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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona del dr. Michelange- lo Petruzziello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c., e vertente
TRA
, nato a Giugliano in [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli C.F._1
Avv.ti Roberto Pennacchio (C.F. ) e Raffaele Domenico C.F._2
PA (C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in C.F._3
Campania (NA) al Corso Campano n.139;
OPPONENTE
E
(P. IVA , e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1
(P. IVA - C.F. ), in persona dei ri- Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
spettivi legali rapp.ti p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Raf- faele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4
; C.F._5
OPPOSTA CONCLUSIONI: Come rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 14 ot- tobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 gennaio 2024, il sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2876/23 (r. Parte_2
g. n. 8283/23), emesso in data 25 settembre 2023 dal Tribunale di Napoli nord e notificato in data 18 dicembre 2023 in favore di per Controparte_1
l'importo di euro €. 14.832,44, oltre interessi e spese.
L'importo ingiunto, secondo la prospettazione fornita da parte ricorrente in sede monitoria, deriverebbe dal saldo debitore di alcuni rapporti intrattenuti con la
Controparte_3
- il contratto di conto corrente n. 0400750978, per il quale sarebbe maturato un saldo debitore di euro 92,18 (89,86 + 2,32);
- il contratto di prestito personale n. 0019275063, per il quale sarebbe matu- rato un saldo debitore di euro 4.106,76 (cfr. doc. all. 6, 8,10 e 13 fascicolo monitorio);
- il contratto di prestito personale n. 9502519, per il quale sarebbe maturato un saldo debitore di euro 4.458,27 (cfr. doc. all. 7, 9 e 14 fascicolo monito- rio);
- il contratto di prestito personale n. 9658847, per il quale sarebbe maturato un saldo debitore di euro 5.113,71 (cfr. all. 15 e Relazione econometrica, all.17).
Il credito in capo alla secondo la ricorrente, sarebbe poi stato poi Controparte_3
ceduto pro soluto a (cfr. contratto di cessione, all.ti 3 – 5 Controparte_1
fasc. monitorio;
all. 4 produzione opposta).
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto:
2
R.g.a.c.c. 372/2024 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta previsto dall'art. 644 c.p.c.;
2) l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
3) il difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale della opposta e l'inefficacia della cessione per mancata comunicazione della stessa al debi- tore ceduto;
4) l'inidoneità della documentazione prodotta (estratto ex art. 50 Tub) a forni- re la prova della sussistenza e della consistenza del credito azionato;
5) la nullità delle clausole relative agli interessi in quanto non espressamente pattuiti per iscritto, in violazione dell'art. 1284 del cod. civ e delle norme sulla trasparenza bancaria, nonché anatocistici e superiori (anche quelli mo- ratori) al tasso soglia di usura;
6) la nullità del TAEG pubblicizzato perché difforme a quello concretamente applicato, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 t.u.b.;
7) la nullità dei contratti di credito al consumo nn. 0019502519 e 0019275063 per errata indicazione del bene finanziato (art. 124 comma 3 e 125 del
T.U.B.) unitamente alla mancata intestazione e consegna del bene finanzia- to;
8) la vessatorietà delle clausole nn. 6) e 8) del contratto (relative rispettivamen- te alla misura degli interessi moratori e alla decadenza del beneficio del termine) ex art. 33 consumo lett. f.
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “1.
Dichiarare l'inefficacia dell'opposto D.I. per violazione dei termini di cui all'art. 644 cpc;
2. Preliminarmente rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, ove mai do-
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R.g.a.c.c. 372/2024 vesse essere formulata, per le motivazioni indicate nel suddetto atto;
3. In via preliminare accertare e dichiarare il mancato esperimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs
28/10 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della materia de quo, e per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1428/23; 4. previe le declaratorie del caso ivi comprese quelle di nullità dell'opposto decreto e di difetto di legittimazione attiva, accogliere l'opposizione e revocare l'opposto decreto siccome nullo inammissibile, improcedi- bile ed infondato in fatto e diritto;
5. In via subordinata nel merito e con riserva di even- tuale separata azione dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento in premessa indicato ed oggetto del presente giudizio;
6. In via subordinata nel merito e con riserva di eventuale separata azione dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contrat- to di finanziamento in premessa indicato ed oggetto del presente giudizio, con particolare riferimento alle clausole relative al tasso d'interesse, alle spese, alle commissioni;
7. Emette- re ogni ulteriore provvedimento opportuno;
8. Condannare la convenuta opposta al paga- mento di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
Con comparsa del 29 febbraio 2024 si è costituita in giudizio la Controparte_4
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e chiedendo il riget-
[...]
to dell'opposizione o, nella ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna di parte opponente al pagamento della diversa somma risultante dall'accertamento giudiziale, il tutto con vittoria di spese di lite.
Confermata la prima udienza, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 24 settembre 2024, il giudice istruttore ha assegnato i termini per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
All'udienza cartolare 18 marzo 2025, il giudice ritenuta la causa matura per la de- cisione, ha fissato ex art. 127 ter c.p.c. il termine perentorio del 14 ottobre 2025
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R.g.a.c.c. 372/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e il Tri- bunale ha, poi, rimesso la causa in decisione e deciso come da provvedimento che segue.
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1. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per mancato accordo (cfr. verbale in atti).
2. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto in- giuntivo opposto, proposta da parte opponente nell'atto introduttivo.
Premesso che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la decla- ratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo non preclude al giudice la pronuncia nel merito sulla domanda proposta dal ricorrente, va rilevato che, nel caso di spe- cie, non può essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
Il provvedimento monitorio, infatti, è stato depositato in data 25 settembre
2023, e da tale data ha iniziato a decorrere il termine per la notifica.
Risulta documentato che la notifica (tardiva rispetto al termine di cui all'art. 644
c.p.c.) che ha portato alla (tempestiva) instaurazione del presente giudizio, è stata preceduta da un primo tentativo di notifica tempestivamente eseguito a mezzo del servizio postale in data 12 ottobre 2023, che non è andato a buon fine in quanto veniva constatata (con attestazione del 17 ottobre 2023) l'irreperibilità dell'opponente per “inesattezza dell'indirizzo di residenza”.
