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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BRACCO EDUARDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220240003098439000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede dichiararsi nullo e/o annullabile l'atto impugnato, vinte le spese processuali.
Resistente: chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, vinte le spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, datato 28.5.2004, il sig. Ricorrente_1 propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05220240003098439000, notificatagli in data 18.04.2024, avente ad oggetto il recupero IVA di euro 584, relativa al modello IVA 2021 per il periodo d'imposta 2020.
Dal controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972, era emerso che tale somma non spettava in quanto la dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 era stata omessa.
Il contribuente dedusse la spettanza del credito IVA azionato e la necessità del recupero sulla base di un avviso di accertamento, anziché di un controllo automatizzato.
Chiese dichiararsi nullo e/o annullabile l'atto impugnato, vinte le spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate di Imperia presentò controdeduzioni scritte, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché privo di sottoscrizione, nonché la sua infondatezza nel merito;
chiese la condanna del ricorrente alle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così instauratosi il contraddittori, osserva la Corte di Giustizia che il ricorso è inammissibile perché privo del requisito della sottoscrizione richiesto dall'art. 18, terzo e quarto comma, del D. Lgs. 546/92.
In particolare, il ricorso è privo, oltre che di firma digitale, anche di firma autografa, circostanza che lo rende, privo di sottoscrizione e, come tale, inammissibbile.
La condanna al pagamento delle spese processuali consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio, liquidate complessivamente in euro 250. Imperia, deciso il 19 gennaio 2026. IL GIUDICE dott. Eduardo Bracco
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BRACCO EDUARDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220240003098439000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede dichiararsi nullo e/o annullabile l'atto impugnato, vinte le spese processuali.
Resistente: chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, vinte le spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, datato 28.5.2004, il sig. Ricorrente_1 propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05220240003098439000, notificatagli in data 18.04.2024, avente ad oggetto il recupero IVA di euro 584, relativa al modello IVA 2021 per il periodo d'imposta 2020.
Dal controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972, era emerso che tale somma non spettava in quanto la dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 era stata omessa.
Il contribuente dedusse la spettanza del credito IVA azionato e la necessità del recupero sulla base di un avviso di accertamento, anziché di un controllo automatizzato.
Chiese dichiararsi nullo e/o annullabile l'atto impugnato, vinte le spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate di Imperia presentò controdeduzioni scritte, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché privo di sottoscrizione, nonché la sua infondatezza nel merito;
chiese la condanna del ricorrente alle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così instauratosi il contraddittori, osserva la Corte di Giustizia che il ricorso è inammissibile perché privo del requisito della sottoscrizione richiesto dall'art. 18, terzo e quarto comma, del D. Lgs. 546/92.
In particolare, il ricorso è privo, oltre che di firma digitale, anche di firma autografa, circostanza che lo rende, privo di sottoscrizione e, come tale, inammissibbile.
La condanna al pagamento delle spese processuali consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio, liquidate complessivamente in euro 250. Imperia, deciso il 19 gennaio 2026. IL GIUDICE dott. Eduardo Bracco