CASS
Sentenza 9 giugno 1988
Sentenza 9 giugno 1988
Massime • 1
Per configurare il reato impossibile non si deve considerare la situazione effettivamente esistente, ma quella che si prospettava al momento in cui l'agente si era accinto ad attuare il suo piano criminoso. ( V mass n 900021).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/1988, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1988 |
Testo completo
6457 38
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 9.6.1988 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA
N. 1599Composta dagli Ill.mi Sigg.: SALVATORI Presidente Dott. ROMEO
VINCENZO ADAMI Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
29106/85 EMILIO PITTIRUTI N. 2. >>
SECONDO LONGO DORNI 3. »
AL COCUZZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1 Procuratore Generale della Re-
pubblica di Palermo;
2) NO PI, nato il 22
aprile 1959 a Palermo;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio етет G. per diritti 19000
11117 May 1999.
။
IL CANCELLIERE
avverso la sentenza 17.5.1985 della Corte di Appello di
Palermo.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. LONGO DORNI
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto RO
Generale dr. Iannelli
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del P.M.
e del AM.
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo con sentenza 22
gennaio 1985 dichiarava PI AM c olpevole dei reati di tentata rapina, commessa il 24 gennaio 3
1984, di detenzione e porto illegale di armi, di cui una con matricola abrasa, di ricettazione delle armi e di furto dell'autovettura, usata per il ten-
tativo di rapina, commessi in concorso con persona rimasta ignota, unificati per la continuazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo condannava alla pena di anni due e
mesi sei di reclusione e lire 700.000 di multa. La sentenza veniva appellata dal Pubblico
Ministero e dall'imputato: il primo chiedeva che ve-
nissero escluse le attenuanti generiche e revocati
i benefici di precedenti sospensioni condizionali della pena;
il secondo chiedeva di essere assolto per non avere commesso il fatto dai reati di furto,
di ricettazione e di detenzione e porto delle armi perché commessi soltanto dal complice, e di essere dichiarato non punibile per il tentativo di rapina,
per l'inesistenza dell'oggetto e, in ogni caso, per volontaria desistenza.
La Corte di Appello di Palermo con sentenza
17 maggio 1985 escludeva le attenuanti generiche,
revocava precedenti sospensioni condizionali di pe- na ed assolveva per insufficienza di prove lo Sampi no dal reato di furto dell'autovettura, confermando le altre statuizioni della sentenza appellata e ba 4
e la pena di anni due e mesi sei di reclusione e
lire 700.000 di multa.
Avverso la sentenza della Corte di Appello
hanno proposto ricorso per cassazione il RO
Generale della Repubblica di Palermo e il AM.
Il RO Genreale deduce il difetto di motivazione in ordine all'assoluzione per insuffi-
cienza di prove del AM dal reato di furto dell'au-
to usata per la rapina, in quanto la Corte di Ap-
pello si sarebbe adeguata acriticamente alla versio-
ne dei fatti fornita dall'imputato senza considera-
re che era inverosimile che il furto fosse stato compiuto dal solo complice e che solo costui avesse
predisposto i mezzi della rapina, associandosi solo all'ultimo momento il AM per affidargli il de-
licato compito di bloccare con l'auto il furgone preso di mira e la successiva guida durante la fuga.
Il AM deduce:
1) la violazione dell'articolo 49 c. p., perché si sarebbe dovuta escludere la sua punibilità per il reato di tentata rapina per la inesistenza dell'og-
getto.
Infatti nel furgone della Manifattura Tabac-
chi di Palermo, oggetto dell'aggressione non c'era- '
no denaro ° valori. A prescindere dal fatto che la 5
-
Manifattura Tabacchi usa dei semplici buoni di acqui-
sto, era semmai probabile che il denaro ci fosse quando il furgone era uscito per gli acquisti e non
già al rientro, quando era stato assalito%;B
2) la violazione dell'articolo 56, comma
3°, c.p. e il travisamento dei fatti per non essere
stata ritenuta la desistenza volontaria.
Infatti dalle dichiarazioni degli autisti del furgone si desumerebbe che il suo sconosciuto
complice aveva desistito prima dell'arrivo della polizia ed egli era fuggito con lui;
3) l'erronea applicazione dell'articolo
62 bis c.p. per essergli state negate le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali senza consi-
derare che i precedenti penali non sono di per sé
ostativi alla concessione di dette attenuanti, mentre il maldestro tentativo di rapina dimostrava una scar- sa capacità a delinquere.
I ricorsi non sono fondati.
La Corte di Appello ha giustificato l'asso- luzione con formula dubitativa del AM dal furto dell'auto usata dai due autori della tentata rapina perché il furto era avvenuto due giorni prima e l'im-
mediata dichiarazione del AM di essere stato invitato a partecipare alla rapina solo poche ore 6
prima dal complice, già in possesso dell'auto,
stata ritenuta dal giudice dimerito degna di un certo
grado di credibilità.
Trattasi, in sostanza, di una valutazione in fatto non censurabile in questa sede.
I motivi dedotti dal AM sono privi di fondamento.
