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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da rappresentato e difeso dall'Avvocato MANFRINI MICHELE Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 convenuto-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 17-6-2025
F A T T O E DI R I T T O ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 dlele seguenti conclusioni: “ACCERTARE che il Camper marca ADRIA targato
DL 492 CD ora GL348WJ, presentava al momento dell'acquisto (23/09/2023) una percorrenza chilometrica effettiva superiore di Km 42.925 rispetto a quella segnata sulla strumentazione (odometro) e per tale ragione ACCERTARE che
, in qualità di consumatore, ha acquistato un bene non conforme anche Parte_1 con riferimento alla scheda di conformità n. 1889 rilasciata dalla venditrice al momento dell'acquisto (doc. 3 di parte ricorrente) e DISPORRE una riduzione del prezzo d'acquisto nella misura di Euro 13.500, come indicato nella relazione peritale del Perito e, quindi, CONDANNARE in Persona_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di T_
, della somma di Euro 13.500 o di quella diversa somma, che sarà ritenuta
[...]
pagina 1 di 4 equa e di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., dalla data di pagamento del prezzo d'acquisto 23.9.23 fino al saldo effettivo.”:
Il ricorrente a fondamento della domanda di riduzione del prezzo ha dedotto e documentato quanto segue:
- il 23/09/2023, come da contratto in atti, acquistava presso Parte_1 [...] di Bologna un camper marca “Adria” per il prezzo di € 35.900,00; CP_1 camper che al momento dell'acquisto, era targato DL 492 CD poi reimmatricolato con targa GL 348 WJ;
- al momento della vendita, rilasciava al il certificato di Controparte_1 T_ conformità n. 0000001889, prodotto come doc. 3, nel quale si attestava, tra l'altro, che il camper, oggetto di vendita, presentava una percorrenza chilometrica di km.
166.692;
- dopo l'acquisto il per il tramite di un'autofficina di fiducia, apprendeva T_ che il chilometraggio riportato dal contachilometri del camper e certificato come reale dalla venditrice con il summenzionato certificato di conformità non era veritiero;
- presentava, pertanto, una denuncia – querela (ns. doc. 5) a carico del T_ legale rappresentante di per il reato di truffa e contestava a Controparte_1 quest'ultimo la difformità riscontrata a mezzo PEC del 28/11/2023 del sottoscritto avvocato;
- depositava, quindi, in data 25/03/2024 un ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (ns. doc. 7) nell'ambito del quale veniva nominato, quale CTU, il perito di Ferrara;
Persona_1
- l'elaborato peritale veniva depositato il 25/11/2024 e confermava quanto già il aveva potuto accertare ovvero che il camper aveva, al momento T_ dell'acquisto, una reale percorrenza chilometrica di km. 209.617 a fronte di km.
166.692 segnati sul tachigrafo;
- con detta relazione il ctu determinava un minor valore del camper, rispetto a quanto corrisposto dal a titolo di prezzo d'acquisto, di € 13.500,00; T_
- durante le operazioni peritali ed anche dopo il deposito della Controparte_1 relazione di perizia, non forniva alcuna disponibilità a definire la controversia.
pagina 2 di 4 Il convenuto è rimasto contumace.
Il ricorrente ha dimostrato l'acquisto del camper usato Adria, con certificato di conformità, nel quale si attesta, tra l'altro, che il camper presentava una percorrenza chilometrica di km. 166.692 (doc.ti 1-3).
L'acquirente, consumatore, ha dimostrato il difetto di conformità del mezzo, rispetto a quanto certificato dalla società venditrice (v. ATP) e la conseguente diminuzione del valore del bene, pari ad € 13.500,00, come puntualmente acclarato dal ctu incaricato in sede di accertamento tecnico preventivo davanti al
Giudice di Pace di Ferrara.
Il convenuto, professionista e venditore, non si è costituito e non ha dunque inteso fornire prova del proprio esatto adempimento o di fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita in esame.
L'art. 128 Codice del Consumo individua il difetto di conformità in una qualsiasi anomalia che rende il prodotto inidoneo all'uso previsto o ne diminuisca il valore o lo renda diverso da quanto promesso dal venditore, come nel caso in esame. deve essere pertanto condannata a restituire l'importo Controparte_1 individuato dal ctu quale minor valore del bene a fronte della mancanza di qualità promessa, maggiorato degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte convenuta.
A pari, il compenso liquidato al ctu in sede di accertamento tecnico preventivo deve porsi in via definitiva a carico di parte convenuta.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 148/2025, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta che il Camper marca ADRIA targato DL 492 CD ora
GL348WJ, presentava al momento dell'acquisto (23/09/2023) una percorrenza chilometrica effettiva superiore di Km 42.925 rispetto a quella segnata sulla strumentazione;
pagina 3 di 4 2. condanna il convenuto al pagamento di € 13.500,00 a titolo di riduzione del prezzo, in favore di oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. Parte_1 dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 264,00 per esborsi ed € 5080,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico del convenuto il compenso spettante al CTU, liquidato dal GDP con decreto del 3-2-2025.
