CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IN PI, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4706/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- Dif_1 - CF_Dif_1Difeso da Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria Email_2elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Dif_2 CF_Dif_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140018504302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031380855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031380855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160021893104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160021893104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013414391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013414391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200019054306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti - Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Dif_1, difeso dal dott. (ammesso al Gratuito Patrocinio con Decreto n. 296 del o23/9/2024), con ricorso depositato il 4/6/2024 si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420249003100575000 del 23/1/2024, notificata il 4/4/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per come (AdER) per conto della Regione Calabria, con richiesta di tot. € 5.563,83; somma che, riportato nella Intimazione richiamata, era già stata richiesta con cinque Cartelle di Pagamento, notificate fra il 2014 ed il 2022, tutte relative al mancato pagamento della Tassa Auto, rispettivamente per gli anni dal 2008 al 2015.
Nel ricorso, viene, invece, chiesto l'annullamento della Intimazione di cui sopra, eccependo, in sintesi, l'intervenuta prescrizione del credito richiesto (pre e post notifica Cartelle), proprio per la mancata notifica delle stesse Cartelle, nonché per la “violazione dei canoni di trasparenza e comprensibilità”.
Nominativo_2Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente dott. , con “controdeduzioni” del 15/5/2024 eccepisce, in via preliminare, la “decadenza dall'impugnazione” (tardiva), perché la parte ricorrente non ha fornito la prova della data di avvenuta notifica dell'atto opposto e la conseguente “inammissibilità del ricorso”, ed, inoltre, perché, sempre a suo parere, il ricorso, dopo la notifica alle controparti, sarebbe stato “depositato” oltre il termine previsto (trenta giorni). Demanda, quindi, alle difese dell'AdER la prova dell'avvenuta notifica delle Cartelle presupposte e/o di altri “previ atti”. Precisa, fra l'altro, il corretto operato della Regione Calabria, ente impositore, avendo la stessa adempiuto tempestivamente agli atti di propria competenza (notifica Avvisi di Accertamento, ecc.). Aggiunge che il termine di “prescrizione” per la tassa auto è quello decennale, non applicandosi l'art. 2953 c.c. e che, perciò, nel caso in esame, non sarebbe, in ogni caso, maturato alcun termine di prescrizione e/o decadenza, anche per la intervenuta sospensione dei relativi termini per il Covid-19. Cita copiosa giurisprudenza.
Dif_2Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. , con controdeduzioni dell'11/7/2024, eccepisce, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente avverso “il merito” della pretesa creditoria (intervenuta prescrizione) di cui all'Intimazione opposta, stante la tardività dell'opposizione, dal momento che le Cartelle presupposte, sono state tutte ritualmente notificate e l'Intimazione opposta può essere impugnata solo per vizi propri. Esclude, poi, qualsiasi prescrizione, invocata dal ricorrente, stante l'intervenuta notifica sia delle Cartelle presupposte che di altri atti successivi, che hanno interrotto i relativi termini. A sostegno delle proprie ragioni allega le relative prove documentali. Aggiunge, infine, che la Intimazione emessa, regolarmente e tempestivamente notificata, è, fra l'altro, adeguatamente motivata e perciò da confermare integralmente.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte rigetta l'eccezione sollevata dal difensore della Regione Calabria sulla richiesta di (presunta) inammissibilità del ricorso per la tardiva proposizione/notifica dello stesso alle controparti (ex art. 21 del D. Lvo n. 546/92), stante la mancata prova sulla effettiva data di ricezione/di notifica dell'atto opposto, che, a suo parere, dovere essere a carico del contribuente. La eccezione in questione è, però, infondata e, quindi, non merita di essere accolta. In verità, solo una parte (ormai minoritaria) della giurisprudenza ritiene che è (sempre) il ricorrente (ai fini della prova sulla tempestività del ricorso) a dovere provare la data effettiva della