L'impugnata sentenza ha affermato esatta-
mente che per configurare il reato impossibile non si deve considerare la situazione effettivamente esistente, ma quella che si prospettava al momento
in cui l'agente si era accinto ad attuare il suo piano criminoso. Solo se in quel momento fosse apparso inve-
trebherosimile la presenza dell'oggetto si potrete parla-
re di reato impossibile.
Ma si è giustamente rilevato che in tale momento al AM e al suo complice non appariva certamente improbabile che sul furgone appartenen-
te all'Amministrazione dei Monopoli di Stato ci fos- sero denaro 0 altri valori.
Per quanto riguarda la invocata applica-
zione della desistenza volontaria, ai sensi del-
l'articolo 56, comma 3°, c.p., si osserva che que-
sto, presuppone che il colpevole desista volonta- 7
7
riamente dall'azione criminosa.
Ma nella specie i giudici l'hanno corretta-
mente escluso proprio in base alle dichiarazioni dello stesso AM, il quale aveva riferito che
il complice, subito dopo avere intimato ai conducenti
del furgone di consegnargli il denaro, era risalito
in macchina invitandolo ad allontanarsi velocemente perché c'era la polizia.
Con tali risultanze processuali ritenere che gli imputati abbiano interrotta la loro azione criminosa unicamente per un fatto sopravvenuto che li costrinse ad abbandonare l'impresa, cioè l'arrivo della polizia, non significa travisare i fatti, ma interpretarli correttamente. In ordine al terzo motiv di ricorso del-
l'imputato, si Osserva che la concessione delle atte-
nuanti generiche è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale non è tenuto a prendere speci-
ficamente in esame tutti gli elementi dell'articolo
133 c. p., ma può considerarne alcuni determinanti e decisivi.
Nella specie la Corte di Appello ha moti-
vato il diniego delle attenuanti generiche perché
l'imputato si era limitato a rendere parziali ammis-
sioni su circostanze già evidenti dato il suo arresto 8
in quasi flagranza e perché i suoi precedenti pena-
li, numerosi e specifici, denotavano una spiccata capacità a delinquere.
Non si può fondatamente contestare che il giudice abbia sufficientemente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale.
Pertanto i ricorsi del RO Genera- le e dell'imputato vanno rigettati e quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione e della prevista sanzione pecuniaria, che si determina in lire 500.000 (cinque-
centomila).
P.Q.M.
La Corte
rigetta i ricorsi del RO Genera-
le e di AM PI e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di questo giudizio di cassa- zione e di lire cinquecentomila (500.000) alla Cas- sa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 1988
IL PRESIDENTE
(dr. Romeo SALVATORI)
Rimer sphaley. IL
(dr
9
CONSIGLIERE ESTENSORE
. Segondo LONGO DORNI)
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 9.6.1988 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA
N. 1599Composta dagli Ill.mi Sigg.: SALVATORI Presidente Dott. ROMEO
VINCENZO ADAMI Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
29106/85 EMILIO PITTIRUTI N. 2. >>
SECONDO LONGO DORNI 3. »
AL COCUZZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1 Procuratore Generale della Re-
pubblica di Palermo;
2) NO PI, nato il 22
aprile 1959 a Palermo;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio етет G. per diritti 19000
11117 May 1999.
။
IL CANCELLIERE
avverso la sentenza 17.5.1985 della Corte di Appello di
Palermo.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. LONGO DORNI
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto RO
Generale dr. Iannelli
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del P.M.
e del AM.
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo con sentenza 22
gennaio 1985 dichiarava PI AM c olpevole dei reati di tentata rapina, commessa il 24 gennaio 3
1984, di detenzione e porto illegale di armi, di cui una con matricola abrasa, di ricettazione delle armi e di furto dell'autovettura, usata per il ten-
tativo di rapina, commessi in concorso con persona rimasta ignota, unificati per la continuazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo condannava alla pena di anni due e
mesi sei di reclusione e lire 700.000 di multa. La sentenza veniva appellata dal Pubblico
Ministero e dall'imputato: il primo chiedeva che ve-
nissero escluse le attenuanti generiche e revocati
i benefici di precedenti sospensioni condizionali della pena;
il secondo chiedeva di essere assolto per non avere commesso il fatto dai reati di furto,
di ricettazione e di detenzione e porto delle armi perché commessi soltanto dal complice, e di essere dichiarato non punibile per il tentativo di rapina,
per l'inesistenza dell'oggetto e, in ogni caso, per volontaria desistenza.
La Corte di Appello di Palermo con sentenza
17 maggio 1985 escludeva le attenuanti generiche,
revocava precedenti sospensioni condizionali di pe- na ed assolveva per insufficienza di prove lo Sampi no dal reato di furto dell'autovettura, confermando le altre statuizioni della sentenza appellata e ba 4
e la pena di anni due e mesi sei di reclusione e
lire 700.000 di multa.
Avverso la sentenza della Corte di Appello
hanno proposto ricorso per cassazione il RO
Generale della Repubblica di Palermo e il AM.