L'opposta, pertanto, dichiarando di aver acquisito certificato di residenza dell'opponente (da cui risultava confermata la residenza di quest'ultimo presso
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R.g.a.c.c. 372/2024 l'indirizzo cui era stata tentata la notifica col primo tentativo), ha proceduto ad un nuovo tentativo di notifica a mezzo Ufficiale giudiziario presso il medesimo indi- rizzo, che si è perfezionato con ricezione “a mani proprie del figlio” in data 18 di- cembre 2023 (anche se, di fatto, presso diverso numero civico – come indicato nella relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario – che tuttavia non ha impedito a quest'ultimo di portare a compimento la notifica).
Il primo tentativo, compiuto nel rispetto del termine ex art. 644 c.p.c., non anda- to a buon fine, va considerato, dunque, alla stregua di una notifica nulla e non inesistente. Si osserva, quindi, che non può essere dichiarata l'inefficacia del de- creto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., dal momento che la stessa è legittimamente ri- conducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la no- tifica nel termine stabilito dalla norma predetta e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsio- ne di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (in questi termini, Cass. n. 22959/2007,
Cass n. 1509/2019 nonché, da ultimo, Cass. n. 28573/2021).
3. Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta al- la parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo non determina, quindi, alcuna inversione nella posizione delle parti, ma si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del
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R.g.a.c.c. 372/2024 quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della pro- va, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr., ex multis ,
Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n. 5071, Cass. 19 settembre
2013, n. 21466; Tribunale Teramo, 02/12/2020, n. 987).
Viceversa, sul debitore grava un onere di contestazione specifica, che gli impone di proporre tutte le sue difese nell'atto introduttivo del giudizio, prendendo posi- zione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Trib. Roma,
02/08/2019, n.15979; Trib. Milano, 22/10/2018, n.10657).
4. In via prioritaria, occorre verificare, in quanto questione potenzialmente assor- bente ai fini della decisione in esame, se la società opposta abbia provato la pro- pria “legittimazione attiva intesa in senso sostanziale”, se sia, cioè, riuscita a com- provare di essere validamente divenuta titolare del credito derivante dal rapporto instaurato da con la Parte opponente ha del Parte_1 Controparte_3
resto contestato, sin dal primo atto difensivo, l'effettiva titolarità del rapporto azionato in capo alla Controparte_1
La titolarità del diritto, come è noto, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020,
n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al me- rito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Con riferimento ai rapporti intercorsi tra l'opponente e la a so- Controparte_3
stegno della asserita titolarità, l'opposta ha allegato: copia di un estratto del con- tratto di cessione (cfr. all. 4 fascicolo monitorio); l'estratto lista crediti ceduti, che riporta l'NDG, il nominativo e il codice fiscale della debitrice principale, con
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R.g.a.c.c. 372/2024 l'indicazione dell'ammontare del credito (cfr. all. 5 fascicolo monitorio); la certifi- cazione notarile “lista crediti ceduti” (cfr. 4 produzione opposta); l'avviso pubbli- cato in G. U., Parte seconda, n. 23 del 25 giugno 2022 (cfr. all. 3 fascicolo moni- torio).
Orbene, le doglianze di parte opponente in punto di non corrispondenza nella numerazione dei rapporti oggetto di cessione non colgono nel segno, in quanto pur essendo indicata, sia nella lista crediti ceduti che nella certificazione notarile dei crediti ceduti, una differente numerazione dei rapporti (tra l'altro avente, per tutti e indistintamente, comune radice numerica – 00001018…. – presumibilmen- te adottata a seguito dell'avvenuta cessione), non può non rilevare la corrispon- denza dell'NDG (36767536) associato al e la corrispondenza Parte_1
degli importi ceduti alla debitoria per la quale si procede.
Recente giurisprudenza di legittimità ha confermato che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari uni- voci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ., 6/2/2024, n. 3405).
Alla luce di quanto allegato, si ritiene provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n.
9412 del 05/04/2023).
5. Irrilevante è, invece, la circostanza lamentata dall'opponente in merito alla mancata comunicazione della cessione ai fini del perfezionamento della stessa.
Dottrina e giurisprudenza, infatti, sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemen-
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R.g.a.c.c. 372/2024 te dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n.
5786/1984; Cass. n. 3400/1979).
Pertanto, la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le par- ti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ.
In mancanza di rituale comunicazione, al debitore è consentito infatti di effettua- re il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circo- stanza infici in alcun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti. L'eventuale comunicazione consente, inoltre, al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, individuando il legittimo contraddittore del rapporto, ma la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (così Trib. Roma, 15/09/2015,
n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiari- to che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (cfr. Cass. n. 9761/2005).
La notifica può avvenire, pertanto, mediante comunicazione scritta ed eventual- mente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr.
Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
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R.g.a.c.c. 372/2024 Fermo quanto fin qui dedotto, deve darsi atto che nel caso di specie parte oppo- sta, in riferimento al credito ceduto dalla ha allegato la comuni- Controparte_3
cazione di cessione e contestuale diffida, datata 5 agosto 2022, inviata al debitore, odierno opponente (cfr. all. 16 fasc. monitorio).
6. Ciò posto, occorre analizzare la fondatezza della domanda avanzata dalla ricor- rente in sede monitoria e la sussistenza, dunque, dei relativi fatti costitutivi, per poi passare ad esaminare i motivi di opposizione proposti invece dall'opponente.
In caso di credito scaturente da un contratto di finanziamento, in virtù dei prin- cipi generali in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore ha l'onere di dimostrare l'esistenza della fonte dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento, indicando i criteri che ha utilizzato per calcolare il pro- prio credito;
spetta, invece, al debitore dimostrare l'esatto adempimento della pre- stazione o la sussistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive dell'obbligazione (cfr. Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determina- to dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, in quanto nei contratti di finanziamento il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende dall'utilizzo flessibile fatto successivamente dal cliente.
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato sin dalla fase monitoria: 1) i contratti di finanziamento nn. 0019502519 del 27 settembre 2019 e 0019275063 del 30 maggio 2019, regolarmente sottoscritti dal debitore, recanti l'indicazione delle clausole contrattuali e delle condizioni economiche (tan, taeg, numero e importo rate, tasso degli interessi moratori); 2) gli estratti conto certificati ex art. 50 Tub rilasciati dalla originaria creditrice;
3) la lettera di decadenza dal beneficio del termine datata 17 dicembre 2021 (per i contratti nn. 0019275063, 0019502519,
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R.g.a.c.c. 372/2024 09658847), con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute;
4) la lettera di recesso dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0000000400750978.