ricezione/notifica dell'atto impugnato, mentre altra giurisprudenza (prevalente), a cui questo giudicante aderisce, ritiene che, più correttamente, l'onere della prova della notifica dell'atto opposto, deve ricadere sul soggetto che, in buona sostanza, vuole (per qualsiasi ragione) fare valere in giudizio la suddetta circostanza (data notifica atto impugnato). Infatti è principio consolidato che “chi vuole fare valere un diritto e una circostanza in giudizio, ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono le fondamenta” (art. 2697 c.c.). A ciò si aggiunga che la maggior parte della “documentazione”, idonea a provare l'avvenuta regolare notifica di un atto (quali ad es. copia AA/RR, CAD, CAT, affissione Albo comunale, ricevuta ricezione addetto, avviso/dichiarazioni messo notificatore, ecc.), è nell'esclusivo possesso del soggetto notificatore dell'atto (impositivo) opposto (ente impositore, agente della riscossione, concessionario) e non del contribuente-destinatario dell'atto stesso. Ritenere, quindi, che sia quest'ultimo a dovere (sempre) fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto a lui stesso destinato è, a parere di questa Corte, anche un'anomala inversione dell'onere della prova, che nessuna norma prevede e/o consenta. Parimenti, l'onere di provare la data di avvenuta notifica/ricezione dell'atto opposto (o la regolarità della stessa) graverà sul contribuente, solo nel caso in cui è lo stesso che ne eccepisca la nullità, la irregolarità e/o la tardività della notifica. Onere che lo stesso destinatario dell'atto notificato, potrà/dovrà assolvere attraverso gli strumenti posti a disposizione anche dal notificante (tracciabilità della spedizione, pec, attestazioni Servizio Poste Italiane, ecc.). Infatti, a parere di questo giudice, si ritiene legittimo che lo stesso contribuente-destinatario dell'atto notificato, qualora ne abbia interesse, possa richiedere al soggetto notificatore di produrre in giudizio quella documentazione che è nel suo esclusivo possesso (quali ad es. copia AA/RR, CAD, affissione Albo comunale, comunicazioni e dichiarazioni messo notificatore, ecc.), così che il contribuente ed il giudice possano verificarne la legittimità e la validità. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'eccezione della parte resistente (inammissibilità del ricorso per -presunta- tardiva proposizione dello stesso, in assenza di prova sulla data di notifica dell'atto impugnato) deve essere rigettata, perché infondata. In altri termini, anche nel caso in esame, spettava, quindi, alla parte resistente eccepente fornire la prova sulla effettiva data di notifica dell'atto opposto e, di conseguenza, della eccepita (ma non provata) tardività della proposizione del ricorso. La stessa parte resistente, anche in questo giudizio, ha, invece, preferito insinuare il (presunto) vizio, senza, però, darne prova (ex art. 2697 c.c.), invocando una “inversione dell'onere della prova” del tutto illegittima. Per le stesse ragioni appena esposte, deve essere pure respinta l'altra eccezione, sollevata sempre dalla Regione Calabria, sull'altra (presunta) inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso sarebbe stato depositato a questa CGT oltre il termine di trenta giorni dalla data di proposizione/notifica alle controparti, così come dispone l'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92. Inammissibilità che, nel caso in esame, non è stata provata, perchè comunque infondata e pretestuosa. Infatti, per come facilmente si desume dagli atti disponibili (per tabulas) anche dalla Regione Calabria, dalla data di notifica del ricorso alle controparti (pec del 15/5/2024) alla data del suo deposito (4/6/2024), non è affatto spirato il termine di trenta giorni, previsto dalla norma richiamata. In definitiva, anche per questa eccezione, pur gravando sulla stessa, la difesa della Regione Calabria, non solo non fornisce alcuna prova (comunque nella sua disponibilità), ma, addirittura, demanda anche al giudicante la verifica dell'eccezione sollevata genericamente, strumentalmente ed, nel caso in esame, in termini palesemente infondati. Infatti la difesa della Regione Calabria, se “afferma” l'inammissibilità del ricorso, lo deve anche provare (avendo tutti gli elementi a sua disposizione: notifica ricorso e deposito ricorso sul PTT) ed il giudicante, previa verifica, si pronuncia sulle prove e circostanze dedotte. La “pura insinuazione”, non è certo rispettosa dei principi di lealtà e del giusto processo, che dovrebbero sovraintendere fra le parti in causa. Passando, ora, all'esame del ricorso, lo stesso è infondato e deve essere rigettato.
