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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nell'udienza del 27/01/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2870 /2022 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato IR EM , presso lo studio dell'Avv. ENZO PINNA, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI, presso gli CP_1
Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA
SOTGIA e MAURIZIO FALQUI CAO che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione
- opposto –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 settembre 2022, la GN ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'AVA n. 325 2022 00019985 24 000, notificato dall' CP_1
per richiedere il pagamento dei contributi della Gestione Commercianti relativi all'anno
2020, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
CP_ L'opponente sostiene non dovute le somme richieste dall' assumendo di non essere
1 soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, per non aver svolto, per il periodo contributivo portato all'AVA, alcuna attività lavorativa commerciale per la società Cedipack Srl, di cui era socio-amministratore unico.
Precisava che l'intera attività della società era svolta dai dipendenti guidati dal figlio,
, anche lui assunto come dipendente, e poi diventato amministratore unico, Persona_1
mentre la propria attività a favore della Cedipack Srl si era limitata alla firma degli atti aziendali in qualità di rappresentante. Evidenziava, inoltre, di essere un'insegnante in pensione da diversi anni e contestava, in ogni caso, lo svolgimento di attività commerciale in modo abituale e prevalente.
CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 31 gennaio 2023 e ha sostenuto la sussistenza in capo alla ricorrente dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione commercianti in forza della sua qualità di socio-amministratore unico di società.
A sostegno della sua tesi evidenziava che l'opponente aveva pagato i contributi alla gestione commercianti, senza contestazioni, fino al 2018 e successivamente aveva opposto solo alcuni degli AVA notificati per richiedere i pagamenti, che non aveva mai chiesto la cancellazione alla Gestione Commercianti e che il Sig, era Persona_1
diventato amministratore unico della società solo nel 2021, periodo successivo a quello dell'AVA opposto, così da far ritenere l'assenza di modifiche nell'organizzazione della società fino a quel periodo, con conseguente presunzione della sussistenza dell'obbligo di iscrizione non contestato in precedenza.
L' richiamava, inoltre, i principi della costante giurisprudenza, per i quali si CP_1 doveva qualificare come attività commerciale anche l'attività organizzativa e direttiva e non solo quella esecutiva e materiale, nonché i principi sui concetti di abitualità, sussistente anche in caso di lavoro di poche ore al giorno e non tutti i giorni, e di prevalenza, intesa come prevalenza esterna rispetto ad altre attività svolte dal soggetto.
A tale ultimo proposito evidenziava la circostanza che l'opponente non svolgesse alcuna altra attività lavorativa. Concludeva per l'accertamento dell'obbligo contributivo in capo all'opponente . Parte_2
La causa veniva istruita con prove documentali e prove testimoniali.
All'udienza odierna entrambi i procuratori costituiti concludevano richiamandosi ai rispettivi atti e difese.
2. L'opposizione dal ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Secondo l'art. 1, comma 203 della L. 662/1996 presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è che il soggetto partecipi personalmente al
2 lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza [requisito di cui alla lett. c)]
e ciò è richiesto anche nel caso in cui il soggetto sia socio e amministratore unico di società.
L'onere probatorio incombe su parte resistente (vd Cass. n. 23600/2009 e conforme orientamento giurisprudenziale successivo).
Nel caso di specie l' avrebbe dovuto dimostrare che, nel periodo contributivo CP_1 portato all'AVA opposto, l'opponente, GN svolgesse per la società Parte_1
Cedipack Srl, di cui era socio e amministratore unico, attività abituale e prevalente diversa da quella tipica di amministrazione-rappresentanza.
Tale prova non è stata raggiunta.
