Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 954
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tardività notifica avviso di accertamento

    La Corte di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento per tardiva notifica, ritenendo la proroga di 85 giorni non applicabile agli atti in scadenza negli anni successivi al 2020.

  • Accolto
    Compensazione immotivata delle spese

    La Corte di secondo grado ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, poiché basata su una motivazione generica ("inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese") e non sulle gravi ed eccezionali ragioni previste dalla legge.

  • Accolto
    Accoglimento dell'appello

    L'appello è stato accolto con conseguente condanna del Comune di Ercolano al pagamento delle spese di lite del primo grado e del presente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 954
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 954
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo