Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già conteneva i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo più impugnabile ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale, non può farsì luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore avrebbe potuto sollecitare con un'opposizione tempestiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 18153 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
PREFETTO DI BARI, per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
- RICORRENTE -
CONTRO
GI AN, già elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Amendola n. 172/Ck3 presso l'avv. T. R. BINETTI.
- INTIMATO -
avverso la sentenza del Pretore di Bari, n. 31 del 9 marzo - 4 giugno 1998. Udita, all'udienza del 16 gennaio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Vincenzo Maccarone, che conclude per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 giugno 1998, il Pretore di Bari accoglieva l'opposizione di OV NI all'ordinanza del locale Prefetto del 18 marzo 1995, che disponeva la sospensione della patente di guida per un mese per di violazione dell'art. 142, 9^ comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), accertata il 1^ luglio 1993, con verbale nel quale non era stata menzionata l'irrogabilità futura dell'indicata sanzione accessoria, decorso il termine di quindici giorni di cui all'art. 218 del C.d.S., che per l'opposto aveva invece natura ordinatoria.
Il pretore riteneva irrogata la sanzione accessoria di cui sopra con procedura violativa dei principi di tipicità e legalità degli atti amministrativi (art. 194 C.d.S. e L. 689/81), non essendosi accertata in sede giurisdizionale la violazione per la quale s'era comminata la sanzione principale pagata dal trasgressore senza opposizione, per cui alcun accertamento certo vi era della condotta dalla quale conseguiva l'irrogazione delle due sanzioni;
l'omessa indicazione della possibile sanzione accessoria della sospensione della patente nel verbale d'accertamento ricevuto dal sanzionato, non aveva consentito a questo una valida valutazione del suo diritto di opporsi nè un reale esercizio del diritto di difesa, dopo il tanto tempo decorso.
Per la cassazione di questa sentenza, ricorre il Prefetto di Bari per unico motivo e l'NI non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta violazione degli artt. 142, comma 9^ e 218 del Cod. della Strada, anche per insufficiente motivazione, dato che tali norme sanciscono la sospensione obbligatoria della patente in caso di eccesso di velocità, per cui non v'è alcun accertamento giurisdizionale d'una contravvenzione, come si afferma dal pretore, e il termine di quindici giorni indicato nell'art. 218 C.d.S. ha natura ordinatoria.
Illogicamente il pretore nega che la sanzione accessoria della sospensione della patente possa irrogarsi in caso di acquiescenza al sommario processo verbale di contestazione della violazione da parte del sanzionato col pagamento della sanzione pecuniaria principale. Nel caso, il verbale di contestazione della violazione fu notificato al trasgressore il 24 luglio 1993 e comunicato al prefetto il 24 agosto 1993, e questo, per la mancata opposizione all'accertamento e dopo il pagamento della sanzione, ha disposto in via differita la sanzione accessoria alla principale.
1.1. Come questa Corte afferma, "la sanzione accessoria della sospensione della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria, anche in caso di contestazione differita e, quindi di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori" (Cass. 6 luglio 1999 n. 6963). L'art. 129 C.d.s. prevede che "la patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato"; tra queste ultime vi è l'art. 142, 9^ comma, C.d.S., che chiarisce che il prefetto ha discrezionalità nel determinare il periodo di sospensione, ma che la stessa consegue in ogni caso alla violazione del limite di velocità di cui al detto comma, come conferma l'art. 210 C.d.S., il quale sancisce che la sanzione accessoria non pecuniaria si applica "di diritto", quando sia stabilito che essa consegue a quella pecuniaria. Invero il ritiro materiale della patente dell'art. 218 C.d.S. non costituisce presupposto della sospensione, ma ha mera funzione preventiva volendo impedire che il conducente colto mentre viola le norme di comportamento del Codice della Strada "prosegua in una attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli" per sè e per altri (C. Cost. 14 luglio 1998 n. 3309); la sospensione quindi non può collegarsi al fatto del tutto occasionale e spesso difficile da attuare, pure per le condotte elusive degli automobilisti, del ritiro della patente dagli organi accertatori della violazione (nel medesimo senso la cit. Cass. 6963/99). Anche nell'ipotesi di cui all'art. 218 C.d.S., mentre l'emanazione dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente deve avvenire nel termine di 20 giorni dal ritiro della stessa, non vi è termine perentorio per la notificazione del provvedimento che può quindi intervenire in ogni tempo (C. Cost. 7 luglio 1998 n. 276) con il solo limite della prescrizione sopra indicato. Se la sospensione della patente conseguente a reato va disposta dal prefetto a seguito dell'irrevocabilità del provvedimento giudiziale che lo accerta, quando consegua ad altra sanzione pecuniaria principale, solo dal definitivo accertamento di quest'ultima in sede amministrativa o giurisdizionale può conseguire l'ordinanza d'irrogazione di sospensione della patente, che interviene "di diritto". Nel caso l'acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale irrogata per la violazione, che, come contestata conteneva già i presupposti per i quali ad essa sarebbe conseguita quella accessoria della sospensione temporanea della patente e ormai non è più impugnabile in sede amministrativa o giurisdizionale, comporta la ovvia impossibilità di un accertamento che solo l'incolpato poteva sollecitare, con l'opposizione che non ha inteso proporre;
pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve cassarsi. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e rigettare l'opposizione dell'NI all'ordinanza di sospensione della patente di guida.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per la fase di merito tenendo conto della difesa atecnica dinanzi al pretore, per cui non vi sono diritti di procuratore e onorari di avvocato da determinare.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta l'opposizione all'ordinanza di sospensione della patente.
Condanna il controricorrente a pagare le spese di causa che liquida in L. 150.000 per il giudizio di merito, e in L. 90.000=, oltre a L.
1.000.000 per onorari, per il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 16 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001