Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di naufragio colposo di natante di altrui proprietà, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l'offensività in concreto del fatto alla luce del criterio della "contestualizzazione dell'evento", con giudizio "ex ante", verificando se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di naufragio, l'espansività e la potenza del danno materiale, il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna impugnata, per l'omessa valutazione di una serie di elementi che si ponevano in contrasto con la ritenuta situazione di pericolo, quali il fatto che si era trattato di un naufragio che aveva riguardato un'imbarcazione da diporto con sei persone a bordo, immediatamente tratte in salvo, affondata a pochi metri dalla costa, d'estate, in pieno giorno e con mare calmo ed in prossimità di altre barche di diportisti che avrebbero potuto fornire immediata assistenza).
Commentario • 1
- 1. Strage funivia Stresa-Mottarone e l’ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti aggravato dal disastro colposoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2017, n. 12631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12631 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
1 263 1-1 81 ger REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/12/2017 FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente Sent. n. sez. 2291/2017 DANIELA RITA TORNESI REGISTRO GENERALE UGO BELLINI N.8461/2017 Rel. Consigliere - ALESSANDRO RANALDI ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AC DI IC LB nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per Il Proc. Gen. MIGNOLO OLGA conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore Il difensore presente avvocato COSTANZO SIMONE del foro di GROSSETO in difesa di CA AC DI IC LB chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. C RITENUTO IN FATTO - sez.
1. Con sentenza del 13.7.2016 la Corte di appello di Cagliari distaccata di Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania (del 9.10.2014), che aveva prosciolto l'imputato RT AS PA di IC dal reato di naufragio colposo per intervenuta prescrizione, in accoglimento dell'appello proposto dal P.G. ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale, ritenuta la contestazione giuridicamente riconducibile alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 449 cod. pen., ha accertato la responsabilità del prevenuto, quale comandante della motonave "Dulcinea", per aver navigato con scarsa attenzione sul fondale roccioso ed in presenza di scogli sommersi segnalati sulle carte nautiche, urtando sugli scogli e determinando il progressivo e rapido affondamento dell'imbarcazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, affidato a quattro motivi. I) Deduce la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poiché il prevenuto è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale monocratico per rispondere del reato di cui all'art. 449, comma 1, cod. pen., e nel corso del giudizio di appello né il PG né la Corte sassarese hanno comunicato alle parti il diverso inquadramento di cui al comma 2 dell'art. 449 cod. pen. Lamenta inoltre la violazione degli artt. 33-bis, 33-octies e 597 cod. proc. pen., trattandosi di nuovo reato per il quale era competente il Tribunale in composizione collegiale. II) Violazione del principio di correlazione tra la contestazione e la sentenza, perché la condanna riguarda un fatto diverso da quello originariamente contestato. III) Insussistenza del requisito del pericolo per l'incolumità pubblica, trattandosi di evento limitato a poche persone (sei), la cui incolumità non è mai stata esposta ad un serio, concreto e attuale pericolo. IV) Violazione dell'art. 157 cod. pen. e omessa applicazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen. с 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, trattabili congiuntamente in quanto attinenti a connesse questioni di carattere processuale, sono infondati.
2. Va in primo luogo osservato che la prevalente giurisprudenza della Corte regolatrice configura come reato autonomo (e non come circostanza aggravante) la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 449 cod. pen.