Non risultano prodotti in atti i contratti di finanziamento n. 09658847 e di conto corrente n. 400750978, né gli estratti conto relativi a quest'ultimo.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, in quanto non risulta provata la do- manda relativa al saldo dei suddetti rapporti.
7. Per quanto concerne, poi, l'erogazione dei finanziamenti nn. 0019502519 e
0019275063, parte opponente prima eccepisce l'erroneità del saldo richiesto in quanto “non tiene conto dei versamenti effettuati dall'odierno opponente, il quale magicamente si ritrova ad avere a distanza di anni ancora un debito pari al capita- le finanziato” (così testualmente in citazione, cfr. p. 3), poi eccepisce l'errata indi- cazione e consegna del bene finanziato, con conseguente nullità dei contratti.
Priva di pregio si rileva, innanzitutto, tale ultima eccezione. Qualora venga previ- sta nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrat- tuale.
Ordunque, la generica destinazione d'uso dei finanziamenti per le finalità in essi indicate (rispettivamente, per il 0019275063 “Cerimonie” e per il 9502519 “Auto usata”), non è sufficiente a individuare un vero e proprio obbligo di utilizzazione dell'importo finanziato per una particolare e determinata attività.
In tal caso non siamo, infatti, in presenza di un mutuo di scopo, poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Ne discende in definitiva che: a) ove manchi un interesse del mutuante, sul mu- tuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
b)
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R.g.a.c.c. 372/2024 la deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 cod. civ. si può affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo alla specifica modalità di utiliz- zazione delle somme per un determinato scopo;
c) negli altri casi, ove cioè la prova di una consimile situazione non sia fornita, l'inosservanza della destinazione indi- cata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso (cfr.
Cass. 19-10-2017, n. 24699).
Ciò posto, deve concludersi che l'ammissione di parte opponente in uno alla mancata contestazione specifica delle evidenze contabili emergenti dalla docu- mentazione in atti (v. estratto certificato e diffida, la quale rileva alla data del 16 dicembre 2021, per entrambi i rapporti nn. 0019502519 del 27 settembre 2019 e
0019275063 del 30 maggio 2019, la pendenza di cinque rate scadute) confermano la circostanza che i rapporti contrattuali in esame hanno avuto parziale adempi- mento.
Alla stregua di tutto quanto detto, può ritenersi raggiunta, per i rapporti n.
0019502519 e n. 0019275063, la prova dei fatti costitutivi della pretesa credito- ria.
8. Come già rilevato, una volta che il creditore abbia provato i fatti costitutivi del- la domanda ed allegato l'altrui inadempimento, grava sul debitore l'onere di di- mostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Devono, innanzitutto, ritenersi infondate (sempre limitatamente ai finanziamenti nn. 0019502519 e 0019275063) le censure mosse da parte opponente circa la in- sufficienza probatoria della documentazione prodotta.
In particolare, parte opponente ha contestato l'attitudine probatoria, nel presente giudizio di cognizione, degli estratti conto prodotti, perché non rispondenti alle
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R.g.a.c.c. 372/2024 prescrizioni di cui all'art. 50 TUB e in quanto sarebbero documenti formati unila- teralmente dalla controparte.
Ed invero, non può farsi a meno di rilevare che, nel caso di specie, non trattando- si di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post da- gli estratti conto – e non essendo contestata, come visto, l'effettiva erogazione del finanziamento, anche gli estratti conto hanno una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore.
Pertanto, al di là della concreta efficacia probatoria da riconoscere alla certifica- zione ex art. 50 TUB, una volta riscontrata la prova dell'erogazione del finanzia- mento, rimane in ogni caso a carico del debitore l'onere di formulare, come già rilevato, contestazioni specifiche, anche attraverso l'allegazione dell'esistenza di pagamenti ulteriori e diversi oltre a quelli già comprovati ed ammessi da parte op- posta.
Tale onere, tuttavia, non è stato assolto nemmeno in parte.
9. L'opponente, poi, nei suoi atti difensivi, ha altresì prospettato, in modo al- quanto generico, l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime, senza allega- re ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia,
l'applicazione di interessi anatocistici e la presunta indeterminatezza della clausole pattuite, e pertanto tali deduzioni, risolvendosi in mere enunciazioni astratte e generiche, sono del tutto sfornite di qualsivoglia supporto motivazionale, anche solo specificativo del loro contenuto.
10. Secondo la prospettazione di parte opponente, anche gli interessi moratori sa- rebbero usurari, in quanto erroneamente applicati sull'intera rata e non sulla quo- ta capitale della rata, con conseguente illegittimo cumulo di dati disomogenei.
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R.g.a.c.c. 372/2024 Va precisato, innanzitutto, che l'eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, comporte- rebbe il venir meno dei soli interessi moratori, mentre resterebbe valida la pattui- zione relativa agli interessi corrispettivi (cfr. Cass. S.U., sentenza 18 settembre
2020, n. 19597).
In ogni caso, secondo ormai costante orientamento giurisprudenziale, deve esclu- dersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi mo- ratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel rapporto di cui è cau- sa.
La questione della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori costituisce, come rileva la S.C. nel citato pronunciamento, un “falso problema”. Come op- portunamente illustrato in tale pronuncia, infatti, sovente i contratti bancari pre- vedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, os- sia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi. Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso de- gli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori.
Pertanto, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo". La banca, infat- ti, in tal caso, percepirà soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, deter- minato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di indivi- duare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.
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R.g.a.c.c. 372/2024 In definitiva, la deduzione della usurarietà del tasso degli interessi moratori si mo- stra del tutto generica o comunque fondata su un presupposto errato (la necessità di sommare i due tassi), il che porta a ritenere anche tale motivo di opposizione infondato.
11. L'opponente ha, altresì, lamentato la discrasia tra il TAEG pubblicizzato nel contratto e quello effettivamente applicato, invocando la declaratoria di nullità degli interessi applicati e l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7
t.u.b.