Il RO Genreale deduce il difetto di motivazione in ordine all'assoluzione per insuffi-
cienza di prove del AM dal reato di furto dell'au-
to usata per la rapina, in quanto la Corte di Ap-
pello si sarebbe adeguata acriticamente alla versio-
ne dei fatti fornita dall'imputato senza considera-
re che era inverosimile che il furto fosse stato compiuto dal solo complice e che solo costui avesse
predisposto i mezzi della rapina, associandosi solo all'ultimo momento il AM per affidargli il de-
licato compito di bloccare con l'auto il furgone preso di mira e la successiva guida durante la fuga.
Il AM deduce:
1) la violazione dell'articolo 49 c. p., perché si sarebbe dovuta escludere la sua punibilità per il reato di tentata rapina per la inesistenza dell'og-
getto.
Infatti nel furgone della Manifattura Tabac-
chi di Palermo, oggetto dell'aggressione non c'era- '
no denaro ° valori. A prescindere dal fatto che la 5
-
Manifattura Tabacchi usa dei semplici buoni di acqui-
sto, era semmai probabile che il denaro ci fosse quando il furgone era uscito per gli acquisti e non
già al rientro, quando era stato assalito%;B
2) la violazione dell'articolo 56, comma
3°, c.p. e il travisamento dei fatti per non essere
stata ritenuta la desistenza volontaria.
Infatti dalle dichiarazioni degli autisti del furgone si desumerebbe che il suo sconosciuto
complice aveva desistito prima dell'arrivo della polizia ed egli era fuggito con lui;
3) l'erronea applicazione dell'articolo
62 bis c.p. per essergli state negate le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali senza consi-
derare che i precedenti penali non sono di per sé
ostativi alla concessione di dette attenuanti, mentre il maldestro tentativo di rapina dimostrava una scar- sa capacità a delinquere.
I ricorsi non sono fondati.
La Corte di Appello ha giustificato l'asso- luzione con formula dubitativa del AM dal furto dell'auto usata dai due autori della tentata rapina perché il furto era avvenuto due giorni prima e l'im-
mediata dichiarazione del AM di essere stato invitato a partecipare alla rapina solo poche ore 6
prima dal complice, già in possesso dell'auto,
stata ritenuta dal giudice dimerito degna di un certo
grado di credibilità.
Trattasi, in sostanza, di una valutazione in fatto non censurabile in questa sede.
I motivi dedotti dal AM sono privi di fondamento.
L'impugnata sentenza ha affermato esatta-
mente che per configurare il reato impossibile non si deve considerare la situazione effettivamente esistente, ma quella che si prospettava al momento
in cui l'agente si era accinto ad attuare il suo piano criminoso. Solo se in quel momento fosse apparso inve-
trebherosimile la presenza dell'oggetto si potrete parla-
re di reato impossibile.
Ma si è giustamente rilevato che in tale momento al AM e al suo complice non appariva certamente improbabile che sul furgone appartenen-
te all'Amministrazione dei Monopoli di Stato ci fos- sero denaro 0 altri valori.
Per quanto riguarda la invocata applica-
zione della desistenza volontaria, ai sensi del-
l'articolo 56, comma 3°, c.p., si osserva che que-
sto, presuppone che il colpevole desista volonta- 7
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riamente dall'azione criminosa.
Ma nella specie i giudici l'hanno corretta-
mente escluso proprio in base alle dichiarazioni dello stesso AM, il quale aveva riferito che
il complice, subito dopo avere intimato ai conducenti
del furgone di consegnargli il denaro, era risalito
in macchina invitandolo ad allontanarsi velocemente perché c'era la polizia.
Con tali risultanze processuali ritenere che gli imputati abbiano interrotta la loro azione criminosa unicamente per un fatto sopravvenuto che li costrinse ad abbandonare l'impresa, cioè l'arrivo della polizia, non significa travisare i fatti, ma interpretarli correttamente. In ordine al terzo motiv di ricorso del-
l'imputato, si Osserva che la concessione delle atte-
nuanti generiche è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale non è tenuto a prendere speci-
ficamente in esame tutti gli elementi dell'articolo
133 c. p., ma può considerarne alcuni determinanti e decisivi.
Nella specie la Corte di Appello ha moti-
vato il diniego delle attenuanti generiche perché
l'imputato si era limitato a rendere parziali ammis-
sioni su circostanze già evidenti dato il suo arresto 8
in quasi flagranza e perché i suoi precedenti pena-
li, numerosi e specifici, denotavano una spiccata capacità a delinquere.
Non si può fondatamente contestare che il giudice abbia sufficientemente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale.
Pertanto i ricorsi del RO Genera- le e dell'imputato vanno rigettati e quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione e della prevista sanzione pecuniaria, che si determina in lire 500.000 (cinque-
centomila).
P.Q.M.
La Corte
rigetta i ricorsi del RO Genera-
le e di AM PI e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di questo giudizio di cassa- zione e di lire cinquecentomila (500.000) alla Cas- sa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 1988
IL PRESIDENTE
(dr. Romeo SALVATORI)
Rimer sphaley. IL
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CONSIGLIERE ESTENSORE
. Segondo LONGO DORNI)
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