Va, innanzitutto, rigettata, perché inammissibile ed infondata, l'eccezione relativa alla (presunta) intervenuta prescrizione del credito preteso e che, a parere del ricorrente, sarebbe già maturata al momento della notifica delle Cartelle di Pagamento, prodromiche all'Intimazione oggi opposta. In effetti, il concessionario ha fornito in atti la prova documentale (copia A/R o copia atti ex art. 139 e 140 c.p.c.) sulla intervenuta notifica di tutte le Cartelle di Pagamento, prodromiche alla Intimazione oggi opposta. Dall'esame delle analitiche argomentazioni esposte sul punto nelle controdeduzioni del concessionario (da pag 8 a pag. 17) e per ogni singola Cartella e dalla relativa (corposa) documentazione depositata in atti (copia ruoli, copia altri atti notificati, copia AA/RR, copia CAD, copia deposito casa comunale, copia racc informativa, ecc.), si ritiene che le notifiche in questione (neanche più contestate) sono regolari e compiute, comunque, andate a buon fine (cfr. atti allegati da AdER, per ogni singola Cartella). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 546/92, in questo giudizio vanno dichiarate inammissibili tutte quelle eccezioni (compresa la prescrizione pre-Cartella), perchè afferenti gli atti presupposti, quando questi (come nel caso in esame), regolarmente notificati e, seppure autonomamente impugnabili, non sono stati opposti dal contribuente: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” (art. 19 c. 3, cit). In particolare, l'eccezione di intervenuta prescrizione prima della notifica delle relative Cartelle, andava, quindi, eccepita impugnando le stesse, che, invece, non opposte sono divenute definitive in uno con la pretesa tributaria in esse reclamata. La relativa eccezione, quindi, va dichiarata inammissibile in questo giudizio, che, come detto, riguarda altro atto impositivo (intimazione di Pagamento), impugnabile solo per (eventuali) “vizi propri” (art. 19 u.c., cit.).
Parimenti, nessuna prescrizione “post notifica della Cartella” risulta, di fatto, maturata nel caso in esame. In realtà, il concessionario, ha pure ampiamente dato prova che, successivamente all'Intimazione oggi opposta, notificata il 4/4/2024, per le stesse pretese tributarie, sono stati notificati, nel tempo, altri atti di riscossione e cioè un Preavviso di Fermo Amministrativo (not. il 16/5/2016), e due Intimazioni di Pagamento (notificate il 21/3/2017 ed il 25/2/2022). Anche per questi atti di riscossione (successivi alla notifica delle relative Cartelle opposte) la parte ricorrente non ha inteso promuovere alcuna impugnazione. Conseguentemente la relativa eccezione di intervenuta prescrizione non può, per come già detto, essere eccepita in questo giudizio (ex art. 19 citato). A ciò si aggiunga che l'Intimazione opposta (notif. il 4/4/2024), rispetto alla notifica dell'ultimo atto che la precede immediatamente (del 25/2/2022), è pure tempestiva, perché intervenuta entro i previsti tre anni. E ciò a prescindere anche dalla
“sospensione” dei termini (comunque applicabile per alcuni atti interessati alla vicenda odierna), disposta dalle norme emanate per l'emergenza sanitaria del Covid-19 (art. 68 del d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii.). Infine, l'intimazione opposta, oltre che tempestiva è, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, adeguatamente motivata, chiara e completa sia nell'an che nel quantum debeatur, grazie anche al riporto ed alla riproduzione, integrale, dei dati delle prodromiche Cartelle di Pagamento, compresa la richiesta degli interessi e dell'aggio previsto. D'altro canto la parte ricorrente, pur lamentandosene, non precisa e, soprattutto, non prova quali inesattezze e/o incompletezze sarebbero state commesse nell'atto stesso e nel calcolo degli interessi. In conclusione, l'atto opposto è legittimo e fondato e va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 180,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti, da corrispondere a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, con la riduzione -per il difensore-dipendente della Regione Calabria- del 20% prevista, dall'art. 15 del D. Lgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio per come disposto nella parte motiva.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IN PI, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4706/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- Dif_1 - CF_Dif_1Difeso da Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria Email_2elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Dif_2 CF_Dif_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003100575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140018504302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031380855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031380855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160021893104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160021893104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013414391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013414391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200019054306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti - Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Dif_1, difeso dal dott. (ammesso al Gratuito Patrocinio con Decreto n. 296 del o23/9/2024), con ricorso depositato il 4/6/2024 si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420249003100575000 del 23/1/2024, notificata il 4/4/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per come (AdER) per conto della Regione Calabria, con richiesta di tot. € 5.563,83; somma che, riportato nella Intimazione richiamata, era già stata richiesta con cinque Cartelle di Pagamento, notificate fra il 2014 ed il 2022, tutte relative al mancato pagamento della Tassa Auto, rispettivamente per gli anni dal 2008 al 2015.