2.1. Al riguardo si ritiene, condivisibilmente, che tale ipotesi criminosa si caratterizza, tanto da meritare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, in ragione della particolarità del disastro, riguardante le strade ferrate, le navi e gli aeromobili adibiti al trasporto di persone (Sez. 4, n. 36639 del 19/06/2012, R.C. in proc. Castelluccio e altro, Rv. 25416401; Sez. 4, n. 27851 del 04/03/2004, Del Bono, Rv. 229072), nonché per la tecnica di tipizzazione, che individua specifiche ed autonome ipotesi colpose che si distinguono nettamente rispetto a quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo, tanto che non si saprebbe neppure individuare una fattispecie di base aggravata dal capoverso (Sez. 4, n. 1544 del 18/1/2012, Tedesco ed altri). Appare dunque corretto il ragionamento della Corte di appello, secondo cui la contestazione in fatto descritta nel capo d'accusa configura null'altro che l'ipotesi di reato di cui al secondo comma, posto che il riferimento normativo indicato nella imputazione è l'art. 449 cod. pen. ed il fatto è descritto come affondamento colposo di una motonave occupata da sei persone con "pericolo di naufragio"; dizione quest'ultima certamente infelice, trattandosi di naufragio pacificamente avvenuto, ma il cui senso è evidente: naufragio di nave con persone trasportate, e quindi di nave adibita al trasporto di persone, che è l'ipotesi puntualmente tipizzata nel capoverso dell'art. 449 cod. pen. D'altro canto, l'appello del Procuratore generale, nel contestare la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ha sostenuto, appunto, che l'incriminazione riguardava la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 449 cod. pen., cosicché la difesa ha inequivocabilmente avuto contezza della relativa contestazione, con possibilità di interloquire sul punto, avendo accettato il contraddittorio ed esercitato il diritto di difesa in relazione al thema decidendum costituito dalla richiamata qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione, mai contestata in fase di appello. In tal senso va disattesa la doglianza relativa alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, giacché il fatto materiale era stato compiutamente descritto sin dal decreto di citazione a giudizio e non poteva lasciare adito a dubbi di sorta nella prospettiva difensiva. 3 C 2.2. Sotto questo profilo si deve ritenere tardiva anche l'eccezione di nullità per violazione delle regole di attribuzione della competenza fra tribunale monocratico e collegiale, ai sensi del 33-octies cod. proc. pen., in quanto tale norma prescrive che la relativa eccezione debba essere "tempestivamente eccepita", mentre nel caso il difensore nulla ha eccepito in sede di conclusioni di appello (dal verbale risulta anzi che ha concluso nel merito, chiedendo l'assoluzione ovvero la prescrizione del reato, con riconoscimento della "doppia attenuante", ben consapevole quindi che si discuteva della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 449 cod. pen.).
3. Il terzo motivo è invece fondato e meritevole di accoglimento.
4. Senza alcuna pretesa di completezza, ma solo al fine di inquadrare la questione giuridica sollevata dal ricorrente ai fini della presente decisione, giova qui rammentare i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in ordine ai reati di comune pericolo, con specifico riferimento al requisito del "pericolo per la pubblica incolumità" che connota, sul piano della integrazione del fatto tipico, tali figure criminose, fra cui quella che qui rileva di naufragio colposo di nave adibita al trasporto di persone. In tale categoria di reati è nota la tradizionale distinzione tra fatti caratterizzati da pericolo concreto о presunto, a seconda che per la consumazione del reato sia o meno necessario accertare il sorgere di una situazione di effettivo pericolo per la incolumità pubblica derivante da uno degli accadimenti, per lo più disastrosi, descritti dal codice quali delitti di comune pericolo (incendio, frana, valanga, disastro aviatorio, ferroviario, naufragio ecc.). Tali figure di disastro venivano configurate come reati di pericolo presunto, per essere si diceva - superflua la valutazione ex post della pericolosità della - condotta (cfr. ad es. Sez. 4, n. 10388 del 09/04/1991, Bonetto, Rv. 18837301, in un caso di incendio colposo di cosa altrui, in cui si affermava che «non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, in quanto (...) tale pericolo è presunto iuris et de iure quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di proprietà dell'agente). Si tratta, infatti, di situazioni tipicamente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità personale, trattandosi di eventi normalmente dotati di forza dirompente, in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. In