Com'è noto il TAEG, o tasso effettivo globale, rappresenta il costo totale del cre- dito su base annua, e viene espresso in percentuale rispetto all'importo totale del credito.
Orbene, l'indicazione di un TAEG diverso da quello applicato non è problemati- ca sconosciuta al legislatore, che ha inteso riservare una tutela rafforzata al solo consumatore, riconosciuto come la parte contrattuale strutturalmente più debole sotto il profilo informativo.
A tale scopo, il d.lgs. del 13 agosto 2010 n. 141 ha introdotto nel t.u.b. l'intero
Capo II dedicato al “credito ai consumatori”, contenente una disciplina speciale di maggior favore nei confronti dei consumatori e di maggior rigore nei confronti delle banche.
Pertanto, a partire dal 2010 l'art. 125 bis t.u.b., così novellato, al comma 6 san- ziona con la nullità la clausola determinativa di costi ulteriori non inclusi nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta e che determinano una maggiore onerosità a carico del consumatore, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, a prescindere dalla verifica sulla effettiva incidenza che l'errata indicazione del TAEG possa aver avuto sulla scelta del consumatore di contrarre il credito.
15
R.g.a.c.c. 372/2024 Tuttavia, questa normativa speciale ha un ambito di applicazione ben delimitato e definito dall'art. 122 t.u.b.: è destinata esclusivamente ai contraenti che abbiano la qualifica di consumatore, sono esclusi i contratti di finanziamenti di importo superiore a € 75.000,00 e infine, avuto riguardo alla data della novella, sono natu- ralmente esclusi i contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. del 13 agosto 2010 n. 141, ossia alla data del 19 settembre 2010.
Ciò posto, l'articolo 125 bis citato risulta applicabile al caso di specie, in quanto i contratti di finanziamento nn. 9275063 e 9502519 sono di importo inferiore al limite suindicato e risultano stipulati rispettivamente in data 30 maggio 2019 e 27 settembre 2019.
Tuttavia, l'eccezione deve essere respinta per difetto di allegazione e di prova.
L'opponente si è limitato apoditticamente ad affermare la difformità del TAEG applicato rispetto a quello pattuito, senza in alcun modo dimostrare tale assunto e senza mai chiarire in modo specifico le ragioni, il modo e la misura di tale diffor- mità. In altre parole, l'opponente avrebbe dovuto determinare il tasso effettiva- mente applicato, specificando i costi ricompresi e i criteri di calcolo, e solo allora raffrontarlo con il tasso pubblicizzato. In assenza di tale dimostrazione, l'eccezione deve essere respinta per la sua genericità.
L'assenza di adeguate allegazioni, in ordine alle affermazioni apodittiche dell'opponente, non può trovare rimedio attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, che si configurerebbe come una indagine esplorativa, alla ricerca di ele- menti, fatti o circostanze non provati (cfr. (cfr. Tribunale Milano sez. VI,
18/02/2020, n.1530; Cass. 11/01/2006, n. 212).
12. Parimenti infondata deve ritenersi, infine, l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali n. 6 e 8, che prevedono gli interessi moratori e la clausola penale, in applicazione dell'art. 33 co. 2 lett. f) D.lgs. 206/2005.
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R.g.a.c.c. 372/2024 La norma in parola prevede al comma 1 che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, deter- minano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi deri- vanti dal contratto”, mentre al comma 2 lett. f) specifica che si presumono vessatorie fino
a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumato- re, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manife- stamente eccessivo”.
La lett. f) del citato articolo prevede, pertanto, un presupposto stringente, ossia la presenza di uno squilibrio “manifestamente eccessivo”. La scelta del legislatore di uti- lizzare alla lett. f) l'avverbio “manifestamente” in luogo dell'aggettivo “significativo” usato al comma 1, lascia chiaramente intendere che l'accertamento dello squili- brio contrattuale deve essere, nelle ipotesi di cui alla lett. f, più rigoroso e gli oneri a carico del consumatore devono essere tali da generare un vulnus non giustificabi- le.
Nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo allegato o altrimenti dimostrato, neanche in via comparativa, la manifesta eccessività dell'importo con- trattualmente previsto né individuato in maniera precisa la relativa previsione contrattuale che, a loro dire, concretizzerebbe tale nullità. Non è dato comprende- re, infatti, se tale questione sia stata effettuata con riferimento alla pattuizione re- lativa gli interessi di mora od a quelle per le quali il regolamento contrattuale pre- vedeva l'applicazione di penali, né tantomeno parte opponente ha chiarito quale impatto, la nullità di tali clausole, avrebbe comportato sui saldi ingiunti od ancora se le clausole in esame siano state effettivamente applicate nei conteggi predisposti dalla società opposta in sede monitoria.
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R.g.a.c.c. 372/2024 13. Sulla scorta di tutto quanto evidenziato, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Va disposta la condanna dell'opponente al pagamento dei soli importi relativi:
- al residuo insoluto del contratto di finanziamento n. 0019275063, per il quale risulta maturato, alla data del 5 agosto 2022, un saldo debitore di euro 4.106,76
(cfr. doc. all. 6, 8, 10 e 13 fascicolo monitorio);
- al residuo insoluto del contratto di finanziamento n. 9502519, per il quale risul- ta maturato, alla data del 5 agosto 2022, un saldo debitore di euro 4.458,27 (cfr. doc. all. 7, 9 e 14 fascicolo monitorio).
In definitiva, va disposta la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di euro 8.565,03, oltre interessi al tasso legale (come ri- chiesti in ricorso), a partire però dalla notifica dell'atto di costituzione in mora del
5 agosto 2022 (di cui vi è in atti la prova della ricezione da parte dell'opponente), sino al soddisfo.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in virtù della soccomben- za reciproca, risultante dall'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e della domanda monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiunti- vo n. 2876/23 emesso in data 25 settembre 2023 dal Tribunale di Napoli nord;
- condanna al pagamento in favore dell'opposta del com- Parte_1
plessivo importo di euro 8.565,03, oltre interessi al tasso legale dal 5 agosto
2022 sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
18
R.g.a.c.c. 372/2024 Così deciso in Aversa, il 6/11/2025.