Così deciso in Ferrara in data 1/07/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Marta Cristoni
pagina 4 di 4
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da rappresentato e difeso dall'Avvocato MANFRINI MICHELE Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 convenuto-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 17-6-2025
F A T T O E DI R I T T O ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 dlele seguenti conclusioni: “ACCERTARE che il Camper marca ADRIA targato
DL 492 CD ora GL348WJ, presentava al momento dell'acquisto (23/09/2023) una percorrenza chilometrica effettiva superiore di Km 42.925 rispetto a quella segnata sulla strumentazione (odometro) e per tale ragione ACCERTARE che
, in qualità di consumatore, ha acquistato un bene non conforme anche Parte_1 con riferimento alla scheda di conformità n. 1889 rilasciata dalla venditrice al momento dell'acquisto (doc. 3 di parte ricorrente) e DISPORRE una riduzione del prezzo d'acquisto nella misura di Euro 13.500, come indicato nella relazione peritale del Perito e, quindi, CONDANNARE in Persona_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di T_
, della somma di Euro 13.500 o di quella diversa somma, che sarà ritenuta
[...]
pagina 1 di 4 equa e di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., dalla data di pagamento del prezzo d'acquisto 23.9.23 fino al saldo effettivo.”:
Il ricorrente a fondamento della domanda di riduzione del prezzo ha dedotto e documentato quanto segue:
- il 23/09/2023, come da contratto in atti, acquistava presso Parte_1 [...] di Bologna un camper marca “Adria” per il prezzo di € 35.900,00; CP_1 camper che al momento dell'acquisto, era targato DL 492 CD poi reimmatricolato con targa GL 348 WJ;
- al momento della vendita, rilasciava al il certificato di Controparte_1 T_ conformità n. 0000001889, prodotto come doc. 3, nel quale si attestava, tra l'altro, che il camper, oggetto di vendita, presentava una percorrenza chilometrica di km.
166.692;
- dopo l'acquisto il per il tramite di un'autofficina di fiducia, apprendeva T_ che il chilometraggio riportato dal contachilometri del camper e certificato come reale dalla venditrice con il summenzionato certificato di conformità non era veritiero;
- presentava, pertanto, una denuncia – querela (ns. doc. 5) a carico del T_ legale rappresentante di per il reato di truffa e contestava a Controparte_1 quest'ultimo la difformità riscontrata a mezzo PEC del 28/11/2023 del sottoscritto avvocato;
- depositava, quindi, in data 25/03/2024 un ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (ns. doc. 7) nell'ambito del quale veniva nominato, quale CTU, il perito di Ferrara;
Persona_1
- l'elaborato peritale veniva depositato il 25/11/2024 e confermava quanto già il aveva potuto accertare ovvero che il camper aveva, al momento T_ dell'acquisto, una reale percorrenza chilometrica di km. 209.617 a fronte di km.
166.692 segnati sul tachigrafo;
- con detta relazione il ctu determinava un minor valore del camper, rispetto a quanto corrisposto dal a titolo di prezzo d'acquisto, di € 13.500,00; T_
- durante le operazioni peritali ed anche dopo il deposito della Controparte_1 relazione di perizia, non forniva alcuna disponibilità a definire la controversia.
pagina 2 di 4 Il convenuto è rimasto contumace.
Il ricorrente ha dimostrato l'acquisto del camper usato Adria, con certificato di conformità, nel quale si attesta, tra l'altro, che il camper presentava una percorrenza chilometrica di km. 166.692 (doc.ti 1-3).
L'acquirente, consumatore, ha dimostrato il difetto di conformità del mezzo, rispetto a quanto certificato dalla società venditrice (v. ATP) e la conseguente diminuzione del valore del bene, pari ad € 13.500,00, come puntualmente acclarato dal ctu incaricato in sede di accertamento tecnico preventivo davanti al
Giudice di Pace di Ferrara.
Il convenuto, professionista e venditore, non si è costituito e non ha dunque inteso fornire prova del proprio esatto adempimento o di fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita in esame.
L'art. 128 Codice del Consumo individua il difetto di conformità in una qualsiasi anomalia che rende il prodotto inidoneo all'uso previsto o ne diminuisca il valore o lo renda diverso da quanto promesso dal venditore, come nel caso in esame. deve essere pertanto condannata a restituire l'importo Controparte_1 individuato dal ctu quale minor valore del bene a fronte della mancanza di qualità promessa, maggiorato degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte convenuta.
A pari, il compenso liquidato al ctu in sede di accertamento tecnico preventivo deve porsi in via definitiva a carico di parte convenuta.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 148/2025, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta che il Camper marca ADRIA targato DL 492 CD ora
GL348WJ, presentava al momento dell'acquisto (23/09/2023) una percorrenza chilometrica effettiva superiore di Km 42.925 rispetto a quella segnata sulla strumentazione;
pagina 3 di 4 2. condanna il convenuto al pagamento di € 13.500,00 a titolo di riduzione del prezzo, in favore di oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. Parte_1 dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 264,00 per esborsi ed € 5080,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico del convenuto il compenso spettante al CTU, liquidato dal GDP con decreto del 3-2-2025.
Così deciso in Ferrara in data 1/07/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Marta Cristoni
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