tal senso, pericolo per la pubblica incolumità è caratterizzato dalla tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto nella fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva. Di qui l'idea di indeterminatezza del danno che caratterizza i reati di comune pericolo (Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco e altri, Rv. 25350101). E' stato, tuttavia, osservato che la categoria del pericolo presunto si pone in irrimediabile contrasto con il principio di offensività e, correlativamente, con il principio di colpevolezza. Perciò, anche sulla scorta di una serie di prese di posizione della Corte costituzionale (tra le molte, Corte cost. n. 286/1974, n. 333/1991, n. 133/1992, n. 360/1995, n. 296/1996, n.247/1997, n. 263 e n. 519/2000, n. 265/2005; n. 225/2008), la ricostruzione delle fattispecie incentrate sul pericolo si è mossa all'indirizzo del rinvenimento, nel tessuto normativo della fattispecie tipica, di elementi che consentano di dare concreta attitudine offensiva alla condotta. Si tende, così, a sostituire il pericolo presunto con il pericolo astratto, nel senso che il pericolo non può essere insindacabilmente ritenuto solo che si realizzi il fatto conforme al tipo, ma è conforme al tipo solo il fatto che esprima davvero una potenzialità offensiva dei beni tutelati. Quando questa potenzialità offensiva non sia rinvenibile nella fattispecie definita dal legislatore, si apre la strada della censura costituzionale. Allorché la fattispecie astratta non proponga profili di incompatibilità con il canone di offensività, dovrà essere il giudice ordinario a garantire che il fatto concreto esprima almeno una minima offensività. Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad esprimere la necessità, con riferimento al reato di disastro aviatorio, fattispecie in buona parte sovrapponibile a quella di naufragio che qui rileva, di operare una verifica dell'offensività in concreto dell'evento "disastroso" (quale la caduta di un aereo o il naufragio di una nave), nel senso che tali fattispecie debbano essere interpretate alla luce del criterio della "contestualizzazione dell'evento". In ragione di esso non integra il reato qualsiasi precipitare a terra governato dalla sola forza di gravità (quanto al disastro aviatorio), ovvero, per quanto qui interessa, qualsiasi naufragio o sommersione di nave, ma va accertato, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, quali le dimensioni del mezzo, il numero dei passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta o naufragio, l'espansività e la potenza del danno materiale, se il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone. Siffatto giudizio va condotto secondo una prospettiva ex ante, ovvero verificando se alla luce dei fattori conosciuti e conoscibili da parte dell'agente al momento del compiersi della condotta (se trattasi di reato di mera condotta) o a quello del verificarsi dell'evento (nel caso di reati di evento), quest'ultimo si presentava, ove realizzato, come in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità (Sez. 4, n. 36639 del 19/06/2012, R.C. in proc. Castelluccio e altro, Rv. 25416301). 5 C Anche nelle ipotesi di pericolo astratto occorre, dunque, che il giudice ordinario verifichi che la situazione di pericolo, che comunque rappresenta il presupposto al quale si ricollega la fattispecie in esame, presenti una pur apprezzabile concretezza, in qualche modo idonea a generare una condizione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso di potenziale idoneità a determinare una situazione di pericolo per la vita, l'integrità fisica, la salute delle persone (Sez. 4, n. 5397 del 20/05/2014 - dep. 2015, Meile, Rv. 26202401).
5. Tanto premesso e dato per acquisito che il naufragio in esame riguarda un'imbarcazione non di proprietà dell'imputato (ma del padre, vedi pag. 4 della sentenza di appello), sicché viene qui in rilievo proprio la categoria del pericolo astratto , la censura del ricorrente coglie nel segno laddove evidenzia che sulla sussistenza del requisito tipico del pericolo per la pubblica incolumità, in relazione al delitto in contestazione, la motivazione della sentenza impugnata si appalesa alquanto carente, se non addirittura apparente, liquidando la questione con poche righe che si richiamano, essenzialmente, alla mera descrizione del fatto (collisione contro gli scogli» e «rapido affondamento del mezzo nautico»), nel contempo ritenendo irrilevante che nessuna delle persone imbarcate abbia patito lesioni e che i soccorsi siano stati rapidi, «dovendo il pericolo essere valutato ex ante» (cfr. pag. 4). In tali argomentazioni ciò che difetta proprio la valutazione del pericolo, poiché la Corte di merito, premessa correttamente la necessità di una valutazione ex ante del