Il
Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
19
R.g.a.c.c. 372/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona del dr. Michelange- lo Petruzziello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c., e vertente
TRA
, nato a Giugliano in [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli C.F._1
Avv.ti Roberto Pennacchio (C.F. ) e Raffaele Domenico C.F._2
PA (C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in C.F._3
Campania (NA) al Corso Campano n.139;
OPPONENTE
E
(P. IVA , e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1
(P. IVA - C.F. ), in persona dei ri- Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
spettivi legali rapp.ti p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Raf- faele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4
; C.F._5
OPPOSTA CONCLUSIONI: Come rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 14 ot- tobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 gennaio 2024, il sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2876/23 (r. Parte_2
g. n. 8283/23), emesso in data 25 settembre 2023 dal Tribunale di Napoli nord e notificato in data 18 dicembre 2023 in favore di per Controparte_1
l'importo di euro €. 14.832,44, oltre interessi e spese.
L'importo ingiunto, secondo la prospettazione fornita da parte ricorrente in sede monitoria, deriverebbe dal saldo debitore di alcuni rapporti intrattenuti con la
Controparte_3
- il contratto di conto corrente n. 0400750978, per il quale sarebbe maturato un saldo debitore di euro 92,18 (89,86 + 2,32);
- il contratto di prestito personale n. 0019275063, per il quale sarebbe matu- rato un saldo debitore di euro 4.106,76 (cfr. doc. all. 6, 8,10 e 13 fascicolo monitorio);
- il contratto di prestito personale n. 9502519, per il quale sarebbe maturato un saldo debitore di euro 4.458,27 (cfr. doc. all. 7, 9 e 14 fascicolo monito- rio);
- il contratto di prestito personale n. 9658847, per il quale sarebbe maturato un saldo debitore di euro 5.113,71 (cfr. all. 15 e Relazione econometrica, all.17).
Il credito in capo alla secondo la ricorrente, sarebbe poi stato poi Controparte_3
ceduto pro soluto a (cfr. contratto di cessione, all.ti 3 – 5 Controparte_1
fasc. monitorio;
all. 4 produzione opposta).
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto:
2
R.g.a.c.c. 372/2024 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta previsto dall'art. 644 c.p.c.;
2) l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
3) il difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale della opposta e l'inefficacia della cessione per mancata comunicazione della stessa al debi- tore ceduto;
4) l'inidoneità della documentazione prodotta (estratto ex art. 50 Tub) a forni- re la prova della sussistenza e della consistenza del credito azionato;
5) la nullità delle clausole relative agli interessi in quanto non espressamente pattuiti per iscritto, in violazione dell'art. 1284 del cod. civ e delle norme sulla trasparenza bancaria, nonché anatocistici e superiori (anche quelli mo- ratori) al tasso soglia di usura;
6) la nullità del TAEG pubblicizzato perché difforme a quello concretamente applicato, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 t.u.b.;
7) la nullità dei contratti di credito al consumo nn. 0019502519 e 0019275063 per errata indicazione del bene finanziato (art. 124 comma 3 e 125 del
T.U.B.) unitamente alla mancata intestazione e consegna del bene finanzia- to;
8) la vessatorietà delle clausole nn. 6) e 8) del contratto (relative rispettivamen- te alla misura degli interessi moratori e alla decadenza del beneficio del termine) ex art. 33 consumo lett. f.
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “1.
Dichiarare l'inefficacia dell'opposto D.I. per violazione dei termini di cui all'art. 644 cpc;
2. Preliminarmente rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, ove mai do-
3
R.g.a.c.c. 372/2024 vesse essere formulata, per le motivazioni indicate nel suddetto atto;
3. In via preliminare accertare e dichiarare il mancato esperimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs
28/10 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della materia de quo, e per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1428/23; 4. previe le declaratorie del caso ivi comprese quelle di nullità dell'opposto decreto e di difetto di legittimazione attiva, accogliere l'opposizione e revocare l'opposto decreto siccome nullo inammissibile, improcedi- bile ed infondato in fatto e diritto;
5. In via subordinata nel merito e con riserva di even- tuale separata azione dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento in premessa indicato ed oggetto del presente giudizio;
6. In via subordinata nel merito e con riserva di eventuale separata azione dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contrat- to di finanziamento in premessa indicato ed oggetto del presente giudizio, con particolare riferimento alle clausole relative al tasso d'interesse, alle spese, alle commissioni;
7. Emette- re ogni ulteriore provvedimento opportuno;
8. Condannare la convenuta opposta al paga- mento di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
Con comparsa del 29 febbraio 2024 si è costituita in giudizio la Controparte_4
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e chiedendo il riget-
[...]
to dell'opposizione o, nella ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna di parte opponente al pagamento della diversa somma risultante dall'accertamento giudiziale, il tutto con vittoria di spese di lite.
Confermata la prima udienza, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 24 settembre 2024, il giudice istruttore ha assegnato i termini per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
All'udienza cartolare 18 marzo 2025, il giudice ritenuta la causa matura per la de- cisione, ha fissato ex art. 127 ter c.p.c. il termine perentorio del 14 ottobre 2025
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R.g.a.c.c. 372/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e il Tri- bunale ha, poi, rimesso la causa in decisione e deciso come da provvedimento che segue.
***
1. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per mancato accordo (cfr. verbale in atti).
2. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto in- giuntivo opposto, proposta da parte opponente nell'atto introduttivo.
Premesso che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la decla- ratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo non preclude al giudice la pronuncia nel merito sulla domanda proposta dal ricorrente, va rilevato che, nel caso di spe- cie, non può essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
Il provvedimento monitorio, infatti, è stato depositato in data 25 settembre
2023, e da tale data ha iniziato a decorrere il termine per la notifica.
Risulta documentato che la notifica (tardiva rispetto al termine di cui all'art. 644
c.p.c.) che ha portato alla (tempestiva) instaurazione del presente giudizio, è stata preceduta da un primo tentativo di notifica tempestivamente eseguito a mezzo del servizio postale in data 12 ottobre 2023, che non è andato a buon fine in quanto veniva constatata (con attestazione del 17 ottobre 2023) l'irreperibilità dell'opponente per “inesattezza dell'indirizzo di residenza”.