A fondamento della propria pretesa l' si limita a richiamare elementi presuntivi CP_1
quali la mera qualità di socio e amministratore e il pagamento dei contributi fino al 2018 senza contestazioni. Nulla dice, neppure in sede di allegazione, circa le effettive attività svolte dall'opponente in seno alla Cedipack Srl, ovvero circa l'organizzazione aziendale e la divisione del lavoro all'interno della stessa, per cui non è in alcun modo possibile verificare la tipologia di attività svolta dalla GN al fine di valutarla, secondo i Pt_1
principi giurisprudenziali, e qualificarla commerciale o meramente amministrativa, e accertare se eventualmente si sia svolta in modo abituale e prevalente.
Peraltro, dalle dichiarazioni dei testi sentiti in causa sono emersi elementi contrari alla sussistenza dei presupposti della pretesa dell' . CP_1
Infatti, i testi sentiti hanno confermato che l'organizzazione della Cedipack srl era quella descritta da parte ricorrente, per la quale l'attività della società era svolta dai dipendenti sotto la guida del figlio della , anche lui dipendente. Tutti Pt_1 Persona_1
i testi, sia i dipendenti sentiti sia i clienti, concordemente, hanno affermato di avere come unico referente-datore di lavoro, solo il sig , che era l'unico che dava direttive Persona_1
e disposizioni e intratteneva i contatti con i clienti e i fornitori, insieme agli altri dipendenti. E' anche risultato che il SIg. Aste si è occupato anche delle assunzioni del personale. Soprattutto i testi confermano di non aver contatti con la signora che Pt_1 riconoscono come titolare della società ma che non hanno mai visto lavorare all'interno della ditta (vd dichiarazioni “…ADR io ricevo le istruzioni e faccio Testimone_1
capo per ogni questione al Sig. . ADR Non chiamo mai la GN o Persona_1 Pt_1 meglio non ho mai avuto a che fare con lei, ribadisco che non l'ho mai vista neanche Per_ nelle occasioni in cui mi reco in ditta … confermo che io mi rivolgevo solo al Sig. con la precisazione che i clienti mi chiamano direttamente perché hanno il mio numero Per_ e io comunico al Sig. quali clienti ho visitato e/o se mi servono pezzi di ricambio o
3 altro … Come ho detto non ho a che fare con la GN e non ho mai ricevuto Pt_1
rimproveri o osservazioni da parte sua. ADR Non le ho ricevute neanche da parte del
Per_ Sig. anche perché ho venti anni di esperienza in questo lavoro, se c'è qualcosa da Per_ discutere, ribadisco, lo faccio con il Sig. …negli uffici della Cedipack ho sempre viso il Sig , il Sig. che si occupa, a quanto so, della contabilità Persona_1 Tes_2
e del magazzino, è lui che si occupa delle fatture, presso la ditta lavora anche CP_2
che è un tecnico come me e gira per l'assistenza ai clienti … Ho detto che la GN
è la titolare perché penso che la ditta sia a nome suo, so che la ditta è una srl e Pt_1 sapevo che era della …ADR A quanto mi ricordo nel contratto di assunzione c'è la Pt_1 dicitura Cedipack. ADR il colloquio di assunzione l'ho fatto con il SIg. …” Persona_1 dichiarazioni teste :”… Non so chi sia la GN . Testimone_3 Parte_1
ADR Io acquisto materiale per la mia azienda dalla Cedipack … Preciso che quando mi reco in azienda per fare i miei acquisti vedo il Sig , non so il cognome, di solito mi Tes_2
Per_ serve lui e talvolta incontro il Sig. …Confermo che presso la ditta ho sempre e solo Per_ visto e il Sig. , non so chi siano le altre persone, qualche volta, ultimamente, Tes_2
in ditta, ho visto il signore che è entrato prima di me a testimoniare e che apprendo, si chiama , penso sia un tecnico ma non so. ADR Non so se e quanti dipendenti abbia Tes_1
la ditta e come sia organizzato il loro lavoro. Per_ Sul capo 7c) ADR Non so quali siano le mansioni e le attività del Sig. e di , io Tes_2 mi reco in ditta per comprare la merce, di solito mi serve … confermo quanto già Tes_2