pericolo, poi la omette completamente, non spendendo alcuna parola per spiegare in che modo esso si sia manifestato, in cosa, cioè, sia concretizzato al momento del naufragio tale asserita condizione di - pericolo per la incolumità delle persone coinvolte, al di là dell'affondamento del natante, che costituisce uno dei presupposti oggettivi del reato ma non l'unico a caratterizzarlo sul piano della tipicità, essendo anche necessario, come detto, che il fatto si connoti come "disastro", e quindi comporti un certo grado di offensività, concretamente apprezzabile, sul piano del pericolo per la vita e la salute delle persone coinvolte (anche solo potenzialmente) nel naufragio. In questa prospettiva, nessuna argomentazione risulta sviluppata nella sentenza di merito per una interpretazione della fattispecie alla luce del richiamato criterio della "contestualizzazione dell'evento", verificando cioè, sulla scorta degli elementi concretamente determinatisi, se il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica delle persone. Nessun accenno è stato posto su altri elementi, pure emersi, che si ponevano in apparente contrasto con la paventata condizione di pericolo, quali il fatto che si è trattato di un naufragio che ha riguardato una imbarcazione da diporto con sei persone a bordo, 6 به immediatamente tratte in salvo, affondata a pochi metri dalla costa, d'estate, in pieno giorno e con mare calmo, in prossimità di altre barche di diportisti che avrebbero potuto fornire immediata assistenza;
il ricorrente, al riguardo, ha anche allegato il verbale n. 31/2005, contenente le considerazioni della Commissione ministeriale sull'evento, che ha ritenuto come «l'incolumità delle persone a bordo dell'unità non sia stata esposta a un serio, concreto e attuale pericolo». Tali elementi non sono stati in alcun modo apprezzati dalla Corte di appello, sia pure solo per confutarli, in relazione alla necessaria valutazione di configurabilità del pericolo per la pubblica incolumità rispetto all'evento concretamente accertato. La detta carenza motivazionale vizia irrimediabilmente il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che merita pertanto di essere rivisitato in sede di rinvio, con la pienezza propria del sindacato di merito, al fine di verificare se il fatto accertato possa essere sussunto nella fattispecie tipica oggetto di contestazione, secondo i parametri interpretativi dianzi accennati.
6. Resta solo da precisare, per completezza, che per il reato in disamina non è ancora maturato termine di prescrizione. Infatti, premesso che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 265/2017 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 157, sesto comma, del codice penale - come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 -, in relazione al raddoppio dei termini di prescrizione previsto per una serie di reati, fra cui quello che qui rileva di cui all'art. 449, comma secondo, cod. pen., mette conto osservare come il fatto per cui è processo risulta avvenuto il 16.7.2005, per cui, applicando la normativa più favorevole, vale a dire quella previgente la legge n. 251/2005 (poiché con la normativa vigente il termine massimo di prescrizione sarebbe pari a venticinque anni, vale a dire venti anni più un quarto), il termine di prescrizione ordinario è pari a quindici anni, aumentato della metà, per effetto delle interruzioni, a ventidue anni e sei mesi. Tuttavia, considerato che il reato di cui al secondo comma dell'art. 449 cod. pen. costituisce un reato autonomo il cui massimo edittale è pari a dieci anni, con la concessione delle attenuanti generiche la pena massima applicabile sarebbe inferiore a dieci anni, con la conseguenza che, sempre in applicazione della previgente normativa, il termine di prescrizione ordinario sarebbe ridotto a dieci anni, aumentato della metà a quindici anni. Ai detti termini occorre, inoltre, aggiungere il periodo di sospensione di cinque mesi e due giorni conseguente al rinvio a nuovo ruolo 7 C operato (dal 18.7.2017 al 20.12.2017) in questo giudizio di cassazione a seguito della manifestata adesione del difensore all'astensione di categoria. Pertanto, anche a voler considerare l'ipotesi più favorevole, il termine massimo di prescrizione del reato in disamina, pari a quindici anni, cinque mesi e due giorni, non maturerà prima del 18.12.2020. 7. Sulla scorta delle superiori considerazioni, ed assorbiti i restanti motivi di censura, va annullata la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Cagliari, che si atterrà ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso il 20 dicembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Alessar Ranaldi Depositata in Cancelleria 19 MAR. 2018/ Oggi. G DE CA N S E R P S Il Funzionario Giudiziario Y T Patrizia Coria I C N E 0 0 8