L'opposta, pertanto, dichiarando di aver acquisito certificato di residenza dell'opponente (da cui risultava confermata la residenza di quest'ultimo presso
5
R.g.a.c.c. 372/2024 l'indirizzo cui era stata tentata la notifica col primo tentativo), ha proceduto ad un nuovo tentativo di notifica a mezzo Ufficiale giudiziario presso il medesimo indi- rizzo, che si è perfezionato con ricezione “a mani proprie del figlio” in data 18 di- cembre 2023 (anche se, di fatto, presso diverso numero civico – come indicato nella relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario – che tuttavia non ha impedito a quest'ultimo di portare a compimento la notifica).
Il primo tentativo, compiuto nel rispetto del termine ex art. 644 c.p.c., non anda- to a buon fine, va considerato, dunque, alla stregua di una notifica nulla e non inesistente. Si osserva, quindi, che non può essere dichiarata l'inefficacia del de- creto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., dal momento che la stessa è legittimamente ri- conducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la no- tifica nel termine stabilito dalla norma predetta e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsio- ne di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (in questi termini, Cass. n. 22959/2007,
Cass n. 1509/2019 nonché, da ultimo, Cass. n. 28573/2021).
3. Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta al- la parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo non determina, quindi, alcuna inversione nella posizione delle parti, ma si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del
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R.g.a.c.c. 372/2024 quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della pro- va, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr., ex multis ,
Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n. 5071, Cass. 19 settembre
2013, n. 21466; Tribunale Teramo, 02/12/2020, n. 987).
Viceversa, sul debitore grava un onere di contestazione specifica, che gli impone di proporre tutte le sue difese nell'atto introduttivo del giudizio, prendendo posi- zione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Trib. Roma,
02/08/2019, n.15979; Trib. Milano, 22/10/2018, n.10657).
4. In via prioritaria, occorre verificare, in quanto questione potenzialmente assor- bente ai fini della decisione in esame, se la società opposta abbia provato la pro- pria “legittimazione attiva intesa in senso sostanziale”, se sia, cioè, riuscita a com- provare di essere validamente divenuta titolare del credito derivante dal rapporto instaurato da con la Parte opponente ha del Parte_1 Controparte_3
resto contestato, sin dal primo atto difensivo, l'effettiva titolarità del rapporto azionato in capo alla Controparte_1
La titolarità del diritto, come è noto, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020,
n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al me- rito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Con riferimento ai rapporti intercorsi tra l'opponente e la a so- Controparte_3
stegno della asserita titolarità, l'opposta ha allegato: copia di un estratto del con- tratto di cessione (cfr. all. 4 fascicolo monitorio); l'estratto lista crediti ceduti, che riporta l'NDG, il nominativo e il codice fiscale della debitrice principale, con
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R.g.a.c.c. 372/2024 l'indicazione dell'ammontare del credito (cfr. all. 5 fascicolo monitorio); la certifi- cazione notarile “lista crediti ceduti” (cfr. 4 produzione opposta); l'avviso pubbli- cato in G. U., Parte seconda, n. 23 del 25 giugno 2022 (cfr. all. 3 fascicolo moni- torio).
Orbene, le doglianze di parte opponente in punto di non corrispondenza nella numerazione dei rapporti oggetto di cessione non colgono nel segno, in quanto pur essendo indicata, sia nella lista crediti ceduti che nella certificazione notarile dei crediti ceduti, una differente numerazione dei rapporti (tra l'altro avente, per tutti e indistintamente, comune radice numerica – 00001018…. – presumibilmen- te adottata a seguito dell'avvenuta cessione), non può non rilevare la corrispon- denza dell'NDG (36767536) associato al e la corrispondenza Parte_1
degli importi ceduti alla debitoria per la quale si procede.
Recente giurisprudenza di legittimità ha confermato che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari uni- voci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ., 6/2/2024, n. 3405).
Alla luce di quanto allegato, si ritiene provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n.
9412 del 05/04/2023).
5. Irrilevante è, invece, la circostanza lamentata dall'opponente in merito alla mancata comunicazione della cessione ai fini del perfezionamento della stessa.
Dottrina e giurisprudenza, infatti, sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemen-
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R.g.a.c.c. 372/2024 te dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n.
5786/1984; Cass. n. 3400/1979).
Pertanto, la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le par- ti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ.
In mancanza di rituale comunicazione, al debitore è consentito infatti di effettua- re il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circo- stanza infici in alcun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti. L'eventuale comunicazione consente, inoltre, al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, individuando il legittimo contraddittore del rapporto, ma la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (così Trib. Roma, 15/09/2015,
n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiari- to che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (cfr. Cass. n. 9761/2005).
La notifica può avvenire, pertanto, mediante comunicazione scritta ed eventual- mente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr.
Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
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R.g.a.c.c. 372/2024 Fermo quanto fin qui dedotto, deve darsi atto che nel caso di specie parte oppo- sta, in riferimento al credito ceduto dalla ha allegato la comuni- Controparte_3
cazione di cessione e contestuale diffida, datata 5 agosto 2022, inviata al debitore, odierno opponente (cfr. all. 16 fasc. monitorio).
6. Ciò posto, occorre analizzare la fondatezza della domanda avanzata dalla ricor- rente in sede monitoria e la sussistenza, dunque, dei relativi fatti costitutivi, per poi passare ad esaminare i motivi di opposizione proposti invece dall'opponente.
In caso di credito scaturente da un contratto di finanziamento, in virtù dei prin- cipi generali in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore ha l'onere di dimostrare l'esistenza della fonte dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento, indicando i criteri che ha utilizzato per calcolare il pro- prio credito;
spetta, invece, al debitore dimostrare l'esatto adempimento della pre- stazione o la sussistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive dell'obbligazione (cfr. Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determina- to dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, in quanto nei contratti di finanziamento il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende dall'utilizzo flessibile fatto successivamente dal cliente.
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato sin dalla fase monitoria: 1) i contratti di finanziamento nn. 0019502519 del 27 settembre 2019 e 0019275063 del 30 maggio 2019, regolarmente sottoscritti dal debitore, recanti l'indicazione delle clausole contrattuali e delle condizioni economiche (tan, taeg, numero e importo rate, tasso degli interessi moratori); 2) gli estratti conto certificati ex art. 50 Tub rilasciati dalla originaria creditrice;
3) la lettera di decadenza dal beneficio del termine datata 17 dicembre 2021 (per i contratti nn. 0019275063, 0019502519,
10
R.g.a.c.c. 372/2024 09658847), con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute;
4) la lettera di recesso dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0000000400750978.