Nel ricorso, viene, invece, chiesto l'annullamento della Intimazione di cui sopra, eccependo, in sintesi, l'intervenuta prescrizione del credito richiesto (pre e post notifica Cartelle), proprio per la mancata notifica delle stesse Cartelle, nonché per la “violazione dei canoni di trasparenza e comprensibilità”.
Nominativo_2Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente dott. , con “controdeduzioni” del 15/5/2024 eccepisce, in via preliminare, la “decadenza dall'impugnazione” (tardiva), perché la parte ricorrente non ha fornito la prova della data di avvenuta notifica dell'atto opposto e la conseguente “inammissibilità del ricorso”, ed, inoltre, perché, sempre a suo parere, il ricorso, dopo la notifica alle controparti, sarebbe stato “depositato” oltre il termine previsto (trenta giorni). Demanda, quindi, alle difese dell'AdER la prova dell'avvenuta notifica delle Cartelle presupposte e/o di altri “previ atti”. Precisa, fra l'altro, il corretto operato della Regione Calabria, ente impositore, avendo la stessa adempiuto tempestivamente agli atti di propria competenza (notifica Avvisi di Accertamento, ecc.). Aggiunge che il termine di “prescrizione” per la tassa auto è quello decennale, non applicandosi l'art. 2953 c.c. e che, perciò, nel caso in esame, non sarebbe, in ogni caso, maturato alcun termine di prescrizione e/o decadenza, anche per la intervenuta sospensione dei relativi termini per il Covid-19. Cita copiosa giurisprudenza.
Dif_2Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. , con controdeduzioni dell'11/7/2024, eccepisce, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente avverso “il merito” della pretesa creditoria (intervenuta prescrizione) di cui all'Intimazione opposta, stante la tardività dell'opposizione, dal momento che le Cartelle presupposte, sono state tutte ritualmente notificate e l'Intimazione opposta può essere impugnata solo per vizi propri. Esclude, poi, qualsiasi prescrizione, invocata dal ricorrente, stante l'intervenuta notifica sia delle Cartelle presupposte che di altri atti successivi, che hanno interrotto i relativi termini. A sostegno delle proprie ragioni allega le relative prove documentali. Aggiunge, infine, che la Intimazione emessa, regolarmente e tempestivamente notificata, è, fra l'altro, adeguatamente motivata e perciò da confermare integralmente.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte rigetta l'eccezione sollevata dal difensore della Regione Calabria sulla richiesta di (presunta) inammissibilità del ricorso per la tardiva proposizione/notifica dello stesso alle controparti (ex art. 21 del D. Lvo n. 546/92), stante la mancata prova sulla effettiva data di ricezione/di notifica dell'atto opposto, che, a suo parere, dovere essere a carico del contribuente. La eccezione in questione è, però, infondata e, quindi, non merita di essere accolta. In verità, solo una parte (ormai minoritaria) della giurisprudenza ritiene che è (sempre) il ricorrente (ai fini della prova sulla tempestività del ricorso) a dovere provare la data effettiva della ricezione/notifica dell'atto impugnato, mentre altra giurisprudenza (prevalente), a cui questo giudicante aderisce, ritiene che, più correttamente, l'onere della prova della notifica dell'atto opposto, deve ricadere sul soggetto che, in buona sostanza, vuole (per qualsiasi ragione) fare valere in giudizio la suddetta circostanza (data notifica atto impugnato). Infatti è principio consolidato che “chi vuole fare valere un diritto e una circostanza in giudizio, ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono le fondamenta” (art. 2697 c.c.). A ciò si aggiunga che la maggior parte della “documentazione”, idonea a provare l'avvenuta regolare notifica di un atto (quali ad es. copia AA/RR, CAD, CAT, affissione Albo comunale, ricevuta ricezione addetto, avviso/dichiarazioni