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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4774/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina N. 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000453 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone parziale appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 18282, pubblicata il 12 dicembre 2024 e non notificata
- con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da se stessa per impugnare l'AVVISO di
ACCERTAMENTO ESECUTIVO n. 42122400000453, notificatole il 06/04/2024 dal COMUNE di ERCOLANO per l'importo di euro 216,44, a titolo di TASI, anno d'imposta 2018.
La CGT di I grado, nella sentenza n. 18282/30/2024, ha accolto il ricorso ed annullato l'opposto Avviso, avendo il Comune provveduto a notificarlo tardivamente, pur a volersi considerare la proroga di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale COVID.
Ha compensato le spese “Rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese” (sentenza, pag. 2).
Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto il presente appello parziale, riferito esclusivamente al capo in cui le spese di lite risultano compensate, a suo dire, immotivatamente, in assenza sia di soccombenza reciproca, sia di “altre gravi ed eccezionali ragioni”, come richieste dall'art. 15 del D.Lgs.
546/1992, ragioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità nella “assoluta novità della questione trattata”
o nel “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
E ciò – evidenzia l'appellante - vieppiù considerando che l'accoglimento del ricorso è dipeso dal pregresso regolare pagamento della pretesa azionata.
Ha chiesto, pertanto, la riforma parziale della sentenza, con condanna dell'Ente alle spese per il primo e secondo grado, ex art. 15 D.Lgs. 546/92, con attribuzione per anticipo fattone.
Il 3 novembre 2025 si costituisce il Comune, evidenziando che la compensazione è, nella specie, frutto
“dell'incertezza in merito all'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex art. 67, comma 1, DL n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020”
(controdeduzioni, pag. 2), avendo la Suprema Corte, solo con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, statuito l'applicabilità della suddetta proroga anche ai termini in scadenza negli anni successivi, in corso dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.
Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione in UAD, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Trattasi di appello parziale, che investe esclusivamente la statuizione sulle spese di lite.
Nella gravata sentenza, infatti, la CGT di I grado ha annullato l'opposto Avviso intimante il pagamento della
TASI, a.i. 2018, in quanto tardivamente notificato, pur a volersi considerare la proroga di 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale COVID – art. 67 DL n. 18/2020 – aggiungendo, ad abundantiam, di non ritenere la suddetta proroga applicabile “a cascata” anche agli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020.
Tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte del Comune, che ne avrebbe avuto interesse: di conseguenza, essa è passata in giudicato, con impossibilità per questo Giudice di conoscere della stessa, rimettendola in discussione.
La contribuente ha appellato il capo della sentenza relativo alle spese, eccependo l'insussistenza nella specie delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, da sole, nei casi diversi dalla soccombenza reciproca, legittimano la compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92, ragioni dalla giurisprudenza di legittimità individuate nella “assoluta novità della questione trattata” o nel “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Per la CGT di I grado, invece, la compensazione, nella fattispecie di esame, sarebbe giustificata dalla
“inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese”.
2. Questo Giudice, pertanto, è chiamato a valutare la sussistenza o meno, nel caso di specie, delle
“gravi ed eccezionali ragioni”, riguardanti specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, indicate dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità quale unica giustificazione alla compensazione delle spese nel caso in cui non vi sia soccombenza reciproca.
A parere di questo Collegio, la suddetta valutazione ha esito negativo, non potendosi – di certo – giustificare la compensazione sulla base di una motivazione assolutamente generica come “l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese”.
Si legge, infatti, nella ordinanza della Cassazione n. 21723 del 28 luglio 2025, “in tema di spese giudiziali
… le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale … non possono essere espresse con una formula generica (nella specie,
“la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017)”.
La disciplina della condanna alle spese di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, infatti, riposa esclusivamente sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius, è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.
Nello specifico, è stata statuita la illegittimità del comportamento dell'Ente, il quale ha emesso l'opposto
Avviso di accertamento pur essendo decaduto dal relativo potere ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006:
e ciò, anche a volersi ammettere, nella specie, la proroga di 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale. La pretesa, infatti, si riferisce all'anno d'imposta 2018 e l'atto opposto è stato notificato il 6 aprile 2024: dunque, non solo dopo il 31/12/2023 – scadenza ordinaria – ma anche dopo il 26/03/2024 – termine prorogato dall'art. 67 DL n. 18/2020.
Non risponde al vero, invece, che l'Avviso de quo è stato annullato perché il primo Giudice ne ha riconosciuto l'avvenuto pregresso e regolare pagamento, come vorrebbe l'appellante.
2.2. Neppure a giustificare la compensazione delle spese può soccorrere la nuova formulazione dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92, vigente ratione temporis, a norma del quale la compensazione può essere disposta anche “quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nella specie, infatti, l'annullamento è dipeso dalla tardività.
Tale modifica è stata apportata all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92 ad opera dell'art. 1, comma 1, lett.
e), n. 1), del D.Lgs. 220/2023 e trova applicazione ai giudizi, come quello de quo, instaurato in primo grado dopo il 4 gennaio 2024.