Non risultano prodotti in atti i contratti di finanziamento n. 09658847 e di conto corrente n. 400750978, né gli estratti conto relativi a quest'ultimo.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, in quanto non risulta provata la do- manda relativa al saldo dei suddetti rapporti.
7. Per quanto concerne, poi, l'erogazione dei finanziamenti nn. 0019502519 e
0019275063, parte opponente prima eccepisce l'erroneità del saldo richiesto in quanto “non tiene conto dei versamenti effettuati dall'odierno opponente, il quale magicamente si ritrova ad avere a distanza di anni ancora un debito pari al capita- le finanziato” (così testualmente in citazione, cfr. p. 3), poi eccepisce l'errata indi- cazione e consegna del bene finanziato, con conseguente nullità dei contratti.
Priva di pregio si rileva, innanzitutto, tale ultima eccezione. Qualora venga previ- sta nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrat- tuale.
Ordunque, la generica destinazione d'uso dei finanziamenti per le finalità in essi indicate (rispettivamente, per il 0019275063 “Cerimonie” e per il 9502519 “Auto usata”), non è sufficiente a individuare un vero e proprio obbligo di utilizzazione dell'importo finanziato per una particolare e determinata attività.
In tal caso non siamo, infatti, in presenza di un mutuo di scopo, poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Ne discende in definitiva che: a) ove manchi un interesse del mutuante, sul mu- tuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
b)
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R.g.a.c.c. 372/2024 la deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 cod. civ. si può affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo alla specifica modalità di utiliz- zazione delle somme per un determinato scopo;
c) negli altri casi, ove cioè la prova di una consimile situazione non sia fornita, l'inosservanza della destinazione indi- cata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso (cfr.
Cass. 19-10-2017, n. 24699).
Ciò posto, deve concludersi che l'ammissione di parte opponente in uno alla mancata contestazione specifica delle evidenze contabili emergenti dalla docu- mentazione in atti (v. estratto certificato e diffida, la quale rileva alla data del 16 dicembre 2021, per entrambi i rapporti nn. 0019502519 del 27 settembre 2019 e
0019275063 del 30 maggio 2019, la pendenza di cinque rate scadute) confermano la circostanza che i rapporti contrattuali in esame hanno avuto parziale adempi- mento.
Alla stregua di tutto quanto detto, può ritenersi raggiunta, per i rapporti n.
0019502519 e n. 0019275063, la prova dei fatti costitutivi della pretesa credito- ria.
8. Come già rilevato, una volta che il creditore abbia provato i fatti costitutivi del- la domanda ed allegato l'altrui inadempimento, grava sul debitore l'onere di di- mostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Devono, innanzitutto, ritenersi infondate (sempre limitatamente ai finanziamenti nn. 0019502519 e 0019275063) le censure mosse da parte opponente circa la in- sufficienza probatoria della documentazione prodotta.
In particolare, parte opponente ha contestato l'attitudine probatoria, nel presente giudizio di cognizione, degli estratti conto prodotti, perché non rispondenti alle
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R.g.a.c.c. 372/2024 prescrizioni di cui all'art. 50 TUB e in quanto sarebbero documenti formati unila- teralmente dalla controparte.
Ed invero, non può farsi a meno di rilevare che, nel caso di specie, non trattando- si di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post da- gli estratti conto – e non essendo contestata, come visto, l'effettiva erogazione del finanziamento, anche gli estratti conto hanno una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore.
Pertanto, al di là della concreta efficacia probatoria da riconoscere alla certifica- zione ex art. 50 TUB, una volta riscontrata la prova dell'erogazione del finanzia- mento, rimane in ogni caso a carico del debitore l'onere di formulare, come già rilevato, contestazioni specifiche, anche attraverso l'allegazione dell'esistenza di pagamenti ulteriori e diversi oltre a quelli già comprovati ed ammessi da parte op- posta.
Tale onere, tuttavia, non è stato assolto nemmeno in parte.
9. L'opponente, poi, nei suoi atti difensivi, ha altresì prospettato, in modo al- quanto generico, l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime, senza allega- re ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia,
l'applicazione di interessi anatocistici e la presunta indeterminatezza della clausole pattuite, e pertanto tali deduzioni, risolvendosi in mere enunciazioni astratte e generiche, sono del tutto sfornite di qualsivoglia supporto motivazionale, anche solo specificativo del loro contenuto.
10. Secondo la prospettazione di parte opponente, anche gli interessi moratori sa- rebbero usurari, in quanto erroneamente applicati sull'intera rata e non sulla quo- ta capitale della rata, con conseguente illegittimo cumulo di dati disomogenei.
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R.g.a.c.c. 372/2024 Va precisato, innanzitutto, che l'eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, comporte- rebbe il venir meno dei soli interessi moratori, mentre resterebbe valida la pattui- zione relativa agli interessi corrispettivi (cfr. Cass. S.U., sentenza 18 settembre
2020, n. 19597).
In ogni caso, secondo ormai costante orientamento giurisprudenziale, deve esclu- dersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi mo- ratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel rapporto di cui è cau- sa.
La questione della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori costituisce, come rileva la S.C. nel citato pronunciamento, un “falso problema”. Come op- portunamente illustrato in tale pronuncia, infatti, sovente i contratti bancari pre- vedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, os- sia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi. Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso de- gli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori.
Pertanto, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo". La banca, infat- ti, in tal caso, percepirà soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, deter- minato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di indivi- duare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.
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R.g.a.c.c. 372/2024 In definitiva, la deduzione della usurarietà del tasso degli interessi moratori si mo- stra del tutto generica o comunque fondata su un presupposto errato (la necessità di sommare i due tassi), il che porta a ritenere anche tale motivo di opposizione infondato.
11. L'opponente ha, altresì, lamentato la discrasia tra il TAEG pubblicizzato nel contratto e quello effettivamente applicato, invocando la declaratoria di nullità degli interessi applicati e l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7
t.u.b.