messo notificatore, ecc.), è nell'esclusivo possesso del soggetto notificatore dell'atto (impositivo) opposto (ente impositore, agente della riscossione, concessionario) e non del contribuente-destinatario dell'atto stesso. Ritenere, quindi, che sia quest'ultimo a dovere (sempre) fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto a lui stesso destinato è, a parere di questa Corte, anche un'anomala inversione dell'onere della prova, che nessuna norma prevede e/o consenta. Parimenti, l'onere di provare la data di avvenuta notifica/ricezione dell'atto opposto (o la regolarità della stessa) graverà sul contribuente, solo nel caso in cui è lo stesso che ne eccepisca la nullità, la irregolarità e/o la tardività della notifica. Onere che lo stesso destinatario dell'atto notificato, potrà/dovrà assolvere attraverso gli strumenti posti a disposizione anche dal notificante (tracciabilità della spedizione, pec, attestazioni Servizio Poste Italiane, ecc.). Infatti, a parere di questo giudice, si ritiene legittimo che lo stesso contribuente-destinatario dell'atto notificato, qualora ne abbia interesse, possa richiedere al soggetto notificatore di produrre in giudizio quella documentazione che è nel suo esclusivo possesso (quali ad es. copia AA/RR, CAD, affissione Albo comunale, comunicazioni e dichiarazioni messo notificatore, ecc.), così che il contribuente ed il giudice possano verificarne la legittimità e la validità. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'eccezione della parte resistente (inammissibilità del ricorso per -presunta- tardiva proposizione dello stesso, in assenza di prova sulla data di notifica dell'atto impugnato) deve essere rigettata, perché infondata. In altri termini, anche nel caso in esame, spettava, quindi, alla parte resistente eccepente fornire la prova sulla effettiva data di notifica dell'atto opposto e, di conseguenza, della eccepita (ma non provata) tardività della proposizione del ricorso. La stessa parte resistente, anche in questo giudizio, ha, invece, preferito insinuare il (presunto) vizio, senza, però, darne prova (ex art. 2697 c.c.), invocando una “inversione dell'onere della prova” del tutto illegittima. Per le stesse ragioni appena esposte, deve essere pure respinta l'altra eccezione, sollevata sempre dalla Regione Calabria, sull'altra (presunta) inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso sarebbe stato depositato a questa CGT oltre il termine di trenta giorni dalla data di proposizione/notifica alle controparti, così come dispone l'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92. Inammissibilità che, nel caso in esame, non è stata provata, perchè comunque infondata e pretestuosa. Infatti, per come facilmente si desume dagli atti disponibili (per tabulas) anche dalla Regione Calabria, dalla data di notifica del ricorso alle controparti (pec del 15/5/2024) alla data del suo deposito (4/6/2024), non è affatto spirato il termine di trenta giorni, previsto dalla norma richiamata. In definitiva, anche per questa eccezione, pur gravando sulla stessa, la difesa della Regione Calabria, non solo non fornisce alcuna prova (comunque nella sua disponibilità), ma, addirittura, demanda anche al giudicante la verifica dell'eccezione sollevata genericamente, strumentalmente ed, nel caso in esame, in termini palesemente infondati. Infatti la difesa della Regione Calabria, se “afferma” l'inammissibilità del ricorso, lo deve anche provare (avendo tutti gli elementi a sua disposizione: notifica ricorso e deposito ricorso sul PTT) ed il giudicante, previa verifica, si pronuncia sulle prove e circostanze dedotte. La “pura insinuazione”, non è certo rispettosa dei principi di lealtà e del giusto processo, che dovrebbero sovraintendere fra le parti in causa. Passando, ora, all'esame del ricorso, lo stesso è infondato e deve essere rigettato.