Per_ riferito ribadendo che rivolgo le mie richieste al Sig. e a , sia per telefono, Tes_2 raramente, che quando vado in ditta”; dichiarazioni teste “…nel 2016 Tes_4
Per_ circa è stato assunto il Sig. , figlio della signora e da allora è lui che mi da le Pt_1
Per_ indicazioni per il mio lavoro. ADR Il sig. era dipendente poi credo sia diventato amministratore… Non so se la svolga quale attività per l'azienda posso dire che Pt_1 oltre il primo anno del mio lavoro presso la Cedipack non l'ho più vista in azienda ne ho più avuto a che fare con lei…”; dichiarazioni teste : “…Quando mi Testimone_5
reco presso la Cedipack ho a che fare o con , di cui non so il cognome, o con , Tes_2 Per_1
di cui pure non so il cognome. ADR Da quanto ricordo presso la Cedipack ho sempre visto solo e , non ho mai visto nessun altro…”). Per_1 Tes_2
Particolarmente significativa in ordine al cambiamento di organizzazione della società lungo il corso degli anni è quella del teste , particolarmente attendibile in Tes_4
quanto a conoscenza dei fatti per diretta conoscenza su un più lungo periodo (è stato dipendente della ditta per diversi anni) che ha riferito chiaramente che da un certo momento in poi la ha cessato la sua attività d'imprenditore ed è stata sostituita dal Pt_1
4 figlio, così che trova giustificazione la circostanza, evidenziata dall' , del pagamento CP_1
dei contributi fino al momento in cui è subentrato il figlio nella gestione operativa dell'azienda (vd dichiarazioni : “Conosco la GN in quanto sono Tes_4 Pt_1 entrato a lavorare per la Cedipack nel 2015 e la signora era l'imprenditore nel Pt_1 senso che era lei che mi dava le direttive per il mio lavoro. All'epoca ero l'unico dipendente. Sono ancora dipendente della Cedipack, non ho controversie in corso con la ditta né ho mai fatto denunce all' … la signora mi ha dato direttive per circa CP_1 Pt_1
Per_ un anno dall'assunzione, nel 2016 circa è stato assunto il Sig. , figlio della signora
e da allora è lui che mi dà le indicazioni per il mio lavoro … posso dire che oltre Pt_1 il primo anno del mio lavoro presso la Cedipack non l'ho più vista in azienda ne ho più avuto a che fare con lei … L'unica modifica nell'organizzazione aziendale, a quanto posso dire, è quella avvenuta dopo circa un anno dal mio arrivo, dell'ingresso del Sig. Per_
al posto della che ha smesso di venire in azienda”. Pt_1
In ultima analisi, non sono emersi in causa elementi, nemmeno in allegazione, da cui dedurre lo svolgimento da parte della GN di attività diverse da quella di mera Pt_1
rappresentanza allegate in ricorso.
In ogni caso, non risulta in alcun modo dimostrata l'abitualità e prevalenza di tali ipotetiche attività posto che, come visto, dalle dichiarazioni dei testi non risulta che la lavorasse in ditta. Pt_1
Si ribadisce che l'onere probatorio incombeva all' che non l'ha assolto, avendo CP_1
portato a sostegno della pretesa contributiva generici elementi presuntivi non sufficienti e smentiti dalle emergenze di causa.
Per le motivazioni sopra esposte si deve concludere nessun contributo a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti è, pertanto, dovuto dall'opponente e l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
CP_
3. Le spese seguono la soccombenza e l' e la evono essere condannati, in CP_3 solido fra loro, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali così come liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successivi integrazioni e aggiornamenti), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
5 - annulla l'Avviso di Addebito n. 325 2022 00019985 24 000 oggetto di opposizione;
- condanna l' , alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte CP_1
ricorrente e liquidando l'importo in Euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%, e accessori di legge.
Cagliari, 27/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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