CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2025, n. 17445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17445 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito l'avvocato PUDDU PAMELA RITA del foro di CAGLIARI, in difesa di LU SE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato MASTROMARINO DIEGO del foro di CAGLIARI, in difesa della PARTE CIVILE, che ha depositato conclusioni scritte cui si riporta, associandosi al PG e chiedendo di confermare le statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17445 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 23/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 settembre 2024 il Tribunale di Cagliari ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace di Cagliari del 31 gennaio 2024 con cui DU IS era stata condannata, previa riqualificazione del fatto ascrittole ai sensi dell'art. 590 cod. pen., alla pena di euro 400,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione DU IS, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disposta riqualificazione giuridica del fatto, non essendo stato dato comprendere sulla scorta di quali elementi motivazionali il secondo giudice abbia ritenuto di confermare la già effettuata configurazione della fattispecie ai sensi dell'art. 590 cod. pen. Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento alla prescrizione del reato, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata in epoca successiva all'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Con l'ultima censura, infine, la DU ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la disposta modifica della qualificazione giuridica del fatto, da lesioni personali dolose ex art. 582 cod. pen. a lesioni personali colpose ex art. 590 cod. pen., sarebbe intervenuta in violazione dei suoi diritti defensionali, per l'effetto determinando un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4. Il difensore della parte civile AR NI ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, così come indicate nella sentenza di primo grado. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo dedotto, di natura pregiudiziale e assorbente rispetto alle ulteriori due censure eccepite. 2. Il Collegio rileva, infatti, come il delitto oggetto di imputazione sia stato commesso in data 12 novembre 2016, per cui, considerato il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., e ritenuta l'assenza di atti di sospensione o interruzione intervenuti, la prescrizione si era già compiuta in data 12 maggio 2024, e cioè ben prima della pronuncia della sentenza di appello. 3. Ne consegue, allora, l'accoglimento del secondo motivo di ricorso eccepito dalla DU, atteso che il Tribunale di Cagliari - in assenza dei presupposti per una decisione assolutoria nel merito - avrebbe dovuto dichiarare già in quella sede l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, verificatasi prima della pronuncia della sentenza impugnata. Ciò fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla dichiarazione, in questa sede, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce, nonché della palese infondatezza delle doglianze eccepite in questa sede, relative a una presunta erroneità dell'intervenuta riqualificazione giuridica del fatto contestato alla DU ai sensi dell'art. 590 cod. pen. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 3 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia agli effetti penali dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4. In ragione delle considerazioni espresse e dell'insussistenza di elementi tali da cui poter escludere la già ritenuta riferibilità eziologica alla prevenuta della condotta lesiva perpetrata in danno della parte civile AR NI, il Collegio ritiene di confermare la condanna alle statuizioni civili imposta da parte del primo giudice, in ossequio a quanto previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. e all'interpretazione resa da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 23 aprile 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito l'avvocato PUDDU PAMELA RITA del foro di CAGLIARI, in difesa di LU SE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato MASTROMARINO DIEGO del foro di CAGLIARI, in difesa della PARTE CIVILE, che ha depositato conclusioni scritte cui si riporta, associandosi al PG e chiedendo di confermare le statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17445 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 23/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 settembre 2024 il Tribunale di Cagliari ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace di Cagliari del 31 gennaio 2024 con cui DU IS era stata condannata, previa riqualificazione del fatto ascrittole ai sensi dell'art. 590 cod. pen., alla pena di euro 400,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione DU IS, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disposta riqualificazione giuridica del fatto, non essendo stato dato comprendere sulla scorta di quali elementi motivazionali il secondo giudice abbia ritenuto di confermare la già effettuata configurazione della fattispecie ai sensi dell'art. 590 cod. pen. Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento alla prescrizione del reato, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata in epoca successiva all'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Con l'ultima censura, infine, la DU ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la disposta modifica della qualificazione giuridica del fatto, da lesioni personali dolose ex art. 582 cod. pen. a lesioni personali colpose ex art. 590 cod. pen., sarebbe intervenuta in violazione dei suoi diritti defensionali, per l'effetto determinando un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4. Il difensore della parte civile AR NI ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, così come indicate nella sentenza di primo grado. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo dedotto, di natura pregiudiziale e assorbente rispetto alle ulteriori due censure eccepite. 2. Il Collegio rileva, infatti, come il delitto oggetto di imputazione sia stato commesso in data 12 novembre 2016, per cui, considerato il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., e ritenuta l'assenza di atti di sospensione o interruzione intervenuti, la prescrizione si era già compiuta in data 12 maggio 2024, e cioè ben prima della pronuncia della sentenza di appello. 3. Ne consegue, allora, l'accoglimento del secondo motivo di ricorso eccepito dalla DU, atteso che il Tribunale di Cagliari - in assenza dei presupposti per una decisione assolutoria nel merito - avrebbe dovuto dichiarare già in quella sede l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, verificatasi prima della pronuncia della sentenza impugnata. Ciò fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla dichiarazione, in questa sede, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce, nonché della palese infondatezza delle doglianze eccepite in questa sede, relative a una presunta erroneità dell'intervenuta riqualificazione giuridica del fatto contestato alla DU ai sensi dell'art. 590 cod. pen. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 3 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia agli effetti penali dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4. In ragione delle considerazioni espresse e dell'insussistenza di elementi tali da cui poter escludere la già ritenuta riferibilità eziologica alla prevenuta della condotta lesiva perpetrata in danno della parte civile AR NI, il Collegio ritiene di confermare la condanna alle statuizioni civili imposta da parte del primo giudice, in ossequio a quanto previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. e all'interpretazione resa da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 23 aprile 2025