento già annullato d'ufficio, per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, “considerato che il Comune di Messina ha comunicato che il ricorso de quo
è stato promosso avverso un provvedimento già annullato d'ufficio”.
Le spese del giudizio sono state compensate.
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- censurato la sentenza di primo grado per avere dichiarato cessata la materia del contendere;
- eccepito che con l'avviso di accertamento in rettifica il Comune di Messina ha operato una mera diminuzione dell'originaria pretesa tributaria, per cui la materia del contendere non può ritenersi cessata;
- precisato che l'avviso di accertamento in rettifica non è mai stato notificato personalmente alla contribuente;
- insistito per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
- riproposto i motivi d'impugnazione indicati nell'originario ricorso;
- invocato il giudicato esterno nascente dalla sentenza della C.T.P. di Messina n.312/2022, passata in giudicato, con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento IMU emesso nei suoi confronti per l'anno
2015 ed avente contenuto identico a quello qui in esame.
Il Comune di Messina ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo che l'avviso di accertamento in rettifica “è
l'esatto accoglimento di una richiesta della controparte” e non è mai stato contestato, né tanto meno impugnato, dalla stessa.
Ricorrente_1:
- in data 19/11/2025 ha depositato memoria illustrativa con la quale ha dedotto che con altre tre separate sentenze (n.1157/2024, n.3015/2024 e n.678/2025), tutte passate in giudicato, la stessa Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Messina ha annullato altrettanti avvisi di accertamento, di contenuto perfettamente sovrapponibile a quello qui in esame, emessi nei suoi confronti dal Comune di Messina in materia di IMU per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- in data 20/11/2025 ha depositato tali tre sentenze;
- in data 02/12/2025 ha depositato gli avvisi di accertamento IMU emessi nei suoi confronti per gli anni 2015,
2017, 2018 e 2019.
La controversia è stata trattata all'udienza del 16/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale
(Cass. n.11699/2016, n.22019/2024, n.937/2009).
Nel caso in esame, con l'avviso di accertamento n.17336 del 27/09/2021, di “rettifica prov. n.10837 del
27/09/2021”, il Comune di Messina ha proceduto alla diminuzione dell'importo originariamente richiesto con l'avviso di accertamento n.10837/2021, che, invero, non ha mai annullato.
Ciò ha comportato non già la sostituzione dell'atto originariamente impugnato dalla contribuente, bensì la sua mera riduzione quantitativa.
Pertanto, tale atto è rimasto del tutto vigente, sia pure per una minore pretesa creditoria, con la conseguente permanenza dell'interesse del Comune di Messina a vedere riconosciuto il proprio credito tributario e della contribuente a vedere riconosciuta l'insussistenza di tale pretesa.
In ragione di ciò è errata la decisione del giudice di primo grado di ritenere cessata la materia del contendere.
Questa Corte deve, pertanto, pronunciarsi - ponendosi in tal modo, pur sempre nell'ambito della tipica condizione di impugnazione/merito sui limiti di legittimità dell'atto impositivo opposto – sulla fondatezza della
(residua) pretesa impositiva (Cass. n.18625/2020).
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sez. Unite, n.26242/2014), debbono essere prioritariamente esaminate le doglianze afferenti all'infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
In relazione a tali doglianze l'appellante ha invocato l'applicazione del giudicato esterno nascente dalle quattro sentenze n.312/2022, n.1157/2024, n.3015/2024 e n.678/2025, con le quali la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Messina ha annullato gli avvisi di accertamento IMU emessi nei suoi confronti dal Comune di Messina per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2019 in relazione agli stessi immobili oggetto dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2016, qui in esame.
L'eccezione è fondata.
Invero, con tali quattro sentenze, tutte pronunciate tra le parti, sono stati integralmente annullati gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2015, 2017, 2018 e 2018.