Pertanto, l'appello si rivela fondato, poiché effettivamente il Giudice di prime cure illegittimamente – al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92 – ha disposto la compensazione delle spese di lite: di conseguenza, questo capo della sentenza andrà modificato.
3. Occorre premettere che il valore della controversia di primo grado è pari ad euro 216,44, come dalla contribuente indicato nella nota di iscrizione a ruolo. Dunque, la controversia – per il suo valore – rientra nel primo scaglione di cui al DM 55/2014 (valore della causa: fino ad euro 1.100,00).
3.1. In base al D.M. 55/2014, aggiornato col D.M. n. 147/2022, applicabile nel caso specifico ratione temporis, in considerazione del valore della controversia, a parere di questo Collegio, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare euro 233,00, riconoscendo i compensi minimi – data la natura della causa non di particolare complessità - per la fase di studio (euro 90,00), introduttiva (euro 53,00), decisionale (euro 90,00), escludendo le fasi non svolte (cautelare ed istruttoria).
Aggiungendo, poi, alla somma di cui sopra (233,00) l'importo di euro 34,95 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale), nonché l'importo di euro 30,00, a titolo di CUT, si perviene all'importo di euro 297,95.
Dunque, l'appello va accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto della contribuente Ricorrente_1
alla liquidazione in suo favore delle spese del primo grado nella misura complessiva di euro 297,95, oltre accessori se dovuti.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 297,95, oltre accessori se dovuti, in applicazione dei valori minimi, stante la speditezza e celerità della questione, la quale non ha richiesto alcun particolare studio ed attività. Il valore della controversia nel presente grado è stato indicato dall'appellante in euro 216,44.
Pertanto, in applicazione dei valori minimi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore fino ad euro 1.100,00 (euro 90,00 per la fase di studio;
euro 53,00 per la fase introduttiva;
euro 90,00 per la fase decisionale), si procede a liquidare un importo pari ad euro 233,00.
Al suddetto importo (euro 233,00), vanno aggiunti euro 34,95 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale), nonché il CUT (30,00) e gli accessori, se dovuti.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, questa CGT condanna il COMUNE di ERCOLANO al pagamento delle spese di lite per il primo grado in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione al difensore per anticipo fattone.
Condanna, altresì, il Comune alla refusione delle spese di lite per il presente grado in favore dell'appellante, liquidandole in euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 23 gennaio 2026.
Il Giudice estensore e Presidente
Dr. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4774/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina N. 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000453 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone parziale appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 18282, pubblicata il 12 dicembre 2024 e non notificata
- con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da se stessa per impugnare l'AVVISO di
ACCERTAMENTO ESECUTIVO n. 42122400000453, notificatole il 06/04/2024 dal COMUNE di ERCOLANO per l'importo di euro 216,44, a titolo di TASI, anno d'imposta 2018.
La CGT di I grado, nella sentenza n. 18282/30/2024, ha accolto il ricorso ed annullato l'opposto Avviso, avendo il Comune provveduto a notificarlo tardivamente, pur a volersi considerare la proroga di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale COVID.
Ha compensato le spese “Rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese” (sentenza, pag. 2).
Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto il presente appello parziale, riferito esclusivamente al capo in cui le spese di lite risultano compensate, a suo dire, immotivatamente, in assenza sia di soccombenza reciproca, sia di “altre gravi ed eccezionali ragioni”, come richieste dall'art. 15 del D.Lgs.
546/1992, ragioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità nella “assoluta novità della questione trattata”
o nel “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
E ciò – evidenzia l'appellante - vieppiù considerando che l'accoglimento del ricorso è dipeso dal pregresso regolare pagamento della pretesa azionata.
Ha chiesto, pertanto, la riforma parziale della sentenza, con condanna dell'Ente alle spese per il primo e secondo grado, ex art. 15 D.Lgs. 546/92, con attribuzione per anticipo fattone.
Il 3 novembre 2025 si costituisce il Comune, evidenziando che la compensazione è, nella specie, frutto
“dell'incertezza in merito all'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex art. 67, comma 1, DL n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020”
(controdeduzioni, pag. 2), avendo la Suprema Corte, solo con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, statuito l'applicabilità della suddetta proroga anche ai termini in scadenza negli anni successivi, in corso dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.
Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione in UAD, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Trattasi di appello parziale, che investe esclusivamente la statuizione sulle spese di lite.
Nella gravata sentenza, infatti, la CGT di I grado ha annullato l'opposto Avviso intimante il pagamento della
TASI, a.i. 2018, in quanto tardivamente notificato, pur a volersi considerare la proroga di 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale COVID – art. 67 DL n. 18/2020 – aggiungendo, ad abundantiam, di non ritenere la suddetta proroga applicabile “a cascata” anche agli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020.
Tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte del Comune, che ne avrebbe avuto interesse: di conseguenza, essa è passata in giudicato, con impossibilità per questo Giudice di conoscere della stessa, rimettendola in discussione.
