Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3455
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già conteneva i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo più impugnabile ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale, non può farsì luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore avrebbe potuto sollecitare con un'opposizione tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3455
    Data del deposito : 9 marzo 2001

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