Va, innanzitutto, rigettata, perché inammissibile ed infondata, l'eccezione relativa alla (presunta) intervenuta prescrizione del credito preteso e che, a parere del ricorrente, sarebbe già maturata al momento della notifica delle Cartelle di Pagamento, prodromiche all'Intimazione oggi opposta. In effetti, il concessionario ha fornito in atti la prova documentale (copia A/R o copia atti ex art. 139 e 140 c.p.c.) sulla intervenuta notifica di tutte le Cartelle di Pagamento, prodromiche alla Intimazione oggi opposta. Dall'esame delle analitiche argomentazioni esposte sul punto nelle controdeduzioni del concessionario (da pag 8 a pag. 17) e per ogni singola Cartella e dalla relativa (corposa) documentazione depositata in atti (copia ruoli, copia altri atti notificati, copia AA/RR, copia CAD, copia deposito casa comunale, copia racc informativa, ecc.), si ritiene che le notifiche in questione (neanche più contestate) sono regolari e compiute, comunque, andate a buon fine (cfr. atti allegati da AdER, per ogni singola Cartella). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 546/92, in questo giudizio vanno dichiarate inammissibili tutte quelle eccezioni (compresa la prescrizione pre-Cartella), perchè afferenti gli atti presupposti, quando questi (come nel caso in esame), regolarmente notificati e, seppure autonomamente impugnabili, non sono stati opposti dal contribuente: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” (art. 19 c. 3, cit). In particolare, l'eccezione di intervenuta prescrizione prima della notifica delle relative Cartelle, andava, quindi, eccepita impugnando le stesse, che, invece, non opposte sono divenute definitive in uno con la pretesa tributaria in esse reclamata. La relativa eccezione, quindi, va dichiarata inammissibile in questo giudizio, che, come detto, riguarda altro atto impositivo (intimazione di Pagamento), impugnabile solo per (eventuali) “vizi propri” (art. 19 u.c., cit.).
Parimenti, nessuna prescrizione “post notifica della Cartella” risulta, di fatto, maturata nel caso in esame. In realtà, il concessionario, ha pure ampiamente dato prova che, successivamente all'Intimazione oggi opposta, notificata il 4/4/2024, per le stesse pretese tributarie, sono stati notificati, nel tempo, altri atti di riscossione e cioè un Preavviso di Fermo Amministrativo (not. il 16/5/2016), e due Intimazioni di Pagamento (notificate il 21/3/2017 ed il 25/2/2022). Anche per questi atti di riscossione (successivi alla notifica delle relative Cartelle opposte) la parte ricorrente non ha inteso promuovere alcuna impugnazione. Conseguentemente la relativa eccezione di intervenuta prescrizione non può, per come già detto, essere eccepita in questo giudizio (ex art. 19 citato). A ciò si aggiunga che l'Intimazione opposta (notif. il 4/4/2024), rispetto alla notifica dell'ultimo atto che la precede immediatamente (del 25/2/2022), è pure tempestiva, perché intervenuta entro i previsti tre anni. E ciò a prescindere anche dalla
“sospensione” dei termini (comunque applicabile per alcuni atti interessati alla vicenda odierna), disposta dalle norme emanate per l'emergenza sanitaria del Covid-19 (art. 68 del d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii.). Infine, l'intimazione opposta, oltre che tempestiva è, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, adeguatamente motivata, chiara e completa sia nell'an che nel quantum debeatur, grazie anche al riporto ed alla riproduzione, integrale, dei dati delle prodromiche Cartelle di Pagamento, compresa la richiesta degli interessi e dell'aggio previsto. D'altro canto la parte ricorrente, pur lamentandosene, non precisa e, soprattutto, non prova quali inesattezze e/o incompletezze sarebbero state commesse nell'atto stesso e nel calcolo degli interessi. In conclusione, l'atto opposto è legittimo e fondato e va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 180,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti, da corrispondere a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, con la riduzione -per il difensore-dipendente della Regione Calabria- del 20% prevista, dall'art. 15 del D. Lgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio per come disposto nella parte motiva.