La contribuente ha appellato il capo della sentenza relativo alle spese, eccependo l'insussistenza nella specie delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, da sole, nei casi diversi dalla soccombenza reciproca, legittimano la compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92, ragioni dalla giurisprudenza di legittimità individuate nella “assoluta novità della questione trattata” o nel “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Per la CGT di I grado, invece, la compensazione, nella fattispecie di esame, sarebbe giustificata dalla
“inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese”.
2. Questo Giudice, pertanto, è chiamato a valutare la sussistenza o meno, nel caso di specie, delle
“gravi ed eccezionali ragioni”, riguardanti specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, indicate dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità quale unica giustificazione alla compensazione delle spese nel caso in cui non vi sia soccombenza reciproca.
A parere di questo Collegio, la suddetta valutazione ha esito negativo, non potendosi – di certo – giustificare la compensazione sulla base di una motivazione assolutamente generica come “l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese”.
Si legge, infatti, nella ordinanza della Cassazione n. 21723 del 28 luglio 2025, “in tema di spese giudiziali
… le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale … non possono essere espresse con una formula generica (nella specie,
“la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017)”.
La disciplina della condanna alle spese di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, infatti, riposa esclusivamente sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius, è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.
Nello specifico, è stata statuita la illegittimità del comportamento dell'Ente, il quale ha emesso l'opposto
Avviso di accertamento pur essendo decaduto dal relativo potere ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006:
e ciò, anche a volersi ammettere, nella specie, la proroga di 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale. La pretesa, infatti, si riferisce all'anno d'imposta 2018 e l'atto opposto è stato notificato il 6 aprile 2024: dunque, non solo dopo il 31/12/2023 – scadenza ordinaria – ma anche dopo il 26/03/2024 – termine prorogato dall'art. 67 DL n. 18/2020.
Non risponde al vero, invece, che l'Avviso de quo è stato annullato perché il primo Giudice ne ha riconosciuto l'avvenuto pregresso e regolare pagamento, come vorrebbe l'appellante.
2.2. Neppure a giustificare la compensazione delle spese può soccorrere la nuova formulazione dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92, vigente ratione temporis, a norma del quale la compensazione può essere disposta anche “quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nella specie, infatti, l'annullamento è dipeso dalla tardività.
Tale modifica è stata apportata all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92 ad opera dell'art. 1, comma 1, lett.
e), n. 1), del D.Lgs. 220/2023 e trova applicazione ai giudizi, come quello de quo, instaurato in primo grado dopo il 4 gennaio 2024.
Pertanto, l'appello si rivela fondato, poiché effettivamente il Giudice di prime cure illegittimamente – al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/92 – ha disposto la compensazione delle spese di lite: di conseguenza, questo capo della sentenza andrà modificato.
3. Occorre premettere che il valore della controversia di primo grado è pari ad euro 216,44, come dalla contribuente indicato nella nota di iscrizione a ruolo. Dunque, la controversia – per il suo valore – rientra nel primo scaglione di cui al DM 55/2014 (valore della causa: fino ad euro 1.100,00).
3.1. In base al D.M. 55/2014, aggiornato col D.M. n. 147/2022, applicabile nel caso specifico ratione temporis, in considerazione del valore della controversia, a parere di questo Collegio, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare euro 233,00, riconoscendo i compensi minimi – data la natura della causa non di particolare complessità - per la fase di studio (euro 90,00), introduttiva (euro 53,00), decisionale (euro 90,00), escludendo le fasi non svolte (cautelare ed istruttoria).
Aggiungendo, poi, alla somma di cui sopra (233,00) l'importo di euro 34,95 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale), nonché l'importo di euro 30,00, a titolo di CUT, si perviene all'importo di euro 297,95.
Dunque, l'appello va accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto della contribuente Ricorrente_1
alla liquidazione in suo favore delle spese del primo grado nella misura complessiva di euro 297,95, oltre accessori se dovuti.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 297,95, oltre accessori se dovuti, in applicazione dei valori minimi, stante la speditezza e celerità della questione, la quale non ha richiesto alcun particolare studio ed attività. Il valore della controversia nel presente grado è stato indicato dall'appellante in euro 216,44.
Pertanto, in applicazione dei valori minimi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore fino ad euro 1.100,00 (euro 90,00 per la fase di studio;
euro 53,00 per la fase introduttiva;
euro 90,00 per la fase decisionale), si procede a liquidare un importo pari ad euro 233,00.
Al suddetto importo (euro 233,00), vanno aggiunti euro 34,95 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale), nonché il CUT (30,00) e gli accessori, se dovuti.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, questa CGT condanna il COMUNE di ERCOLANO al pagamento delle spese di lite per il primo grado in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione al difensore per anticipo fattone.
Condanna, altresì, il Comune alla refusione delle spese di lite per il presente grado in favore dell'appellante, liquidandole in euro 297,95, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 23 gennaio 2026.
Il Giudice estensore e Presidente
Dr. EUGENIO FORGILLO