In particolare con la più recente di tali quattro sentenze, la n.678/2025, relativa all'anno 2019, la C.G.T. di
Primo Grado di Messina ha osservato: “Si rileva, preliminarmente, che la produzione documentale di entrambe le parti, dimostra come la fattispecie in esame sia stata posta all'attenzione di questa CGT di I^ grado che, con le sue decisioni ha evidenziato le criticità che lo stato di fatto inerente gli immobili riconducibili alla proprietà della ricorrente esistono e che vanno pur considerate nella ottica deflattiva di un contenzioso che non avrebbe ragioni di essere, se vi fosse una ragionevole considerazione di tali criticità e della situazione di fatto denunciata dalla ricorrente che è indubbio afferisce alla obiettiva inesistenza di alcuna potenzialità edificatoria dei terreni interessati dall'avviso di accertamento impugnato.
La giurisprudenza di questa Corte di giustizia tributaria più volte ha rimarcato il principio che non è sufficiente affinché un'area sia edificabile in concreto la semplice destinazione di zona, essendo necessarie le opere di urbanizzazione primaria sufficienti per il carico urbanistico determinabile dalle nuove costruzioni e dai nuovi volumi Icfr. CTP Me sent. n.315/11/2012 del 08.05.2012; sent. n. 2093/7/2014). E tali valutazioni questo
Giudice condivide appieno anche con riferimento all'avviso impugnato da cui, non si evincono elementi
(criterio di valutazione) afferenti la specificità dell'area soggetta a tassazione (di cui il Comune resistente non può non essere a conoscenza sulla base degli atti a sua disposizione), nè il riferimento ad elementi di comparazione (atti di compravendita) di cui pur si deve tenere conto, nè i motivi per cui non si è tenuto conto dei vincoli evidenziati dalla ricorrente che sarebbe stato necessario evidenziare ai fini di una corretta e ragionata motivazione;
motivi, che rendono di fatto impossibile lo sfruttamento edilizio dell'area in esame e di cui il Comune è a conoscenza.
Per le ragioni suddette, dunque, il ricorso va accolto e l'avviso impugnato va annullato”.
Il passaggio in giudicato di tale sentenza è documentato dall'attestazione rilasciata il 20/11/2025 dalla
Segreteria della Sezione XIV^ della C.G.T. di Primo Grado di Messina e prodotta in giudizio dall'appellante.
Il passaggio in giudicato delle altre precedenti sentenze è documentato dalle attestazioni rispettivamente rilasciate dalla Segreteria della C.G.T. di Primo Grado di Messina e prodotta in giudizio dall'appellante.
Dagli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2015, 2017, 2018 e 2019 risulta, poi, che il loro contenuto
è identico a quello dell'avviso di accertamento qui in esame, nel senso che in ognuno di tali atti sono assoggettati a tassazione gli stessi sette immobili.
Siamo, quindi, in presenza di quattro sentenze, passate in giudicato, di annullamento di altrettanti avvisi di accertamento integralmente sovrapponibili a quello in esame, emessi per l'anno d'imposta (2015) immediatamente precedente a quello qui in esame (2016) e per i tre anni d'imposta immediatamente successivi.
Tanto premesso, va ricordato che la sentenza del giudice tributario con la quale si annulla un avviso di accertamento per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi alla stessa imposta dovuta per gli anni precedenti o successivi, ove pendenti tra le stesse parti, relativamente al contenuto ed all'entità degli obblighi del contribuente, solo per quanto attiene a quegli elementi, aventi il carattere della durevolezza, costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass., n.11400/2021; n.25516/2019; n.6953/2015; n.13079/2012).
Alla luce di tale condivisibile principio giurisprudenziale il giudicato formatosi fra le parti in relazione agli anni
2015, 2017, 2018 e 2019 si estende al giudizio in esame, non sussistendo alcun dubbio sull'integrale infondatezza della pretesa impositiva anche per l'anno 2016.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso di
Ricorrente_1 deve essere accolto.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 900,00, oltre accessori di legge, per il primo, ed in € 1.300,00, oltre accessori di legge, per il secondo, con distrazione in favore del
Dott. Difensore_1, difensore della contribuente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.870/2023, appellata da Ricorrente_1, accoglie l'originario ricorso della contribuente.
Condanna il Comune di Messina al pagamento, in favore della controparte, delle spese dei due gradi del giudizio, liquidate in € 900,00, oltre accessori di legge, per il primo, ed in € 1.300,00, oltre accessori di legge, per il secondo, con distrazione in favore del Dott. Difensore_1, difensore antistatario della contribuente.
Palermo, 16/02/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER RE IO RA