Com'è noto il TAEG, o tasso effettivo globale, rappresenta il costo totale del cre- dito su base annua, e viene espresso in percentuale rispetto all'importo totale del credito.
Orbene, l'indicazione di un TAEG diverso da quello applicato non è problemati- ca sconosciuta al legislatore, che ha inteso riservare una tutela rafforzata al solo consumatore, riconosciuto come la parte contrattuale strutturalmente più debole sotto il profilo informativo.
A tale scopo, il d.lgs. del 13 agosto 2010 n. 141 ha introdotto nel t.u.b. l'intero
Capo II dedicato al “credito ai consumatori”, contenente una disciplina speciale di maggior favore nei confronti dei consumatori e di maggior rigore nei confronti delle banche.
Pertanto, a partire dal 2010 l'art. 125 bis t.u.b., così novellato, al comma 6 san- ziona con la nullità la clausola determinativa di costi ulteriori non inclusi nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta e che determinano una maggiore onerosità a carico del consumatore, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, a prescindere dalla verifica sulla effettiva incidenza che l'errata indicazione del TAEG possa aver avuto sulla scelta del consumatore di contrarre il credito.
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R.g.a.c.c. 372/2024 Tuttavia, questa normativa speciale ha un ambito di applicazione ben delimitato e definito dall'art. 122 t.u.b.: è destinata esclusivamente ai contraenti che abbiano la qualifica di consumatore, sono esclusi i contratti di finanziamenti di importo superiore a € 75.000,00 e infine, avuto riguardo alla data della novella, sono natu- ralmente esclusi i contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. del 13 agosto 2010 n. 141, ossia alla data del 19 settembre 2010.
Ciò posto, l'articolo 125 bis citato risulta applicabile al caso di specie, in quanto i contratti di finanziamento nn. 9275063 e 9502519 sono di importo inferiore al limite suindicato e risultano stipulati rispettivamente in data 30 maggio 2019 e 27 settembre 2019.
Tuttavia, l'eccezione deve essere respinta per difetto di allegazione e di prova.
L'opponente si è limitato apoditticamente ad affermare la difformità del TAEG applicato rispetto a quello pattuito, senza in alcun modo dimostrare tale assunto e senza mai chiarire in modo specifico le ragioni, il modo e la misura di tale diffor- mità. In altre parole, l'opponente avrebbe dovuto determinare il tasso effettiva- mente applicato, specificando i costi ricompresi e i criteri di calcolo, e solo allora raffrontarlo con il tasso pubblicizzato. In assenza di tale dimostrazione, l'eccezione deve essere respinta per la sua genericità.
L'assenza di adeguate allegazioni, in ordine alle affermazioni apodittiche dell'opponente, non può trovare rimedio attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, che si configurerebbe come una indagine esplorativa, alla ricerca di ele- menti, fatti o circostanze non provati (cfr. (cfr. Tribunale Milano sez. VI,
18/02/2020, n.1530; Cass. 11/01/2006, n. 212).
12. Parimenti infondata deve ritenersi, infine, l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali n. 6 e 8, che prevedono gli interessi moratori e la clausola penale, in applicazione dell'art. 33 co. 2 lett. f) D.lgs. 206/2005.
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R.g.a.c.c. 372/2024 La norma in parola prevede al comma 1 che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, deter- minano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi deri- vanti dal contratto”, mentre al comma 2 lett. f) specifica che si presumono vessatorie fino
a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumato- re, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manife- stamente eccessivo”.
La lett. f) del citato articolo prevede, pertanto, un presupposto stringente, ossia la presenza di uno squilibrio “manifestamente eccessivo”. La scelta del legislatore di uti- lizzare alla lett. f) l'avverbio “manifestamente” in luogo dell'aggettivo “significativo” usato al comma 1, lascia chiaramente intendere che l'accertamento dello squili- brio contrattuale deve essere, nelle ipotesi di cui alla lett. f, più rigoroso e gli oneri a carico del consumatore devono essere tali da generare un vulnus non giustificabi- le.
Nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo allegato o altrimenti dimostrato, neanche in via comparativa, la manifesta eccessività dell'importo con- trattualmente previsto né individuato in maniera precisa la relativa previsione contrattuale che, a loro dire, concretizzerebbe tale nullità. Non è dato comprende- re, infatti, se tale questione sia stata effettuata con riferimento alla pattuizione re- lativa gli interessi di mora od a quelle per le quali il regolamento contrattuale pre- vedeva l'applicazione di penali, né tantomeno parte opponente ha chiarito quale impatto, la nullità di tali clausole, avrebbe comportato sui saldi ingiunti od ancora se le clausole in esame siano state effettivamente applicate nei conteggi predisposti dalla società opposta in sede monitoria.
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R.g.a.c.c. 372/2024 13. Sulla scorta di tutto quanto evidenziato, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Va disposta la condanna dell'opponente al pagamento dei soli importi relativi:
- al residuo insoluto del contratto di finanziamento n. 0019275063, per il quale risulta maturato, alla data del 5 agosto 2022, un saldo debitore di euro 4.106,76
(cfr. doc. all. 6, 8, 10 e 13 fascicolo monitorio);
- al residuo insoluto del contratto di finanziamento n. 9502519, per il quale risul- ta maturato, alla data del 5 agosto 2022, un saldo debitore di euro 4.458,27 (cfr. doc. all. 7, 9 e 14 fascicolo monitorio).
In definitiva, va disposta la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di euro 8.565,03, oltre interessi al tasso legale (come ri- chiesti in ricorso), a partire però dalla notifica dell'atto di costituzione in mora del
5 agosto 2022 (di cui vi è in atti la prova della ricezione da parte dell'opponente), sino al soddisfo.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in virtù della soccomben- za reciproca, risultante dall'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e della domanda monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiunti- vo n. 2876/23 emesso in data 25 settembre 2023 dal Tribunale di Napoli nord;
- condanna al pagamento in favore dell'opposta del com- Parte_1
plessivo importo di euro 8.565,03, oltre interessi al tasso legale dal 5 agosto
2022 sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
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R.g.a.c.c. 372/2024 Così deciso in Aversa, il 6/11/2025.
Il
Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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